Decreto cautelare 31 maggio 2022
Ordinanza collegiale 7 luglio 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Prefetto pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Cuneo Prot n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 01/04/22 con cui la Prefettura di Cuneo ha rigettato la domanda di emersione tramite flussi lavoro presentata dal sig. -Tizio-, titolare dell’omonima ditta; nonché di ogni altro atto a quello di cui sopra anteriore e conseguente, comunque coordinato e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
-Tizio-, titolare dell’omonima ditta in -OMISSIS- (CN) via -OMISSIS- stipulava innanzi allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Cuneo contratto di soggiorno per lavoro subordinato per la regolarizzazione del cittadino senegalese -ricorrente-, entrato in Italia il 27 luglio 2020 con visto di ingresso valido fino al 1° agosto 2020 assicurandogli un contratto di lavoro stagionale ed una sistemazione alloggiativa.
Il contratto aveva una durata di 3 mesi a decorrere dal 20 agosto 2020 fino al 25 novembre 2020 e permetteva all’interessato un permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido fino al 21 aprile 2021, venendo poi sostituito con altro contratto decorrente dal 22 ottobre 2020 fino al 25 novembre 2020 e quindi prorogato fino ad aprile 2021.
Il 30 dicembre 2020 il -ricorrente- inoltrava domanda di conversione del proprio permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato alla Questura di Cuneo, ma con decreto del 27 dicembre 2021 notificato il 1° aprile successivo lo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Cuneo comunicava al -ricorrente- il rigetto della domanda di emersione, rinviando le motivazioni a quelle contenute del preavviso di rigetto notificato il 4 agosto 2021.
Venivano dedotte le seguenti censure:
1.Mancanza e/o insufficiente motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere, falsa applicazione della legge. È privo di motivazione in quanto quella contenuta per relationem è da considerarsi apparente e non satisfattiva dei diritti dell’interessato.
2.Diritto del lavoratore ad essere regolarizzato e ad ottenere un PS per lavoro subordinato. Il -ricorrente- ha presentato domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato alla Questura di Cuneo e tale Ufficio non ha avviato alcun procedimento nonostante i vari contratti con la ditta -ricorrente-, la soddisfazione di tutti gli oneri contributivi e fiscali, la sistemazione alloggiativa e l’interesse ad un lavoro stabile.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 28 luglio 2022 n. 764 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare di sospensione.
Alla odierna udienza la causa è passata in decisione.
Oggetto del ricorso e il diniego di trasformazione di un permesso di soggiorno temporaneo per lavoro subordinato in permesso con gli stessi caratteri, ma di durata ordinaria.
Il ricorrente esponeva in narrativa di aver stipulato un primo contratto di lavoro stagionale a tempo determinato per 3 mesi a decorrere dal 20 agosto 2020 fino al 25 novembre 2020 ed aveva poi ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido fino al 21 aprile 2021; tale contratto veniva successivamente sostituito con altro contratto decorrente dal 22 ottobre 2020 fino al 25 novembre 2020, poi prorogato alla scadenza fino ad aprile 2021.
Il 30 dicembre 2020 aveva inoltrato domanda di conversione del proprio permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario alla Questura di Cuneo, ma successivamente lo Sportello unico per l’immigrazione di Cuneo il 15 luglio 2021 aveva emesso preavviso di rigetto visto il parere della Direzione provinciale del Lavoro di Cuneo, in quanto il volume d’affari al netto degli acquisti per l’anno 2019 non avrebbe permesso di fare fronte agli adempimenti contributivi e retributivi per l’assunzione del lavoratore; a tale preavviso ne seguiva un altro notificato il 4 agosto successivo con cui si prospettava la possibilità di inviare ulteriore documentazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro di Cuneo; quindi, il 27 dicembre 2021, vista l’assenza di alcuna documentazione da produrre, veniva emanato il provvedimento definitivo impugnato in questa sede, notificato il 1° aprile 2022.
Alla luce dell’intero procedimento ora rassegnato, non si può che rilevare l’infondatezza delle censure sollevate.
La motivazione del rigetto non può essere considerata apparente poiché l’intera serie procedimentale è stata puntualmente scandita da atti perfettamente comprensibili cui non è corrisposta da parte dell’interessato alcuna osservazione o documentazione meritevoli di valutazione, e quest’ultimo ha prodotto in atti solamente autocertificazioni che non potevano essere utili per un lavoro a tempo indeterminato e quindi per un permesso di soggiorno ordinario.
In ogni caso la trasformazione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno ordinario per lavoro a tempo indeterminato non è un diritto come sostenuto ma può essere rilasciata solo dopo i necessari approfondimenti sulle capacità economiche imposte dalla legge in ordine alla possibilità finanziarie dei datori di lavoro.
Il ricorso deve essere quindi respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate per motivi equitativi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO