Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
II TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 11770/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
(Avv. PRIMIZIO MARIA GRAZIA e Avv. SCIORTINO ANTONINO) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________
(Avv. RAGUSA SILVIA ELEONORA) Controparte_1
Il Cancelliere
CP_2 Controparte_3
SUL LAVORO (Avv. DI SALVO LOREDANA)
(Avv. SOTGIA CP_4 Controparte_5
STEFANIA e Avv. DOA ALESSANDRO)
resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 15/04/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229010295105000, notificata in data
20/10/2022, limitatamente alle cartelle n. 29620110089933234000, n.
29620130014328846000, n. 29620140006948871000, rispetto alle quali dichiara cessata la materia del contendere e alla cartella di pagamento n.
29620110011782607000 e agli AVA n. 5962012003629713000, n.
59620120006146672000, n. 59620130000918843000, n. 59620130004608923000,
n. 59620140000406518000, di cui dichiara prescritti i crediti;
◊ compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l CP_2
condanna l e l' in solido, a rifondere Controparte_6 CP_4
parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in € 886,00 oltre spese forfettarie, IVA ( se dovuta) e CPA, come per legge.
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 16/11/2022, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , L' e l' Controparte_7 CP_4 CP_2
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229010295105000, notificata in data 20/10/2022, dell'importo complessivo di euro 30.979,37, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
- cartella di pagamento n. 29620110011782607000, per un importo di euro
2.305,05, notificata in data 02/09/2011;
- cartella di pagamento n. 29620110089933234000, per un importo di euro
1.482,12, notificata in data 27/03/2012;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - cartella di pagamento n. 29620130014328846000, per un importo di euro
1.420,49, notificata in data 11/06/2013;
- cartella di pagamento n. 29620140006948871000, per un importo di euro
1.433,89, notificata in data 10/05/2014;
- avviso di addebito n. 59620120003629713000, per un importo di euro
4.645,52, notificato il 16/10/2012;
- avviso di addebito n. 59620120006146672000, per un importo di euro
2.404,86, notificato in data 15/01/2013;
- avviso di addebito n. 59620130000918843000, per un importo di euro
1.236,90, notificato in data 09/05/2013;
- avviso di addebito n. 59620130004608923000, per un importo di euro
2.450,65, notificato in data 10/01/2014;
- avviso di addebito n. 59620140000406518000, per un importo di euro
2.549,35, notificato in data 11/07/2014,
relativi a rate premio per gli anni dal 2009 al 2013 e a contributi IVS fissi CP_2
per gli anni dal 2010 al 2014 e relative somme aggiuntive, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa o irregolare notifica degli atti prodromici l'intimazione opposta, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di controparte anche successivamente alla notifica degli stessi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_2
evidenziando che le cartelle esattoriali di sua pertinenza, avendo tutte ad oggetto un debito inferiore ad euro 1.000, erano state annullate in applicazione dell'art. 4
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del Decreto-legge n. 119/2018, convertito in Legge n. 136/2018 e che l'Agente della
Riscossione, ai sensi del sopra citato art. 4, aveva già provveduto a sospenderle.
Chiedeva dunque, in relazione a detti titoli, dichiararsi cessata la materia del contendere. In subordine, se contestato l'annullamento ex art. 4 D.L. 119/2018,
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad eventuali attività
od omissioni poste in essere dall'Agente per la Riscossione, chiedendone nel merito il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche l' evidenziando la regolarità delle notifiche CP_4
e come l'eventuale prescrizione successiva fosse ascrivibile unicamente all'Agente, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Infine, si costituiva in giudizio l' , rilevando la propria Controparte_8
estraneità alla fase relativa alla notifica degli avvisi di addebito e negando il perfezionamento della invocata fattispecie estintiva - con riferimento al periodo successivo alla notifica di tali atti - allegando di avere interrotto il decorso del termine prescrizionale a mezzo diverse intimazioni di pagamento relative agli avvisi di addebito opposti. Rilevava, altresì, la regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto della presente impugnazione e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
Preliminarmente, va rilevata la cessata materia del contendere in relazione alle somme portate dalle cartelle di pagamento n. 29620110089933234000, n.
