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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5803 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 e vertente
T R A
in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Iobbi Davide, giusta delega in atti;
Ricorrenti
rappresentata e difesa ex lege Parte_2 dal Direttore Anna Maria Miraglia;
Resistente
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione n. 272/2021
CONCLUSIONI
Come da verbale del 21.01.2025 ed atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe, con la quale è stato ingiunto agli opponenti in solido il pagamento della complessiva somma di € 11.310,00 relativa alle violazioni ivi riportate e contestate con verbale unico di accertamento e notificazione n. LT00001/2017-294-02 del 21.06. 2017 (Allegato n.
16), con il quale venivano contestate le sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate e, precisamente il distacco illecito di manodopera, in quanto privo dei requisiti previsti per legge ex art. 30 del Dlgs 276/2003, le infedeli registrazioni sul Libro unico del lavoro ex art. 39 comma 1 e 2 DL
112/2008 conv. con modificazioni in Legge 133/2008, e l' omessa consegna di tessera di riconoscimento conforme alle previsioni normative, ex art. 26 comma 8 Dlgs.81/2008.
Con ricorso ritualmente notificato gli opponenti eccepivano: 1) il difetto di motivazione delle contestazioni accertate e l' indeterminatezza degli addebiti mossi;
2) la decadenza dalla potestà sanzionatoria ex art 14 della Legge 689/1981, la prescrizione dell' illecito;
3) infondatezza nel merito delle contestazioni di cui al verbale;
5) l' inadeguatezza ed illogicità del trattamento sanzionatorio.
Si costituiva l' amministrazione resistente contestando le eccezioni di controparte relative alla dedotta illegittimità delle sanzioni irrogate chiedendo la conferma dell' ordinanza ingiunzione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed all' udienza del
21.01.2025 è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L' eccezione preliminare di difetto di motivazione ed indeterminatezza delle contestazioni di cui all' ordinanza ingiunzione irrogata è infondata e non meritevole di accoglimento.
Sul punto va osservato che l' ordinanza impugnata descrive in modo puntuale le contestazioni di cui alle lettere a), b), e c) di cui alle sanzioni irrogate, indicando in modo circostanziato e particolareggiato le condotte contestate e la normativa violata con le tre condotte illecite indicate e sopra descritte.
Con riferimento alla motivazione dell' atto va poi osservato il richiamo nelle premesse del Verbale
Unico di Accertamento presupposto sopra indicato e debitamente notificato ai resistenti, in tale atto vi
è una puntuale e completa indicazione delle fonti di prova acquisite dell' attività ispettiva espletata e dei relativi accertamenti con riferimento agli illeciti contestati, con specifica indicazione delle ragioni per le quali si fossero ritenuti sussistenti i presupposti fattuali e giuridici relative alle violazioni contestate.
Sul punto va osservato che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge
24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge ( Cass. Civ.
n. 20189/2008).
Ne consegue pertanto il rigetto del motivo d' opposizione.
Con riferimento alla dedotta decadenza dalla potestà sanzionatoria e prescrizione dell' illecito si osserva quanto segue.
Con riferimento alla prima delle suddette censure, va osservato che si contesta l' ingiustificato il superamento del termine di 90 giorni stabilito per la contestazione delle violazioni dall'art. 14 della
Legge 689/1981, e degli atti successivi.
Sul punto, secondo consolidato orientamento della S.C. in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale ( Cass. Civ. n.
20977/2024).
Nella fattispecie, l' amministrazione resistente ha compiutamente allegato e dato conto della complessità degli accertamenti espletati.
Nel caso de quo si evidenzia che l'accertamento è iniziato con l'accesso ispettivo in data 04.04.2016,
(vedasi all. 2 ), è proseguito con l'analisi della documentazione trasmessa da parte della società, mediante mail in data 07 giugno 2016, in data 24 ottobre 2016, in data 26 settembre 2016 e 13 dicembre
2016 (vedasi all. 7) nonchè con i verbali interlocutorio del 17.05.2016, del 11.10.2016, del 11.05.2017 e del 29.05.2017 (vedasi all.n. 8, 9, 10 e 11) e si è concluso in data 21.06.2017 con la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. LT0001/2017 – 294 – 02 del 21.06.2017 (vedasi all. n. 16) ritualmente notificato al trasgressore ed all'obbligato in solido in data 30.06.2017 e 23.06.2017 - nel pieno rispetto del termine di 90 giorni. Ne consegue il rigetto dell' eccezione di decadenza della potestà sanzionatoria per violazione dell' art, 14 della Legge 698/1981.
