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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/10/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4875/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
GOP dott. RC de Scisciolo
Udienza del 10.10.2025
Il giorno 10.10.2025 dinanzi al GOP dott. RC de SCISCIOLO nella causa indicata in oggetto è presente l'Avv. DARIO MANCINO in sostituzione dell'avv. MARIA DE
LISA nell'interesse di parte attrice CF Parte_1
il quale si riporta ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi C.F._1
formulate e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento. Impugna e contesta le richieste di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiede che la causa venga decisa.
È altresì presente l'avv. ANTONIO D'ADDIO per conto dei convenuti: -
C.F. ; - C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
; - C.F. nata a CodiceFiscale_3 CP_3 CodiceFiscale_4
Caserta il 9.9.88 e C.F. il quale si riporta CP_4 CodiceFiscale_5
integralmente ai propri atti, documenti e alle note conclusionali depositate, ribadendo l'infondatezza, inammissibilità e improcedibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. e della domanda subordinata di simulazione assoluta, come già ampiamente esposto negli atti difensivi. Evidenzia, altresì, l'intervenuta Ordinanza n. 26853 del
6.10.2025 della Suprema Corte di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo cui il mero rapporto di parentela – anche stretto – non è elemento sufficiente a dimostrare la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato al creditore, occorrendo ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. Tale principio, in linea con la giurisprudenza già richiamata (Cass. n. 5269/2018; nonché Cass. 1898 del 27.1.25), conferma la correttezza delle difese svolte dai convenuti e la carenza probatoria della parte attrice in ordine alla scientia damni.
Chiede, pertanto, il rigetto integrale delle domande attoree, con vittoria di spese.
Impugna le avverse conclusioni e chiede decidersi la causa.
Il GOP preso atto delle motivazioni e conclusioni rassegnate in atti, nel corso della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e delle conclusioni scritte depositate ritualmente nei termini concessi, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ANta Maria Capua Vetere , in persona del GOP dott. RC de Scisciolo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4875/2020 avente ad oggetto AZIONE DI
SIMULAZIONE ASSOLUTA E REVOCATORIA ORDINARIA pendente
TRA
1) nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Parte_1
Circumvallazione parco Erica villa n. 7 CF rapp.ta e difesa C.F._1
dall'avv. Maria DE LISA CF resso quest'ultima domiciliata in C.F._6
Sparanise (CE) alla PI NU n. 8;
E
2) C.F. nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(CE) il 29.11.67 e res.te in AN RC EL (CE) alla Via Matteotti n. 38,
3) C.F. nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3 4) C.F. nata a [...] il [...] CP_3 CodiceFiscale_4
5) C.F. nata a [...] il [...], tutti CP_4 CodiceFiscale_5
res.ti in Macerata Campania (CE) alla Via Salerno n. 1 tutti elett.te dom.ti alla Via
Mazzini n. 91 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Addio (C.F.
che li rapp.ta e difende giuste procure in atti C.F._7
CONCLUSIONI:
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1.7.20 la sig.ra premesso di Parte_1
essere creditrice della somma di € 14.773,50 in virtù delle sentenze penali n. 4628/16 del Tribunale di S. Maria C.V. del 13.07.2016 e la n. 6489/18 della Corte d'Appello di
Napoli del 18.09.2018, ha convenuto in giudizio le controparti per sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione per atto di notaio dott. Per_1
repertorio 166240 e raccolta 26546 del 06.07.2016 trascritto in data
[...]
12.07.2016 a ANta Maria Capua Vetere al n. 23152 R.G. E 17162 R.P. ovvero la nullità dello stesso perché puramente apparente.
In particolare la ha convenuto in giudizio le controparti chiedendo, in via Pt_1
principale accertare la simulazione assoluta del richiamato atto in subordine dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto stesso di donazione di cui sopra avente ad oggetto i seguenti beni: 1) Intero fabbricato sito nel comune di Macerata Campania alla via Salerno n. 1 composto di un locale di 345 m quadri al piano seminterrato, un locale negozio di 304 m quadri al piano terra, un ufficio di tre vani catastali al primo piano e tre appartamenti allo stato grezzo sempre al primo piano, quattro appartamenti di tre vani e mezzo catastali al piano secondo in un appartamento allo stato grezzo al piano terzo riportato in catasto urbano del detto Comune al foglio tre particella 5004 Sab 12 via Caserta PS uno categoria C barra due classe seconda metri quadri 345; 5004 Sub due piano terra categoria c1 classe 4 m quadri 304, 5004 Sub tre via Caserta piano primo categoria a 10 classe seconda vani tre;
5004 Sub quattro via Caserta piano uno categoria a/10 in corso di costruzione, 5004 Sub cinque via Caserta piano primo in corso di costruzione, 5004 Sub sei via Caserta piano primo in corso di costruzione, I tre appartamenti allo stato grezzo, 5004 Sub sette via Caserta piano due categoria vani
3,5 a barra quattro classe quinta, 5004 Sub otto via Caserta piano due categoria a 74 classe quinta vani 3,5; 5004 Sub nove via Caserta piano secondo categoria A4 classe quinta vani 3,5; 5004 Sub 10 via Caserta Piano secondo categoria a 70 classe quinta vani 3,5; 5004 Sub 11 via Caserta piano terzo in corso di costruzione l'appartamento allo stato grezzo al terzo piano;
2) Appezzamento di terreno non avente caratteristiche agricole nel Comune di Macerata Campania località Caturano esteso 6216 m quadri riportato al catasto terreni del detto comune al foglio cinque particella 51 91 classe seconda.
Va precisato che risulta dall'atto di donazione notarile, e come precisato dai convenuti in comparsa di costituzione, che lo stesso concerne la quota di comproprietà dei 6/9 vantata da essa sui beni sopra menzionati. Controparte_1
Nell'esposizione dei fatti articolata da parte attrice, la stessa ha dedotto di essere creditrice nei confronti della della complessiva somma pari Controparte_1
ad € 14773,50 oltre interessi e spese, in virtù delle richiamate sentenze penali del
Tribunale Moncratico di ANta Maria Capua Vetere e della Corte di Appello di Napoli sopra citate (con passaggio in giudicato a seguito di rigetto della Suprema Corte) con cui la è stata condannata per il delitto di calunnia in danno di essa CP_1
a pena detentiva di anni due di reclusione sospesa condizionalmente oltre Pt_1
al risarcimento del danno nella misura di euro 10.000,00 e delle spese legali nella misura di euro 2500,00;
Parte attrice ha dedotto la sussistenza degli elementi della simulazione della donazione ed in via subordinata dell'azione revocatoria, ossia in primis l'eventus damni, in quanto l'atto di donazione sarebbe stato stipulato al solo scopo di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della . Pt_1
Quest'ultima, infatti, per effetto della donazione in parola avrebbe visto sfumare la possibilità di soddisfare le proprie ragioni di credito, comunque rese di maggiore difficoltà, essendosi la disfatta dei beni immobili oggetto di donazione. CP_1
Ed ancora, sussisterebbe il consilium fraudis, in virtù della paventata consapevolezza in capo ai beneficiari della donazione di arrecare pregiudizio al creditore, in virtù anche dell'evidente impoverimento del suo patrimonio nella imminenza della pronuncia del
Giudice penale nel processo per calunnia poi conclusosi con la sentenza di condanna sopra menzionata.
