Art. 55.
Il Consiglio di disciplina e' convocato dall'autorita' di cui all'art. 52.
Detta autorita' da' comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.
Trasmette, contemporaneamente, al Consiglio l'ordine di convocazione e gli atti della inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.
Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.
Il Consiglio di disciplina e' convocato dall'autorita' di cui all'art. 52.
Detta autorita' da' comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.
Trasmette, contemporaneamente, al Consiglio l'ordine di convocazione e gli atti della inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.
Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.