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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 816/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LUSTRO Parte_1 C.F._1
n. 29, 7112,1 FOGGIA, presso lo studio dell'Avv. RUOCCO ANDREA (indirizzo PEC:
, che la rappresenta e difende come da delega in Email_1 atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA Controparte_1 P.IVA_1
n. 13, 20122, MILANO, presso lo studio dell'Avv. BETTONI ANNA (indirizzo PEC:
, che la rappresenta e difende come da delega in atti, Email_2 unitamente all'Avv. MOCCI FRANCESCO (indirizzo PEC: . Email_3
APPELLATO
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 17 per : Parte_1
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
c) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Per Controparte_1
“In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di nullità avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire;
In via principale:
- rigettare le domande formulate dalla signora in quanto infondate, in fatto e in Parte_1 diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare la signora al pagamento delle spese, competenze e onorari del Parte_1 doppio grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la sig.ra adiva il Tribunale di Milano Parte_1 per chiedere la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con con l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le Controparte_2 somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c., nonché con pagina 2 di 17 la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
1.1) In particolare, la SI.ra , a sostegno del ricorso, deduceva: Pt_1
- che essa aveva concluso, in data 3.02.2004, un contratto di apertura di credito con carta revolving in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico (lavastoviglie) e che tale contratto era stato stipulato direttamente con il fornitore di quel bene, convenzionato con la società dante causa della convenuta Controparte_2
- che tale contratto doveva ritenersi nullo:
i) per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, essendo stato stipulato il contratto in questione per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi convenzionati con intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001;
ii) per violazione dell'art. 1355 c.c., per essere stato sottoposto il contratto ad una condizione meramente potestativa, oltretutto non specificata;
iii) per violazione dell'art. 117 TUB, non essendo state convenute per iscritto le condizioni economiche contrattuali, nonché dell'art. 125 bis TUB, non essendo stato raccolto separato consenso per la stipulazione del contratto;
- che essa aveva attivato la procedura di mediazione, nonostante i contratti di finanziamento con carta revolving non rientrassero tra i contratti per cui era obbligatoria tale procedura.
2) Costituendosi in giudizio, la convenuta contestando le domande della Controparte_2 parte ricorrente:
- chiedeva di dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente per illegittimo frazionamento oppure per carenza di interesse ad agire, non avendo la parte ricorrente promosso l'azione di ripetizione dell'indebito, logicamente consequenziale alle domande dichiarative e di accertamento proposte;
- eccepiva, inoltre, la prescrizione decennale di qualsiasi pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato, in relazione a tutte le somme ipoteticamente ripetibili per il periodo precedente al 15 novembre 2013 (ossia dieci anni antecedenti la notifica dell'invito in mediazione);
pagina 3 di 17 - contestava la fondatezza in diritto delle domande di parte ricorrente deducendo quanto segue:
i) che l'attività di distribuzione di carte di pagamento non rientrava nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. n. 485/2001, essendo stato qualificato il rilascio di carta di credito come esercizio di attività finanziaria solo con l'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010 e, segnatamente, del suo articolo 12, con effetti da settembre 2010;
ii) che la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 non sarebbe stata idonea a determinare la nullità del contratto in quanto la disposizione richiamata non poteva essere qualificata come norma imperativa, in ragione del fatto che, nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto, aveva esclusivamente la funzione di estendere l'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio e non di limitare, a tutela del cliente, i soggetti legittimati a stipulare contratti finanziari;
- contestava che il contratto non fosse stato concluso con forma scritta in violazione degli art. 117 T.U.B. e che il contratto di apertura credito fosse soggetto a condizione meramente potestativa per gli effetti di cui all'art. 1355 c.c.;
- contestava, inoltre, l'applicabilità al rapporto contrattuale dell'art. 125-bis T.U.B. siccome entrato in vigore dopo la conclusione del contratto;
- eccepiva, infine, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della ricorrente per il fatto che il rapporto contrattuale si era estinto nel mese di novembre 2021, dopo che la ricorrente aveva utilizzato, per diversi anni e regolarmente la carta revolving
“senza mai sollevare alcuna contestazione”.
3) All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2761/2024, ha così disposto:
“1) rigetta integralmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
[...]
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_2 lite che liquida in € 4.358,00 per compensi, oltre al 15% di tale importo a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sull'importo imponibile.
Il Tribunale di Milano, in particolare:
i) ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto di apertura di linea di credito tramite carta di credito revolving per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 in quanto:
pagina 4 di 17 A) ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 374/1999 e dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M.E.F. 485/2001, “la distribuzione di una carta di pagamento qualificabile come carta di credito revolving poteva essere eseguita da un soggetto non iscritto nell'elenco tenuto presso l'UIC, a prescindere dalla sussistenza di un collegamento tra la distribuzione della carta di pagamento e l'acquisto di un bene fornito dal distributore della carte di pagamento”;
B) in ogni caso l'eventuale violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e dell'art. 2 del D.M.E.F.
485/2001, nell'ambito della distribuzione di carte di pagamento, non avrebbe comportato la nullità del contratto di apertura credito mediante uso di carta revolving concluso tra le parti,
“poiché tale disposizione non è stata adottata dal legislatore, nella sua formulazione originaria, al fine di introdurre una regola di validità dei contratti di finanziamento”, atteso che solo a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 “la conclusione di contratti finanziamento o prestazione di servizi di pagamento da parte di soggetti non iscritti all'albo degli agenti in attività finanziaria è suscettibile, in difetto di espressa previsione di legge, di comportare la nullità del contratto per violazione di norma posta a presidio della valida stipulazione del contratto a tutela del soggetto finanziato laddove invece, nel vigore della disciplina previgente, la violazione della prescrizione che impone di concludere contratti di contratti finanziamento o prestazione di servizi di pagamento con soggetti iscritti all'albo degli agenti in attività finanziaria appare riconducibile alla violazione di regola di comportamento, per altro già sanzionata come previsto dagli artt. 6 e 7 del richiamato d.lgs. 374/1999”.
ii) ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB in quanto “risultano convenute per iscritto all'art. 2 le condizioni normative ed economiche applicabili al contratto di apertura credito in conto corrente mediante l'uso della carta revolving e le relative clausole contrattuali risultano approvate per iscritto dalla cliente, la quale ha altresì dato atto di aver ricevuto copia del documento contrattuale”;
iii) ha ritenuto manifestamente infondata la domanda di nullità del contratto per essere sottoposto a condizione meramente sospensiva ai sensi dell'art. 1355 c.c.; iv) ha ritenuto, infine, infondata la domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 125,
c. 3., TUB, in quanto tale disposizione era stata introdotta, dall'art. 1 d.lgs. n. 141/2010 e,
pagina 5 di 17 quindi, sarebbe stata ratione temporis inapplicabile al contratto per cui era causa che era stato concluso in data 03.02.2004.
4) Avverso tale pronuncia del Tribunale di Milano, ha proposto appello la sig.ra Parte_1
svolgendo tre motivi di gravame:
[...]
i) erronea applicazione degli artt. 3 d.lgs. 374/1999 e 2 del regolamento emanato dal ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 485/2001 in relazione all'art. 1418 c.c.;
ii) erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 1421 c.c. in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 117 TUB e 1284 c.c.;
iii) erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'appellante ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata:
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.;
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
c) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
5) Costituendosi in giudizio, l'appellata ha eccepito, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c.; nel merito, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle censure avanzate da controparte, ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, la parte appellata ha:
- riproposto le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande avversarie per violazione del divieto di frazionamento e per carenza di interesse ad agire, e, ciò, sul rilievo che l'appellante aveva proposto domande di mero accertamento in un momento in cui il rapporto era già estinto (in quanto il contratto era stato chiuso nel novembre 2021, dopo che per diversi anni la sig.ra aveva ripetutamente utilizzato la carta di credito per prelievi e Pt_1 acquisti), con la conseguenza che, in assenza di una domanda di ripetizione, l'appellante non pagina 6 di 17 avrebbe avuto alcun interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della presunta nullità del contratto e/o delle condizioni contrattuali;
- ribadito che “non vi possono essere dubbi sul fatto che il contratto di concessione della carta sottoscritto tra e l'appellante, per il tramite del rivenditore appartenente alla grande CP_2 distribuzione, sia ricompreso nell'ambito di operatività della deroga di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), del Regolamento attuativo e che conseguentemente, la domanda di nullità del
Contratto, per la parte relativa alla concessione della carta, dovrà essere rigettata”.
6) Da ultimo, nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, l'appellata ha sollevato questione di illegittimità Controparte_2 costituzionale dell'art. 3 comma 2, del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost. (cd. eccesso di delega).
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'appello proposto dalla sig.ra deve ritenersi fondato per Parte_1 le seguenti considerazioni.
7) Preliminarmente, va evidenziato che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellata CP_2
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; che, nel caso, tale valutazione deve ritenersi, in ogni modo, superata con il rinvio della causa disposto, in prima udienza, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata con riguardo all'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che l'appello è stato articolato in termini specifici, tali da consentire l'individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi devolute al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati sul pagina 7 di 17 punto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
Nell'atto di appello proposto sono, invero, individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono esposte con sufficiente chiarezza le argomentazioni a contrasto della valutazione del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del
Tribunale, il che, d'altro canto, ha consentito alla parte appellata di prendere compiutamente posizione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
8) Va, quindi, richiamato che l'appellata ha reiterato, in via preliminare le Controparte_2 eccezioni di inammissibilità delle domande proposte dalla sig.ra , per divieto di Pt_1 frazionamento e per carenza di interesse ad agire, eccezioni già sollevate in primo grado e non affrontate dal Giudice di prime cure.
In particolare, la parte appellata ha dedotto che “il rapporto, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, era estinto;
ne consegue che in assenza di una domanda di ripetizione, l'appellante non aveva – e non ha tutt'ora - alcun interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della presunta nullità del contratto e/o delle condizioni contrattuali”.
La società appellata ha, inoltre, evidenziato che la domanda di ripetizione “in ragione del divieto di frazionamento, non avrebbe potuto essere proposta in un successivo giudizio, configurandosi diversamente un abuso dello strumento processuale”.
8.1) Tali eccezioni preliminari non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
Va, anzitutto, richiamato che, secondo la stessa appellata il contratto oggetto della CP_2 domanda di nullità è stato estinto nel novembre 2021 e che dall'estratto conto della carta revolving prodotto dalla SI.ra (doc. 2 del fascicolo di primo grado della ricorrente) Pt_1 risultano movimenti nonché l'addebito di interessi fino al 24.04.2019.
Ebbene, per quanto il contratto di concessione di carta di credito revolving si sia già estinto, deve ritenersi, comunque, che sussista l'interesse ad agire per l'accertamento della nullità del contratto in questione, potendosi richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ricordato che “La locuzione chiunque vi ha interesse, che l'art. 1421
c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo
pagina 8 di 17 in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica” (Cassazione civile, sez. II , 23/04/2025 , n. 10703).
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellata, la declaratoria di nullità consentirebbe alla sig.ra di conseguire la restituzione delle somme indebitamente Pt_1 versate in conseguenza della nullità del contratto.
Né, tale prospettiva potrebbe ritenersi preclusa alla luce dell'eccezione, sollevata in primo grado da e qui non riproposta, di prescrizione del diritto alla restituzione di una CP_2 parte delle somme versate dalla SI.ra in esecuzione del contratto oggetto del Pt_1 presente giudizio, posto che, a prescindere da ogni considerazione sull'ammissibilità di un'eccezione di prescrizione rispetto ad una pretesa restitutoria non ancora azionata, trattandosi di un rapporto estinto nel 2021, è, comunque, pacifico l'addebito di interessi entro il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione, circostanza che vale, di per sé,
a riconoscere l'interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento con carta revolving per cui è causa.
Ciò posto, neppure può ritenersi, in adesione alla prospettazione di parte appellata, che difetti l'interesse della SI.ra alla proposizione della domanda di nullità del contratto di Pt_1 finanziamento, a motivo del fatto che detta domanda non sarebbe stata svolta unitamente alla domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione del contratto stesso ed inoltre per il fatto che tale domanda sarebbe inammissibile, ove svolta in un successivo giudizio, in ragione del “divieto di frazionamento”.
Va, infatti, evidenziato che il frazionamento della pretesa postula necessariamente la proposizione di due distinti giudizi. Ne deriva che unicamente l'Autorità giudiziaria che sia adita successivamente ad altra, una volta accertato il frazionamento della pretesa, potrà apprezzarne l'eventuale abusività.
Non è, dunque, possibile, in questa sede, accertare l'abusività un frazionamento che, allo stato, si presenta come solamente potenziale.
In ogni caso, anche a voler ritenere che nella specie ricorra un'ipotesi di frazionamento di un'unica pretesa sostanziale, la mancata proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito,
pagina 9 di 17 unitamente a quella di nullità da cui l'indebito trae astrattamente origine, non rappresenta un abuso del processo.
Va, infatti, rilevato che la categoria del divieto di abusivo frazionamento, in senso stretto, si riferisce generalmente alla proposizione di separati giudizi per pretese di crediti relativi al medesimo rapporto tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi e non può operare nell'eventualità in cui si ometta di proporre azione di ripetizione dell'indebito contestualmente a quella di nullità del contratto ad esso correlato: tale ipotesi, infatti, non dà luogo ad un'ipotesi di frazionamento di un'unica domanda, bensì ad un difetto di proposizione contestuale di due domande, tra loro collegate unicamente dalla circostanza che quella di nullità concerne l'accertamento l'an debeatur, mentre quella di ripetizione dell'indebito concerne il quantum debeatur.
Al riguardo, va detto che è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità la proposizione di una domanda ab origine limitata all'an debeatur in quanto ciò costituisce estrinsecazione della libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.) (Cass. Sez. Un. n.
29862/2022) e che, del resto, il Codice di rito, all'art. 278, consente la condanna generica.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellata, la domanda abusivamente frazionata non va necessariamente incontro ad una pronuncia di inammissibilità, potendo la stessa essere esaminata nel merito, salvo poi valorizzare l'abuso processuale in sede di regolazione delle spese di lite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7299/2025).
Va, pertanto riconosciuto in capo all'appellante sig.ra l'interesse ad ottenere Pt_1
l'accertamento della nullità del contratto per cui è causa.
9) Quanto al merito, va, anzitutto, richiamato che, con il proprio primo motivo di appello l'appellante sig.ra ha impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto infondata la domanda attrice sull'errato presupposto che non sussisterebbe l'invocata ipotesi di nullità del contratto impugnato per violazione dell'art. 3 D. Lgs. 374/1999 stante l'inclusione della fattispecie della distribuzione di carte di credito revolving nell'ambito di applicazione della fattispecie derogatoria di cui all'art. 2 co. 2 lett. a) D.M. n. 485/2001
Tale motivo ruota essenzialmente attorno alla questione dell'invocata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art.3 del D.lgs.
pagina 10 di 17 374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 ratione temporis applicabili, in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l tra cui non figurano i venditori appartenenti CP_3 alla grande distribuzione.
Va, sin d'ora chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass, 12838/25).
Ciò posto, va richiamato che, nella sentenza appellata, il Giudice di primo grado, a fronte del divieto posto dall'art. 3 comma 1 D. Lgs. 374/1999, ha affermato l'operatività, nella specie, dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001 che prevede che “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
Tale interpretazione non può essere condivisa alla luce di quanto enunciato dalla Corte nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza
pagina 11 di 17 della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile
e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, nella specie, il venditore non era legittimato al collocamento della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellata, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art. 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Deve, dunque, affermarsi che il contratto di apertura di credito con carta revolving stipulato tra e la società è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà Parte_1 CP_2 all'art. 3 del D. lgs. n. 374/1999, perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_3
Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dell'appellante alla restituzione Parte_1 delle somme ricevute in prestito da parte di in esecuzione del contratto Controparte_2
pagina 12 di 17 dichiarato nullo, maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., in luogo del tasso convenzionale.
10) Va, quindi, detto che l'appellata in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza di CP_2 rimessione della causa in decisione, ha ritenuto di sollevare una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) per il fatto che il Legislatore delegato, ivi demandando al Ministero del
ES (ora, Ministero dell'Economia e delle Finanze) di specificare il contenuto dell'attività di agenzia finanziaria riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC, avrebbe sub- delegato a quest'ultimo la normazione di aspetti sostanziali della disciplina (poi avvenuta con l'adozione del Regolamento attuativo n. 485/2001 che avrebbe delineato il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività di agenzia finanziaria), così esorbitando dal perimetro delineato dalla Legge delega n. 52/1996.
Al riguardo, la parte appellata ha chiarito come nell'ambito di quest'ultima “non sia prevista alcuna possibilità di sub-delega in favore del Ministero del ES. In secondo luogo, sotto il profilo del contenuto della sub-delega, le questioni regolate dal Regolamento attuativo non riguardano aspetti tecnici o secondari, bensì le modalità di esercizio, sui limiti e sulle ipotesi di incompatibilità e di cancellazione e sospensione cautelare dall'elenco. Tutte questioni quindi sostanziali, non suscettibili di essere oggetto di sub-delega”.
10.1) Ad avviso della Corte tale allegazione di incostituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.
Pare opportuno richiamare, al riguardo, il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile.
Il D.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n. 52/1996 (c.d. legge comunitaria per l'anno 1994), per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il Governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett. c), del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a
pagina 13 di 17 quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991”, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: … n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art. 3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art. 3, comma 2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
pagina 14 di 17 Nei successivi commi dell'art. 3 sono, inoltre, previsti i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco ed i poteri di controllo attribuiti all'U.I.C. sui soggetti iscritti nell'elenco la tenuta dell'elenco stesso.
L'art. 2 del DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega sollevata dall'appellata perché, CP_2 contrariamente a quanto da questa dedotto, il Legislatore Delegato non ha demandato alla fonte secondaria la definizione delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto a delinearla, già in modo esaustivo, all'art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. e, dunque, tramite fonte di rango primario: tale disposizione, infatti, sulla scorta dei principi normativi consacrati nella già citata Legge delega, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio
(iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del D.lgs. 374/1999) a coloro i quali esercitano
“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del T.U.B.”, norma questa che contempla la “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
pagina 15 di 17 D'altra parte, il Legislatore delegato, attraverso il rinvio asseritamente viziato da eccesso di delega, si è limitato a demandare al Ministero del ES (ora, MEF), la definizione della normativa secondaria, di dettaglio, in chiave di specificazione tecnica, nell'ambito della nozione di agenzia in attività finanziaria posta dalla norma di rango primario, poi adottata con il Regolamento di cui D.M. n. 485/2001.
Tale considerazione consente di ritenere la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellata non solo manifestamente infondata, ma anche priva del requisito della rilevanza, posto che la questione della validità o meno del contratto oggetto del presente giudizio, per il profilo dedotto in causa, va apprezzata unicamente alla stregua delle disposizioni contenute nel D.lgs. 374/1999.
Va, del resto, considerato che, secondo la prospettazione della parte che ha sollevato il dubbio di costituzionalità, il Regolamento ministeriale n. 485/2001, all'art. 2 lett. a), prevederebbe una deroga rispetto al divieto derivante dalla norma di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs.
374/1999; che, non a caso, la parte appellata ha inteso sostenere che la concessione di una carta di credito revolving rientrerebbe proprio nella deroga di cui all'art. 2 lett. a) D.M. n.
485/2001; che, peraltro, come s'è già sopra richiamato, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 12838/2025, ha escluso le carte di tipo “revolving” dall'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo.
11) Tenuto conto dell'accoglimento del primo motivo di appello, cui si collega la domanda di declaratoria di nullità svolta in via principale dalla parte appellante, non vi è ragione per esaminare il secondo motivo di appello (con il quale la sig.ra ha censurato la Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe omesso “di valutare la validità della clausola di determinazione degli interessi convenuta nel contratto di finanziamento”.
12) Quanto alle spese, tenuto conto della pacifica esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa in causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione n.12838/25 (resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità dei contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D. Lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti), deve ritenersi che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le pagina 16 di 17 parti per entrambi i gradi di giudizio, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cass. 15/03/2025, n. 6901).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 2761/2024, pubblicata in data 12/03/2024, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2 dichiara che l'appellante è tenuta alla restituzione delle somme ricevute in Parte_1 prestito maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 primo comma c.c. in luogo del tasso convenzionale;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela
Musillo.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 816/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LUSTRO Parte_1 C.F._1
n. 29, 7112,1 FOGGIA, presso lo studio dell'Avv. RUOCCO ANDREA (indirizzo PEC:
, che la rappresenta e difende come da delega in Email_1 atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA Controparte_1 P.IVA_1
n. 13, 20122, MILANO, presso lo studio dell'Avv. BETTONI ANNA (indirizzo PEC:
, che la rappresenta e difende come da delega in atti, Email_2 unitamente all'Avv. MOCCI FRANCESCO (indirizzo PEC: . Email_3
APPELLATO
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 17 per : Parte_1
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
c) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
Per Controparte_1
“In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di nullità avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire;
In via principale:
- rigettare le domande formulate dalla signora in quanto infondate, in fatto e in Parte_1 diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare la signora al pagamento delle spese, competenze e onorari del Parte_1 doppio grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la sig.ra adiva il Tribunale di Milano Parte_1 per chiedere la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con con l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le Controparte_2 somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c., nonché con pagina 2 di 17 la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
1.1) In particolare, la SI.ra , a sostegno del ricorso, deduceva: Pt_1
- che essa aveva concluso, in data 3.02.2004, un contratto di apertura di credito con carta revolving in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico (lavastoviglie) e che tale contratto era stato stipulato direttamente con il fornitore di quel bene, convenzionato con la società dante causa della convenuta Controparte_2
- che tale contratto doveva ritenersi nullo:
i) per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, essendo stato stipulato il contratto in questione per il tramite di soggetto non qualificabile come agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e non rientrando la stipulazione di tale contratto nell'ambito dell'attività di promozione e conclusione di contratti finanziari consentita ai fornitori di beni e servizi convenzionati con intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001;
ii) per violazione dell'art. 1355 c.c., per essere stato sottoposto il contratto ad una condizione meramente potestativa, oltretutto non specificata;
iii) per violazione dell'art. 117 TUB, non essendo state convenute per iscritto le condizioni economiche contrattuali, nonché dell'art. 125 bis TUB, non essendo stato raccolto separato consenso per la stipulazione del contratto;
- che essa aveva attivato la procedura di mediazione, nonostante i contratti di finanziamento con carta revolving non rientrassero tra i contratti per cui era obbligatoria tale procedura.
2) Costituendosi in giudizio, la convenuta contestando le domande della Controparte_2 parte ricorrente:
- chiedeva di dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente per illegittimo frazionamento oppure per carenza di interesse ad agire, non avendo la parte ricorrente promosso l'azione di ripetizione dell'indebito, logicamente consequenziale alle domande dichiarative e di accertamento proposte;
- eccepiva, inoltre, la prescrizione decennale di qualsiasi pretesa restitutoria relativa al rapporto contestato, in relazione a tutte le somme ipoteticamente ripetibili per il periodo precedente al 15 novembre 2013 (ossia dieci anni antecedenti la notifica dell'invito in mediazione);
pagina 3 di 17 - contestava la fondatezza in diritto delle domande di parte ricorrente deducendo quanto segue:
i) che l'attività di distribuzione di carte di pagamento non rientrava nell'ambito dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. n. 485/2001, essendo stato qualificato il rilascio di carta di credito come esercizio di attività finanziaria solo con l'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010 e, segnatamente, del suo articolo 12, con effetti da settembre 2010;
ii) che la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 non sarebbe stata idonea a determinare la nullità del contratto in quanto la disposizione richiamata non poteva essere qualificata come norma imperativa, in ragione del fatto che, nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto, aveva esclusivamente la funzione di estendere l'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio e non di limitare, a tutela del cliente, i soggetti legittimati a stipulare contratti finanziari;
- contestava che il contratto non fosse stato concluso con forma scritta in violazione degli art. 117 T.U.B. e che il contratto di apertura credito fosse soggetto a condizione meramente potestativa per gli effetti di cui all'art. 1355 c.c.;
- contestava, inoltre, l'applicabilità al rapporto contrattuale dell'art. 125-bis T.U.B. siccome entrato in vigore dopo la conclusione del contratto;
- eccepiva, infine, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della ricorrente per il fatto che il rapporto contrattuale si era estinto nel mese di novembre 2021, dopo che la ricorrente aveva utilizzato, per diversi anni e regolarmente la carta revolving
“senza mai sollevare alcuna contestazione”.
3) All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2761/2024, ha così disposto:
“1) rigetta integralmente il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_2
[...]
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_2 lite che liquida in € 4.358,00 per compensi, oltre al 15% di tale importo a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sull'importo imponibile.
Il Tribunale di Milano, in particolare:
i) ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto di apertura di linea di credito tramite carta di credito revolving per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 in quanto:
pagina 4 di 17 A) ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 374/1999 e dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M.E.F. 485/2001, “la distribuzione di una carta di pagamento qualificabile come carta di credito revolving poteva essere eseguita da un soggetto non iscritto nell'elenco tenuto presso l'UIC, a prescindere dalla sussistenza di un collegamento tra la distribuzione della carta di pagamento e l'acquisto di un bene fornito dal distributore della carte di pagamento”;
B) in ogni caso l'eventuale violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999 e dell'art. 2 del D.M.E.F.
485/2001, nell'ambito della distribuzione di carte di pagamento, non avrebbe comportato la nullità del contratto di apertura credito mediante uso di carta revolving concluso tra le parti,
“poiché tale disposizione non è stata adottata dal legislatore, nella sua formulazione originaria, al fine di introdurre una regola di validità dei contratti di finanziamento”, atteso che solo a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 “la conclusione di contratti finanziamento o prestazione di servizi di pagamento da parte di soggetti non iscritti all'albo degli agenti in attività finanziaria è suscettibile, in difetto di espressa previsione di legge, di comportare la nullità del contratto per violazione di norma posta a presidio della valida stipulazione del contratto a tutela del soggetto finanziato laddove invece, nel vigore della disciplina previgente, la violazione della prescrizione che impone di concludere contratti di contratti finanziamento o prestazione di servizi di pagamento con soggetti iscritti all'albo degli agenti in attività finanziaria appare riconducibile alla violazione di regola di comportamento, per altro già sanzionata come previsto dagli artt. 6 e 7 del richiamato d.lgs. 374/1999”.
ii) ha ritenuto infondata la domanda di nullità del contratto per mancanza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB in quanto “risultano convenute per iscritto all'art. 2 le condizioni normative ed economiche applicabili al contratto di apertura credito in conto corrente mediante l'uso della carta revolving e le relative clausole contrattuali risultano approvate per iscritto dalla cliente, la quale ha altresì dato atto di aver ricevuto copia del documento contrattuale”;
iii) ha ritenuto manifestamente infondata la domanda di nullità del contratto per essere sottoposto a condizione meramente sospensiva ai sensi dell'art. 1355 c.c.; iv) ha ritenuto, infine, infondata la domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 125,
c. 3., TUB, in quanto tale disposizione era stata introdotta, dall'art. 1 d.lgs. n. 141/2010 e,
pagina 5 di 17 quindi, sarebbe stata ratione temporis inapplicabile al contratto per cui era causa che era stato concluso in data 03.02.2004.
4) Avverso tale pronuncia del Tribunale di Milano, ha proposto appello la sig.ra Parte_1
svolgendo tre motivi di gravame:
[...]
i) erronea applicazione degli artt. 3 d.lgs. 374/1999 e 2 del regolamento emanato dal ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 485/2001 in relazione all'art. 1418 c.c.;
ii) erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 1421 c.c. in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 117 TUB e 1284 c.c.;
iii) erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'appellante ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata:
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.;
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
c) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
5) Costituendosi in giudizio, l'appellata ha eccepito, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c.; nel merito, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle censure avanzate da controparte, ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, la parte appellata ha:
- riproposto le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande avversarie per violazione del divieto di frazionamento e per carenza di interesse ad agire, e, ciò, sul rilievo che l'appellante aveva proposto domande di mero accertamento in un momento in cui il rapporto era già estinto (in quanto il contratto era stato chiuso nel novembre 2021, dopo che per diversi anni la sig.ra aveva ripetutamente utilizzato la carta di credito per prelievi e Pt_1 acquisti), con la conseguenza che, in assenza di una domanda di ripetizione, l'appellante non pagina 6 di 17 avrebbe avuto alcun interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della presunta nullità del contratto e/o delle condizioni contrattuali;
- ribadito che “non vi possono essere dubbi sul fatto che il contratto di concessione della carta sottoscritto tra e l'appellante, per il tramite del rivenditore appartenente alla grande CP_2 distribuzione, sia ricompreso nell'ambito di operatività della deroga di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), del Regolamento attuativo e che conseguentemente, la domanda di nullità del
Contratto, per la parte relativa alla concessione della carta, dovrà essere rigettata”.
6) Da ultimo, nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, l'appellata ha sollevato questione di illegittimità Controparte_2 costituzionale dell'art. 3 comma 2, del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost. (cd. eccesso di delega).
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'appello proposto dalla sig.ra deve ritenersi fondato per Parte_1 le seguenti considerazioni.
7) Preliminarmente, va evidenziato che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellata CP_2
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; che, nel caso, tale valutazione deve ritenersi, in ogni modo, superata con il rinvio della causa disposto, in prima udienza, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata con riguardo all'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere che l'appello è stato articolato in termini specifici, tali da consentire l'individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi devolute al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati sul pagina 7 di 17 punto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
Nell'atto di appello proposto sono, invero, individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono esposte con sufficiente chiarezza le argomentazioni a contrasto della valutazione del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del
Tribunale, il che, d'altro canto, ha consentito alla parte appellata di prendere compiutamente posizione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
8) Va, quindi, richiamato che l'appellata ha reiterato, in via preliminare le Controparte_2 eccezioni di inammissibilità delle domande proposte dalla sig.ra , per divieto di Pt_1 frazionamento e per carenza di interesse ad agire, eccezioni già sollevate in primo grado e non affrontate dal Giudice di prime cure.
In particolare, la parte appellata ha dedotto che “il rapporto, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, era estinto;
ne consegue che in assenza di una domanda di ripetizione, l'appellante non aveva – e non ha tutt'ora - alcun interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della presunta nullità del contratto e/o delle condizioni contrattuali”.
La società appellata ha, inoltre, evidenziato che la domanda di ripetizione “in ragione del divieto di frazionamento, non avrebbe potuto essere proposta in un successivo giudizio, configurandosi diversamente un abuso dello strumento processuale”.
8.1) Tali eccezioni preliminari non meritano accoglimento per le ragioni che seguono.
Va, anzitutto, richiamato che, secondo la stessa appellata il contratto oggetto della CP_2 domanda di nullità è stato estinto nel novembre 2021 e che dall'estratto conto della carta revolving prodotto dalla SI.ra (doc. 2 del fascicolo di primo grado della ricorrente) Pt_1 risultano movimenti nonché l'addebito di interessi fino al 24.04.2019.
Ebbene, per quanto il contratto di concessione di carta di credito revolving si sia già estinto, deve ritenersi, comunque, che sussista l'interesse ad agire per l'accertamento della nullità del contratto in questione, potendosi richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ricordato che “La locuzione chiunque vi ha interesse, che l'art. 1421
c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo
pagina 8 di 17 in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica” (Cassazione civile, sez. II , 23/04/2025 , n. 10703).
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellata, la declaratoria di nullità consentirebbe alla sig.ra di conseguire la restituzione delle somme indebitamente Pt_1 versate in conseguenza della nullità del contratto.
Né, tale prospettiva potrebbe ritenersi preclusa alla luce dell'eccezione, sollevata in primo grado da e qui non riproposta, di prescrizione del diritto alla restituzione di una CP_2 parte delle somme versate dalla SI.ra in esecuzione del contratto oggetto del Pt_1 presente giudizio, posto che, a prescindere da ogni considerazione sull'ammissibilità di un'eccezione di prescrizione rispetto ad una pretesa restitutoria non ancora azionata, trattandosi di un rapporto estinto nel 2021, è, comunque, pacifico l'addebito di interessi entro il termine di prescrizione decennale del diritto alla restituzione, circostanza che vale, di per sé,
a riconoscere l'interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento con carta revolving per cui è causa.
Ciò posto, neppure può ritenersi, in adesione alla prospettazione di parte appellata, che difetti l'interesse della SI.ra alla proposizione della domanda di nullità del contratto di Pt_1 finanziamento, a motivo del fatto che detta domanda non sarebbe stata svolta unitamente alla domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione del contratto stesso ed inoltre per il fatto che tale domanda sarebbe inammissibile, ove svolta in un successivo giudizio, in ragione del “divieto di frazionamento”.
Va, infatti, evidenziato che il frazionamento della pretesa postula necessariamente la proposizione di due distinti giudizi. Ne deriva che unicamente l'Autorità giudiziaria che sia adita successivamente ad altra, una volta accertato il frazionamento della pretesa, potrà apprezzarne l'eventuale abusività.
Non è, dunque, possibile, in questa sede, accertare l'abusività un frazionamento che, allo stato, si presenta come solamente potenziale.
In ogni caso, anche a voler ritenere che nella specie ricorra un'ipotesi di frazionamento di un'unica pretesa sostanziale, la mancata proposizione dell'azione di ripetizione dell'indebito,
pagina 9 di 17 unitamente a quella di nullità da cui l'indebito trae astrattamente origine, non rappresenta un abuso del processo.
Va, infatti, rilevato che la categoria del divieto di abusivo frazionamento, in senso stretto, si riferisce generalmente alla proposizione di separati giudizi per pretese di crediti relativi al medesimo rapporto tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi e non può operare nell'eventualità in cui si ometta di proporre azione di ripetizione dell'indebito contestualmente a quella di nullità del contratto ad esso correlato: tale ipotesi, infatti, non dà luogo ad un'ipotesi di frazionamento di un'unica domanda, bensì ad un difetto di proposizione contestuale di due domande, tra loro collegate unicamente dalla circostanza che quella di nullità concerne l'accertamento l'an debeatur, mentre quella di ripetizione dell'indebito concerne il quantum debeatur.
Al riguardo, va detto che è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità la proposizione di una domanda ab origine limitata all'an debeatur in quanto ciò costituisce estrinsecazione della libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.) (Cass. Sez. Un. n.
29862/2022) e che, del resto, il Codice di rito, all'art. 278, consente la condanna generica.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellata, la domanda abusivamente frazionata non va necessariamente incontro ad una pronuncia di inammissibilità, potendo la stessa essere esaminata nel merito, salvo poi valorizzare l'abuso processuale in sede di regolazione delle spese di lite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7299/2025).
Va, pertanto riconosciuto in capo all'appellante sig.ra l'interesse ad ottenere Pt_1
l'accertamento della nullità del contratto per cui è causa.
9) Quanto al merito, va, anzitutto, richiamato che, con il proprio primo motivo di appello l'appellante sig.ra ha impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto infondata la domanda attrice sull'errato presupposto che non sussisterebbe l'invocata ipotesi di nullità del contratto impugnato per violazione dell'art. 3 D. Lgs. 374/1999 stante l'inclusione della fattispecie della distribuzione di carte di credito revolving nell'ambito di applicazione della fattispecie derogatoria di cui all'art. 2 co. 2 lett. a) D.M. n. 485/2001
Tale motivo ruota essenzialmente attorno alla questione dell'invocata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art.3 del D.lgs.
pagina 10 di 17 374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 ratione temporis applicabili, in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l tra cui non figurano i venditori appartenenti CP_3 alla grande distribuzione.
Va, sin d'ora chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass, 12838/25).
Ciò posto, va richiamato che, nella sentenza appellata, il Giudice di primo grado, a fronte del divieto posto dall'art. 3 comma 1 D. Lgs. 374/1999, ha affermato l'operatività, nella specie, dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001 che prevede che “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
Tale interpretazione non può essere condivisa alla luce di quanto enunciato dalla Corte nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza
pagina 11 di 17 della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile
e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, nella specie, il venditore non era legittimato al collocamento della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellata, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art. 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Deve, dunque, affermarsi che il contratto di apertura di credito con carta revolving stipulato tra e la società è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà Parte_1 CP_2 all'art. 3 del D. lgs. n. 374/1999, perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_3
Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dell'appellante alla restituzione Parte_1 delle somme ricevute in prestito da parte di in esecuzione del contratto Controparte_2
pagina 12 di 17 dichiarato nullo, maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., in luogo del tasso convenzionale.
10) Va, quindi, detto che l'appellata in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza di CP_2 rimessione della causa in decisione, ha ritenuto di sollevare una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) per il fatto che il Legislatore delegato, ivi demandando al Ministero del
ES (ora, Ministero dell'Economia e delle Finanze) di specificare il contenuto dell'attività di agenzia finanziaria riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC, avrebbe sub- delegato a quest'ultimo la normazione di aspetti sostanziali della disciplina (poi avvenuta con l'adozione del Regolamento attuativo n. 485/2001 che avrebbe delineato il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività di agenzia finanziaria), così esorbitando dal perimetro delineato dalla Legge delega n. 52/1996.
Al riguardo, la parte appellata ha chiarito come nell'ambito di quest'ultima “non sia prevista alcuna possibilità di sub-delega in favore del Ministero del ES. In secondo luogo, sotto il profilo del contenuto della sub-delega, le questioni regolate dal Regolamento attuativo non riguardano aspetti tecnici o secondari, bensì le modalità di esercizio, sui limiti e sulle ipotesi di incompatibilità e di cancellazione e sospensione cautelare dall'elenco. Tutte questioni quindi sostanziali, non suscettibili di essere oggetto di sub-delega”.
10.1) Ad avviso della Corte tale allegazione di incostituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.
Pare opportuno richiamare, al riguardo, il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile.
Il D.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n. 52/1996 (c.d. legge comunitaria per l'anno 1994), per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il Governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett. c), del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a
pagina 13 di 17 quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991”, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: … n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art. 3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art. 3, comma 2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
pagina 14 di 17 Nei successivi commi dell'art. 3 sono, inoltre, previsti i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco ed i poteri di controllo attribuiti all'U.I.C. sui soggetti iscritti nell'elenco la tenuta dell'elenco stesso.
L'art. 2 del DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega sollevata dall'appellata perché, CP_2 contrariamente a quanto da questa dedotto, il Legislatore Delegato non ha demandato alla fonte secondaria la definizione delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto a delinearla, già in modo esaustivo, all'art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. e, dunque, tramite fonte di rango primario: tale disposizione, infatti, sulla scorta dei principi normativi consacrati nella già citata Legge delega, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio
(iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del D.lgs. 374/1999) a coloro i quali esercitano
“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del T.U.B.”, norma questa che contempla la “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
pagina 15 di 17 D'altra parte, il Legislatore delegato, attraverso il rinvio asseritamente viziato da eccesso di delega, si è limitato a demandare al Ministero del ES (ora, MEF), la definizione della normativa secondaria, di dettaglio, in chiave di specificazione tecnica, nell'ambito della nozione di agenzia in attività finanziaria posta dalla norma di rango primario, poi adottata con il Regolamento di cui D.M. n. 485/2001.
Tale considerazione consente di ritenere la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellata non solo manifestamente infondata, ma anche priva del requisito della rilevanza, posto che la questione della validità o meno del contratto oggetto del presente giudizio, per il profilo dedotto in causa, va apprezzata unicamente alla stregua delle disposizioni contenute nel D.lgs. 374/1999.
Va, del resto, considerato che, secondo la prospettazione della parte che ha sollevato il dubbio di costituzionalità, il Regolamento ministeriale n. 485/2001, all'art. 2 lett. a), prevederebbe una deroga rispetto al divieto derivante dalla norma di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs.
374/1999; che, non a caso, la parte appellata ha inteso sostenere che la concessione di una carta di credito revolving rientrerebbe proprio nella deroga di cui all'art. 2 lett. a) D.M. n.
485/2001; che, peraltro, come s'è già sopra richiamato, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 12838/2025, ha escluso le carte di tipo “revolving” dall'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo.
11) Tenuto conto dell'accoglimento del primo motivo di appello, cui si collega la domanda di declaratoria di nullità svolta in via principale dalla parte appellante, non vi è ragione per esaminare il secondo motivo di appello (con il quale la sig.ra ha censurato la Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe omesso “di valutare la validità della clausola di determinazione degli interessi convenuta nel contratto di finanziamento”.
12) Quanto alle spese, tenuto conto della pacifica esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa in causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione n.12838/25 (resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità dei contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D. Lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti), deve ritenersi che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le pagina 16 di 17 parti per entrambi i gradi di giudizio, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cass. 15/03/2025, n. 6901).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 2761/2024, pubblicata in data 12/03/2024, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra e e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2 dichiara che l'appellante è tenuta alla restituzione delle somme ricevute in Parte_1 prestito maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 primo comma c.c. in luogo del tasso convenzionale;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela
Musillo.
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