Con riferimento all' eccezione di prescrizione dell'illeciti per decorrenza del termine quinquennale, si evidenzia, anche in tal caso l' infondatezza dell' eccezione atteso che la notifica del Verbale
Unico di Accertamento costituisce valido atto interruttivo del termine e, nella fattispecie, la notifica dell' ordinanza ingiunzione avvenuta in data 7.09.2021 è stata posta in essere entro il quinquennio dal suddetto atto interruttivo notificato in data 30.06.2017 e 23.06.2017.
Ne consegue il rigetto dell' eccezione.
Passando al merito delle contestazioni, con riferimento all' illecito di cui alla lettera a) ovvero, le infedeli registrazioni sul Libro unico del lavoro ex art. 39 comma 1 e 2 DL 112/2008 conv. con modificazioni in Legge 133/2008 con riferimento a taluni periodi lavorativi relativi al lavoratore si osserva quanto segue. Parte_3
Nello specifico sono contestate infedeli registrazioni nel LUL nelle mensilità da giugno 2012 a dicembre 2012 e febbraio, marzo, aprile giugno, settembre ottobre , novembre 2013 (vedasi all. n.
15) dove si riportano delle decurtazioni dagli importi della retribuzione ordinaria, calcolati sulla base delle ore e giorni lavorati ivi indicati, di una somma, identificata con il codice 137 descritta come “ detrazione assenza” senza indicazione del titolo, ed in assenza di documentazione giustificativa, determinando un differente trattamento retributivo e contributivo in danno del lavoratore.
Nella fattispecie, a fronte di una genericità della causale registrata relativa all' assenza del lavoratore, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire la prova che le stesse fossero riferibili a fattispecie per le quali la normativa vigente ed il Contratto collettivo, le prevedesse come non retribuite e non soggette a contribuzione, dovendosi presumere in senso contrario che tali eventuali assenza, prive di una causale espressa, rientrassero tra le ipotesi soggette comunque a trattamento retributivo e contributivo, nella fattispecie omesso.
Nel caso in esame, gli opponenti, al fine di provare la legittimità dell' esonero dal trattamento retributivo e previdenziale, nulla hanno allegato a riguardo, non giustificando le causali delle assenze, né allegando eventuali richieste di permessi da parte del lavoratore interessato dagli accertamenti.
Peraltro, non corrisponde al vero quanto dedotto dai ricorrenti in merito ad una asserita acquiescenza del lavoratore e riconoscimento della correttezza degli importi ricevuti in busta paga nel corso del rapporto, atteso che l' accertamento in esame muove proprio da una richiesta di intervento del dipendente che lamentava, tra l' altro, la non corrispondenza tra lavoro registrato in busta paga e retribuito ed effettivamente espletato ( all. 5).
Con riferimento ai rilievi relativi all' illegittimo distacco dei lavoratori di cui alla contestazione alla lettera B) dell' ordinanza ingiunzione irrogata, si osserva quanto segue.
Nello specifico, l' ordinanza ingiunzione muove dal presupposto dell' accertata assenza dei requisiti di legittimità del distacco previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, sulla base di quanto è risultato dagli stessi accordi di distacco (vedasi all. 13) e da quanto emerso dalla documentazione esaminata ( comunicazioni , accordi di distacco, dettaglio emens azienda 2015, vedasi all. Pt_4
12,13,14 ) .che hanno evidenziato l'interesse comune della distaccante e distaccataria alla mera fornitura di manodopera, in assenza dunque di uno specifico interesse produttivo della distaccante- nonché in base alle dichiarazioni acquisite nel corso delle verifiche (vedasi all. n. 4 e 6).
Si evidenzia che l'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, prevede che si realizza un distacco, quando un datore di lavoro (c.d. distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (c.d. distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In particolare, la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi ( Cass. Lav. n. 7517/2012).
In relazione alla distribuzione dell' onere probatorio, in caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie. ( Cass. Lav 18959/2020).