29620130014328846000 e n. 29620140006948871000 sottese all'intimazione di pagamento impugnata. Tale pronunzia si impone ogni qualvolta al processo
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto. Ciò è avvenuto nel caso di specie;
infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022 “Sono
automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla
data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni
di cui all'art.3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge28 giugno2019, n. 58, e dall'art. 1, commi dal
184 al 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza
oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione delle relative scritture
patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre
2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in
conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 142 del 22 giugno
2015. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della
riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi
contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali
effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente
acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta dall' nella propria CP_2
memoria difensiva (cfr. “fascicolo , doc. 2,3,4), risulta che le cartelle di CP_9
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagamento in oggetto portano crediti di importo inferiore ad euro 1.000,00 e sono state trasmesse a ruolo dall' nell'arco temporale preso in considerazione CP_3
dall'indicato comma (tra il 01/01/2000 e il 31/12/2015).
Essendo automaticamente annullati i carichi previdenziali portati dalle suddette cartelle di pagamento, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione ai menzionati titoli e le spese di lite compensate.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere
si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir
meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito …” (cfr., ex multis, C.
Cass. 22650/08).
***
Preliminarmente va rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell' - da far Controparte_8
valere nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.). E poiché il termine de quo deve essere rispettato a pena di decadenza e la eventuale ricorrenza il Giudice deve verificarla anche d'ufficio (così Cass. n.
18207/2003), nel caso di specie risulta per tabulas che l'opposizione è stata presentata ben al di là di esso.
Va, altresì, osservato, che il ricorrente, eccependo – quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione ai sensi
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente impositore. Deve, infatti,
rilevarsi come alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno chiarito che “In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare
valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il
maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente
impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, con riferimento alla legittimazione passiva dell' , Controparte_8
si osserva che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema
Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è
litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Ciò detto, con riferimento agli atti impugnati unitamente all'intimazione di pagamento de qua, relativamente ai quali non è stata dichiarata cessata la materia del contendere, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Ai sensi dell'art. 24, co. 5 del D.lgs. n.46/99, “contro l'iscrizione a ruolo, il
contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta
giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo. Dunque, a seguito della notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito, è onere di colui che intenda far valere la prescrizione del credito contributivo precedentemente maturata o comunque l'infondatezza della pretesa dell'ente impositore, proporre opposizione ex art. 24 co. 5 D.lgs. n. 46/99
nei quaranta giorni della notificazione;
così come è onere di chi intenda recuperare l'opposizione non potuta proporre avverso la cartella o l'avviso non notificati, per far valere la prescrizione decorsa prima (ed in carenza) della notificazione di essi, ovvero l'infondatezza della pretesa contributiva solo successivamente conosciuta, proporre opposizione (ex art. 24 co. 5 D.lgs. n. 46/99)
entro quaranta giorni dalla notificazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento, o anche preavviso d'iscrizione ipotecaria o di fermo), condividendo tale ultima opposizione la stessa disciplina di quella “recuperata”.
È principio generale (v., da ultimo, anche Cass. SU ord. n. 17126/2018 e Cass. ord.
n. 11900/2019), del resto, quello per cui le opposizioni cc.dd. "recuperatorie", ossia con le quali si fa valere una ragione che non è stato possibile dedurre in precedenza a causa dell'omessa conoscenza legale dell'atto prodromico, “vanno
proposte nel rispetto dei termini previsti per l'impugnazione di quell'atto e innanzi al
giudice che ne avrebbe avuto la giurisdizione in caso di tempestivo esperimento del
rimedio”).
È, pertanto, evidente che soltanto in assenza di notifica della cartella di pagamento, è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e la stessa non sia stata tempestivamente opposta,
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
Nel caso di specie, con la presente opposizione, proposta nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo, fra gli altri, fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento impugnata e la data di notifica delle suddette intimazioni.
Sulla scorta di quanto precede, va esaminata la regolarità delle notifiche e l'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto della cartella e degli avvisi di addebito di cui alla presente controversia.
Orbene, parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica a mezzo posta degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento oggetto di impugnazione,
effettuata a mano a soggetti diversi dal ricorrente (Sig. , in Persona_1
mancanza di prova dell'invio di raccomandata informativa.
