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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 613/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DESANTIS TIZIANA, giusta procura in Parte_1 atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. FAZIO ANGELA MARIA ROSA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto con ricorso del 16.11.22, adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro e della previdenza sociale, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità sul trattamento pensionistico di cui era titolare la madre , deceduta in data 15.7.2020, Persona_1 assumendo di essere figlio maggiorenne ed inabile al lavoro al momento del decesso del genitore.
Nella resistenza di Inps che contestava la sussistenza dei requisiti sanitari ed economici, il giudice del Tribunale di Palmi, con sentenza n. 868/2023 depositata in data 07.07.2023, rigettava la domanda, ritenendo indimostrato il requisito della vivenza a carico del genitore. Specificamente, il giudice osservava che dalla documentazione prodotta in atti emergeva che la sig.ra non Parte_1 fosse convivente con la sig.ra , in quanto residente presso la via Monte Terpitò Salice Persona_1
n. 207/D, e solo successivamente al decesso della madre, avvenuto in data 15.07.2020, si trasferiva presso l'abitazione della stessa, in Via Bizzurro n.10, precisamente in data 23.07.2020. Rilevava, ancora, che dal certificato di residenza storico risultava che la defunta fosse convivente Persona_1 con la sig.ra sorella della ricorrente e che dal modello C2/storico emergeva che Persona_2
l'odierna ricorrente era stata regolarmente impiegata come lavoratrice domestica con mansioni di colf fino all'11.01.2020.
Proponeva appello La Romeo, per i motivi di seguito trattati.
Inps si costituiva per affermare l'infondatezza dell'appello proposto e per chiedere la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025 .
°°°°°°
L'appello è infondato.
Come motivo di appello, denuncia l'erroneità della valutazione del giudice, Parte_1 contrastante con il principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale, ai fini della sussistenza del requisito economico, non è necessaria né la convivenza e né una totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, quanto piuttosto una contribuzione in misura prevalente da parte del genitore al mantenimento del figlio disabile (Cass 5008/2004; Cass. 3748/85).
Ha evidenziato che: - l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità (Cass. 23058/2020; cass. 28608/2018; Cass. 9237/2018) richiede due condizioni: 1) la non autosufficienza economica, circostanza che viene integrata quando il reddito individuale del superstite inabile, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo della pensione di invalidità civile che nell'anno 2020
e 2021 era di € 16.982,49; 2) il mantenimento abituale, condizione che può desumersi dall'effettivo comportamento del genitore nei confronti del figlio;
- nel caso in cui il figlio inabile non è convivente con il genitore, come nel caso di specie, occorre accertare che il dante causa concorra in maniera rilevante e continuativa al suo mantenimento. L'accertamento di tale requisito pertanto, deve essere effettuato tramite un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite da cui emerga quel contributo economicamente rilevante ed abituale per il mantenimento del figlio che, ancorchè non esclusivo, deve essere comunque prevalente e va verificato anche alla luce della situazione di salute del soggetto inabile;
- nel caso di specie alcun esame comparativo è stato fatto dal giudice, il quale né ha tenuto conto della documentazione attestante la situazione reddituale della ricorrente inferiore ai limiti di legge e né ha dato ingresso alle richieste di prova testi volte a provare il contributo economico prevalente da parte della madre;
- poiché la situazione reddituale non era ostativa l riconoscimento della pensione di reversibilità, il giudice avrebbe dovuto valutare anche la sussistenza del requisito sanitario, cosa che arbitrariamente ha omesso di fare.
Il motivo è infondato.
In tema di “vivenza a carico” Cass. 41548/2021 ha affermato: In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (41548/2021). Negli stessi termini si è espressa Cass.
1861/2019: In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Ora, con il ricorso introduttivo la si è limitata ad allegare, in merito al requisito della vivenza Pt_1
a carico, di non essere in possesso di un reddito superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale e che la madre contribuiva in maniera prevalente e continuativa al suo sostentamento.
Risulta, tuttavia, che la non convivesse con la madre, ma risiedesse in altra abitazione sita in Pt_1 via Monte Terpitò Salice n. 207/D. Risulta inoltre che nel corso degli anni la stessa svolgesse attività lavorativa come colf e dai modelli 730 in atti risulta altresì che la stessa, oltre ai redditi da lavoro, fosse intestataria di terreni e fabbricati. A fronte di tali elementi, escludenti l'operatività della presunzione relativa della vivenza a carico, la avrebbe dovuto non limitarsi ad affermare Pt_1 genericamente che era la madre a contribuire al suo mantenimento in maniera prevalente (formulando richiesta di prova per testi su capitoli altrettanto generici “ Vero che l'istante è sempre stata mantenuta dal genitore;
Vero che la stessa provvedeva ad acquistare tutto quanto necessario al sostentamento della ricorrente (generi alimentari, vestiario, spese medica e tutto il necessario per la vita quotidiana” ) ma avrebbe dovuto fornire elementi concreti volti a chiarire, innanzitutto, a che titolo occupasse la casa di abitazione e chi facesse fronte alle spese per le utenze, per il sostentamento e per eventuali canoni di locazione ed a dimostrare poi, attraverso la produzione di ricevute di pagamenti, prelievi, versamenti o documentazione attestante l'essere fiscalmente a carico della madre, che, nonostante i propri introiti, la de cuius provvedeva ai suoi bisogni essenziali in via continuativa e in misura prevalente.
E' pertanto immune da censure il ragionamento del giudice di prime cure che ha ritenuto insussistente il requisito economico ai fini dell'ottenimento della pensione di reversibilità.
Essendoci in atti la dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att cpc, le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
contro
IN , avverso la sentenza n. Parte_1
868/2023 del Giudice del lavoro di Palmi , pubblicata in 07/07/2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Spese di lite irripetibili.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025 Parte_2
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 613/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DESANTIS TIZIANA, giusta procura in Parte_1 atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. FAZIO ANGELA MARIA ROSA, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto con ricorso del 16.11.22, adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro e della previdenza sociale, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità sul trattamento pensionistico di cui era titolare la madre , deceduta in data 15.7.2020, Persona_1 assumendo di essere figlio maggiorenne ed inabile al lavoro al momento del decesso del genitore.
Nella resistenza di Inps che contestava la sussistenza dei requisiti sanitari ed economici, il giudice del Tribunale di Palmi, con sentenza n. 868/2023 depositata in data 07.07.2023, rigettava la domanda, ritenendo indimostrato il requisito della vivenza a carico del genitore. Specificamente, il giudice osservava che dalla documentazione prodotta in atti emergeva che la sig.ra non Parte_1 fosse convivente con la sig.ra , in quanto residente presso la via Monte Terpitò Salice Persona_1
n. 207/D, e solo successivamente al decesso della madre, avvenuto in data 15.07.2020, si trasferiva presso l'abitazione della stessa, in Via Bizzurro n.10, precisamente in data 23.07.2020. Rilevava, ancora, che dal certificato di residenza storico risultava che la defunta fosse convivente Persona_1 con la sig.ra sorella della ricorrente e che dal modello C2/storico emergeva che Persona_2
l'odierna ricorrente era stata regolarmente impiegata come lavoratrice domestica con mansioni di colf fino all'11.01.2020.
Proponeva appello La Romeo, per i motivi di seguito trattati.
Inps si costituiva per affermare l'infondatezza dell'appello proposto e per chiedere la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19/11/2025 .
°°°°°°
L'appello è infondato.
Come motivo di appello, denuncia l'erroneità della valutazione del giudice, Parte_1 contrastante con il principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale, ai fini della sussistenza del requisito economico, non è necessaria né la convivenza e né una totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, quanto piuttosto una contribuzione in misura prevalente da parte del genitore al mantenimento del figlio disabile (Cass 5008/2004; Cass. 3748/85).
Ha evidenziato che: - l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità (Cass. 23058/2020; cass. 28608/2018; Cass. 9237/2018) richiede due condizioni: 1) la non autosufficienza economica, circostanza che viene integrata quando il reddito individuale del superstite inabile, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo della pensione di invalidità civile che nell'anno 2020
e 2021 era di € 16.982,49; 2) il mantenimento abituale, condizione che può desumersi dall'effettivo comportamento del genitore nei confronti del figlio;
- nel caso in cui il figlio inabile non è convivente con il genitore, come nel caso di specie, occorre accertare che il dante causa concorra in maniera rilevante e continuativa al suo mantenimento. L'accertamento di tale requisito pertanto, deve essere effettuato tramite un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite da cui emerga quel contributo economicamente rilevante ed abituale per il mantenimento del figlio che, ancorchè non esclusivo, deve essere comunque prevalente e va verificato anche alla luce della situazione di salute del soggetto inabile;
- nel caso di specie alcun esame comparativo è stato fatto dal giudice, il quale né ha tenuto conto della documentazione attestante la situazione reddituale della ricorrente inferiore ai limiti di legge e né ha dato ingresso alle richieste di prova testi volte a provare il contributo economico prevalente da parte della madre;
- poiché la situazione reddituale non era ostativa l riconoscimento della pensione di reversibilità, il giudice avrebbe dovuto valutare anche la sussistenza del requisito sanitario, cosa che arbitrariamente ha omesso di fare.
Il motivo è infondato.
In tema di “vivenza a carico” Cass. 41548/2021 ha affermato: In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (41548/2021). Negli stessi termini si è espressa Cass.
1861/2019: In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Ora, con il ricorso introduttivo la si è limitata ad allegare, in merito al requisito della vivenza Pt_1
a carico, di non essere in possesso di un reddito superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale e che la madre contribuiva in maniera prevalente e continuativa al suo sostentamento.
Risulta, tuttavia, che la non convivesse con la madre, ma risiedesse in altra abitazione sita in Pt_1 via Monte Terpitò Salice n. 207/D. Risulta inoltre che nel corso degli anni la stessa svolgesse attività lavorativa come colf e dai modelli 730 in atti risulta altresì che la stessa, oltre ai redditi da lavoro, fosse intestataria di terreni e fabbricati. A fronte di tali elementi, escludenti l'operatività della presunzione relativa della vivenza a carico, la avrebbe dovuto non limitarsi ad affermare Pt_1 genericamente che era la madre a contribuire al suo mantenimento in maniera prevalente (formulando richiesta di prova per testi su capitoli altrettanto generici “ Vero che l'istante è sempre stata mantenuta dal genitore;
Vero che la stessa provvedeva ad acquistare tutto quanto necessario al sostentamento della ricorrente (generi alimentari, vestiario, spese medica e tutto il necessario per la vita quotidiana” ) ma avrebbe dovuto fornire elementi concreti volti a chiarire, innanzitutto, a che titolo occupasse la casa di abitazione e chi facesse fronte alle spese per le utenze, per il sostentamento e per eventuali canoni di locazione ed a dimostrare poi, attraverso la produzione di ricevute di pagamenti, prelievi, versamenti o documentazione attestante l'essere fiscalmente a carico della madre, che, nonostante i propri introiti, la de cuius provvedeva ai suoi bisogni essenziali in via continuativa e in misura prevalente.
E' pertanto immune da censure il ragionamento del giudice di prime cure che ha ritenuto insussistente il requisito economico ai fini dell'ottenimento della pensione di reversibilità.
Essendoci in atti la dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att cpc, le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
contro
IN , avverso la sentenza n. Parte_1
868/2023 del Giudice del lavoro di Palmi , pubblicata in 07/07/2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Spese di lite irripetibili.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025 Parte_2
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)