Nella fattispecie, ritiene questo giudicante, che l' opponente non abbia assolto tale onere probatorio.
Invero, le lettere di distacco allegate hanno richiamato un generico ed indeterminato interesse della distaccante, costituito dalla volontà di effettuare una collaborazione temporanea con la distaccataria, al fine “realizzare un prodotto migliore e più efficiente, vista la lunga esperienza dei propri lavoratori nel settore di interesse” ( all. 13).
In realtà, all' esito delle emergenze istruttorie è stato acclarato che molti dei dipendenti della società della distaccante ( DI ON srl) erano stati dipendenti della ( società CP_1 distaccataria) fino a poco prima il distacco e che erano stati assunti alle dipendenze della distaccante nell' immediatezza del distacco, circostanze che disvelano una finalità meramente economica dell' operazione.
Va inoltre osservato che dalle dichiarazioni raccolte è risultato che i lavoratori distaccati, precedentemente dipendenti della anche successivamente all'assunzione da parte Controparte_1 della hanno continuato a ricevere indicazioni e direttive da personale riferibile Parte_5 alla cfr verbali dichiarazioni 4.1/4.9 delle allegazioni dell' ), di cui Controparte_1 Parte_2 taluni stralci sono trascritti alle pagg 16-17 della memoria di costituzione cui si rimanda.
Dunque, alla luce delle suddette circostanze, è emerso che il distacco era sostanzialmente realizzato per esigenze organizzative e produttive della sola società presso la quale erano stati collocati i lavoratori, in quanto in molti casi ex dipendenti della stessa, assunti dalla DI ON ed immediatamente distaccati, circostanze che disvelano la natura strumentale dell' operazione finalizzata a celare un ' illegittima somministrazione di mano d'opera, finalizzata una più rapida ed efficiente esecuzione dell' appalto con le maestranze di società formalmente terza.
Ne consegue l' assolvimento da parte della PA dell' onere probatorio di cui era gravata in merito all' illegittimità del distacco, con conseguente rigetto del relativo motivo d' opposizione dell' ordinanza ingiunzione irrogata.
Con riferimento infine, alle contestazioni relative all' illecito di cui alla lettera C) dell' ordinanza impugnata,( violazione relativa alla omessa consegna al sig. della tessera di Controparte_2 riconoscimento), si rileva l' innconferenza della censura che muove dall' assunto secondo cui Il sig.
non sarebbe mai stato alle dipendenze della e pertanto nessun obbligo CP_2 Controparte_3 incorreva in capo alla ricorrente.
L' assunto è infondato atteso che come risulta dal verbale di accertamento (vedasi all. n. 16) è evidente Cont come la sanzione stessa è riferita alla omessa ottemperanza da parte della società Controparte_1 quale effettiva utilizzatrice del lavoratore, alla diffida impartitale in sede di primo accesso (vedasi all. n.
2), relativa alla consegna al lavoratore della tessera di riconoscimento conforme alle previsioni normative, in quanto contenente dati inesatti in ordine al datore di lavoro e alla data di assunzione.
Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione. Con riferimento all' eccezione relativa al trattamento sanzionatorio irrogato va rappresentato che le contestazioni appaiono del tutto generiche.
In ogni caso, nel determinare il quantum della sanzione l' amministrazione ha osservato tutti i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge e dalle circolari ministeriali in materia. In ogni caso, si evidenzia che con riferimento alla sanzione relativa alle infedeli registrazioni sul
LUL, come risulta dall'ordinanza opposta, la sanzione è stata determinata nella misura favorevole consentita, pari al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave, mentre con riferimento alla sanzione riferita al distacco illecito si evidenzia come trattasi di sanzione determinata in misura fissa dal legislatore e, quindi, senza alcuna graduazione tra il minimo ed il massimo
L' opposizione è pertanto infondata e non meritevole di accoglimento.
Spese di lite secondo soccombenza ed a carico degli opponenti, liquidate ex art. 9, comma 2, del D.
Lgs. 149/2015.
Giorni trenta per le motivazioni.
PQM
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n.
272/2021 emessa dall' ; Parte_2
2) Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell' amministrazione resistente, liquidata in € 2500,00, per competenze oltre accessori se dovuti.;
3) Motivazione contestuale.
Così deciso in Latina, 21.01.2025 Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5803 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 e vertente
T R A
in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Iobbi Davide, giusta delega in atti;
Ricorrenti
rappresentata e difesa ex lege Parte_2 dal Direttore Anna Maria Miraglia;
Resistente
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione n. 272/2021
CONCLUSIONI
Come da verbale del 21.01.2025 ed atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe, con la quale è stato ingiunto agli opponenti in solido il pagamento della complessiva somma di € 11.310,00 relativa alle violazioni ivi riportate e contestate con verbale unico di accertamento e notificazione n. LT00001/2017-294-02 del 21.06. 2017 (Allegato n.
16), con il quale venivano contestate le sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate e, precisamente il distacco illecito di manodopera, in quanto privo dei requisiti previsti per legge ex art. 30 del Dlgs 276/2003, le infedeli registrazioni sul Libro unico del lavoro ex art. 39 comma 1 e 2 DL
112/2008 conv. con modificazioni in Legge 133/2008, e l' omessa consegna di tessera di riconoscimento conforme alle previsioni normative, ex art. 26 comma 8 Dlgs.81/2008.
Con ricorso ritualmente notificato gli opponenti eccepivano: 1) il difetto di motivazione delle contestazioni accertate e l' indeterminatezza degli addebiti mossi;
2) la decadenza dalla potestà sanzionatoria ex art 14 della Legge 689/1981, la prescrizione dell' illecito;
3) infondatezza nel merito delle contestazioni di cui al verbale;
5) l' inadeguatezza ed illogicità del trattamento sanzionatorio.
Si costituiva l' amministrazione resistente contestando le eccezioni di controparte relative alla dedotta illegittimità delle sanzioni irrogate chiedendo la conferma dell' ordinanza ingiunzione.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed all' udienza del
21.01.2025 è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L' eccezione preliminare di difetto di motivazione ed indeterminatezza delle contestazioni di cui all' ordinanza ingiunzione irrogata è infondata e non meritevole di accoglimento.
Sul punto va osservato che l' ordinanza impugnata descrive in modo puntuale le contestazioni di cui alle lettere a), b), e c) di cui alle sanzioni irrogate, indicando in modo circostanziato e particolareggiato le condotte contestate e la normativa violata con le tre condotte illecite indicate e sopra descritte.
Con riferimento alla motivazione dell' atto va poi osservato il richiamo nelle premesse del Verbale
Unico di Accertamento presupposto sopra indicato e debitamente notificato ai resistenti, in tale atto vi
è una puntuale e completa indicazione delle fonti di prova acquisite dell' attività ispettiva espletata e dei relativi accertamenti con riferimento agli illeciti contestati, con specifica indicazione delle ragioni per le quali si fossero ritenuti sussistenti i presupposti fattuali e giuridici relative alle violazioni contestate.
Sul punto va osservato che il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge
24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge ( Cass. Civ.
n. 20189/2008).
Ne consegue pertanto il rigetto del motivo d' opposizione.
Con riferimento alla dedotta decadenza dalla potestà sanzionatoria e prescrizione dell' illecito si osserva quanto segue.
Con riferimento alla prima delle suddette censure, va osservato che si contesta l' ingiustificato il superamento del termine di 90 giorni stabilito per la contestazione delle violazioni dall'art. 14 della
Legge 689/1981, e degli atti successivi.
Sul punto, secondo consolidato orientamento della S.C. in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale ( Cass. Civ. n.
20977/2024).
Nella fattispecie, l' amministrazione resistente ha compiutamente allegato e dato conto della complessità degli accertamenti espletati.
Nel caso de quo si evidenzia che l'accertamento è iniziato con l'accesso ispettivo in data 04.04.2016,
(vedasi all. 2 ), è proseguito con l'analisi della documentazione trasmessa da parte della società, mediante mail in data 07 giugno 2016, in data 24 ottobre 2016, in data 26 settembre 2016 e 13 dicembre
2016 (vedasi all. 7) nonchè con i verbali interlocutorio del 17.05.2016, del 11.10.2016, del 11.05.2017 e del 29.05.2017 (vedasi all.n. 8, 9, 10 e 11) e si è concluso in data 21.06.2017 con la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. LT0001/2017 – 294 – 02 del 21.06.2017 (vedasi all. n. 16) ritualmente notificato al trasgressore ed all'obbligato in solido in data 30.06.2017 e 23.06.2017 - nel pieno rispetto del termine di 90 giorni. Ne consegue il rigetto dell' eccezione di decadenza della potestà sanzionatoria per violazione dell' art, 14 della Legge 698/1981.
Con riferimento all' eccezione di prescrizione dell'illeciti per decorrenza del termine quinquennale, si evidenzia, anche in tal caso l' infondatezza dell' eccezione atteso che la notifica del Verbale
Unico di Accertamento costituisce valido atto interruttivo del termine e, nella fattispecie, la notifica dell' ordinanza ingiunzione avvenuta in data 7.09.2021 è stata posta in essere entro il quinquennio dal suddetto atto interruttivo notificato in data 30.06.2017 e 23.06.2017.
Ne consegue il rigetto dell' eccezione.
Passando al merito delle contestazioni, con riferimento all' illecito di cui alla lettera a) ovvero, le infedeli registrazioni sul Libro unico del lavoro ex art. 39 comma 1 e 2 DL 112/2008 conv. con modificazioni in Legge 133/2008 con riferimento a taluni periodi lavorativi relativi al lavoratore si osserva quanto segue. Parte_3
Nello specifico sono contestate infedeli registrazioni nel LUL nelle mensilità da giugno 2012 a dicembre 2012 e febbraio, marzo, aprile giugno, settembre ottobre , novembre 2013 (vedasi all. n.
15) dove si riportano delle decurtazioni dagli importi della retribuzione ordinaria, calcolati sulla base delle ore e giorni lavorati ivi indicati, di una somma, identificata con il codice 137 descritta come “ detrazione assenza” senza indicazione del titolo, ed in assenza di documentazione giustificativa, determinando un differente trattamento retributivo e contributivo in danno del lavoratore.
Nella fattispecie, a fronte di una genericità della causale registrata relativa all' assenza del lavoratore, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire la prova che le stesse fossero riferibili a fattispecie per le quali la normativa vigente ed il Contratto collettivo, le prevedesse come non retribuite e non soggette a contribuzione, dovendosi presumere in senso contrario che tali eventuali assenza, prive di una causale espressa, rientrassero tra le ipotesi soggette comunque a trattamento retributivo e contributivo, nella fattispecie omesso.
Nel caso in esame, gli opponenti, al fine di provare la legittimità dell' esonero dal trattamento retributivo e previdenziale, nulla hanno allegato a riguardo, non giustificando le causali delle assenze, né allegando eventuali richieste di permessi da parte del lavoratore interessato dagli accertamenti.
Peraltro, non corrisponde al vero quanto dedotto dai ricorrenti in merito ad una asserita acquiescenza del lavoratore e riconoscimento della correttezza degli importi ricevuti in busta paga nel corso del rapporto, atteso che l' accertamento in esame muove proprio da una richiesta di intervento del dipendente che lamentava, tra l' altro, la non corrispondenza tra lavoro registrato in busta paga e retribuito ed effettivamente espletato ( all. 5).
Con riferimento ai rilievi relativi all' illegittimo distacco dei lavoratori di cui alla contestazione alla lettera B) dell' ordinanza ingiunzione irrogata, si osserva quanto segue.
Nello specifico, l' ordinanza ingiunzione muove dal presupposto dell' accertata assenza dei requisiti di legittimità del distacco previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, sulla base di quanto è risultato dagli stessi accordi di distacco (vedasi all. 13) e da quanto emerso dalla documentazione esaminata ( comunicazioni , accordi di distacco, dettaglio emens azienda 2015, vedasi all. Pt_4
12,13,14 ) .che hanno evidenziato l'interesse comune della distaccante e distaccataria alla mera fornitura di manodopera, in assenza dunque di uno specifico interesse produttivo della distaccante- nonché in base alle dichiarazioni acquisite nel corso delle verifiche (vedasi all. n. 4 e 6).
Si evidenzia che l'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, prevede che si realizza un distacco, quando un datore di lavoro (c.d. distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (c.d. distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In particolare, la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi ( Cass. Lav. n. 7517/2012).
In relazione alla distribuzione dell' onere probatorio, in caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie. ( Cass. Lav 18959/2020).
Nella fattispecie, ritiene questo giudicante, che l' opponente non abbia assolto tale onere probatorio.
Invero, le lettere di distacco allegate hanno richiamato un generico ed indeterminato interesse della distaccante, costituito dalla volontà di effettuare una collaborazione temporanea con la distaccataria, al fine “realizzare un prodotto migliore e più efficiente, vista la lunga esperienza dei propri lavoratori nel settore di interesse” ( all. 13).
In realtà, all' esito delle emergenze istruttorie è stato acclarato che molti dei dipendenti della società della distaccante ( DI ON srl) erano stati dipendenti della ( società CP_1 distaccataria) fino a poco prima il distacco e che erano stati assunti alle dipendenze della distaccante nell' immediatezza del distacco, circostanze che disvelano una finalità meramente economica dell' operazione.
Va inoltre osservato che dalle dichiarazioni raccolte è risultato che i lavoratori distaccati, precedentemente dipendenti della anche successivamente all'assunzione da parte Controparte_1 della hanno continuato a ricevere indicazioni e direttive da personale riferibile Parte_5 alla cfr verbali dichiarazioni 4.1/4.9 delle allegazioni dell' ), di cui Controparte_1 Parte_2 taluni stralci sono trascritti alle pagg 16-17 della memoria di costituzione cui si rimanda.
Dunque, alla luce delle suddette circostanze, è emerso che il distacco era sostanzialmente realizzato per esigenze organizzative e produttive della sola società presso la quale erano stati collocati i lavoratori, in quanto in molti casi ex dipendenti della stessa, assunti dalla DI ON ed immediatamente distaccati, circostanze che disvelano la natura strumentale dell' operazione finalizzata a celare un ' illegittima somministrazione di mano d'opera, finalizzata una più rapida ed efficiente esecuzione dell' appalto con le maestranze di società formalmente terza.
Ne consegue l' assolvimento da parte della PA dell' onere probatorio di cui era gravata in merito all' illegittimità del distacco, con conseguente rigetto del relativo motivo d' opposizione dell' ordinanza ingiunzione irrogata.
Con riferimento infine, alle contestazioni relative all' illecito di cui alla lettera C) dell' ordinanza impugnata,( violazione relativa alla omessa consegna al sig. della tessera di Controparte_2 riconoscimento), si rileva l' innconferenza della censura che muove dall' assunto secondo cui Il sig.
non sarebbe mai stato alle dipendenze della e pertanto nessun obbligo CP_2 Controparte_3 incorreva in capo alla ricorrente.
L' assunto è infondato atteso che come risulta dal verbale di accertamento (vedasi all. n. 16) è evidente Cont come la sanzione stessa è riferita alla omessa ottemperanza da parte della società Controparte_1 quale effettiva utilizzatrice del lavoratore, alla diffida impartitale in sede di primo accesso (vedasi all. n.
2), relativa alla consegna al lavoratore della tessera di riconoscimento conforme alle previsioni normative, in quanto contenente dati inesatti in ordine al datore di lavoro e alla data di assunzione.
Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione. Con riferimento all' eccezione relativa al trattamento sanzionatorio irrogato va rappresentato che le contestazioni appaiono del tutto generiche.
In ogni caso, nel determinare il quantum della sanzione l' amministrazione ha osservato tutti i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge e dalle circolari ministeriali in materia. In ogni caso, si evidenzia che con riferimento alla sanzione relativa alle infedeli registrazioni sul
LUL, come risulta dall'ordinanza opposta, la sanzione è stata determinata nella misura favorevole consentita, pari al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave, mentre con riferimento alla sanzione riferita al distacco illecito si evidenzia come trattasi di sanzione determinata in misura fissa dal legislatore e, quindi, senza alcuna graduazione tra il minimo ed il massimo
L' opposizione è pertanto infondata e non meritevole di accoglimento.
Spese di lite secondo soccombenza ed a carico degli opponenti, liquidate ex art. 9, comma 2, del D.
Lgs. 149/2015.
Giorni trenta per le motivazioni.
PQM
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n.
272/2021 emessa dall' ; Parte_2
2) Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell' amministrazione resistente, liquidata in € 2500,00, per competenze oltre accessori se dovuti.;
3) Motivazione contestuale.
Così deciso in Latina, 21.01.2025 Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli