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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/09/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4009 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Pelle, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC), Via G. Calfapetra n. 41
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Antonella SC Paola Micheli e Valeria Grandizio, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “EL DO ME” con sede in Careri
(RC), negli anni 2010 (dal 24/06/2010 al 30/11/2010), 2011 (dal 01/09/2011 al
31/12/2011), 2012 (dal 31/08/2012 al 31/12/2012), 2013 (dal 02/09/2013 al
31/12/2013), 2014 (dal 20/08/2014 al 31/12/2014), 2017 (dal 20/07/2017 al
31/12/2017), 2018 (dal 07/08/2018 al 31/12/2018), 2019 (dal 25/06/2019 al
30/11/2019), 2020 (dal 31/01/2020 al 30/06/2020), 2021 (dal 05/02/2021 al
30/06/2021) e 2022 (dal 02/07/2022 al 30/11/2022), per 102 giornate lavorative;
- che, inoltre, ha prestato attività lavorativa anche alle dipendenze dell'azienda agricola TT A” con sede in Careri (RC), negli anni 2008
(dal 24/06/2008 al 31/10/2008), 2016 (dal 11/08/2016 al 31/12/2016) e 2022
(dal 02/07/2022 al 30/11/2022), per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dai datori di lavoro, si è occupato di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia, preparazione e irrigazione dei terreni adibiti ad uliveto;
raccolta delle olive;
piantumazione degli ortaggi;
- che ha percepito una retribuzione giornaliera pari a circa € 40,00/45,00, lavorando per otto ore, dalle ore 07.00 alle ore 15.00/15.30, con un'ora di pausa pranzo;
- che, con provvedimenti del 19/12/2022, l' ha comunicato la CP_1
cancellazione delle giornate agricole a causa del disconoscimento dei rapporti di lavoro con riferimento agli anni 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 e 2021;
- che il provvedimento di disconoscimento è privo di motivazione;
- che i ricorsi amministrativi proposti non sono stati decisi;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza. 3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “a)
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricolo, con rapporto di lavoro subordinato, per gli anni meglio specificati in narrativa e contestati dall' , per il Controparte_3
numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze delle ditte
EL DO ME e TO SC, per le rispettive annualità; b)
Accertare e dichiarare che lo stesso ha diritto ad essere re-iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per come previsti dalla legge, per gli anni specificati nella superiore narrativa (oggetto di contestazione) e per il numero di giornate denunciato per ogni singola annualità; c) Condannare l in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (00144) Roma, via
Ciro il Grande 21, a provvedere alla relativa iscrizione negli appositi elenchi nominativi, per come previsto dalla legge in materia;
d) Condannare l' CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c..”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria, in quanto proposta oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7 convertito con modificazioni nella legge
11.3.1970, n. 83, l'avvenuta cancellazione dei rapporti di lavoro del ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso le aziende datrici di lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato. 4
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, sollevata dall' nella memoria di costituzione, CP_1
Ed infatti, la sequenza temporale, ai fini della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, è la seguente:
-comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso che ci occupa, la cancellazione dagli elenchi anagrafici è stata comunicata con raccomandate ricevute in data 12/01/2023, cui ha fatto seguito il ricorso al CISOA, inoltrato il 03/02/2023, il ricorso alla Commissione centrale, inoltrato in data 11/05/2023 (come si evince dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo) rigettato con provvedimento del 3/05/2023 e, infine, il ricorso giurisdizionale, tempestivamente depositato in data 24/11/2023.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti 5
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “ È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente 6
all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto delle concrete risultanze del verbale ispettivo, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (buste paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma può rappresentare al più un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze dell'accertamento ispettivo, quali emergono dai verbali ispettivi allegati in atti e redatti in seguito ad ispezioni eseguite sulle aziende agricole
EL DO e TO SC.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni dal 2010 al 2022 è scaturita da due verbali ispettivi, redatti all'esito di accertamenti effettuati dall' presso le aziende dei coniugi EL DO (presunto datore di lavoro CP_1
per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
e TO SC (presunto datore di lavoro per gli anni 2008 2016 e 2022).
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria 7
dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Nella specie, nel corso dell'ispezione, eseguita in maniera combinata nei confronti di entrambe le aziende (considerando che lo stesso EL ha dichiarato, in sede ispettiva, che non vi era una distinzione netta ma una gestione comune dei terreni da parte delle due aziende, tanto da non distinguere chi coltivasse cosa), nessuna delle quali è risultata essere iscritta alla CCAA, è risultato che l'attività era consistita essenzialmente in adempimenti amministrativi – quali comunicazioni a diversi enti elaborazione del libro unico del lavoro – senza che a ciò corrispondesse una reale attività lavorativa da parte dei braccianti denunciati.
Inoltre, per entrambe le aziende, non sono state rinvenute fatture di vendita – acquisto o di prestazione di servizi.
Del resto, lo stesso EL DO ME ha dichiarato che larga parte del raccolto era destinata al consumo familiare.
A fronte di ciò, tuttavia, è stato riscontrato un quantitativo elevato di manodopera per ciascun anno, non corrispondente al fabbisogno, che renderebbe l'attività del tutto antieconomica, in considerazione degli esborsi previsti per il pagamento delle retribuzioni.
In sede ispettiva il sig. EL ha dichiarato che né lui né la moglie avevano pagato gli operai negli ultimi anni, ma di aver versato soltanto i contributi.
Con riferimento alla consistenza aziendale, nessuno dei due titolari ha consentito l'accesso sui terreni e non è stato possibile risalire ai terreni gestiti dall'una o dall'altra azienda, considerando, tra l'altro, che alcuni terreni 8
risultavano contemporaneamente nella disponibilità della sig.ra TO e del sig.
e che risultavano coltivati da quest'ultimo. CP_4
Invece secondo le risultanze ispettive non è stata dimostrata l'effettiva coltivazione dei terreni dichiarati dalle due aziende nella DA, né l'effettivo svolgimento di attività sugli stessi da parte delle aziende ispezionate, considerando che tali terreni risultano condotti da altre persone.
Infine, sono emerse delle incongruenze dalle dichiarazioni rese dagli unici due lavoratori che si sono presentati in seguito alla convocazione, uno dei quali ha dichiarato di aver lavorato soltanto per un anno e da solo, mentre risultava assunto per due anni insieme ad altri operai.
Alla luce di quanto accertato, non essendo emersi elementi che potessero giustificare l'assunzione di manodopera, sono stati annullati tutti i rapporti denunciati negli anni oggetto di ispezione (da luglio 2012 al secondo trimestre del 2022) compresi i rapporti denunciati dall'odierno ricorrente, per entrambe le aziende.
Nella specie, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Infatti, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver lavorato, negli anni dal 2010 al 2022 alle dipendenze di EL DO, ad eccezione degli anni 2008 2016 e 2022, nel quale ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di TO SC.
In particolare, lo stesso ha dichiarato di aver lavorato nei seguenti periodi: nel 2010 dal 24 giugno al 30 novembre nel 2011 dal 1 settembre al 31 dicembre;
nel 2012 dal 31 agosto al 31 dicembre, nel 2013 dal 2 settembre al 31 dicembre;
per il 2014 dal 20 agosto al 31 dicembre;
nel 2017 dal 20 luglio al 31 dicembre;
nel 2018 dal 7 agosto al 31 dicembre;
nel 2019 dal 25 giugno al 30 novembre per il 2020 dal 31 gennaio al 30 giugno;
nel 2008 dal 24 giugno al 31 ottobre, 9
nel 2016 dal 11 agosto al 31 dicembre, nel 2022 dal 2 luglio al 30 novembre, nel
2021 dal 5 febbraio al 30 giugno;
nel 2022 dal 2 luglio al 30 novembre.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per 8 ore giornaliere con presa di servizio alle 07,00 e fine attività alle 15,00/15,30, a seconda della durata della pausa pranzo, di aver percepito una retribuzione di € 40,00 giornaliere, di essersi occupato, negli anni in cui ha lavorato nel periodo primaverile/ estivo, della gestione dei terreni adibiti ad uliveto, dell'irrigazione finalizzata al mantenimento di un inerbimento controllato e della zappatura del terreno, della piantagione di ortaggi vari e della successiva raccolta, e, negli anni in cui ha lavorato nei periodi estivo/autunnale, di essersi occupato delle attività connesse alla raccolta delle olive ed alla produzione dell'olio, come la pulitura del terreno, la preparazione dei terreni per la distesa a terra delle reti per la raccolta, la raccolta delle olive, il recupero e la risistemazione delle reti nelle sedi indicate dal datore di lavoro.
Orbene, il teste , premettendo di essere lontano parente Testimone_1
del ricorrente, ha dichiarato che: “il ricorrente lavora come bracciante agricolo;
anche io sono bracciante agricolo;
abbiamo lavorato insieme per un paio di anni;
di sicuro abbiamo lavorato insieme nel 2019; probabilmente abbiamo lavorato insieme anche qualche anno prima, ma non ricordo l'anno preciso, penso nel 2013; per entrambi gli anni abbiamo lavorato insieme alle dipendenze di EL DO, che era titolare di un'azienda agricola che si trova a
Bovalino; noi lavoravamo in zona Prato e Santa Domenica, nel comune di
Bovalino; sui terreni dell'azienda vi erano degli uliveti e noi, in base al periodo, ci occupavamo della pulizia della manutenzione dei confini dell'irrigazione, se lavoravamo in estate;
preciso che nel 2019 abbiamo lavorato in estate, da giugno a settembre e in quell'anno ci siamo occupati della potatura della pulizia intorno agli uliveti della concimazione;
nel 2019 abbiamo lavorato per
101 o 102 giornate;
io e il ricorrente abbiamo lavorato negli stessi giorni e per lo stesso numero di giornate;
nel 2013 mi sembra che abbiamo lavorato per lo 10
più in autunno e quindi ci siamo occupati delle stesse cosa ma anche della raccolta delle olive;
stendevamo le reti, raccoglievamo le olive le mettevamo nelle cassette le caricavamo sui trattori per il trasporto al frantoio;
non ci occupavamo del trasporto al frantoio. Ci diceva cosa fare il titolare che spesso veniva di mattina e ci dava le direttive;
se non veniva il sig. EL, lasciava i compiti anche a che era tra i più anziani e ci dava lui le Parte_1
direttive; in entrambi gli anni in cui abbiamo lavorato alle dipendenze dell'azienda EL DO eravamo circa 5 o 6 operai;
vi erano due signore, di cui una si chiamava ma non ricordo il nome e l'altra si chiamava _1
; vi era anche una signora che si chiamava;
ricordo queste Per_2 Per_3
persone sicuramente nel 2019; invece dal 2013 sono passati troppi anni e non ricordo altri nomi. Lavoravamo dal lunedì al venerdì; lavoravamo alle 7:30 alle
16:00 con una pausa di un'ora o un'ora e mezza. Percepivo una retribuzione di
€ 40/ 45 o 50 a giornata, non ricordo di preciso;
mi pagava il sig. EL,; se avevo bisogno di un acconto glie lo chiedevo e me lo dava sui terreni;
per il saldo, invece, andavo a casa sua all'inizio del nuovo mese, dopo aver completato il mese precedente;
mi pagava in contanti;
avevo la busta paga;
il ricorrente percepiva una retribuzione ma non so a quanto ammontasse;
mi è capitato di vedere il sig. EL chiamare da parte il ricorrente sui terreni penso per dargli degli acconti;
poi a fine mese capitava che andassimo insieme
a casa del sig. EL per il saldo della retribuzione;
in quelle occasioni ho visto il sig. EL dare i soldi della retribuzione al sig. Parte_1
Pertanto, il teste ha riferito di aver lavorato con il ricorrente per qualche anno, identificando con certezza soltanto l'anno 2019, senza, tuttavia, confermare quanto dichiarato dal ricorrente in ordine agli orari di lavoro e riferendo genericamente in ordine alle mansioni svolte e alla retribuzione percepita.
Anche con riferimento all'esercizio del potere datoriale, il teste è stato alquanto impreciso considerando che il solo “ci diceva cosa fare” non 11
caratterizza l'esercizio di un potere datoriale da parte del sig, EL DO, che connota la sussistenza del vincolo della subordinazione (che non si limita a “dire cosa fare”, ma presuppone la sussistenza di un vero e proprio vincolo, in virtù del quale i lavoratori seguono le direttive del datore di lavoro al quale devono rivolgersi per chiedere permessi o allontanarsi dal lavoro).
Inoltre, nulla è emerso, né con riferimento agli anni 2008, 2016 e 2022, né con riferimento ad altri anni, in ordine alla presenza sui terreni o all'esercizio del potere datoriale da parte di TO SC.
Nondimeno il teste ha dichiarato: “L mi ha disconosciuto le CP_1
giornate lavorative denunciate per l'azienda EL fino al 2021, anche per gli anni 2019 e 2013; preciso che negli altri anni non ho sempre lavorato solo per la ditta EL ma anche per la ditta della signora TO, che credo fosse la moglie del sig. EL;
i terreni erano tutti abbastanza vicini;
ho fatto causa all' avverso la cancellazione che è ancora in corso;
il sig. CP_1 Parte_1
è stato chiamato come testimone nella mia causa”.
[...]
Ancora il teste , premettendo di aver lavorato Testimone_2
insieme al ricorrente come falegname per un paio di anni, con riferimento all'attività che il ricorrente avrebbe svolto alle dipendenze dei coniugi EL
e TO, ha genericamente riferito: “Io lavoro a Palazzi di Casignana alle dipendenze di un'azienda come falegname;
lavoro lì da circa 10 anni. Mi è capitato di dare un passaggio al ricorrente a lavoro fino al 2020 o 2021; io abitavo a Gioiosa e il sig. a Siderno;
ciò è accaduto per vari anni, da Pt_1
quando io lavoro a Casignana;
infatti il ricorrente lavorava a Bovalino e, se aveva bisogno di un passaggio, me lo chiedeva;
io lo accompagnavo nei pressi del ristorante Orchidea, in una stradina che si trova dietro al ristorante;
lo portavo davanti ad un grande uliveto e lo lasciavo lì; a volte, visto che facevamo gli stessi orari, andavo anche a prenderlo quando finivo di lavorare;
la mattina lo lasciavo intorno alle 7:20; io esco dal lavoro alle 16:30 e, quando finivo di lavorare, passavo a riprenderlo;
lui mi aspettava davanti al terreno;
12
non l'ho mai visto lavorare perché lo lasciavo andavo via;
al ritorno mi capitava di notare che aveva le mani sporche di erbacce;
mi è capitato di accompagnarlo saltuariamente;
non ricordo in quali giorni della settimana sia capitato, ma capitava sempre durante la settimana visto che io lavoro dal lunedì al venerdì. So per sentito dire, perché ne parlava il sig. , che i Parte_1
terreni presso i quali lo lasciavo erano di un certo EL, che io non conosco;
non ho mai visto il sig. EL. So che il ricorrente raccoglieva le olive preparava il terreno puliva le piante: tanto mi costa perché me lo raccontava il sig. stesso. Quando lasciavo il ricorrente vedevo sui Pt_1
terreni sempre altre persone;
all'entrata dei terreni vi era una recinsione. Il sig. mi diceva che percepiva una retribuzione di € 40 al giorno;
Parte_1
non so se avesse busta paga non so come venisse pagato e non glie l'ho mai chiesto”.
Pertanto il teste, che non ha avuto immediata percezione dei fatti riferiti, avendo riferito ciò che ha appreso “per sentito dire” o de relato actoris direttamente del ricorrente (circostanza che rende le dichiarazioni rese assolutamente inattendibili) nulla è stato in grado di riferire in ordine agli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato, quali la sottoposizione al potere datoriale (non ricordando con esattezza neanche il nome del datore di lavoro), all'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato o di eseguire determinate mansioni dietro il corrispettivo di una retribuzione.
Nondimeno, il teste ha riferito in maniera vaga in ordine ai periodi nei quali il ricorrente avrebbe lavorato, non confermando quanto dallo stesso riferito nel ricorso introduttivo.
Pertanto, da un esame complessivo delle dichiarazioni rese dai due testi escussi, si evince che le stesse non sono convergenti precise e concordanti sui fatti di causa, presentando delle incongruenze con riferimento ai periodi lavorati agli orari di lavoro. (che non coincidono con i periodi dichiarati dal ricorrente 13
nel ricorso introduttivo e che in larga parte non sono affatto emersi dalle dichiarazioni rese).
Inoltre, le dichiarazioni rese dai testi sono difformi rispetto a quanto dichiarato dal datore di lavoro, con riferimento alla retribuzione in sede ispettiva.
Infatti, il sig. EL ha riferito agli ispettori che né lui né la moglie TO
SC avevano pagato i dipendenti negli ultimi anni, mentre l'unico teste che avrebbe avuto immediata percezione dei fatti di causa, quale collega del ricorrente, ha riferito di aver ricevuto la retribuzione, tramite acconti e successivi saldi, in contanti, direttamente consegnati dal datore di lavoro sui terreni o presso la propria abitazione.
Invero, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui le dichiarazioni rese, non precisamente concordanti tra loro, non hanno confermato quanto reclamato in ricorso in ordine alla sussistenza degli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'azienda di EL DO
ME e l'azienda TO SC negli anni oggetto di causa, assume rilievo dirimente la circostanza che il teste ha dichiarato di essere Testimone_1
stato destinatario di un provvedimento di cancellazione per la medesima azienda e di aver intrapreso un giudizio nei confronti dell' avente ad oggetto la CP_1
cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati per l'azienda EL DO, nel quale il ricorrente è stato chiamato come testimone, mostrando di avere un interesse, sia pure indiretto, all'esito positivo della controversia e, dunque, all'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche 14
per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che il testimone ha una un giudizio incardinato, nei confronti dell' e ha subito la cancellazione CP_1
delle giornata agricole indicate per la medesima azienda per il medesimo anno) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che un testimone abbia una in corso nei confronti dell per le medesime ragioni, CP_1
relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante, ravvisandosi un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli. 15
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla definizione del giudizio che si evince dalla posizione del teste , i testi escussi non Testimone_1
sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e l'azienda EL DO
ME, né tanto meno tra il ricorrente e l'azienda TO SC, nei periodi dedotti in ricorso, riferendo in maniera non concordante in ordine ai periodi in cui la ricorrente avrebbe lavorato negli anni oggetto di giudizio, che non coincidono esattamente tra loro né coincidono con i periodi riferiti in ricorso, nonché in ordine agli anni nei quali la ricorrente avrebbe lavorato: pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 del 04/08/2020) 16
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 4009/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e ogni domanda conseguente;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge
Locri, 18/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4009 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Pelle, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC), Via G. Calfapetra n. 41
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Antonella SC Paola Micheli e Valeria Grandizio, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “EL DO ME” con sede in Careri
(RC), negli anni 2010 (dal 24/06/2010 al 30/11/2010), 2011 (dal 01/09/2011 al
31/12/2011), 2012 (dal 31/08/2012 al 31/12/2012), 2013 (dal 02/09/2013 al
31/12/2013), 2014 (dal 20/08/2014 al 31/12/2014), 2017 (dal 20/07/2017 al
31/12/2017), 2018 (dal 07/08/2018 al 31/12/2018), 2019 (dal 25/06/2019 al
30/11/2019), 2020 (dal 31/01/2020 al 30/06/2020), 2021 (dal 05/02/2021 al
30/06/2021) e 2022 (dal 02/07/2022 al 30/11/2022), per 102 giornate lavorative;
- che, inoltre, ha prestato attività lavorativa anche alle dipendenze dell'azienda agricola TT A” con sede in Careri (RC), negli anni 2008
(dal 24/06/2008 al 31/10/2008), 2016 (dal 11/08/2016 al 31/12/2016) e 2022
(dal 02/07/2022 al 30/11/2022), per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dai datori di lavoro, si è occupato di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia, preparazione e irrigazione dei terreni adibiti ad uliveto;
raccolta delle olive;
piantumazione degli ortaggi;
- che ha percepito una retribuzione giornaliera pari a circa € 40,00/45,00, lavorando per otto ore, dalle ore 07.00 alle ore 15.00/15.30, con un'ora di pausa pranzo;
- che, con provvedimenti del 19/12/2022, l' ha comunicato la CP_1
cancellazione delle giornate agricole a causa del disconoscimento dei rapporti di lavoro con riferimento agli anni 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 e 2021;
- che il provvedimento di disconoscimento è privo di motivazione;
- che i ricorsi amministrativi proposti non sono stati decisi;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza. 3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “a)
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricolo, con rapporto di lavoro subordinato, per gli anni meglio specificati in narrativa e contestati dall' , per il Controparte_3
numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze delle ditte
EL DO ME e TO SC, per le rispettive annualità; b)
Accertare e dichiarare che lo stesso ha diritto ad essere re-iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per come previsti dalla legge, per gli anni specificati nella superiore narrativa (oggetto di contestazione) e per il numero di giornate denunciato per ogni singola annualità; c) Condannare l in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (00144) Roma, via
Ciro il Grande 21, a provvedere alla relativa iscrizione negli appositi elenchi nominativi, per come previsto dalla legge in materia;
d) Condannare l' CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c..”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria, in quanto proposta oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7 convertito con modificazioni nella legge
11.3.1970, n. 83, l'avvenuta cancellazione dei rapporti di lavoro del ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso le aziende datrici di lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato. 4
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, sollevata dall' nella memoria di costituzione, CP_1
Ed infatti, la sequenza temporale, ai fini della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, è la seguente:
-comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del
1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso che ci occupa, la cancellazione dagli elenchi anagrafici è stata comunicata con raccomandate ricevute in data 12/01/2023, cui ha fatto seguito il ricorso al CISOA, inoltrato il 03/02/2023, il ricorso alla Commissione centrale, inoltrato in data 11/05/2023 (come si evince dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo) rigettato con provvedimento del 3/05/2023 e, infine, il ricorso giurisdizionale, tempestivamente depositato in data 24/11/2023.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti 5
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “ È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente 6
all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto delle concrete risultanze del verbale ispettivo, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (buste paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma può rappresentare al più un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze dell'accertamento ispettivo, quali emergono dai verbali ispettivi allegati in atti e redatti in seguito ad ispezioni eseguite sulle aziende agricole
EL DO e TO SC.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni dal 2010 al 2022 è scaturita da due verbali ispettivi, redatti all'esito di accertamenti effettuati dall' presso le aziende dei coniugi EL DO (presunto datore di lavoro CP_1
per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
e TO SC (presunto datore di lavoro per gli anni 2008 2016 e 2022).
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria 7
dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Nella specie, nel corso dell'ispezione, eseguita in maniera combinata nei confronti di entrambe le aziende (considerando che lo stesso EL ha dichiarato, in sede ispettiva, che non vi era una distinzione netta ma una gestione comune dei terreni da parte delle due aziende, tanto da non distinguere chi coltivasse cosa), nessuna delle quali è risultata essere iscritta alla CCAA, è risultato che l'attività era consistita essenzialmente in adempimenti amministrativi – quali comunicazioni a diversi enti elaborazione del libro unico del lavoro – senza che a ciò corrispondesse una reale attività lavorativa da parte dei braccianti denunciati.
Inoltre, per entrambe le aziende, non sono state rinvenute fatture di vendita – acquisto o di prestazione di servizi.
Del resto, lo stesso EL DO ME ha dichiarato che larga parte del raccolto era destinata al consumo familiare.
A fronte di ciò, tuttavia, è stato riscontrato un quantitativo elevato di manodopera per ciascun anno, non corrispondente al fabbisogno, che renderebbe l'attività del tutto antieconomica, in considerazione degli esborsi previsti per il pagamento delle retribuzioni.
In sede ispettiva il sig. EL ha dichiarato che né lui né la moglie avevano pagato gli operai negli ultimi anni, ma di aver versato soltanto i contributi.
Con riferimento alla consistenza aziendale, nessuno dei due titolari ha consentito l'accesso sui terreni e non è stato possibile risalire ai terreni gestiti dall'una o dall'altra azienda, considerando, tra l'altro, che alcuni terreni 8
risultavano contemporaneamente nella disponibilità della sig.ra TO e del sig.
e che risultavano coltivati da quest'ultimo. CP_4
Invece secondo le risultanze ispettive non è stata dimostrata l'effettiva coltivazione dei terreni dichiarati dalle due aziende nella DA, né l'effettivo svolgimento di attività sugli stessi da parte delle aziende ispezionate, considerando che tali terreni risultano condotti da altre persone.
Infine, sono emerse delle incongruenze dalle dichiarazioni rese dagli unici due lavoratori che si sono presentati in seguito alla convocazione, uno dei quali ha dichiarato di aver lavorato soltanto per un anno e da solo, mentre risultava assunto per due anni insieme ad altri operai.
Alla luce di quanto accertato, non essendo emersi elementi che potessero giustificare l'assunzione di manodopera, sono stati annullati tutti i rapporti denunciati negli anni oggetto di ispezione (da luglio 2012 al secondo trimestre del 2022) compresi i rapporti denunciati dall'odierno ricorrente, per entrambe le aziende.
Nella specie, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Infatti, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver lavorato, negli anni dal 2010 al 2022 alle dipendenze di EL DO, ad eccezione degli anni 2008 2016 e 2022, nel quale ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di TO SC.
In particolare, lo stesso ha dichiarato di aver lavorato nei seguenti periodi: nel 2010 dal 24 giugno al 30 novembre nel 2011 dal 1 settembre al 31 dicembre;
nel 2012 dal 31 agosto al 31 dicembre, nel 2013 dal 2 settembre al 31 dicembre;
per il 2014 dal 20 agosto al 31 dicembre;
nel 2017 dal 20 luglio al 31 dicembre;
nel 2018 dal 7 agosto al 31 dicembre;
nel 2019 dal 25 giugno al 30 novembre per il 2020 dal 31 gennaio al 30 giugno;
nel 2008 dal 24 giugno al 31 ottobre, 9
nel 2016 dal 11 agosto al 31 dicembre, nel 2022 dal 2 luglio al 30 novembre, nel
2021 dal 5 febbraio al 30 giugno;
nel 2022 dal 2 luglio al 30 novembre.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per 8 ore giornaliere con presa di servizio alle 07,00 e fine attività alle 15,00/15,30, a seconda della durata della pausa pranzo, di aver percepito una retribuzione di € 40,00 giornaliere, di essersi occupato, negli anni in cui ha lavorato nel periodo primaverile/ estivo, della gestione dei terreni adibiti ad uliveto, dell'irrigazione finalizzata al mantenimento di un inerbimento controllato e della zappatura del terreno, della piantagione di ortaggi vari e della successiva raccolta, e, negli anni in cui ha lavorato nei periodi estivo/autunnale, di essersi occupato delle attività connesse alla raccolta delle olive ed alla produzione dell'olio, come la pulitura del terreno, la preparazione dei terreni per la distesa a terra delle reti per la raccolta, la raccolta delle olive, il recupero e la risistemazione delle reti nelle sedi indicate dal datore di lavoro.
Orbene, il teste , premettendo di essere lontano parente Testimone_1
del ricorrente, ha dichiarato che: “il ricorrente lavora come bracciante agricolo;
anche io sono bracciante agricolo;
abbiamo lavorato insieme per un paio di anni;
di sicuro abbiamo lavorato insieme nel 2019; probabilmente abbiamo lavorato insieme anche qualche anno prima, ma non ricordo l'anno preciso, penso nel 2013; per entrambi gli anni abbiamo lavorato insieme alle dipendenze di EL DO, che era titolare di un'azienda agricola che si trova a
Bovalino; noi lavoravamo in zona Prato e Santa Domenica, nel comune di
Bovalino; sui terreni dell'azienda vi erano degli uliveti e noi, in base al periodo, ci occupavamo della pulizia della manutenzione dei confini dell'irrigazione, se lavoravamo in estate;
preciso che nel 2019 abbiamo lavorato in estate, da giugno a settembre e in quell'anno ci siamo occupati della potatura della pulizia intorno agli uliveti della concimazione;
nel 2019 abbiamo lavorato per
101 o 102 giornate;
io e il ricorrente abbiamo lavorato negli stessi giorni e per lo stesso numero di giornate;
nel 2013 mi sembra che abbiamo lavorato per lo 10
più in autunno e quindi ci siamo occupati delle stesse cosa ma anche della raccolta delle olive;
stendevamo le reti, raccoglievamo le olive le mettevamo nelle cassette le caricavamo sui trattori per il trasporto al frantoio;
non ci occupavamo del trasporto al frantoio. Ci diceva cosa fare il titolare che spesso veniva di mattina e ci dava le direttive;
se non veniva il sig. EL, lasciava i compiti anche a che era tra i più anziani e ci dava lui le Parte_1
direttive; in entrambi gli anni in cui abbiamo lavorato alle dipendenze dell'azienda EL DO eravamo circa 5 o 6 operai;
vi erano due signore, di cui una si chiamava ma non ricordo il nome e l'altra si chiamava _1
; vi era anche una signora che si chiamava;
ricordo queste Per_2 Per_3
persone sicuramente nel 2019; invece dal 2013 sono passati troppi anni e non ricordo altri nomi. Lavoravamo dal lunedì al venerdì; lavoravamo alle 7:30 alle
16:00 con una pausa di un'ora o un'ora e mezza. Percepivo una retribuzione di
€ 40/ 45 o 50 a giornata, non ricordo di preciso;
mi pagava il sig. EL,; se avevo bisogno di un acconto glie lo chiedevo e me lo dava sui terreni;
per il saldo, invece, andavo a casa sua all'inizio del nuovo mese, dopo aver completato il mese precedente;
mi pagava in contanti;
avevo la busta paga;
il ricorrente percepiva una retribuzione ma non so a quanto ammontasse;
mi è capitato di vedere il sig. EL chiamare da parte il ricorrente sui terreni penso per dargli degli acconti;
poi a fine mese capitava che andassimo insieme
a casa del sig. EL per il saldo della retribuzione;
in quelle occasioni ho visto il sig. EL dare i soldi della retribuzione al sig. Parte_1
Pertanto, il teste ha riferito di aver lavorato con il ricorrente per qualche anno, identificando con certezza soltanto l'anno 2019, senza, tuttavia, confermare quanto dichiarato dal ricorrente in ordine agli orari di lavoro e riferendo genericamente in ordine alle mansioni svolte e alla retribuzione percepita.
Anche con riferimento all'esercizio del potere datoriale, il teste è stato alquanto impreciso considerando che il solo “ci diceva cosa fare” non 11
caratterizza l'esercizio di un potere datoriale da parte del sig, EL DO, che connota la sussistenza del vincolo della subordinazione (che non si limita a “dire cosa fare”, ma presuppone la sussistenza di un vero e proprio vincolo, in virtù del quale i lavoratori seguono le direttive del datore di lavoro al quale devono rivolgersi per chiedere permessi o allontanarsi dal lavoro).
Inoltre, nulla è emerso, né con riferimento agli anni 2008, 2016 e 2022, né con riferimento ad altri anni, in ordine alla presenza sui terreni o all'esercizio del potere datoriale da parte di TO SC.
Nondimeno il teste ha dichiarato: “L mi ha disconosciuto le CP_1
giornate lavorative denunciate per l'azienda EL fino al 2021, anche per gli anni 2019 e 2013; preciso che negli altri anni non ho sempre lavorato solo per la ditta EL ma anche per la ditta della signora TO, che credo fosse la moglie del sig. EL;
i terreni erano tutti abbastanza vicini;
ho fatto causa all' avverso la cancellazione che è ancora in corso;
il sig. CP_1 Parte_1
è stato chiamato come testimone nella mia causa”.
[...]
