Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/06/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. ssa Laura Casale Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 126/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Genova alla via Palestro n. 2/9 presso lo studio dell'avv. Cesare
Dino Bosio , che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in GENOVA alla via Rimassa n. 68/1 presso l'avv.
Roberta MARALLO che la rappresenta e difende per mandato agli atti
APPELLATA
Nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliata in GENOVA Distacco di Piazza Marsala n. 4/5 presso agli avv.ti Stefano Saporito
e Riccardo Ferrari che la rappresentano e difendono per mandato agli atti
APPELLATA
1
Per l'Appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Genova in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza resa inter partes dal Tribunale di Genova VIa Sezione Civile Giudice
Unico il GOP avv. Laila Veneri n. 2608/2021 in data 2/12/2021 a verbale con motivazione contestuale comunicata via pec il 3/12/2021 ore 16,09 non notificata resa inter partes nei procedimenti riuniti RG. 877/2019 e RG. 7362/2019, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione rigettate: in accoglimento del complesso motivo d'appello e tenuto conto della sentenza non definitiva di questa Corte in data 11/12/2023 respingere le domande attrici tutte in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate con vittoria delle spese competenze ed onorari del primo e secondo grado di giudizio ponendo gli oneri di CTU a carico di Controparte_3 con ogni consequenziale condanna di
[...] Controparte_3
[... alla restituzione a degli importi tutti versati a titolo di CTU e di spese Parte_1 legali in esecuzione con riserva di gravame della sentenza impugnata come da documentazione prodotta con le note di trattazione scritta autorizzate del 24/5/2022 previa occorrendo conferma dell'accoglimento delle istanze già formulate ossia:
- revoca della disposta CTU per le causali esposte in appello e in memoria di primo grado
27/1/2021
- ammissione solo ove occorra dei capi di prova per testi dedotti dall'appellante convenuta in prime cure non ammessi dal GOP avv. Mauceri n. 3,4,5,6,7,8, della seconda memoria 183 dinanzi al Tribunale di Genova di con i testi indicati Parte_1
- dare atto dell'avvenuto rinnovo della CTU di primo grado con quella di secondo grado espletata dall'ing. e del suo esito previa eventuale integrazione della CTU in Per_1 contraddittorio rispetto alle osservazioni di cui al punto 4.1 della perizia stessa”
Per l'Appellata : CP_3
“Si insiste, pertanto, per il rigetto totale di tutte le domande avversarie, con condanna alle spese di lite”
Per l'Appellata : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza n. 2608/2021 emessa dal Tribunale di Genova in data 2.12.2021
(mai notificata),
➢ per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'opposizione ed ogni domanda ed eccezione formulata da perché inammissibili, improcedibili, Controparte_3 inefficaci, inopponibili, infondate e non provate confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n° 4505/2018 emesso dal Tribunale di Genova in data 28.11.2018;
2 ➢ In via di mero subordine, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare l'opposizione ed ogni domanda ed eccezione formulata da perché inammissibili, Controparte_3 improcedibili, inefficaci, inopponibili, infondate e non provate, condannando - per le causali dedotte – al pagamento in favore di (già Controparte_3 Controparte_2 [...]
della somma di € 9.457,24 o di quella, maggiore o minore, che risulterà CP_4 all'esito dell'esperita istruttoria (oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 D.Lgs 231/02, dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, come pattuito all'art. 7 CGC).
