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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
Sezione Civile
DECRETO
N. R.G. 1044/2024
Il Giudice dr. Maria Teresa De Sanctis, visti gli atti, ritenuto che non sussistano le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. in quanto gli assegni, poiché emessi da soggetto terzo, non possono valere quale promessa di pagamento proveniente dalla debitrice principale ( né dal resistente sig. Controparte_1
; Controparte_2 quanto al credito per la penale da inadempimento di € 13.917,00, va rilevata la nullità della clausola che prevede la risoluzione ipso iure del contratto di buono premio per inadempimento dell'obbligazione di acquisto di quantitativo minimo settimanale, in quanto le parti non hanno determinato tale quantitativo minimo, di modo che l'obbligazione risarcitoria al pagamento della penale per l'inadempimento, computata sul residuo di miscela ancora da consegnare, non è esigibile, non essendo stato il contratto giudizialmente risolto (né risolto, se del caso, attraverso eventuale diffida ad adempiere); inoltre manca la richiesta al debitore principale di pagamento immediato del debito non ancora scaduto, non virtualmente dedotto con il ricorso monitorio che è rivolto nei riguardi del solo fideiussore, oltre al fatto che il presupposto (della insolvenza della sig.ra per la decadenza dal beneficio del termine, non può desumersi dalla Controparte_1
produzione degli assegni di cui al doc. 11 in quanto titoli astratti di cui manca la prova che siano stati emessi (seppure invalidamente) a garanzia del debito nascente dal contratto di compravendita del 25.3.2022, tanto più che la domanda monitoria cumula l'importo degli assegni con quello delle fatture emesse e rimaste inadempiute.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Imperia, 10/06/2025
Il giudice
Maria Teresa De Sanctis