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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 4258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4258 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2897 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 posta in decisione il giorno 1.7.2025 e vertente TRA
, (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 con gli avvocati Giuseppe Trisorio Liuzzi e Francesco Biga PARTE APPELLANTE
E Controparte_1
PARTE APPELLATA contumace E ODICE FISCALE N. Controparte_2 P.IVA_1
E PER ESSA LA MANDATARIA con gli avvocati CP_3
Michele Ferrari e Teodoro Carsillo PARTE INTERVENUTA Ex art.111 c.p.c. OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 17751 / 2022. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto impugnazione Parte_1 avverso la sentenza n. 17751 / 2022 del Tribunale di Roma.
§ 2. — è rimasta Controparte_1 contumace.
1 E' intervenuta ex art.111 c.p.c. quale cessionaria
[...]
e per essa la mandataria ed ha Controparte_2 CP_3 resistito al gravame.
ha successivamente depositato atto Parte_1 di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. notificato alla controparte nonché atto di accettazione da parte della società intervenuta L'appello è stato posto in decisione il giorno 1.7.2025.
§ 3. — Considerata la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio e dell'accettazione della parte intervenuta costituita, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
di per essa Controparte_1 Controparte_2 la mandataria intervenuta, contro la sentenza resa CP_3 tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — visto l'art. 306 c.p.c, dichiara l'estinzione del giudizio;
2. — compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma il giorno 1.7.2025. Il presidente estensore
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, (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 con gli avvocati Giuseppe Trisorio Liuzzi e Francesco Biga PARTE APPELLANTE
E Controparte_1
PARTE APPELLATA contumace E ODICE FISCALE N. Controparte_2 P.IVA_1
E PER ESSA LA MANDATARIA con gli avvocati CP_3
Michele Ferrari e Teodoro Carsillo PARTE INTERVENUTA Ex art.111 c.p.c. OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 17751 / 2022. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto impugnazione Parte_1 avverso la sentenza n. 17751 / 2022 del Tribunale di Roma.
§ 2. — è rimasta Controparte_1 contumace.
1 E' intervenuta ex art.111 c.p.c. quale cessionaria
[...]
e per essa la mandataria ed ha Controparte_2 CP_3 resistito al gravame.
ha successivamente depositato atto Parte_1 di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. notificato alla controparte nonché atto di accettazione da parte della società intervenuta L'appello è stato posto in decisione il giorno 1.7.2025.
§ 3. — Considerata la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio e dell'accettazione della parte intervenuta costituita, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
di per essa Controparte_1 Controparte_2 la mandataria intervenuta, contro la sentenza resa CP_3 tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — visto l'art. 306 c.p.c, dichiara l'estinzione del giudizio;
2. — compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma il giorno 1.7.2025. Il presidente estensore
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