TRIB
Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/01/2024, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
RGAC 2737/22
Il Giudice Istruttore visto l'art 281 sexies c.p.c. uditi i procuratori delle parti, all'esito della discussione orale ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza che fa parte integrante del verbale di causa
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonio
Masone, nella causa, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a decreto ingiuntivo”, tra:
- Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Corneli appellante e
- Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pellegrini appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia il Tribunale adito, accogliere il presente appello e per l'effetto annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n.
1 1165/2021 emessa dal Giudice di Pace di Latina per tutti i motivi sopra esposti e conseguentemente:
1. Dichiarare non dovuta la somma di €. 247,49 richiesta all'appellante a titolo di spese straordinarie in quanto esulante dal periodo di solidarietà passiva previsto dall'art. 63 disp. Att. c.c.;
2. Dichiarare non dovuta la somma di €. 918,00 richiesta a titolo di spese personali quali spese legali non liquidate o, comunque, non oggetto di pronuncia giudiziale e spese postali ripartite in violazione dell'art. 1123 c.c.
3. Accertare e dichiarare la nullità delle delibere assembleari di approvazione del rendiconto e delle ripartizioni poste a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo;
4. Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 265/2016 emesso dal
Giudice di Pace di Latina.
5. Revocare la condanna alle spese di giudizio a carico della parte soccombente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che dichiara di averle anticipate.”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e documentazione ulteriore prodotta da controparte rigettare l'appello proposto in quanto non fondato né in fatto né in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1165/2021 impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 265/2016, munito di formula esecutiva ex art. 63 disp. att. emesso dal Giudice di Pace di Latina, istante il Parte_1
situato in via Germania n. 27 in , veniva ordinato alla
[...] CP_2 signora il pagamento di €.1.721,54, a titolo di Controparte_3
2 contribuzioni condominiali ordinarie e straordinarie a saldo per il periodo d'esercizio degli anni 2014 e 2015.
Il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, veniva opposto dalla DO destinataria la quale, premesso di avere acquistato la proprietà dell'immobile nel mese di giugno 2014, in virtù di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Latina all'esito di procedura di esecuzione forzata, deduceva come vi fosse incertezza in relazione agli oneri condominiali effettivamente dovuti, in quanto formalmente riferiti agli anni di esercizio
2013 e 2014 ma in realtà in parte da imputarsi ad annualità antecedenti, non ricadenti nel periodo di solidarietà con il precedente proprietario, e in parte da imputarsi a spese legali relative alla procedura esecutiva che aveva portato alla vendita all'asta dell'immobile, da ritenersi spese personali rispetto alle quali il condominio non poteva deliberare (con conseguente nullità della relative delibere).
Si costituiva il Condominio contestando l'avversa opposizione.
Il giudice di pace rigettava l'opposizione sostenendo testualmente: “In base all' art. 63 disp. atti al c.c. ella era obbligata a corrispondere gli oneri condominiali ordinari e straordinari relativi agli anni 2013 e 2014. La parte opposta nella fase monitoria ha allegato prova delle relative delibere assembleari e dei piani di riparto. Le delibere assembleari non sono state impugnate nemmeno dalla Opponente. Quest'ultima risulta avere anche accettato i piani di riparto, tanto da iniziare ad adempiere senza mai proporre opposizione alle delibere che, non opposte, risultano efficaci. Il decreto ingiuntivo deve essere quindi confermato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.”
Tale sentenza veniva tempestivamente impugnata dalla DO
(opponente in primo grado) ritenendo la decisione errata dal momento che:
- La somma di Euro 247,00 richiesta a titolo di spese straordinarie, pur riportata nei bilanci 2013 e 2014, era in realtà stata per la prima volta approvata nell'anno 2012, dovendosi quindi ritenerla estranea al biennio previsto dall'art. 63 disp. Att. c.c.;
3 - La somma di Euro 918,00 richiesta a titolo di spese legali non liquidate o, comunque, non oggetto di pronuncia giudiziale non poteva essere oggetto di approvazione condominiale, trattandosi di spese personali.
Si costituiva il difendendo la correttezza della decisione CP_2
di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione orale con concessione altresì di termine per note illustrative sino a venti giorni prima dell'udienza.
L'appello è fondato.
Quanto alle spese di riparazione dell'ascensore, risulta evidente che trattasi di manutenzione straordinaria di tal che, per verificarne la corretta imputazione annuale, occorre fare riferimento all'anno in cui sono state approvate (se invece si fosse trattato di spese ordinarie sarebbe stato rilevante il tempo di esecuzione dei lavori), a nulla rilevando l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale dei crediti a “riporto”. Tale approvazione è infatti un mero artificio contabile che non immuta il criterio di imputazione della spesa rilevante ai sensi dell'art. 63 disp. Att. cc.; conseguentemente viene meno la necessità che il NO debba preoccuparsi di impugnare l'eventuale delibera di approvazione del riporto, proprio perche' il suo debito risulta già oggetto di precedente approvazione.
Orbene, a fronte della specifica contestazione di parte opponente, sarebbe stato onere di parte opposta dimostrare specificamente quando tale spesa si era resa necessaria e quando era stata approvata.
A nulla rileva, di contro, che la parte appellante, in sede di interpello all'udienza del 12.9.2018 innanzi al giudice di pace, abbia ammesso di voler corrispondere il dovuto per oneri condominiali, in quanto tale affermazione era espressamente riferita alle annualità 2013/2014 ovvero quelle ricadenti nel biennio, laddove la materia del contendere e' invece relativa alle ulteriori precedenti morosità per le quali l'appellante ritiene, correttamente, insussistente la solidarietà con il precedente proprietario moroso.
4 Quanto alle spese legali (riferibili invece al biennio antecedente all'acquisto), occorre in primo luogo verificare se il vizio fatto valere sia inquadrabile nello schema della nullità oppure dell'annullabilità e ciò al fine di verificare la tempestività dell'azione.
Giova ricordare che, come statuito dalla Corte di Cassazione, in tema di condominio negli edifici, mentre debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi "annullabili" le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione (cfr. per tutte: Cass. Sez. Un., 07 marzo 2005, n. 4806; conf. Cass. Sez. 2, n.
17014 del 20/07/2010).
Nel caso in esame l'illegittimità lamentata dall'appellante consiste nell'imputazione di spese personali (legali e postali).
Ebbene, deve ritenersi che il vizio denunciato dia luogo a nullità della delibera assembleare, rilevabile in qualsiasi tempo anche in assenza di tempestiva impugnazione. Si trattava infatti di spese personali su cui il condominio non aveva potere di deliberazione e che avrebbero potuto essere recuperate solo in forza di titolo giudiziale.
L'appello, dunque, merita integrale accoglimento;
le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza venendo liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei minimi di scaglione, trattandosi di affare semplice.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del gravame e, in totale riforma della sentenza n.1165/2021 del giudice di pace di Latina, così provvede:
- accerta la nullità parziale, nei termini di cui in motivazione, delle delibere di approvazione del rendiconto e delle ripartizioni poste a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo;
- revoca il d.i. 265/2016 emesso dal Giudice di Pace di Latina;
- dichiara non dovuti dall'appellante i seguenti importi: €. 247,49 richiesti a titolo di spese straordinarie riparazione ascensore;
€.
918,00 richiesti a titolo di spese legali e postali;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese legali CP_2
che liquida: per il primo grado in euro 49,00 per esborsi e in Euro
671,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cap;
per il presente grado in Euro 174,00 per esborsi e in Euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cap;
con distrazione in favore del procuratore di parte opponente/appellante, dichiaratasi antistataria per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Latina, il 30.1.2024
Il Giudice
Dott. Antonio Masone firmato telematicamente
6
Il Giudice Istruttore visto l'art 281 sexies c.p.c. uditi i procuratori delle parti, all'esito della discussione orale ha dato lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza che fa parte integrante del verbale di causa
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Antonio
Masone, nella causa, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a decreto ingiuntivo”, tra:
- Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Corneli appellante e
- Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pellegrini appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia il Tribunale adito, accogliere il presente appello e per l'effetto annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n.
1 1165/2021 emessa dal Giudice di Pace di Latina per tutti i motivi sopra esposti e conseguentemente:
1. Dichiarare non dovuta la somma di €. 247,49 richiesta all'appellante a titolo di spese straordinarie in quanto esulante dal periodo di solidarietà passiva previsto dall'art. 63 disp. Att. c.c.;
2. Dichiarare non dovuta la somma di €. 918,00 richiesta a titolo di spese personali quali spese legali non liquidate o, comunque, non oggetto di pronuncia giudiziale e spese postali ripartite in violazione dell'art. 1123 c.c.
3. Accertare e dichiarare la nullità delle delibere assembleari di approvazione del rendiconto e delle ripartizioni poste a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo;
4. Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 265/2016 emesso dal
Giudice di Pace di Latina.
5. Revocare la condanna alle spese di giudizio a carico della parte soccombente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che dichiara di averle anticipate.”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e documentazione ulteriore prodotta da controparte rigettare l'appello proposto in quanto non fondato né in fatto né in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1165/2021 impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 265/2016, munito di formula esecutiva ex art. 63 disp. att. emesso dal Giudice di Pace di Latina, istante il Parte_1
situato in via Germania n. 27 in , veniva ordinato alla
[...] CP_2 signora il pagamento di €.1.721,54, a titolo di Controparte_3
2 contribuzioni condominiali ordinarie e straordinarie a saldo per il periodo d'esercizio degli anni 2014 e 2015.
Il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, veniva opposto dalla DO destinataria la quale, premesso di avere acquistato la proprietà dell'immobile nel mese di giugno 2014, in virtù di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Latina all'esito di procedura di esecuzione forzata, deduceva come vi fosse incertezza in relazione agli oneri condominiali effettivamente dovuti, in quanto formalmente riferiti agli anni di esercizio
2013 e 2014 ma in realtà in parte da imputarsi ad annualità antecedenti, non ricadenti nel periodo di solidarietà con il precedente proprietario, e in parte da imputarsi a spese legali relative alla procedura esecutiva che aveva portato alla vendita all'asta dell'immobile, da ritenersi spese personali rispetto alle quali il condominio non poteva deliberare (con conseguente nullità della relative delibere).
Si costituiva il Condominio contestando l'avversa opposizione.
Il giudice di pace rigettava l'opposizione sostenendo testualmente: “In base all' art. 63 disp. atti al c.c. ella era obbligata a corrispondere gli oneri condominiali ordinari e straordinari relativi agli anni 2013 e 2014. La parte opposta nella fase monitoria ha allegato prova delle relative delibere assembleari e dei piani di riparto. Le delibere assembleari non sono state impugnate nemmeno dalla Opponente. Quest'ultima risulta avere anche accettato i piani di riparto, tanto da iniziare ad adempiere senza mai proporre opposizione alle delibere che, non opposte, risultano efficaci. Il decreto ingiuntivo deve essere quindi confermato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.”
Tale sentenza veniva tempestivamente impugnata dalla DO
(opponente in primo grado) ritenendo la decisione errata dal momento che:
- La somma di Euro 247,00 richiesta a titolo di spese straordinarie, pur riportata nei bilanci 2013 e 2014, era in realtà stata per la prima volta approvata nell'anno 2012, dovendosi quindi ritenerla estranea al biennio previsto dall'art. 63 disp. Att. c.c.;
3 - La somma di Euro 918,00 richiesta a titolo di spese legali non liquidate o, comunque, non oggetto di pronuncia giudiziale non poteva essere oggetto di approvazione condominiale, trattandosi di spese personali.
Si costituiva il difendendo la correttezza della decisione CP_2
di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione orale con concessione altresì di termine per note illustrative sino a venti giorni prima dell'udienza.
L'appello è fondato.
Quanto alle spese di riparazione dell'ascensore, risulta evidente che trattasi di manutenzione straordinaria di tal che, per verificarne la corretta imputazione annuale, occorre fare riferimento all'anno in cui sono state approvate (se invece si fosse trattato di spese ordinarie sarebbe stato rilevante il tempo di esecuzione dei lavori), a nulla rilevando l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale dei crediti a “riporto”. Tale approvazione è infatti un mero artificio contabile che non immuta il criterio di imputazione della spesa rilevante ai sensi dell'art. 63 disp. Att. cc.; conseguentemente viene meno la necessità che il NO debba preoccuparsi di impugnare l'eventuale delibera di approvazione del riporto, proprio perche' il suo debito risulta già oggetto di precedente approvazione.
Orbene, a fronte della specifica contestazione di parte opponente, sarebbe stato onere di parte opposta dimostrare specificamente quando tale spesa si era resa necessaria e quando era stata approvata.
A nulla rileva, di contro, che la parte appellante, in sede di interpello all'udienza del 12.9.2018 innanzi al giudice di pace, abbia ammesso di voler corrispondere il dovuto per oneri condominiali, in quanto tale affermazione era espressamente riferita alle annualità 2013/2014 ovvero quelle ricadenti nel biennio, laddove la materia del contendere e' invece relativa alle ulteriori precedenti morosità per le quali l'appellante ritiene, correttamente, insussistente la solidarietà con il precedente proprietario moroso.
4 Quanto alle spese legali (riferibili invece al biennio antecedente all'acquisto), occorre in primo luogo verificare se il vizio fatto valere sia inquadrabile nello schema della nullità oppure dell'annullabilità e ciò al fine di verificare la tempestività dell'azione.
Giova ricordare che, come statuito dalla Corte di Cassazione, in tema di condominio negli edifici, mentre debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi "annullabili" le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione (cfr. per tutte: Cass. Sez. Un., 07 marzo 2005, n. 4806; conf. Cass. Sez. 2, n.
17014 del 20/07/2010).
Nel caso in esame l'illegittimità lamentata dall'appellante consiste nell'imputazione di spese personali (legali e postali).
Ebbene, deve ritenersi che il vizio denunciato dia luogo a nullità della delibera assembleare, rilevabile in qualsiasi tempo anche in assenza di tempestiva impugnazione. Si trattava infatti di spese personali su cui il condominio non aveva potere di deliberazione e che avrebbero potuto essere recuperate solo in forza di titolo giudiziale.
L'appello, dunque, merita integrale accoglimento;
le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza venendo liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei minimi di scaglione, trattandosi di affare semplice.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del gravame e, in totale riforma della sentenza n.1165/2021 del giudice di pace di Latina, così provvede:
- accerta la nullità parziale, nei termini di cui in motivazione, delle delibere di approvazione del rendiconto e delle ripartizioni poste a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo;
- revoca il d.i. 265/2016 emesso dal Giudice di Pace di Latina;
- dichiara non dovuti dall'appellante i seguenti importi: €. 247,49 richiesti a titolo di spese straordinarie riparazione ascensore;
€.
918,00 richiesti a titolo di spese legali e postali;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese legali CP_2
che liquida: per il primo grado in euro 49,00 per esborsi e in Euro
671,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cap;
per il presente grado in Euro 174,00 per esborsi e in Euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cap;
con distrazione in favore del procuratore di parte opponente/appellante, dichiaratasi antistataria per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Latina, il 30.1.2024
Il Giudice
Dott. Antonio Masone firmato telematicamente
6