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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/09/2025, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 12.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2118/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Nunzia Francesca Falanchi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4/3/2025, l'odierna parte ricorrente ha adito questo
Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Il suddetto quadro patologico rende la ricorrente nella misura del 67% (sessantasette per cento) Pt_2 così come già correttamente valutato dalla Commissione Medica di Catania in data
11/06/2024”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege
118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 12.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di febbraio 2025 (id est: avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%).
Ed invero, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di febbraio 2025.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (“artrosi polidistrettuale a discreta incidenza funzionale, in soggetto obeso, con vasculopatia cerebrale cronica e lieve deficit delle funzioni cognitive, prolasso rettale con vescica neurologica, cardiopatia ipertensiva con FA cronica, insufficienza venosa arti inferiori, ipoacusia neurosensoriale bilaterale (con perdita di 200 dB a dx e
175 dB a sn) e sindrome depressiva endoreattiva”), ha chiaramente concluso che “…Tale
2 situazione clinica, allo stato attuale, dotata di pregnanza medico-legale, certamente riduce la capacità lavorativa del soggetto. Nel caso di specie, in particolare, si ritiene di poter riconoscere una invalidità pari al 75% sin dal mese di febbraio 2025, epoca in cui risultano ben documentati l'iniziale decadimento cognitivo e la sindrome depressiva endoreattiva. In tal senso, pertanto, la ricorrente, sin dalla data suindicata, risulta in possesso dei requisiti medico legali per ottenere il diritto al beneficio economico previsto dalla legge 118/71”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, a decorrere dal mese di febbraio 2025.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati CP_1 decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di febbraio
2025; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 12 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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