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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 35/2022 promosso da
, C.F. nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, C.F. elettivamente Persona_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Belmonte Mezzagno, via Giuseppe Mazzini n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonino Migliore che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
1 Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
O G G E T T O: ricorso ex art. 445 bis comma 6° c.p.c. riconoscimento beneficio
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma 6° c.p.c. depositato in data 07.01.2022 parte ricorrente, nella spiegata qualità, chiedeva di accertare se il figlio minore era in possesso del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di frequenza ex Legge 11.10.1990 n. 289.
Esponeva che:
- aveva impugnato il verbale dell'08.10.2020 della Commissione Medica che in sede di visita di revisione per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile aveva riconosciuto il minore non invalido, negando l'indennità
di frequenza in godimento fino alla predetta data;
- aveva proposto ATP ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della invalidità con diritto all'indennità di frequenza dalla data della visita di revisione;
- il ricorso era stato dichiarato improponibile per carenza di domanda amministrativa con ordinanza del 16.11.2021;
- la ricorrente in data 14.12.2021 depositava dichiarazione di dissenso pag. 2/6 all'ordinanza di improponibilità dell'ATP e in data 07.01.2022 ricorso di merito ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., eccependo l'erroneità della predetta ordinanza di inammissibilità e chiedendo di dichiarare il figlio Persona_1
minore invalido con diritto all'indennità di frequenza dalla data della visita di revisione.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 03.07.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
L'opposizione è improcedibile e deve essere rigettata.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni pag. 3/6 da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Tanto precisato, si osserva che l'art. 445 bis comma 1 c.p.c. onera chi intende proporre domanda giudiziale per far valere i propri diritti in materia, di promuovere accertamento tecnico preventivo sul requisito sanitario del beneficio assistenziale o previdenziale perseguito.
Il successivo comma 6 dispone “la parte che abbia dichiarato di contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al
comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della
dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Parte ricorrente introduce un ricorso a seguito di contestazione del giudizio di
ATP RG.N. 780/2021, ma l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato, in quanto è stato dichiarato improponibile per carenza di domanda amministrativa e le contestazioni di cui alla dichiarazione di dissenso sono state proposte all'ordinanza di improponibilità dell'ATP.
pag. 4/6 In mancanza della fase di ATP che non è stata espletata, nessuna contestazione può essere mossa, anche in considerazione che le contestazioni di cui al citato comma 6 riguardano esclusivamente le conclusioni del consulente tecnico.
Il lamentato errore dell'ordinanza di inammissibilità non assume alcun rilievo in questa sede e non può certamente rendere ammissibile una CTU al fine di accertare un requisito sanitario nei cui confronti non è stato espletato l'ATP che,
si ricorda, è condizione di procedibilità della domanda.
Di qui l'improcedibilità del ricorso.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si compensano integralmente le spese di lite.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
Dichiara improcedibile il ricorso per quanto in parte motiva;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pag. 5/6 Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Termini Imerese in data 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 35/2022 promosso da
, C.F. nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
, C.F. elettivamente Persona_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Belmonte Mezzagno, via Giuseppe Mazzini n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonino Migliore che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
1 Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
O G G E T T O: ricorso ex art. 445 bis comma 6° c.p.c. riconoscimento beneficio
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma 6° c.p.c. depositato in data 07.01.2022 parte ricorrente, nella spiegata qualità, chiedeva di accertare se il figlio minore era in possesso del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di frequenza ex Legge 11.10.1990 n. 289.
Esponeva che:
- aveva impugnato il verbale dell'08.10.2020 della Commissione Medica che in sede di visita di revisione per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile aveva riconosciuto il minore non invalido, negando l'indennità
di frequenza in godimento fino alla predetta data;
- aveva proposto ATP ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della invalidità con diritto all'indennità di frequenza dalla data della visita di revisione;
- il ricorso era stato dichiarato improponibile per carenza di domanda amministrativa con ordinanza del 16.11.2021;
- la ricorrente in data 14.12.2021 depositava dichiarazione di dissenso pag. 2/6 all'ordinanza di improponibilità dell'ATP e in data 07.01.2022 ricorso di merito ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., eccependo l'erroneità della predetta ordinanza di inammissibilità e chiedendo di dichiarare il figlio Persona_1
minore invalido con diritto all'indennità di frequenza dalla data della visita di revisione.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 03.07.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione
L'opposizione è improcedibile e deve essere rigettata.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni pag. 3/6 da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Tanto precisato, si osserva che l'art. 445 bis comma 1 c.p.c. onera chi intende proporre domanda giudiziale per far valere i propri diritti in materia, di promuovere accertamento tecnico preventivo sul requisito sanitario del beneficio assistenziale o previdenziale perseguito.
Il successivo comma 6 dispone “la parte che abbia dichiarato di contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al
comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della
dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di
inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Parte ricorrente introduce un ricorso a seguito di contestazione del giudizio di
ATP RG.N. 780/2021, ma l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato, in quanto è stato dichiarato improponibile per carenza di domanda amministrativa e le contestazioni di cui alla dichiarazione di dissenso sono state proposte all'ordinanza di improponibilità dell'ATP.
pag. 4/6 In mancanza della fase di ATP che non è stata espletata, nessuna contestazione può essere mossa, anche in considerazione che le contestazioni di cui al citato comma 6 riguardano esclusivamente le conclusioni del consulente tecnico.
Il lamentato errore dell'ordinanza di inammissibilità non assume alcun rilievo in questa sede e non può certamente rendere ammissibile una CTU al fine di accertare un requisito sanitario nei cui confronti non è stato espletato l'ATP che,
si ricorda, è condizione di procedibilità della domanda.
Di qui l'improcedibilità del ricorso.
Considerato che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003, sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si compensano integralmente le spese di lite.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
Dichiara improcedibile il ricorso per quanto in parte motiva;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pag. 5/6 Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Termini Imerese in data 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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