Articolo 55 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 54Articolo 56
Versione
11 maggio 1956
Art. 55.
Il Consiglio di disciplina e' convocato dall'autorita' di cui all'art. 52.
Detta autorita' da' comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.
Trasmette, contemporaneamente, al Consiglio l'ordine di convocazione e gli atti della inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.
Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956