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e rifusione degli esborsi sostenuti per la consulenza tecnica d'ufficio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1376/2023 pubblicata il 13.12 2023 questa Corte “Non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
Accoglie allo stato parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale, nei limiti di cui in parte motiva, contro la sentenza n. 2608/2021 del Tribunale di Genova, che per questa parte e per l'effetto riforma :
- Dichiara che la data di inizio della manomissione del contattore per cui è causa è quella del
1.10.2013;
- Dichiara che non è applicabile al caso di specie l'art. 10.2. della delibera ARERA 200/99, dovendosi i consumi ricostruirsi dal momento in cui l'irregolarità di misurazione si è determinata cioè dal 1.10.2013 fino alla data del 9.8.2017 ( giusto l'accertamento di cui al verbale redatto alla presenza dei carabinieri in atti);
- Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria al fine dell'espletamento della CTU indicata in parte motiva”
Visto l'atto di appello principale proposto da e quello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza n. 2608/2021 con cui il Tribunale di Controparte_2
Genova, nei giudizi riuniti proposti nei confronti di e , Controparte_2 Parte_1
aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti di CP_2 CP_3
in seguito alla ricostruzione dei consumi di energia elettrica effettuata all'esito
[...] dell'accertamento della manomissione del contatore, condannando alle Parte_1
spese di lite, e compensando quelle tra opponente e questa Corte riteneva di CP_2
3 accogliere l'appello principale e quello incidentale limitatamente alla doglianza secondo cui
Tribunale e CTU non avevano considerato che la Delibera ARERA 200/99 art. 10.2 si applica solo se il momento in cui si è verificata l'irregolarità non è determinabile. Questa Corte ha affermato che in presenza di gravi, precisi e concordanti elementi indiziari, come emersi in
[... causa, dovesse ritenersi la data del 1.10.2023 di flessione dei consumi – come accertata da e comprovata dalla deposizione resa dai testi escussi - indicativa dell'inizio Parte_1
della manomissione e del prelievo irregolare posto in essere dalla società Controparte_3
atteso che nel caso in ispecie la parte fruitrice del servizio di energia elettrica non aveva in altro modo giustificato e provato una diversa ragione dell'esistenza della suddetta flessione dei consumi. Doveva pertanto essere riformata la sentenza gravata nella parte in cui aveva affermato che “la parte convenuta non ha fornito prova che il magnete sia stato apposto sul contatore nel 2013, sicché in assenza di certezza sul periodo iniziale debba applicarsi la ricostruzione limitata ai 365 giorni precedenti la verifica” ai sensi dell'art 10.2 della Delibera
ARERA n. 200/99, e dichiararsi che la data di inizio della manomissione del contatore per cui
è causa fosse quella del 1.10.2013; e che non fosse applicabile nel caso in ispecie l'art 10.2 della deliberar ARERA citata dovendo ricostruirsi i consumi dal momento in cui l'irregolarità si era determinata fino alla data di accertamento della manomissione ( 9.08.2017) .
Conseguentemente questa Corte ha rimesso la causa in istruttoria disponendo rinnovazione della CTU svolta in primo grado, onde verificare nel contraddittorio delle parti, alla luce di tutti gli elementi acquisiti nel processo, senza fare applicazione dell'art 10.2 della delibera
ARERA 200/99 e partendo dalla data del 1.10.2013 fino a quella del 9.08.2017, la correttezza della rilevazione dei consumi svolta da e disposto, in caso negativo, Parte_1
procedere al ricalcolo, ponendo con separata ordinanza il seguente quesito:
“Il CTU, letti gli atti e documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, acquisite informazioni presso Uffici Pubblici e privati su accordo delle parti, esperito il tentativo di conciliazione,
Dica il CTU senza fare applicazione dell'art. 10.2. della delibera ARERA 200/99 e partendo dalla data del 1.10.2013 fino quella del 9.8.2017, se i consumi rilevati da per Parte_1
detto periodo siano avvenuti con metodo corretto (in generale e nello specifico anche con
4 [... riferimento al credito vantato da ) analizzando i prospetti depositati da CP_2
; Parte_1
Diversamente in caso di incongruità tra quanto appurato come sopra dal CTU rispetto ai consumi ricostruiti da , mese per mese ricalcoli il CTU: Parte_1
a) i consumi attorei per il periodo a partire dal 1.10.2013 fino al 9.8.2017; b) nonché per il periodo dall'agosto 2014 al novembre 2015 l'entità della somma dovuta a conguaglio da in favore di sulla base della differenza tra i Controparte_3 Controparte_2 consumi attorei ricalcolati sub a) e i consumi fatturati in acconto..” fissando per il giuramento la data del 21.12.2023 e per esame consulenza e precisazione conclusioni quella del 11.04.2024. Proceduto alla sostituzione del CTU incaricato che non aveva prestato giuramento all'udienza fissata, questa Corte fissava per il giuramento del nuovo CTU ing.