Tale eccezione risulta infondata. Invero, va osservato come risulti dimostrata,
sulla scorta della documentazione in atti, la regolarità delle notifiche della cartella di pagamento n. 29620110011782607000 e degli avvisi di addebito n.
59620120003629713000, n. 59620120006146672000, n. 59620130004608923000,
effettuate rispettivamente in data 02/09/2011, 16/10/2012, 15/01/2013, 10/01/2014
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro presso l'indirizzo del ricorrente ad un soggetto (sig. Persona_1
qualificatosi come portiere (cfr. all.ti memoria di costituzione . CP_4
Al riguardo, si osserva, quanto agli atti notificati a mezzo invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che si applica il D.P.R. 655/1982 e non la Legge
890/1982, perché l'Ente impositore ha proceduto alla notifica diretta degli atti a mezzo posta e non attraverso l'ufficiale giudiziario.
Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sent.
12083, 10232, 7184 e 3254 del 2016, nonché Cass. 1304/2017), secondo cui in caso di notifica effettuata a mezzo del servizio postale, mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, qualora il plico sia ricevuto da persona diversa dal destinatario non vi è alcun obbligo di invio della successiva raccomandata di avviso di avvenuta notificazione.
Si veda Cass. Civ. Sez. Trib. 11.04.2024 N. 9866, la quale afferma che : “In tema di
riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art.
26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte
dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme
concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto
tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione
pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta
realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria
dello Stato” (vedi sentenza corte di Appello Perugia n. 82/2022).
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982,
art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art, 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi di imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari e, per quel che qui interessa, alla società concessionaria, di utilizzare le forme semplificate del servizio postale, con specifico riferimento all'inoltro della raccomandata consegnata al portiere senza il rispetto della disciplina della notifica a mezzo posta dell' Ufficiale Giudiziario. In questa direzione depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente – come si è detto –
anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato dallo stesso articolo (Cass. n. 14196 del 2014). Ne consegue, pertanto, che in caso di notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento con consegna a mani del portiere non occorre che si proceda all'invio della seconda raccomandata, non trovando applicazione alla fattispecie l'art. 139
c.p.c. (Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 28872 del 2018; Cass. n. 10037del 2019)”.
Inoltre, qualora l'atto sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, non
è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass. n. 270/2012;
Cass. 11708/2011). Ed inoltre, la Suprema Corte (ex multis Cass. civ. Sez. VI – Ord.
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Del 29/08/2017, n. 20506; Cass. civ. sez. VI Civ. – Ord. 2 marzo – 12 aprile 2016, n.
7184; Cass. civ. Sez. V, 18/03/2016, n. 5397) ha precisato che “alla stregua di quanto
chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina
relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere
notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale
giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per
la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla Legge 20
novembre 1982 n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale
giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. . Ne consegue che, difettando apposite previsioni
della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione
specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a
quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile
solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di
prenderne cognizione”.
Pertanto, la semplice presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico all'indirizzo del debitore, per come certificata dal postino, fa scattare la presunzione di conoscenza da parte del destinatario (non rendendosi necessario l'invio della raccomandata informativa), né nel caso in esame, parte ricorrente ha fornito la prova contraria della mancata ed incolpevole conoscenza degli atti impugnati notificati per posta.
Orbene, tali principi pronunciati in tema di notifica delle cartelle di pagamento sono applicabili alla notifica degli avvisi di addebito, stante l'identità delle modalità di notifica di tali atti, come prevista legislativamente, e la sostanziale omogeneità di tali atti per natura e caratteristiche.
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Risulta, altresì, per tabulas, la regolare notifica dell'avviso di addebito n.
59620140000406518000 per compiuta giacenza (cfr. all.ti memoria di costituzione
. CP_4
Dunque, stante la regolare notifica degli atti opposti sopra citati e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi di legittimità di detti atti, potendo semmai, far valere in questa sede - come in effetti ha fatto - eventi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
Di contro, l' diversamente da quanto sostenuto, non ha dimostrato di CP_4
avere ritualmente notificato al ricorrente l'avviso di addebito n.
59620130000918843000. Ed invero, dalla disamina del plico raccomandato versato in atti emerge che l'avviso di ricevimento della raccomandata non è datato e sottoscritto dall'operatore postale ed il timbro postale di spedizione apposto non
è leggibile (cfr. all. 650142983670 TIFF.tiff in memoria CP_4
Si tratta di una carenza di elementi che non consente la verifica della corretta esecuzione della notifica, cui consegue la nullità dell'avviso di addebito.
Al riguardo, appare utile rammentare l'insegnamento della Suprema Corte
secondo cui “in materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio
formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell'atto ma
costituisce un vizio procedurale che incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita
dalla legge a garanzia del contribuente determina l'illegittimità dell'intero processo di
formazione della pretesa tributaria la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto
dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti destinati con diversa e specifica
funzione a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere
possibile per quest'ultimo un'efficace diritto di difesa” (cfr. Cassazione Civile n. 32263
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del 2/11/2022 e Cass. Sez. U. n. 16412 del 25/07/2007).
Orbene, trattandosi in questo caso di opposizione con funzione “recuperatoria”,
essa risulta per tabulas proposta tempestivamente in data 16/11/2022, dunque entro quaranta giorni decorrenti dalla notificazione di pagamento (avvenuta in data 20/10/2022), primo atto tramite il quale il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa creditoria di controparte.
Ciò posto, va esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto della cartella e degli avvisi di addebito di cui alla presente controversia.
Ebbene, tale eccezione risulta fondata.
Parte ricorrente ha dedotto che il termine quinquennale sarebbe decorso sia nel caso di mancata notificazione degli avvisi di addebito e della cartella esattoriale,
sia, in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei ruoli Controparte_10
esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può
certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Tornando alla disamina dell'avviso di addebito n. 59620130000918843000,
risalendo la pretesa contributiva agli anni 2012-2013 e mancando la prova della regolare notifica dello stesso, l'eccezione di prescrizione va immediatamente
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro accolta e i crediti vanno dichiarati prescritti.
Si ritiene, altresì, fondata la doglianza relativa alla prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti con riguardo alla cartella di pagamento n.
29620110011782607000 e agli avvisi di addebito n. 59620120003629713000, n.
59620120006146672000, n. 59620130004608923000, n. 59620140000406518000. Ed
invero, detti atti risultano rispettivamente notificati in data 02/09/2011, 16/10/2012,
15/01/2013, 10/01/2014, 11/07/2014, senza che nel quinquennio successivo siano stato posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione.
Invero, il della riscossione rappresenta di avere notificato in data CP_11
29/06/2016 l'avviso di intimazione n. 29620169010998371, idoneo ad interrompere la prescrizione dei crediti portati nella cartella di pagamento n.
29620110011782607, notificata in data 02/09/2011, producendo la relata di notifica,
ma non l'intimazione stessa, non potendosi dimostrare, in talo modo, la riconducibilità dell'atto interruttivo alla cartella in oggetto (doc. 3 memoria di costituzione CP_12
Rappresenta, altresì, con riferimento ai restanti avvisi di addebito oggetto di impugnazione, di avere notificato, alcuni non meglio precisati avvisi di intimazione idonei ad interromperne la prescrizione, come risulterebbe dal certificato istruttorio allegato in memoria di costituzione. Tuttavia, non sono state prodotte né le relate di notifica, né le intimazioni di pagamento, di cui, pertanto,
si disconosce il contenuto (doc. 1 memoria di costituzione . CP_12
Deve, pertanto, dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29620110011782607 e agli avvisi di addebito n.
59620120003629713000, n. 59620120006146672000, n. 59620120006146672000, n.
59620130000918843000, n. 59620130004608923000, n.59620140000406518000 e la
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n.
2962011008993323400, n. 29620130014328846000, n. 29620140006948871000,
dovendosi annullare parzialmente l'intimazione di pagamento limitatamente a tali crediti.
Alla soccombenza segue la condanna di e dell in solido tra loro, al CP_12 CP_4
pagamento delle spese del giudizio che, vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
◊
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Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 23/05/2025.
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- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro