Sentenza 11 luglio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 11/07/2017, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2017
N. 00462/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2010, proposto da:
Santa Maria Navarrese Camping S.r.l., con sede in Lotzorai (OG), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Franceschi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Murroni e Giovanni Parisi, dell'Ufficio Legale dell’Ente ed elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, viale Trento n. 69;
Direttore del Servizio tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra della Regione Sardegna, o Direttore del Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra; Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia dell’Assessorato enti locali, finanze e urbanistica della Regione Sardegna, non costituiti in giudizio;
Comune di Lotzorai,in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Piero Contu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Direttore del Servizio Tutela del Paesaggistica per le province di Nuoro e Ogliastra pos. 1651/82, prot. n. 2979/XIV.12.2, in data 2.2.2010;
2) della nota del Direttore del Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica per le province di Nuoro e Ogliastra pos. 1651/82, prot. n. 2986/XIV.12.2, in data 2.2.2010;
3) nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e inerenti, e in specie dei seguenti, dei quali la società ricorrente ha appreso solo dalla lettura della nota impugnata sub 2) ed ha recentemente conosciuto in occasione di un accesso agli atti presso il Comune di Lotzorai:
4) provvedimento prot. n. 38632, del 24.12.09, a firma del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica e Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell'Assessorato Regionale degli EE. LL. Finanze e Urbanistica della Sardegna, avente ad oggetto "Struttura turistica-ricettiva in loc. Tancau";
5) nota prot. n. 33962, data 12.11.09, dello stesso Direttore Generale, avente il medesimo oggetto, dalla quale si evince che, per l'area interessata dall'intervento della ricorrente, non risulterebbe alcun piano di lottizzazione vigente e che ciò costituisca requisito per l'attuabilità dell'intervento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Comune di Lotzorai;
Viste le memorie difensive;
Viste le memorie depositate in data 28 aprile e 10 maggio 2017 con le quali parte ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e competenze del giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2017 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto delle memorie depositate in data 28 aprile e 10 maggio 2017 con le quali parte ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e competenze del giudizio;
preso atto della memoria dell’Amministrazione regionale del 27 aprile 2017 con la quale si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con vittoria di spese e onorari di giudizio;
preso atto che tali richieste sono state ribadite alla pubblica udienza del 31 maggio 2017;
ritenuto che, nel caso di specie, non possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, bensì debba dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in considerazione del fatto che i nuovi atti adottati dall’Amministrazione che fanno venire meno l’interesse alla decisione del ricorso, non possono ritenersi essere stati adottati in sede di autotutela, bensì quale prosieguo del procedimento;
ritenuto pertanto che, nel caso di specie, debba essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione;
ritenuto, quanto alle spese del giudizio, che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione dei rilievi sopra espressi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Lensi | Francesco Scano |
IL SEGRETARIO