l'udienza del 15.02.2024 e per l'esame della consulenza e per la Persona_2
precisazione delle conclusioni quella del 23.05.2024. In seguito a richiesta di proroga, la CTU veniva depositata in data 25.06.2024 ed, all'esito della precisazione delle conclusioni a seguito di rituale deposito delle note di trattazione scritta, il 20.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che i motivi di gravame già decisi con sentenza non definitiva non possono essere più oggetto di ulteriore revisione, residuando in questa sede unicamente la decisione sulla correttezza dei consumi rilevati da per il periodo 1.10.2013 Parte_1
fino al 9.08.2017 ed, in caso negativo, sul corretto ricalcolo dei consumi attorei relativi a tale periodo.
La CTU espletata - su cui ed non hanno mosso CP_2 Controparte_3 contestazioni, ed ha ritenuto “eccedenti il quesito” le considerazioni svolte Parte_1
dal consulente al punto 3.1 – ha accertato la correttezza della ricostruzione dei consumi effettuata da , riscontrando che “piccole differenze tra i valori dei consumi Parte_1
calcolati e rettificati da e quelli risultanti dai calcoli rifatti dal CTU sono Parte_1 inferiori al 1 per 1000 in 4 anni, e dunque irrilevanti” (pag. 4 CTU).
Allo stesso modo il consulente incaricato si è espresso sulle rettifiche effettuate da
[...]
CP_2
5 “.. riceve da i valori rettificati dei consumi del periodo agosto 2014 – CP_2 Parte_1
novembre 2015. Con fattura n. 5718096166 del 12/02/2018 a Controparte_3 CP_2
rettifica gli importi del periodo agosto 2014 – novembre 2015. In tale fattura sono evidenziati: consumi di energia attiva per 16 mesi, da 01/08/14 a 31/11/2015; importi totali mensili per 16 mesi da 01/08/14 a 31/11/2015. L'importo totale a conguaglio in fattura
, pari a 7.751,84 € oltre IVA, risulta esatto, con l'approssimazione di 0,13 %, pari a CP_2
9,89 € in meno rispetto a quanto ricalcolato dal CTU.” (pag. 4 CTU).
[...
Il consulente ha dunque concluso: “6.2 Sui consumi indicati nei prospetti depositati da
6.2.1 I valori dei consumi mensili indicati da Enel negli allegati alle fatture del Parte_1 periodo da agosto 2014 a novembre 2015 (doc. B1-B16 trasporto (pre)) sono calcolati a partire dalle letture mensili dei contatori, riportati nelle stesse bollette. I calcoli ed i risultati risultano corretti.
6.2.2 I valori dei consumi mensili indicati da nelle tabelle contenute nelle Parte_1 lettere inviate a Servizio Elettrico Nazionale S.P.A.: Controparte_5 Controparte_2
File da Tribunale RG-877-2019 / documenti CTU precedente PROT. Parte_1
Periodo
Allegato-7-Comunicazione-Enel-Energia ED-21-08-17-F0000363 01/10/13 - 31/07/14
01/08/14 - 30/11/15 Controparte_6 CodiceFiscale_1
Allegato-9-Comunicazione-Servizio-Elettrico-
Nazionale ED-21-08-17-F0000367 01/12/15 - 09/08/15 sono calcolati come somme dei consumi mensili indicati per tre fasce orarie, riportati nella stessa tabella. I calcoli ed i risultati risultano corretti. Per il primo e l'ultimo periodo non sono disponibili bollette con letture del contatore.
6.2.3 I valori dei consumi ricalcolati da con l'errore accertato in sede di Parte_1 verifica, come da Verbale di verifica n. 501839550 del 10/08/2017, riportati nelle tabelle di cui al p.to 6.2.2, risultano corretti.
6.3 Sul credito vantato da L'importo del credito vantato da , pari a € 7.751,84 CP_2 CP_2 oltre IVA, come da fattura n. n. 5718096166 del 12/02/2018, è calcolato a partire dai CP_2 prezzi unitari indicati negli allegati alla stessa fattura ed ai valori dei consumi ricalcolati, di cui sopra, detratti gli acconti già precedentemente fatturati. I calcoli ed i risultati risultano corretti”.
6 La consulenza, svolta nel rispetto del contraddittorio tra le parti, è priva di vizi logici e ben argomentata, ed ha consentito di accertare la correttezza del ricalcolo dei consumi effettuata da – e conseguentemente, limitatamente al periodo di propria spettanza – da Parte_1
in seguito all'accertamento della manomissione del contatore di cui è causa. CP_2
L'esaustività della CTU espletata rende superfluo l'accoglimento delle istanze istruttorie reiterate dall'appellante nel presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 147/2022, nei valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione da €
26.000,00 ad € 52.000,00), e quindi quanto al primo grado di giudizio in euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria, euro
2.905,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 7.616,00 per compensi oltre rimborso forfettario IVA e cpa come per legge;
quanto all'appello in euro 2.058,00 per fase studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro
3.045,00 per fase di trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale, per complessivi euro
9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
Considerato che le due CTU svolte in entrambi i gradi di giudizio si sono rese necessarie per l'opposizione proposta da le spese relative restando Controparte_3 ad esclusivo carico di quest'ultima.
[...
dovrà inoltre rimborsare ad Controparte_3
ed quanto le stesse hanno documentato di aver corrisposto a Parte_1 Controparte_2
titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado (euro 2.888,34 in data
25.01.2022 ed euro 2.888,34 in data 31.01.2022 pagate da ) nonché quanto Parte_1
corrisposto a titolo di spese CTU di primo grado (euro 676,70 pagate da ed Controparte_2
euro 570,03 pagate da il 31.01.2022). Parte_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2608/2021 depositata il 2.12.2021 e sull'appello incidentale proposta da avverso la medesima sentenza, ogni Controparte_2
7 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale proposto da ed in Parte_1 totale riforma della sentenza n. 2608/2021 emessa dal tribunale di Genova pubblicata il 2.12.2021 rigetta le domande tutte proposte da Controparte_3
[...]
2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto da avverso Controparte_2 la medesima sentenza n. 2698/2021 emessa dal tribunale di Genova pubblicata il
2.12.2021, ed in totale riforma della stessa, condanna in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di CP_2 della somma di euro 9.457,24 oltre interessi moratori ex art 5 D Lgs 231/2002
[...] dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
3) Condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore al pagamento in favore di e di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida quanto al primo grado in euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
quanto all'appello in euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge in favore di ciascuna delle società appellanti.
4) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore alla restituzione in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore delle somme di euro 2.888,34 pagata in data
25.01.2022 e della somma di euro 2.888,34 corrisposta in data 31.01.2022 a titolo di spese di lite di primo grado e della somma di euro 570,03 corrisposta a titolo di quota parte di spese CTU pagata in data 20.01.2022, in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dalla data di pagamento al saldo effettivo;
5) Condanna in persona del legale rappresentate pro Controparte_3 tempore a restituire ad in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 tempore la somma di euro 676,60 corrisposta a titolo di quota parte spese CTU
MILANTA in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
6) Pone interamente a carico di le spese della CTU espletata in Controparte_3
8 appello come liquidate con separato decreto.
7) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 23.05.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott.ssa Rossella Atzeni
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