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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/09/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano
Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 359/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Piccione;
Parte_1
- attore/opponente -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Filotico;
Controparte_1
- convenuta/opposta-
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di precetto notificato in data 27.12.2021, intimava al coniuge Controparte_1 separato il pagamento della somma di € 6.634,38, comprensiva di spese, per il Parte_1 mancato versamento dell'assegno di mantenimento disposto: in parte (€ 3.150,00, € 350,00 mensili per il periodo novembre 2019- luglio 2020), in forza dell'ordinanza presidenziale n. 12197/2019 del
04.12.2019 del Tribunale di TO;
in parte (€ 3.000,00, € 200,00 mensili per il periodo agosto
2020-novembre 2021), in forza del decreto n. 1442/2020 del 13.07.2020 della Corte d'Appello di
Lecce/Sezione distaccata di TO.
proponeva opposizione a precetto, con richiesta di sospensione, contestando la Parte_1 debenza delle somme richieste, sostenendo l'efficacia ex tunc del provvedimento della Corte d'Appello che aveva ridotto l'assegno da € 350,00 a € 200,00, il versamento alla coniuge della somma di € 720,00 nel periodo luglio 2019- gennaio 2020, il tacito accordo con la coniuge per compensare l'assegno di mantenimento con il pagamento del mutuo cointestato, il pagamento del mutuo, il pagamento delle fatture Telecom relative al traffico telefonico dell'abitazione della coniuge,
l'integrale pagamento delle spese straordinarie per il figlio (tasse universitarie e cure dentistiche), già poste per il 50% a carico di ciascun genitore con la ridetta ordinanza presidenziale n. 12197/2019 del 04.12.2019.
Chiedeva quindi di dichiarare nullo, inammissibile, inefficace il precetto opposto, nonché di compensare i crediti.
Si costituiva la convenuta adducendo l'efficacia ex nunc (dalla data di pubblicazione del 13.07.2020) del decreto della Corte d'Appello, l'inesistenza di alcun accordo tacito, la mancata prova del controcredito vantato dall'opponente.
Chiedeva a sua volta di respingere le domande avversarie, di confermare l'efficacia esecutiva del titolo opposto e di condannare l' opponente al pagamento della somma precettata, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero di quella ritenuta equa dal giudice adito.
La causa è stata istruita documentalmente, venendo infine riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
In sede di comparsa conclusionale, infine, l'opponente ha prodotto la sentenza di separazione n.
1928/2024 del Tribunale di TO, pubblicata il 2 luglio 2024 e divenuta definitiva per mancato appello, come dedotto dallo stesso opponente.
* * *
L'opposizione spiegata va accolta parzialmente.
Va in primo luogo ricalcolato l'importo precettato tenuto conto che la sentenza n. 1928/2024 del
Tribunale di TO (la cui produzione da parte dell'opponente, sebbene avvenuta in sede di comparsa conclusionale, è comunque da ritenere tempestiva, in quanto documento sopravvenuto, decisivo e non contestato dalla controparte) ha confermato, oltre all'obbligo dell'opponente del versamento di € 350,00 mensili per il figlio e il concorso al 50% per ciascuno dei coniugi per Per_1 le spese straordinarie per il figlio (come individuate dal protocollo del 04.07.2022 da ultimo adottato dal Tribunale di TO), anche l'obbligo dell'opponente di corrispondere all'opposta, a decorrere dal mese di novembre 2019, l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili (così rideterminato dall'sia da ritenersi ordinanza della Corte d'Appello del 19.6.2020) e non più quello di € 350,00 mensili, come originariamente disposto dal decreto presidenziale n. 12197/2019 del 04.12.2019.
Sicché l'importo dovuto dall'opponente per le complessive 24 mensilità richieste in precetto va quantificato in € 4.800,00 e non più in € 6.150,00. Come poi si è già avuto modo di accennare, con la presente opposizione ha in Parte_1 sostanza addotto la sussistenza dei presupposti per la compensazione dei crediti.
Occorre quindi in primo luogo verificare se può effettivamente darsi luogo alla compensazione tra il credito precettato dall'opposta - costituito dall'assegno di mantenimento disposto in suo favore – e il credito vantato dall'opponente.
Sul punto, si ritiene di poter condividere il principio di diritto espresso da Cass. Civ. Sez. 3 n.
9686/2020, secondo cui l'assegno di mantenimento del coniuge, a differenza di quello di mantenimento del figlio, non ha natura strettamente alimentare e può essere portato in compensazione con i controcrediti dell'altro coniuge.
Principio di diritto vieppiù ribadito da Cass. Civ. Sez 3 n. 38980/2021, nella quale è dato leggere
(sic): “Ad ogni buon conto, questa stessa Sezione - con specifico e preciso riferimento al solo contributo per il mantenimento del coniuge stabilito in sede di separazione - ha escluso "che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione", poiché non trova applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447 c.c., comma 2, (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 9686 del 26/05/2020)”.
Ne consegue che nella vicenda in esame sia da ritenersi legittimamente inoltrata la richiesta di compensazione dei crediti.
Ciò posto, va ancora considerato che il credito vantato dall'opponente è costituito (in ragione del citato disposto dell'ordinanza presidenziale n. 12197/2019 del 04.12.2019 del Tribunale di TO, confermato dai successivi provvedimenti giudiziali cui pure si è fatto cenno, secondo cui ciascuno dei coniugi deve concorrere al 50% per le spese straordinarie per il figlio.) dal suo diritto al rimborso al 50% da parte della opposta delle spese straordinarie per il figlio integralmente anticipate, il cui ammontare si ritiene debitamente documentato in € 6.587,67, come da ricevute di pagamento delle tasse universitarie Università degli Studi di Bari e Università del Salento (€ 6.293,67), nonché delle cure odontoiatriche presso il dott. Duggento Palmo di Manduria (€ 294,00), ritualmente e tempestivamente versate in atti dall'opponente con la memoria istruttoria del 09.06.2023.
Quanto alle dibattute questioni concernenti la definizione di “spese straordinarie” per i figli ed la necessità o meno del preventivo accordo dei genitori per l'effettuazione di tali spese perché se ne possa chiedere il rimborso nei termini dovuti di quelle anticipate da uno dei genitori, è d'obbligo fare riferimento al “Protocollo d'intesa per la determinazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli” del 04.07.2022, adottato dal Tribunale di TO e peraltro già richiamato nella pure citata sentenza n. 1928/2024 del Tribunale di TO, secondo cui “devono intendersi
“spese straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli…” (pag. 3) …), fra le quali spese, in ordine al rimborso dovuto, si opera poi una distinzione, “individuando separatamente quelle concernenti scelte di maggior interesse per la prole, caso in cui si reputa necessario il preventivo accordo tra i genitori, e quelle spese cosiddette straordinarie routinarie, cioè gli esborsi destinati ai bisogni del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfetizzato del giudice che non necessitano di preventivo accordo tra i coniugi…” (pag. 7), cui fa seguito la redazione di un prospetto esplicativo, nel quale le tasse universitarie pubbliche (come quelle del caso di specie) vengono incluse fra le spese straordinarie routinarie, che quindi sono rimborsabili anche se non preventivamente concordate tra i genitori, mentre le cure dentistiche e le spese odontoiatriche presso strutture private (pure come quelle del caso di specie) vengono incluse fra le spese straordinarie che concernono decisioni di maggior interesse per la prole e che invece sono rimborsabili solo se preventivamente concordate tra i genitori.
Per quanto innanzi e non risultando in atti che l'attore abbia preventivamente concordato con la convenuta le spese straordinarie dallo stesso anticipate e come sopra accertate e documentate, ricorrono le condizioni perché ex art. 1243 comma 2 c.c. possa essere giudizialmente dichiarata la compensazione parziale del credito relativo all'importo come sopra rideterminato delle 24 mensilità richieste in precetto dalla convenuta (€ 4.800,00) con il 50% del credito opposto dall'attore per l'anticipazione delle sole spese straordinarie relative alle tasse universitarie pubbliche, ammontanti per l'intero a € 6.293,67.
In definitiva, il precetto opposto va dichiarato nullo e inefficace e, dichiarata altresì la compensazione parziale tra i crediti come sopra accertati, sostituito con la condanna in sentenza dell'attore al pagamento in favore della convenuta della residua somma di € 1.653,17, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La definizione del giudizio nei termini sopra esposti giustifica infine la compensazione al 50% delle spese e compensi di lite (liquidati come in dispositivo tenuto conto dell'attività processuale svolta in concreto dalle parti) e la condanna dell'attore al pagamento in favore della convenuta della restante
50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, definitivamente pronunciando nella causa on epigrafe, così provvede:
1) Dichiara nullo ed inefficace il precetto opposto;
2) Dichiara la compensazione parziale tra il credito di € 4.800,00 della convenuta e quello di €
3.146,83 opposto dall'attore e condanna pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della residua somma di € 1.653,17, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
[...] 3) Dichiara la compensazione al 50% delle spese e compensi di lite, liquidati per l'intero in €
1.500,00, condannando al pagamento in favore di del Parte_1 Controparte_1 restante 50%, oltre rimborso forfettario e tributi di legge.
TO, 09.09.2025
Il G:O.P.
Dott. Damiano Matarrelli