Ed ancora, la scientia damni desumibile dalla circostanza per cui con l'atto di donazione si è sottratto al patrimonio della il bene peraltro Controparte_1
a titolo non oneroso.
Parte attrice ha dunque concluso per l'accoglimento delle domande spiegate, chiedendo dichiararsi simulato l'atto notarile di donazione ed in subordine l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto dispositivo del 06.07.2016. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico si sono ritualmente costituiti in giudizio la ed i suoi figli Controparte_1
, ed deducendo l'infondatezza in fatto e in CP_2 CP_3 CP_4
diritto delle domande spiegate, ritenendo insussistenti i requisiti dell'azione revocatoria e della richiesta di declaratoria di simulazione dell'atto di donazione, delle quali è stato chiesto il rigetto, il tutto con vittoria di spese di lite.
I convenuti, in particolare, hanno dedotto l'inammissibilità dell'azione revocatoria non essendovi nel caso di specie insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, ed essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia.
La dedotta proprietà in capo alla di un capannone industriale e casa del CP_1
custode, con dal presunto valore commerciale pari ad € 500.000,00 garantirebbe la soddisfazione del credito di parte attrice.
Dunque, la donazione impugnata non avrebbe determinato in concreto una riduzione della consistenza patrimoniale della debitrice.
Insussistente sarebbe inoltre la partecipatio fraudis dei donatari, posto che questi si sono dichiarati non a conoscenza del debito gravante sulla donatrice, né tale fondamentale circostanza sarebbe stata dagli stessi diversamente acquisibile, considerata la circostanza che il credito alla data della donazione, non era ancora esistente.
Sostengono, inoltre , i convenuti, che non avrebbe avuto alcun senso simulare un atto di donazione e sostenere spese per il trasferimento dei beni con atto notarile di donazione ammontanti ad euro 27.000,00 quando sarebbe stato più semplice ed economico soddisfare il ben più limitato credito della parte attrice.
Ed ancora, si è eccepito da parte dei convenuti che del pari infondata sarebbe la domanda di simulazione.
La cessione della quota di comproprietà pari ai 6/9 oggetto di impugnazione sarebbe infatti avvenuta da parte della quale contropartita per vedersi garantita CP_1
da parte dei figli assistenza, cura e medicine data la grave malattia degenerativa da cui la è affetta, tanto che nella donazione, all'art. 10, è stata specificata la CP_1
sussistenza di tale onere in capo ai beneficiari della donazione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio processuale il Giudice dopo avere concesso all'udienza del 25.05.2021 i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza depositata il 04.11.2022, a scioglimento della riserva istruttoria assunta, rigettava la richiesta di interrogatorio formale deferito alla convenuta e la prova testimoniale articolata dalla parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità dell'assunzione dei mezzi di prova richiesti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 10.10.2023 ed infine al 10.10.2025 per la discussione orale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies cpc con termine entro dieci giorni dalla udienza per il deposito di note conclusionali.
Le parti depositavano le loro memorie.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente Magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del Tribunale di ANta
Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice nel motivare concisamente la sentenza secondi i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto
“rilevanti ai fini della decisione “ concretamente adottata;
precisato che in effetti , le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse”
(per l'effetto dell'error in procedendo) ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Parte attrice ha proposto in via principale domanda di simulazione assoluta dell'atto di donazione del 06.07.2016 ed in subordine azione revocatoria.
Occorre premettere che l'azione di simulazione e l'azione revocatoria, pur diverse, per contenuto e finalità, possono essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa o anche in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità d'esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra (cfr. Cass. n. 21083/2016).
Le due azioni si differenziano in modo profondo in quanto l'azione di simulazione mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente, mentre, l'azione revocatoria tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto che è esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni nonché della scientia damni o del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione. La simulazione assoluta, in particolare, si verifica nell'ipotesi in cui le parti, di comune accordo, dichiarano di voler porre in essere un contratto ma in realtà entrambe non ne vogliono nessuno.
Al fine di configurare la fattispecie della simulazione, è necessaria la sussistenza di un accordo simulatorio (controdichiarazione), il quale deve essere necessariamente bilaterale.
Le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione previste per i contraenti dall'art. 2722 c.c. non operano ovviamente nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non avendo accesso alla eventuale controdichiarazione, possono provare l'esistenza di un accordo simulato con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni.
Spetta al giudice di merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. Sez. III,
n.8892/2020).
Il creditore legittimato ad esercitare l'azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile (così Cass. n.
5154/1981).
Dunque, la prova della simulazione assoluta può essere fornita dal creditore anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti da considerare nella loro convergenza globale.
Nel caso in esame parte attrice ha ritenuto di potere dimostrare la proposta domanda di simulazione sulla base dei seguenti elementi: rapporti di stretta parentela tra la donante (madre) ed i beneficiari della donazione (figli); sospetta vicinanza temporale tra l'atto di donazione e la pronuncia della sentenza penale di condanna per calunnia da parte del Tribunale penale di ANta Maria Capua Vetere, conoscenza da parte dei beneficiari della donazione del pregiudizio imminente derivante dalla pendenza del processo penale per calunnia in danno della con costituzione di parte CP_1
civile della e della imminente sentenza (poi rivelatasi di condanna a oena Pt_1
detentiva ed al risarcimento dei danni) penale.
Orbene, va evidenziato che tali circostanze a parere di questo giudicante, non appaiono indici sufficienti della volontà delle parti interessate alla donazione del luglio 2016 di porre in essere un contratto simulato.
Si consideri infatti che la ha donato ai figli i suoi 6/9 delle quote detenute CP_1
degli immobili posseduti pro indiviso con gli stessi figli intestatari delle residue quote.
Sono state provate in giudizio le condizioni precarie di salute della , CP_1
risalenti nel tempo rispetto all'atto di donazione impugnato, così come risulta espressamente menzionata nell'atto di donazione la finalità della stessa di assicurare alla madre futura assistenza medica da parte dei figli.
È pure vero che all'attore, in quanto terzo rispetto all'accordo simulato, è applicabile il regime probatorio agevolato di cui all'art. 1417 c.c., in forza del quale, per giurisprudenza costante, è ammissibile anche il ricorso alla prova per presunzioni semplici (cfr. Cass. Civ. 3102/02; 14895/00).
È altresì vero che la "scientia fraudis" può essere dimostrata per presunzione dalla parentela tra le parti.
Tale elemento non è però sufficiente da sé solo a sostenere la presunzione (cfr. Ord.
Cass. 26853/2025 III Sezione civ.).
Il creditore non è liberato dunque dall'onere di fornire prova che l'atto impugnato sia simulato e quindi che le parti non hanno mai avuto intenzione realmente di stipularlo.
Nel caso di specie la ha sostenuto di avere donato ai figli la sua quota CP_1
dei beni oggetto dell'atto impugnato, di fatto trovandosi nella impossibilità di gestirli ed amministrarli specie in considerazione delle sue condizioni di salute precarie, e che anzi abbia deciso di onerare i figli, in cambio della donazione, dell'onere di assistenza medica e di cure per il futuro.
Nessuna prova o presunzione è stata fornita da parte attrice di senso contrario.
Discorso a parte merita l'azione revocatoria.
L'atto impugnato con l'azione revocatoria deve essere infatti valido, ed un eventuale accoglimento della impugnativa dell'atto comporta ex lege solo l'inefficacia relativa del medesimo nei confronti del creditore proponente e di quelli eventualmente intervenuti nel giudizio.
Una eventuale patologia, invalidità o inefficacia dell'atto renderebbe improponibile l'azione revocatoria.
Viceversa, in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr. Cass., 20.10.2008, n. 25490)
“L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra; l'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso,
è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta” (cfr. Cass., 30.5.2005, n. 11372, Cass.,
11.5.2005, n. 9875, Cass., 22.8.2007, n. 17867).
Dalla lettura dell'atto introduttivo della si ritiene che la revocatoria sia stata Pt_1
formulata in via subordinata e non alternativa e dunque che la stessa vada analizzata a seguito della declaratoria di rigetto della domanda tesa alla declaratoria di simulazione dell'atto di donazione per cui è causa.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione debitore - terzo
(c.d. consilium fraudis) può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica rispetto alla pretesa del creditore: parentela e contestualità degli atti (cfr.
Cassazione Civile n. 25018/2008).
Nel caso in esame a nulla rileva il dato temporale della avvenuta donazione prima della pronuncia della sentenza penale di condanna a carico della (in realtà CP_1
pochi giorni prima) dal momento che , secondo la Cassazione, l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. (Fattispecie relativa ad azione revocatoria proposta a garanzia di un credito scaturente da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva) (Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009)
Quanto alla ricorrenza dei presupposti per la revoca della donazione e, dunque, della sussistenza dei presupposti per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., sul Giudice incombe l'obbligo di verificare l'esistenza del diritto di credito;
l'eventus damni;
il consilium fraudis o la scientia damni.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, la giurisprudenza ha precisato che il credito in questione non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, potendo l'azione essere esperita anche quando esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero si tratti di una ragione di credito solo eventuale (cfr Cass. 5.03.2009, n. 5359; Cass. 18.03.2003,
n. 3981) e finanche in presenza di un credito litigioso, ossia oggetto di contestazione
(Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440; Trib. Torino 25.06.2020 n. 1993).
Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che il credito azionato da parte attrice trovi fondamento in una pronuncia di condanna a carico della del Giudice CP_1
penale poi passata in cosa giudicata (sentenza di primo grado e conferma d'appello con passaggio in giudicato a seguito di rigetto della Suprema Corte, sopra menzionate), a pena detentiva (non di stretto interesse di questo giudicante) e pecuniaria (per diverse causali, quest'ultima attivata in questo giudizio)
Con riferimento all'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c., questo consiste nella lesione effettiva ed attuale dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, per la compromissione della quale è sufficiente che l'atto di disposizione renda incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. 4.09.2009, n.
19234); non essendo dunque necessario un danno concreto ed effettivo, ma essendo sufficiente, come detto, un pericolo di danno che abbia comportato una variazione anche solo qualitativa della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere comunque più incerta o più gravosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità.
Infine, il consilium fraudis, il quale consiste nella conoscenza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore.
Ebbene, nella ipotesi in cui l'atto contestato sia anteriore al sorgere del credito, come nel caso di specie in cui la donazione precede seppure di pochi giorni la decisione del
Giudice penale di nel processo per calunnia a carico della CP_5 CP_1
in cui la era costituita parte civile ed aveva dunque esperito in sede penale Pt_1
l'azione civile di risarcimento del danno, è preciso onere del creditore fornire la prova della dolosa preordinazione da parte del debitore dell'atto dispositivo. In concreto, incombe sul creditore provare che il compimento dell'atto è stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva obbligazione.
Tanto premesso, la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione impugnato è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve ritenersi certamente provata l'esistenza del credito, avendo provveduto parte attrice ad allegare le sentenze penali di condanna della di primo e CP_1
secondo grado, dalle quali emerge la sussistenza del credito azionato.
Quanto al momento dell'insorgenza del credito, va precisato che l'anteriorità dello stesso rispetto all'atto di disposizione impugnato va verificata non rispetto al momento in cui il credito stesso venga eventualmente accertato in giudizio, ma con riferimento al momento in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito si ricollega.
In senso conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. civ. n.
22161/2019).
Nel caso di specie, se è vero che la sentenza di condanna di primo grado della per il delitto di calunnia con le relative statuizioni di condanna CP_1
civilistiche segue di pochi giorni l'atto dispositivo impugnato nel presente giudizio, è pure vero che l'esercizio della azione penale in danno della con la CP_1
formalizzazione della imputazione per calunnia e la costituzione di parte civile nel processo penale, dunque la attivazione delle pretese civilistiche formalmente azionate e trasposte nel giudizio penale, sono di gran lunga precedenti alla lettura del dispositivo di condanna del Giudice Penale e danno contezza della esistenza di un credito poi effettivamente riconosciuto nella sentenza penale.
Ricorre anche il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, costituito dal cd. “eventus damni”, ossia il pregiudizio che si arreca alle ragioni creditore e che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando l'atto determini “una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (così Cass., Ord. n. 16221/2019).
Ebbene, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, tale requisito, essendosi il debitore spogliato di un consistente proprio patrimonio immobiliare senza fornire in giudizio la prova dell'eventuale idoneità del proprio residuo patrimonio a soddisfare la pretesa creditoria di parte attrice.
Vi è in atti riferimento dei convenuti alla titolarità di quote di altro bene immobile su cui la parte attrice a detta del debitore potrebbe soddisfare le sue pretese ma sul punto
è carente qualsiasi prova finanche del reale valore del bene, anche alla luce della contestazione mossa dal creditore a detta del quale la proprietà della CP_1
atterrebbe solo ad una quota di detto immobile, con conseguenze negative per il creditore in caso di attivazione di una procedura esecutiva necessariamente limitata alle supposte quote.
Per quanto riguarda il requisito della scientia damni, ossia la consapevolezza o conoscibilità di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie, la cui relativa prova ben può essere fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 18073/2018; Cass. 966/2007; Cass. n.
17867/2007), questa deve ritenersi altresì sussistente nel caso in esame.
L'atto dispositivo è intervenuto in epoca immediatamente precedente alla lettura della sentenza di condanna penale per calunnia a carico della e certamente CP_1
quest'ultima era ben a conoscenza dell'andamento del processo penale a suo carico, ormai giunto all'epilogo, della costituzione di parte civile della e dunque Pt_1
della richiesta di risarcimento avanzata in sede penale, dunque dei concreti rischi di condanna penale e civile che a giorni si sarebbero potuti ragionevolmente tradurre, come poi accaduto, in concreta condanna (peraltro passata in giudicato dopo la conferma di appello e passaggio in giudicato a seguito di rigetto della Suprema Corte)
Identica consapevolezza non poteva non sussistere in capo ai destinatari dell'atto di donazione, figli della i quali consapevolmente hanno accettato di CP_1
prendere parte attiva all'atto di disposizione con cui si è distolto dal patrimonio della debitrice il bene immobiliare per cui è giudizio, benchè a conoscenza dell'azione risarcitoria esperita dalla in danno della loro madre in sede penale Pt_1
condividendo pertanto l'intenzione della debitrice di ledere la garanzia patrimoniale del creditore ("consilium fraudis") partecipando alle determinazioni fraudolente del debitore (così Cass. n. 7262 del 01/06/2000 e n. 14489 del 29/07/2004), ben potendo anche le presunzioni sostenere la prova del consilium fraudis e della scientia damni.
Nel caso di specie oltre al dato temporale, che colloca la donazione nel giorni immediatamente precedenti al deposito della sentenza penale di condanna della
, assume rilievo la forma dell'atto, a titolo non oneroso. CP_1
Il rapporto di parentela stretta e diretta tra i soggetti protagonisti della donazione
(madre e figli) rende estremamente verosimile che i figli fossero a conoscenza del processo penale a carico della madre, dell'azione civile esperita in detta sede dalla
, della imminente sentenza e dell'elevato rischio, poi concretizzatosi, di Pt_1
condanna anche al risarcimento dei danni.
In definitiva, tutti gli elementi complessivamente considerati costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a provare la piena consapevolezza in capo ai convenuti di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie fatte valere in giudizio dalle parti attrici.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022;
P.Q.M.
Il Tribunale di ANta Maria Capua Vetere, in persona del GOP dott. RC de Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4875/2020 avente ad oggetto DECLARATORIA DI SIMULAZIONE E REVOCATORIA
ORDINARIA pendente tra: 1) nata a [...] il [...] ed Parte_1
ivi res.te alla Via Circumvallazione parco Erica villa n. 7 CF C.F._1
rapp.ta e difesa dall'avv. Maria DE LISA CF presso C.F._6
quest'ultima domiciliata in Sparanise (CE) alla PI NU n. 8 e: 2)
C.F. nata a [...] LA La TR Controparte_1 CodiceFiscale_2
(CE) il 29.11.67 e res.te in AN RC EL (CE) alla Via Matteotti n. 38, 3)
C.F. nato a [...] il [...], 4) Controparte_2 CodiceFiscale_3
C.F. nata a [...] il [...] 5) CP_3 CodiceFiscale_4
C.F. nata a [...] il [...], tutti res.ti CP_4 CodiceFiscale_5
in Macerata C. (CE) alla Via Salerno n. 1 tutti elett.te dom.ti alla Via Mazzini n. 91 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Addio (C.F. che li C.F._7
rapp.ta e difende giuste procure in atti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di declaratoria di simulazione assoluta dell'atto notarile di donazione per notaio dott. repertorio 166240 e raccolta 26546 del Persona_1
06.07.2016 trascritto in data 12.07.2016 a ANta Maria Capua Vetere al n. 23152 R.G.
E 17162 R.P.;
Accoglie la domanda di revocatoria ordinaria avanzata da parte attrice e per l'effetto accerta e dichiara l'inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c dell'atto di donazione per notaio dott. repertorio 166240 e raccolta 26546 del 06.07.2016 trascritto in Persona_1
data 12.07.2016 a ANta Maria Capua Vetere al n. 23152 R.G. E 17162 R.P. con il quale la C.F. nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(CE) il 29.11.67 e res.te in AN RC EL (CE) alla Via Matteotti n. 38 ha donato a C.F. nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3
C.F. nata a [...] il [...] e CP_3 CodiceFiscale_4 CP_4
C.F. nata a [...] il [...], tutti res.ti in Macerata
[...] CodiceFiscale_5
C. (CE) alla Via Salerno n. 1 la quota di comproprietà dei 6/9 dei seguenti beni: 1) Intero fabbricato sito nel comune di Macerata Campania alla via Salerno n. 1 composto di un locale di 345 m quadri al piano seminterrato, un locale negozio di 304 m quadri al piano terra, un ufficio di tre vani catastali al primo piano e tre appartamenti allo stato grezzo sempre al primo piano, quattro appartamenti di tre vani e mezzo catastali al piano secondo in un appartamento allo stato grezzo al piano terzo riportato in catasto urbano del detto Comune al foglio tre particella 5004 Sab 12 via Caserta PS uno categoria C barra due classe seconda metri quadri 345; 5004 Sub due piano terra categoria c1 classe 4 m quadri 304, 5004 Sub tre via Caserta piano primo categoria a
10 classe seconda vani tre;
5004 Sub quattro via Caserta piano uno categoria a/10 in corso di costruzione, 5004 Sub cinque via Caserta piano primo in corso di costruzione,
5004 Sub sei via Caserta piano primo in corso di costruzione, I tre appartamenti allo stato grezzo, 5004 Sub sette via Caserta piano due categoria vani 3,5 a barra quattro classe quinta, 5004 Sub otto via Caserta piano due categoria a 74 classe quinta vani
3,5; 5004 Sub nove via Caserta piano secondo categoria A4 classe quinta vani 3,5;
5004 Sub 10 via Caserta Piano secondo categoria a 70 classe quinta vani 3,5; 5004
Sub 11 via Caserta piano terzo in corso di costruzione l'appartamento allo stato grezzo al terzo piano;
2) Appezzamento di terreno non avente caratteristiche agricole nel
Comune di Macerata Campania località Caturano esteso 6216 m quadri riportato al catasto terreni del detto comune al foglio cinque particella 51 91 classe seconda.
Va precisato che risulta dall'atto di donazione notarile, e come precisato dai convenuti in comparsa di costituzione, che l'atto dichiarato inefficace concerne la quota di comproprietà dei 6/9 vantata da essa sui beni sopra Controparte_1
menzionati.
Condanna i convenuti, C.F. nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
AN LA La TR (CE) il 29.11.67 e res.te in AN RC EL (CE) alla Via
Matteotti n. 38; C.F. nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_3
16.7.91, C.F. nata a [...] il [...] e CP_3 CodiceFiscale_4
C.F. nata a [...] il [...], tutti res.ti CP_4 CodiceFiscale_5
in Macerata C. (CE) alla Via Salerno n. 1, tutti elett.te dom.ti in Macerata Campania alla Via Mazzini n. 91 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Addio (C.F.
, in solido, al pagamento in favore di C.F._7 Parte_1
nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Circumvallazione parco Erica villa n.
7 CF , dom.ta presso il suo difensore avv. Maria DE LISA C.F._1
delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto della limitata attività istruttoria limitatasi al deposito delle memorie ex art. 183 Vi comma cpc, in €
545,00 per spese vive ed € 2100,00 oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in ANta Maria Capua Vetere, il 10.10.2025
Il GOP
dott. RC de Scisciolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
GOP dott. RC de Scisciolo
Udienza del 10.10.2025
Il giorno 10.10.2025 dinanzi al GOP dott. RC de SCISCIOLO nella causa indicata in oggetto è presente l'Avv. DARIO MANCINO in sostituzione dell'avv. MARIA DE
LISA nell'interesse di parte attrice CF Parte_1
il quale si riporta ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi C.F._1
formulate e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento. Impugna e contesta le richieste di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiede che la causa venga decisa.
È altresì presente l'avv. ANTONIO D'ADDIO per conto dei convenuti: -
C.F. ; - C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
; - C.F. nata a CodiceFiscale_3 CP_3 CodiceFiscale_4
Caserta il 9.9.88 e C.F. il quale si riporta CP_4 CodiceFiscale_5
integralmente ai propri atti, documenti e alle note conclusionali depositate, ribadendo l'infondatezza, inammissibilità e improcedibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. e della domanda subordinata di simulazione assoluta, come già ampiamente esposto negli atti difensivi. Evidenzia, altresì, l'intervenuta Ordinanza n. 26853 del
6.10.2025 della Suprema Corte di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo cui il mero rapporto di parentela – anche stretto – non è elemento sufficiente a dimostrare la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato al creditore, occorrendo ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. Tale principio, in linea con la giurisprudenza già richiamata (Cass. n. 5269/2018; nonché Cass. 1898 del 27.1.25), conferma la correttezza delle difese svolte dai convenuti e la carenza probatoria della parte attrice in ordine alla scientia damni.
Chiede, pertanto, il rigetto integrale delle domande attoree, con vittoria di spese.
Impugna le avverse conclusioni e chiede decidersi la causa.
Il GOP preso atto delle motivazioni e conclusioni rassegnate in atti, nel corso della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e delle conclusioni scritte depositate ritualmente nei termini concessi, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ANta Maria Capua Vetere , in persona del GOP dott. RC de Scisciolo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4875/2020 avente ad oggetto AZIONE DI
SIMULAZIONE ASSOLUTA E REVOCATORIA ORDINARIA pendente
TRA
1) nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Parte_1
Circumvallazione parco Erica villa n. 7 CF rapp.ta e difesa C.F._1
dall'avv. Maria DE LISA CF resso quest'ultima domiciliata in C.F._6
Sparanise (CE) alla PI NU n. 8;
E
2) C.F. nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(CE) il 29.11.67 e res.te in AN RC EL (CE) alla Via Matteotti n. 38,
3) C.F. nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3 4) C.F. nata a [...] il [...] CP_3 CodiceFiscale_4
5) C.F. nata a [...] il [...], tutti CP_4 CodiceFiscale_5
res.ti in Macerata Campania (CE) alla Via Salerno n. 1 tutti elett.te dom.ti alla Via
Mazzini n. 91 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Addio (C.F.
che li rapp.ta e difende giuste procure in atti C.F._7
CONCLUSIONI:
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1.7.20 la sig.ra premesso di Parte_1
essere creditrice della somma di € 14.773,50 in virtù delle sentenze penali n. 4628/16 del Tribunale di S. Maria C.V. del 13.07.2016 e la n. 6489/18 della Corte d'Appello di
Napoli del 18.09.2018, ha convenuto in giudizio le controparti per sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione per atto di notaio dott. Per_1
repertorio 166240 e raccolta 26546 del 06.07.2016 trascritto in data
[...]
12.07.2016 a ANta Maria Capua Vetere al n. 23152 R.G. E 17162 R.P. ovvero la nullità dello stesso perché puramente apparente.
In particolare la ha convenuto in giudizio le controparti chiedendo, in via Pt_1
principale accertare la simulazione assoluta del richiamato atto in subordine dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto stesso di donazione di cui sopra avente ad oggetto i seguenti beni: 1) Intero fabbricato sito nel comune di Macerata Campania alla via Salerno n. 1 composto di un locale di 345 m quadri al piano seminterrato, un locale negozio di 304 m quadri al piano terra, un ufficio di tre vani catastali al primo piano e tre appartamenti allo stato grezzo sempre al primo piano, quattro appartamenti di tre vani e mezzo catastali al piano secondo in un appartamento allo stato grezzo al piano terzo riportato in catasto urbano del detto Comune al foglio tre particella 5004 Sab 12 via Caserta PS uno categoria C barra due classe seconda metri quadri 345; 5004 Sub due piano terra categoria c1 classe 4 m quadri 304, 5004 Sub tre via Caserta piano primo categoria a 10 classe seconda vani tre;
5004 Sub quattro via Caserta piano uno categoria a/10 in corso di costruzione, 5004 Sub cinque via Caserta piano primo in corso di costruzione, 5004 Sub sei via Caserta piano primo in corso di costruzione, I tre appartamenti allo stato grezzo, 5004 Sub sette via Caserta piano due categoria vani
3,5 a barra quattro classe quinta, 5004 Sub otto via Caserta piano due categoria a 74 classe quinta vani 3,5; 5004 Sub nove via Caserta piano secondo categoria A4 classe quinta vani 3,5; 5004 Sub 10 via Caserta Piano secondo categoria a 70 classe quinta vani 3,5; 5004 Sub 11 via Caserta piano terzo in corso di costruzione l'appartamento allo stato grezzo al terzo piano;
2) Appezzamento di terreno non avente caratteristiche agricole nel Comune di Macerata Campania località Caturano esteso 6216 m quadri riportato al catasto terreni del detto comune al foglio cinque particella 51 91 classe seconda.
Va precisato che risulta dall'atto di donazione notarile, e come precisato dai convenuti in comparsa di costituzione, che lo stesso concerne la quota di comproprietà dei 6/9 vantata da essa sui beni sopra menzionati. Controparte_1
Nell'esposizione dei fatti articolata da parte attrice, la stessa ha dedotto di essere creditrice nei confronti della della complessiva somma pari Controparte_1
ad € 14773,50 oltre interessi e spese, in virtù delle richiamate sentenze penali del
Tribunale Moncratico di ANta Maria Capua Vetere e della Corte di Appello di Napoli sopra citate (con passaggio in giudicato a seguito di rigetto della Suprema Corte) con cui la è stata condannata per il delitto di calunnia in danno di essa CP_1
a pena detentiva di anni due di reclusione sospesa condizionalmente oltre Pt_1
al risarcimento del danno nella misura di euro 10.000,00 e delle spese legali nella misura di euro 2500,00;
Parte attrice ha dedotto la sussistenza degli elementi della simulazione della donazione ed in via subordinata dell'azione revocatoria, ossia in primis l'eventus damni, in quanto l'atto di donazione sarebbe stato stipulato al solo scopo di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della . Pt_1
Quest'ultima, infatti, per effetto della donazione in parola avrebbe visto sfumare la possibilità di soddisfare le proprie ragioni di credito, comunque rese di maggiore difficoltà, essendosi la disfatta dei beni immobili oggetto di donazione. CP_1
Ed ancora, sussisterebbe il consilium fraudis, in virtù della paventata consapevolezza in capo ai beneficiari della donazione di arrecare pregiudizio al creditore, in virtù anche dell'evidente impoverimento del suo patrimonio nella imminenza della pronuncia del
Giudice penale nel processo per calunnia poi conclusosi con la sentenza di condanna sopra menzionata.
Ed ancora, la scientia damni desumibile dalla circostanza per cui con l'atto di donazione si è sottratto al patrimonio della il bene peraltro Controparte_1
a titolo non oneroso.
Parte attrice ha dunque concluso per l'accoglimento delle domande spiegate, chiedendo dichiararsi simulato l'atto notarile di donazione ed in subordine l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto dispositivo del 06.07.2016. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico si sono ritualmente costituiti in giudizio la ed i suoi figli Controparte_1
, ed deducendo l'infondatezza in fatto e in CP_2 CP_3 CP_4
diritto delle domande spiegate, ritenendo insussistenti i requisiti dell'azione revocatoria e della richiesta di declaratoria di simulazione dell'atto di donazione, delle quali è stato chiesto il rigetto, il tutto con vittoria di spese di lite.
I convenuti, in particolare, hanno dedotto l'inammissibilità dell'azione revocatoria non essendovi nel caso di specie insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, ed essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia.
La dedotta proprietà in capo alla di un capannone industriale e casa del CP_1
custode, con dal presunto valore commerciale pari ad € 500.000,00 garantirebbe la soddisfazione del credito di parte attrice.
Dunque, la donazione impugnata non avrebbe determinato in concreto una riduzione della consistenza patrimoniale della debitrice.
Insussistente sarebbe inoltre la partecipatio fraudis dei donatari, posto che questi si sono dichiarati non a conoscenza del debito gravante sulla donatrice, né tale fondamentale circostanza sarebbe stata dagli stessi diversamente acquisibile, considerata la circostanza che il credito alla data della donazione, non era ancora esistente.
Sostengono, inoltre , i convenuti, che non avrebbe avuto alcun senso simulare un atto di donazione e sostenere spese per il trasferimento dei beni con atto notarile di donazione ammontanti ad euro 27.000,00 quando sarebbe stato più semplice ed economico soddisfare il ben più limitato credito della parte attrice.
Ed ancora, si è eccepito da parte dei convenuti che del pari infondata sarebbe la domanda di simulazione.
La cessione della quota di comproprietà pari ai 6/9 oggetto di impugnazione sarebbe infatti avvenuta da parte della quale contropartita per vedersi garantita CP_1
da parte dei figli assistenza, cura e medicine data la grave malattia degenerativa da cui la è affetta, tanto che nella donazione, all'art. 10, è stata specificata la CP_1
sussistenza di tale onere in capo ai beneficiari della donazione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio processuale il Giudice dopo avere concesso all'udienza del 25.05.2021 i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza depositata il 04.11.2022, a scioglimento della riserva istruttoria assunta, rigettava la richiesta di interrogatorio formale deferito alla convenuta e la prova testimoniale articolata dalla parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità dell'assunzione dei mezzi di prova richiesti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 10.10.2023 ed infine al 10.10.2025 per la discussione orale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies cpc con termine entro dieci giorni dalla udienza per il deposito di note conclusionali.
Le parti depositavano le loro memorie.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente Magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del Tribunale di ANta
Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice nel motivare concisamente la sentenza secondi i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto
“rilevanti ai fini della decisione “ concretamente adottata;
precisato che in effetti , le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse”
(per l'effetto dell'error in procedendo) ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Parte attrice ha proposto in via principale domanda di simulazione assoluta dell'atto di donazione del 06.07.2016 ed in subordine azione revocatoria.
Occorre premettere che l'azione di simulazione e l'azione revocatoria, pur diverse, per contenuto e finalità, possono essere proposte nello stesso giudizio in forma alternativa o anche in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità d'esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra (cfr. Cass. n. 21083/2016).
Le due azioni si differenziano in modo profondo in quanto l'azione di simulazione mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente, mentre, l'azione revocatoria tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto che è esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni nonché della scientia damni o del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione. La simulazione assoluta, in particolare, si verifica nell'ipotesi in cui le parti, di comune accordo, dichiarano di voler porre in essere un contratto ma in realtà entrambe non ne vogliono nessuno.
Al fine di configurare la fattispecie della simulazione, è necessaria la sussistenza di un accordo simulatorio (controdichiarazione), il quale deve essere necessariamente bilaterale.
Le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione previste per i contraenti dall'art. 2722 c.c. non operano ovviamente nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non avendo accesso alla eventuale controdichiarazione, possono provare l'esistenza di un accordo simulato con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni.
Spetta al giudice di merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. Sez. III,
n.8892/2020).
Il creditore legittimato ad esercitare l'azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile (così Cass. n.
5154/1981).
Dunque, la prova della simulazione assoluta può essere fornita dal creditore anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti da considerare nella loro convergenza globale.
Nel caso in esame parte attrice ha ritenuto di potere dimostrare la proposta domanda di simulazione sulla base dei seguenti elementi: rapporti di stretta parentela tra la donante (madre) ed i beneficiari della donazione (figli); sospetta vicinanza temporale tra l'atto di donazione e la pronuncia della sentenza penale di condanna per calunnia da parte del Tribunale penale di ANta Maria Capua Vetere, conoscenza da parte dei beneficiari della donazione del pregiudizio imminente derivante dalla pendenza del processo penale per calunnia in danno della con costituzione di parte CP_1
civile della e della imminente sentenza (poi rivelatasi di condanna a oena Pt_1
detentiva ed al risarcimento dei danni) penale.
Orbene, va evidenziato che tali circostanze a parere di questo giudicante, non appaiono indici sufficienti della volontà delle parti interessate alla donazione del luglio 2016 di porre in essere un contratto simulato.
Si consideri infatti che la ha donato ai figli i suoi 6/9 delle quote detenute CP_1
degli immobili posseduti pro indiviso con gli stessi figli intestatari delle residue quote.
Sono state provate in giudizio le condizioni precarie di salute della , CP_1
risalenti nel tempo rispetto all'atto di donazione impugnato, così come risulta espressamente menzionata nell'atto di donazione la finalità della stessa di assicurare alla madre futura assistenza medica da parte dei figli.
È pure vero che all'attore, in quanto terzo rispetto all'accordo simulato, è applicabile il regime probatorio agevolato di cui all'art. 1417 c.c., in forza del quale, per giurisprudenza costante, è ammissibile anche il ricorso alla prova per presunzioni semplici (cfr. Cass. Civ. 3102/02; 14895/00).
È altresì vero che la "scientia fraudis" può essere dimostrata per presunzione dalla parentela tra le parti.
Tale elemento non è però sufficiente da sé solo a sostenere la presunzione (cfr. Ord.
Cass. 26853/2025 III Sezione civ.).
Il creditore non è liberato dunque dall'onere di fornire prova che l'atto impugnato sia simulato e quindi che le parti non hanno mai avuto intenzione realmente di stipularlo.
Nel caso di specie la ha sostenuto di avere donato ai figli la sua quota CP_1
dei beni oggetto dell'atto impugnato, di fatto trovandosi nella impossibilità di gestirli ed amministrarli specie in considerazione delle sue condizioni di salute precarie, e che anzi abbia deciso di onerare i figli, in cambio della donazione, dell'onere di assistenza medica e di cure per il futuro.
Nessuna prova o presunzione è stata fornita da parte attrice di senso contrario.
Discorso a parte merita l'azione revocatoria.
L'atto impugnato con l'azione revocatoria deve essere infatti valido, ed un eventuale accoglimento della impugnativa dell'atto comporta ex lege solo l'inefficacia relativa del medesimo nei confronti del creditore proponente e di quelli eventualmente intervenuti nel giudizio.
Una eventuale patologia, invalidità o inefficacia dell'atto renderebbe improponibile l'azione revocatoria.
Viceversa, in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr. Cass., 20.10.2008, n. 25490)
“L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra; l'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso,
è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta” (cfr. Cass., 30.5.2005, n. 11372, Cass.,
11.5.2005, n. 9875, Cass., 22.8.2007, n. 17867).
Dalla lettura dell'atto introduttivo della si ritiene che la revocatoria sia stata Pt_1
formulata in via subordinata e non alternativa e dunque che la stessa vada analizzata a seguito della declaratoria di rigetto della domanda tesa alla declaratoria di simulazione dell'atto di donazione per cui è causa.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione debitore - terzo
(c.d. consilium fraudis) può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica rispetto alla pretesa del creditore: parentela e contestualità degli atti (cfr.
Cassazione Civile n. 25018/2008).
Nel caso in esame a nulla rileva il dato temporale della avvenuta donazione prima della pronuncia della sentenza penale di condanna a carico della (in realtà CP_1
pochi giorni prima) dal momento che , secondo la Cassazione, l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. (Fattispecie relativa ad azione revocatoria proposta a garanzia di un credito scaturente da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva) (Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009)
Quanto alla ricorrenza dei presupposti per la revoca della donazione e, dunque, della sussistenza dei presupposti per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., sul Giudice incombe l'obbligo di verificare l'esistenza del diritto di credito;
l'eventus damni;
il consilium fraudis o la scientia damni.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, la giurisprudenza ha precisato che il credito in questione non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, potendo l'azione essere esperita anche quando esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero si tratti di una ragione di credito solo eventuale (cfr Cass. 5.03.2009, n. 5359; Cass. 18.03.2003,
n. 3981) e finanche in presenza di un credito litigioso, ossia oggetto di contestazione
(Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440; Trib. Torino 25.06.2020 n. 1993).
Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che il credito azionato da parte attrice trovi fondamento in una pronuncia di condanna a carico della del Giudice CP_1
penale poi passata in cosa giudicata (sentenza di primo grado e conferma d'appello con passaggio in giudicato a seguito di rigetto della Suprema Corte, sopra menzionate), a pena detentiva (non di stretto interesse di questo giudicante) e pecuniaria (per diverse causali, quest'ultima attivata in questo giudizio)
Con riferimento all'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c., questo consiste nella lesione effettiva ed attuale dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, per la compromissione della quale è sufficiente che l'atto di disposizione renda incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. 4.09.2009, n.
19234); non essendo dunque necessario un danno concreto ed effettivo, ma essendo sufficiente, come detto, un pericolo di danno che abbia comportato una variazione anche solo qualitativa della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere comunque più incerta o più gravosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità.
Infine, il consilium fraudis, il quale consiste nella conoscenza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore.
Ebbene, nella ipotesi in cui l'atto contestato sia anteriore al sorgere del credito, come nel caso di specie in cui la donazione precede seppure di pochi giorni la decisione del
Giudice penale di nel processo per calunnia a carico della CP_5 CP_1
in cui la era costituita parte civile ed aveva dunque esperito in sede penale Pt_1
l'azione civile di risarcimento del danno, è preciso onere del creditore fornire la prova della dolosa preordinazione da parte del debitore dell'atto dispositivo. In concreto, incombe sul creditore provare che il compimento dell'atto è stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva obbligazione.
Tanto premesso, la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione impugnato è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Deve ritenersi certamente provata l'esistenza del credito, avendo provveduto parte attrice ad allegare le sentenze penali di condanna della di primo e CP_1
secondo grado, dalle quali emerge la sussistenza del credito azionato.
Quanto al momento dell'insorgenza del credito, va precisato che l'anteriorità dello stesso rispetto all'atto di disposizione impugnato va verificata non rispetto al momento in cui il credito stesso venga eventualmente accertato in giudizio, ma con riferimento al momento in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito si ricollega.
In senso conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. civ. n.
22161/2019).
Nel caso di specie, se è vero che la sentenza di condanna di primo grado della per il delitto di calunnia con le relative statuizioni di condanna CP_1
civilistiche segue di pochi giorni l'atto dispositivo impugnato nel presente giudizio, è pure vero che l'esercizio della azione penale in danno della con la CP_1
formalizzazione della imputazione per calunnia e la costituzione di parte civile nel processo penale, dunque la attivazione delle pretese civilistiche formalmente azionate e trasposte nel giudizio penale, sono di gran lunga precedenti alla lettura del dispositivo di condanna del Giudice Penale e danno contezza della esistenza di un credito poi effettivamente riconosciuto nella sentenza penale.
Ricorre anche il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, costituito dal cd. “eventus damni”, ossia il pregiudizio che si arreca alle ragioni creditore e che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando l'atto determini “una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (così Cass., Ord. n. 16221/2019).
Ebbene, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, tale requisito, essendosi il debitore spogliato di un consistente proprio patrimonio immobiliare senza fornire in giudizio la prova dell'eventuale idoneità del proprio residuo patrimonio a soddisfare la pretesa creditoria di parte attrice.
Vi è in atti riferimento dei convenuti alla titolarità di quote di altro bene immobile su cui la parte attrice a detta del debitore potrebbe soddisfare le sue pretese ma sul punto
è carente qualsiasi prova finanche del reale valore del bene, anche alla luce della contestazione mossa dal creditore a detta del quale la proprietà della CP_1
atterrebbe solo ad una quota di detto immobile, con conseguenze negative per il creditore in caso di attivazione di una procedura esecutiva necessariamente limitata alle supposte quote.
Per quanto riguarda il requisito della scientia damni, ossia la consapevolezza o conoscibilità di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie, la cui relativa prova ben può essere fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 18073/2018; Cass. 966/2007; Cass. n.
17867/2007), questa deve ritenersi altresì sussistente nel caso in esame.
L'atto dispositivo è intervenuto in epoca immediatamente precedente alla lettura della sentenza di condanna penale per calunnia a carico della e certamente CP_1
quest'ultima era ben a conoscenza dell'andamento del processo penale a suo carico, ormai giunto all'epilogo, della costituzione di parte civile della e dunque Pt_1
della richiesta di risarcimento avanzata in sede penale, dunque dei concreti rischi di condanna penale e civile che a giorni si sarebbero potuti ragionevolmente tradurre, come poi accaduto, in concreta condanna (peraltro passata in giudicato dopo la conferma di appello e passaggio in giudicato a seguito di rigetto della Suprema Corte)
Identica consapevolezza non poteva non sussistere in capo ai destinatari dell'atto di donazione, figli della i quali consapevolmente hanno accettato di CP_1
prendere parte attiva all'atto di disposizione con cui si è distolto dal patrimonio della debitrice il bene immobiliare per cui è giudizio, benchè a conoscenza dell'azione risarcitoria esperita dalla in danno della loro madre in sede penale Pt_1
condividendo pertanto l'intenzione della debitrice di ledere la garanzia patrimoniale del creditore ("consilium fraudis") partecipando alle determinazioni fraudolente del debitore (così Cass. n. 7262 del 01/06/2000 e n. 14489 del 29/07/2004), ben potendo anche le presunzioni sostenere la prova del consilium fraudis e della scientia damni.
Nel caso di specie oltre al dato temporale, che colloca la donazione nel giorni immediatamente precedenti al deposito della sentenza penale di condanna della
, assume rilievo la forma dell'atto, a titolo non oneroso. CP_1
Il rapporto di parentela stretta e diretta tra i soggetti protagonisti della donazione
(madre e figli) rende estremamente verosimile che i figli fossero a conoscenza del processo penale a carico della madre, dell'azione civile esperita in detta sede dalla
, della imminente sentenza e dell'elevato rischio, poi concretizzatosi, di Pt_1
condanna anche al risarcimento dei danni.
In definitiva, tutti gli elementi complessivamente considerati costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a provare la piena consapevolezza in capo ai convenuti di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie fatte valere in giudizio dalle parti attrici.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022;
P.Q.M.
Il Tribunale di ANta Maria Capua Vetere, in persona del GOP dott. RC de Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4875/2020 avente ad oggetto DECLARATORIA DI SIMULAZIONE E REVOCATORIA
ORDINARIA pendente tra: 1) nata a [...] il [...] ed Parte_1
ivi res.te alla Via Circumvallazione parco Erica villa n. 7 CF C.F._1
rapp.ta e difesa dall'avv. Maria DE LISA CF presso C.F._6
quest'ultima domiciliata in Sparanise (CE) alla PI NU n. 8 e: 2)
C.F. nata a [...] LA La TR Controparte_1 CodiceFiscale_2
(CE) il 29.11.67 e res.te in AN RC EL (CE) alla Via Matteotti n. 38, 3)
C.F. nato a [...] il [...], 4) Controparte_2 CodiceFiscale_3
C.F. nata a [...] il [...] 5) CP_3 CodiceFiscale_4
C.F. nata a [...] il [...], tutti res.ti CP_4 CodiceFiscale_5
in Macerata C. (CE) alla Via Salerno n. 1 tutti elett.te dom.ti alla Via Mazzini n. 91 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Addio (C.F. che li C.F._7
rapp.ta e difende giuste procure in atti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di declaratoria di simulazione assoluta dell'atto notarile di donazione per notaio dott. repertorio 166240 e raccolta 26546 del Persona_1
06.07.2016 trascritto in data 12.07.2016 a ANta Maria Capua Vetere al n. 23152 R.G.
E 17162 R.P.;
Accoglie la domanda di revocatoria ordinaria avanzata da parte attrice e per l'effetto accerta e dichiara l'inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c dell'atto di donazione per notaio dott. repertorio 166240 e raccolta 26546 del 06.07.2016 trascritto in Persona_1
data 12.07.2016 a ANta Maria Capua Vetere al n. 23152 R.G. E 17162 R.P. con il quale la C.F. nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(CE) il 29.11.67 e res.te in AN RC EL (CE) alla Via Matteotti n. 38 ha donato a C.F. nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3
C.F. nata a [...] il [...] e CP_3 CodiceFiscale_4 CP_4
C.F. nata a [...] il [...], tutti res.ti in Macerata
[...] CodiceFiscale_5
C. (CE) alla Via Salerno n. 1 la quota di comproprietà dei 6/9 dei seguenti beni: 1) Intero fabbricato sito nel comune di Macerata Campania alla via Salerno n. 1 composto di un locale di 345 m quadri al piano seminterrato, un locale negozio di 304 m quadri al piano terra, un ufficio di tre vani catastali al primo piano e tre appartamenti allo stato grezzo sempre al primo piano, quattro appartamenti di tre vani e mezzo catastali al piano secondo in un appartamento allo stato grezzo al piano terzo riportato in catasto urbano del detto Comune al foglio tre particella 5004 Sab 12 via Caserta PS uno categoria C barra due classe seconda metri quadri 345; 5004 Sub due piano terra categoria c1 classe 4 m quadri 304, 5004 Sub tre via Caserta piano primo categoria a
10 classe seconda vani tre;
5004 Sub quattro via Caserta piano uno categoria a/10 in corso di costruzione, 5004 Sub cinque via Caserta piano primo in corso di costruzione,
5004 Sub sei via Caserta piano primo in corso di costruzione, I tre appartamenti allo stato grezzo, 5004 Sub sette via Caserta piano due categoria vani 3,5 a barra quattro classe quinta, 5004 Sub otto via Caserta piano due categoria a 74 classe quinta vani
3,5; 5004 Sub nove via Caserta piano secondo categoria A4 classe quinta vani 3,5;
5004 Sub 10 via Caserta Piano secondo categoria a 70 classe quinta vani 3,5; 5004
Sub 11 via Caserta piano terzo in corso di costruzione l'appartamento allo stato grezzo al terzo piano;
2) Appezzamento di terreno non avente caratteristiche agricole nel
Comune di Macerata Campania località Caturano esteso 6216 m quadri riportato al catasto terreni del detto comune al foglio cinque particella 51 91 classe seconda.
Va precisato che risulta dall'atto di donazione notarile, e come precisato dai convenuti in comparsa di costituzione, che l'atto dichiarato inefficace concerne la quota di comproprietà dei 6/9 vantata da essa sui beni sopra Controparte_1
menzionati.
Condanna i convenuti, C.F. nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
AN LA La TR (CE) il 29.11.67 e res.te in AN RC EL (CE) alla Via
Matteotti n. 38; C.F. nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_3
16.7.91, C.F. nata a [...] il [...] e CP_3 CodiceFiscale_4
C.F. nata a [...] il [...], tutti res.ti CP_4 CodiceFiscale_5
in Macerata C. (CE) alla Via Salerno n. 1, tutti elett.te dom.ti in Macerata Campania alla Via Mazzini n. 91 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Addio (C.F.
, in solido, al pagamento in favore di C.F._7 Parte_1
nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla Via Circumvallazione parco Erica villa n.
7 CF , dom.ta presso il suo difensore avv. Maria DE LISA C.F._1
delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto della limitata attività istruttoria limitatasi al deposito delle memorie ex art. 183 Vi comma cpc, in €
545,00 per spese vive ed € 2100,00 oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in ANta Maria Capua Vetere, il 10.10.2025
Il GOP
dott. RC de Scisciolo