Ancora il teste , premettendo di aver lavorato Testimone_2
insieme al ricorrente come falegname per un paio di anni, con riferimento all'attività che il ricorrente avrebbe svolto alle dipendenze dei coniugi EL
e TO, ha genericamente riferito: “Io lavoro a Palazzi di Casignana alle dipendenze di un'azienda come falegname;
lavoro lì da circa 10 anni. Mi è capitato di dare un passaggio al ricorrente a lavoro fino al 2020 o 2021; io abitavo a Gioiosa e il sig. a Siderno;
ciò è accaduto per vari anni, da Pt_1
quando io lavoro a Casignana;
infatti il ricorrente lavorava a Bovalino e, se aveva bisogno di un passaggio, me lo chiedeva;
io lo accompagnavo nei pressi del ristorante Orchidea, in una stradina che si trova dietro al ristorante;
lo portavo davanti ad un grande uliveto e lo lasciavo lì; a volte, visto che facevamo gli stessi orari, andavo anche a prenderlo quando finivo di lavorare;
la mattina lo lasciavo intorno alle 7:20; io esco dal lavoro alle 16:30 e, quando finivo di lavorare, passavo a riprenderlo;
lui mi aspettava davanti al terreno;
12
non l'ho mai visto lavorare perché lo lasciavo andavo via;
al ritorno mi capitava di notare che aveva le mani sporche di erbacce;
mi è capitato di accompagnarlo saltuariamente;
non ricordo in quali giorni della settimana sia capitato, ma capitava sempre durante la settimana visto che io lavoro dal lunedì al venerdì. So per sentito dire, perché ne parlava il sig. , che i Parte_1
terreni presso i quali lo lasciavo erano di un certo EL, che io non conosco;
non ho mai visto il sig. EL. So che il ricorrente raccoglieva le olive preparava il terreno puliva le piante: tanto mi costa perché me lo raccontava il sig. stesso. Quando lasciavo il ricorrente vedevo sui Pt_1
terreni sempre altre persone;
all'entrata dei terreni vi era una recinsione. Il sig. mi diceva che percepiva una retribuzione di € 40 al giorno;
Parte_1
non so se avesse busta paga non so come venisse pagato e non glie l'ho mai chiesto”.
Pertanto il teste, che non ha avuto immediata percezione dei fatti riferiti, avendo riferito ciò che ha appreso “per sentito dire” o de relato actoris direttamente del ricorrente (circostanza che rende le dichiarazioni rese assolutamente inattendibili) nulla è stato in grado di riferire in ordine agli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato, quali la sottoposizione al potere datoriale (non ricordando con esattezza neanche il nome del datore di lavoro), all'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato o di eseguire determinate mansioni dietro il corrispettivo di una retribuzione.
Nondimeno, il teste ha riferito in maniera vaga in ordine ai periodi nei quali il ricorrente avrebbe lavorato, non confermando quanto dallo stesso riferito nel ricorso introduttivo.
Pertanto, da un esame complessivo delle dichiarazioni rese dai due testi escussi, si evince che le stesse non sono convergenti precise e concordanti sui fatti di causa, presentando delle incongruenze con riferimento ai periodi lavorati agli orari di lavoro. (che non coincidono con i periodi dichiarati dal ricorrente 13
nel ricorso introduttivo e che in larga parte non sono affatto emersi dalle dichiarazioni rese).
Inoltre, le dichiarazioni rese dai testi sono difformi rispetto a quanto dichiarato dal datore di lavoro, con riferimento alla retribuzione in sede ispettiva.
Infatti, il sig. EL ha riferito agli ispettori che né lui né la moglie TO
SC avevano pagato i dipendenti negli ultimi anni, mentre l'unico teste che avrebbe avuto immediata percezione dei fatti di causa, quale collega del ricorrente, ha riferito di aver ricevuto la retribuzione, tramite acconti e successivi saldi, in contanti, direttamente consegnati dal datore di lavoro sui terreni o presso la propria abitazione.
Invero, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui le dichiarazioni rese, non precisamente concordanti tra loro, non hanno confermato quanto reclamato in ricorso in ordine alla sussistenza degli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'azienda di EL DO
ME e l'azienda TO SC negli anni oggetto di causa, assume rilievo dirimente la circostanza che il teste ha dichiarato di essere Testimone_1
stato destinatario di un provvedimento di cancellazione per la medesima azienda e di aver intrapreso un giudizio nei confronti dell' avente ad oggetto la CP_1
cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati per l'azienda EL DO, nel quale il ricorrente è stato chiamato come testimone, mostrando di avere un interesse, sia pure indiretto, all'esito positivo della controversia e, dunque, all'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche 14
per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che il testimone ha una un giudizio incardinato, nei confronti dell' e ha subito la cancellazione CP_1
delle giornata agricole indicate per la medesima azienda per il medesimo anno) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che un testimone abbia una in corso nei confronti dell per le medesime ragioni, CP_1
relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante, ravvisandosi un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli. 15
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla definizione del giudizio che si evince dalla posizione del teste , i testi escussi non Testimone_1
sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e l'azienda EL DO
ME, né tanto meno tra il ricorrente e l'azienda TO SC, nei periodi dedotti in ricorso, riferendo in maniera non concordante in ordine ai periodi in cui la ricorrente avrebbe lavorato negli anni oggetto di giudizio, che non coincidono esattamente tra loro né coincidono con i periodi riferiti in ricorso, nonché in ordine agli anni nei quali la ricorrente avrebbe lavorato: pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 del 04/08/2020) 16
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 4009/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e ogni domanda conseguente;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge
Locri, 18/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci