Sentenza 17 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00498/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2554 del 2025, proposto da CE Siragò, rappresentato e difeso dall'avvocato CE Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato CE De Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione dirigenziale n. 1840 del 15/10/2025, avente ad oggetto: “decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001 e s.m.i. di immobili siti nel Comune di Taormina ed occupati per la realizzazione dei lavori di collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico e parcheggi sotterranei, censiti in catasto al foglio 3 particelle 2460, 2461, 2462, 2623, 2624 e 3252 ex 522 in ditta Siragò CE” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taormina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. EM CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 29.11.2025 e depositato il successivo 1 dicembre 2025, il Dr. Siragò CE ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1840 del 15 ottobre 2025, con la quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Taormina ha disposto, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, l’acquisizione sanante al patrimonio indisponibile dell’ente di alcuni immobili di sua proprietà, per una superficie complessiva di mq. 973, illegittimamente occupati e trasformati per la realizzazione di opere pubbliche.
La vicenda trae origine da una procedura espropriativa mai conclusa, avviata dal Comune di Taormina per la realizzazione dei lavori di “collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico e parcheggi sotterranei” .
In particolare, con determina dirigenziale n. 190 del 21 settembre 2001 veniva disposta l’occupazione d’urgenza di mq. 450 del terreno di sua proprietà (identificato in catasto al foglio 3, part. 522).
Successivamente, con deliberazione di G.M. n. 177 del 27 maggio 2003, veniva approvata una perizia di variante che ampliava l’area da occupare ed espropriare a mq. 2.132,00.
Con ricorso portante numero di R.G. n. 9/2020, il Dr. Siragò, non essendo mai intervenuto il decreto di esproprio, adiva questo Tribunale al fine di ottenere la restituzione dei terreni o, in subordine, il risarcimento del danno.
Con sentenza n. 4009/2023 del 28 dicembre 2023, questo T.A.R. accoglieva il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere, in via alternativa:
- “ a) restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato, provvedendo al risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima;
b) provvedere (...) all'acquisizione autoritativa del bene ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001 con effetto ex nunc e con la corresponsione del necessario indennizzo, effettuando anche il doveroso risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima;
c) addivenire ad un accordo negoziale con la parte ricorrente”.
In ragione dell’inerzia del Comune, il ricorrente avviava il giudizio di ottemperanza (R.G. n. 1268/2025).
In pendenza di tale giudizio, il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Taormina, con il provvedimento in questa sede impugnato, optava per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. 327/2001, limitando tuttavia l’oggetto dell’acquisizione ad una superficie di soli mq. 973,00, in luogo dei mq. 2.132,00 indicati negli atti della procedura espropriativa e richiamati nella sentenza n. 4009/2023.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I) Violazione di legge. Difetto di competenza del dirigente dell’Ufficio Tecnico nell’adozione dell’atto di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001. Difetto del procedimento e eccesso di potere per carenza dei presupposti di diritto. Elusione del giudicato.
Il provvedimento sarebbe affetto da incompetenza, in quanto l’adozione dell’atto di acquisizione sanante, data la sua natura altamente discrezionale e le sue implicazioni patrimoniali e urbanistiche, spetterebbe alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). La scelta tra restituzione e acquisizione, nonché la valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati, non potrebbe essere demandata a un organo dirigenziale, la cui competenza è limitata agli atti di gestione e meramente esecutivi.
II) Eccesso di potere per contraddittorietà fra presupposti di diritto e di fatto. Violazione art. 840 cc. In via subordinata, diritto alla restituzione dell’area per la quale non s’intende procedere all’acquisizione sanante (già part. 522 oggi 3251) con ripristino dello stato dei luoghi e relativo risarcimento.
Il provvedimento sarebbe illegittimo anche nella parte in cui riduce arbitrariamente la superficie da acquisire da mq. 2.132,00 a mq. 973,00, in palese contrasto con gli atti del procedimento espropriativo (in particolare la delibera di G.M. n. 177/2003) e con le statuizioni della sentenza n. 4009/2023, che facevano riferimento all’intera area occupata.
Tale riduzione, basata su una perizia di parte comunale, sarebbe immotivata e contraddittoria, comportando peraltro l'obbligo per il Comune di restituire la restante area di mq. 1.159,00, previa riduzione in pristino.
Si è costituito in giudizio il Comune di Taormina, che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Sotto il primo profilo, l’Amministrazione resistente sostiene che le censure avverso l’atto di acquisizione, in quanto emesso in esecuzione di un precedente giudicato, avrebbero dovuto essere proposte dinanzi al giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., e non con un autonomo ricorso in sede di cognizione. L’odierno gravame violerebbe quindi le regole di competenza funzionale e di rito.
Nel merito, quanto al vizio di incompetenza, il Comune ne contesta la fondatezza, argomentando che si tratterebbe, al più, di un’ipotesi di incompetenza relativa e non assoluta, vizio che rende il provvedimento annullabile ma non nullo.
Tale vizio, inoltre, sarebbe sanabile mediante convalida o ratifica da parte del Consiglio Comunale, organo che, come annunciato in memoria, sarebbe stato investito della questione con apposita proposta di deliberazione.
La valutazione dell’interesse pubblico sarebbe implicita nella scelta di acquisire un’area già irreversibilmente trasformata da un’opera pubblica essenziale per la collettività.
Infine, riguardo alla superficie acquisita, il Comune ribadisce la correttezza della quantificazione in mq. 973, sostenendo che tale estensione corrisponde all’area effettivamente e materialmente occupata e trasformata, come risulterebbe dai frazionamenti catastali e dalla documentazione tecnica, mentre la maggiore estensione di mq. 2.132 era solo una previsione progettuale mai attuata.
Con successiva memoria, il ricorrente ha controdedotto alle eccezioni avversarie.
In particolare, ha evidenziato di aver rinunciato al giudizio di ottemperanza, rendendo così procedibile l'autonoma impugnazione. Ha ribadito, inoltre, l'insanabilità del vizio di incompetenza, data la natura ampiamente discrezionale dell'atto ex art. 42-bis, che esclude l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, e ha contestato l'ipotesi di una ratifica postuma, la quale non potrebbe surrogare la valutazione comparativa degli interessi che doveva essere effettuata ex ante dall'organo competente. Ha precisato che l’area interessata si estende metri quadri 2.132, come risulta, in particolare, dalla delibera di Giunta n. 177 del 27 maggio 2003 e da una bozza di transazione.
Con memoria di replica il Comune, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) per ciò che attiene all'estensione dell'area, in precedenti atti lo stesso ricorrente ha individuato le particelle derivanti dal frazionamento della originaria particella 522, per una estensione complessiva pari a metri quadri 973; b) la maggiore estensione in questa sede reclamata non è identificata catastalmente; c) va richiamata al riguardo una proposta transattiva e la circostanza che nel 2019 il ricorrente ha eseguito a proprie spese il frazionamento della particella 3124 (parte della 2817) da cui sono derivate le particelle 3252 e 3251, per individuare la sola porzione effettivamente occupata dall’opera; d) se l’opera avesse occupato anche l’area corrispondente alla particella 3251, il frazionamento non sarebbe stato necessario e che la bozza di transazione indicherebbe la particella 3251 come proprietà del ricorrente in proprietà; e) eventuali questioni indennitarie sono estranee al giudizio e comunque rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
All'udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente, per asserita violazione dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente, secondo cui le doglianze avverso il provvedimento impugnato, in quanto adottato in fase di esecuzione della sentenza di questo T.A.R. n. 4009/2023, avrebbero dovuto essere proposte dinanzi al giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
L’eccezione è infondata.
Giova evidenziare che la sentenza n. 4009/2023 ha lasciato all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, ponendola di fronte a una triplice alternativa (restituzione, acquisizione sanante, accordo negoziale).
Con il gravame in esame non si contesta la scelta in sé (l'opzione per l'acquisizione ex art. 42-bis), ma la legittimità del provvedimento con cui tale scelta è stata attuata, deducendo l'incompetenza dell'organo emanante.
Si tratta – a ben vedere – di un vizio che risulta estraneo al (perimetro del) decisum della precedente sentenza e correttamente è stato fatto valere in un autonomo giudizio di cognizione.
L'eccezione va, pertanto, respinta.
Sulla competenza all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001.
La censura con la quale il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 per incompetenza relativa (in quanto la competenza all’adozione di tale atto spetterebbe al Consiglio Comunale e non al dirigente tecnico) è fondata.
Mette conto evidenziare, al riguardo, che il provvedimento di acquisizione disciplinato dall'art. 42-bis non è un atto meramente esecutivo o di gestione; esso presuppone una complessa e discrezionale valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera realizzata e l'interesse privato del proprietario del bene illegittimamente occupato.
La disposizione normativa richiede all'Amministrazione di motivare in modo specifico le "attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione" .
Si tratta di una scelta di alta amministrazione, che implica una ponderazione complessa di interessi, con significative ricadute sul bilancio e sul patrimonio dell'ente, che non può essere demandata a un organo di gestione.
Tale valutazione rientra nelle attribuzioni fondamentali dell'organo rappresentativo, deputato a compiere le scelte fondamentali per la comunità, a definire gli obiettivi e i programmi e a valutare la rispondenza delle azioni amministrative all'interesse pubblico generale (T.A.R. Campania, Napoli, n. 180/2019).
Tale interpretazione è pacificamente accolta dalla giurisprudenza, che ha costantemente ricondotto l'adozione del provvedimento ex art. 42-bis alla competenza dell'organo consiliare.
Come puntualmente citato dal ricorrente, la Corte di Cassazione ha affermato che: “in caso di adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il ricorso da parte del privato ai fini della determinazione dell'indennizzo deve essere proposto avverso la delibera del Consiglio comunale, organo che ha la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 267 del 2000, agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, così ricomprendendo anche l'ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, restando irrilevante, ai fini della predetta impugnazione, il successivo provvedimento attuativo emesso dal Dirigente dell'ufficio comunale” (Cass. civ. sez. I, 16/04/2025, n.10074).
Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato, chiarendo che "l'atto di acquisizione sanante, per i profili di discrezionalità che lo caratterizzano, esorbita, pertanto, dalla competenza dell'ufficio tecnico" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10/05/2018, n. 2810).
Ancora, si è affermato che: “L'acquisizione sanante, emessa ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, rientra nella competenza del Consiglio comunale, ciò in quanto la natura prettamente discrezionale di questo provvedimento esclude che essa possa qualificarsi come implicitamente prevista in atti fondamentali del Consiglio o come mera esecuzione degli stessi” (T.A.R. Palermo, sez. III, 17/08/2022, n.2510).
Deve richiamarsi al riguardo l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli "atti fondamentali" , tra i quali, alla lettera l), sono espressamente inclusi gli "acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione" .
Tutto ciò premesso, si rileva che la determina dirigenziale impugnata, essendo stata adottata da un organo (il Dirigente dell'Area Tecnica) privo della relativa competenza, è dunque illegittima per vizio di incompetenza relativa.
Le attribuzioni del dirigente sono, infatti, limitate agli atti di gestione e a quelli meramente esecutivi di decisioni già assunte dagli organi politici, mentre nel caso di specie il dirigente si è arrogato una potestà decisionale che la legge riserva a un diverso organo dell'ente.
Non può trovare accoglimento la tesi difensiva del Comune, secondo cui l'avvio del procedimento di ratifica da parte del Consiglio Comunale sarebbe idoneo a sanare il vizio e a far cessare l'interesse del ricorrente.
Al riguardo, la difesa comunale ha prodotto una "proposta di deliberazione" da sottoporre al Consiglio Comunale; tale atto, tuttavia, costituisce un mero atto endoprocedimentale, preparatorio della futura ed eventuale decisione dell'organo competente (ma solo con l'adozione della delibera consiliare si perfeziona una convalida o una ratifica).
Alla luce di quanto sopra esposto, il motivo di ricorso è fondato.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, stante il suo carattere assorbente, esime il Collegio dall’esame della seconda censura, relativa alla quantificazione della superficie acquisita.
L’annullamento del provvedimento per il vizio di incompetenza travolge infatti il provvedimento nella sua interezza, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori profili di illegittimità dedotti.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la determinazione dirigenziale n. 1840 del 15/10/2025 del Comune di Taormina deve essere annullata; resta impregiudicato il potere-dovere dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla vicenda, in esecuzione della sentenza n. 4009/2023, nel rispetto delle regole sulla competenza e sul procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la determina dirigenziale del Comune di Taormina n. 1840 del 15/10/2025.
Condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA LI, Presidente
EM CA, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM CA | DA LI |
IL SEGRETARIO