Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
RG 5536 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5536 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MURO LUIGI presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GAUDINO MARIAROSARIA presso C.F._2
la quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/03/2024 chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio contratto con
[...]
in PROCIDA il 9/07/2023 (atto n. 11, P. I, anno 2023). CP_1
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
1
Il Giudice rinviava al 20/03/2025, disponendo la trattazione scritta.
Alla suddetta udienza cartolare del 20/03/2025, con note di udienza, ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, sottoscritto e depositato in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M.), la causa era rimessa al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tenuto conto dell'accordo e della rinuncia alla richiesta di addebito da parte della ricorrente, la declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli aventi ad oggetto statuizioni pertinenti al giudizio di separazione personale (le materie, cioè riguardanti l'affidamento dei figli, i poteri di visita, gli assegni di mantenimento,
l'assegnazione della casa familiare…) dovendo prendere meramente atto di tutti gli altri accordi raggiunti, va rilevato che i coniugi hanno pattuito quanto segue:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
i coniugi dichiarano di rinunciare rispettivamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
Quanto alla casa sita in Procida alla Via Faro n. 27 in comproprietà tra di loro nella misura del 50% ciascuno i coniugi dichiarano di voler procedere alla vendita del bene;
A tal fine procederanno a conferire mandato alla vendita ad un'agenzia immobiliare individuata di comune accordo operante sul territorio di Procida
2 Tali accordi, nella parte attinente al giudizio di separazione (le materie, cioè, che la legge attribuisce alla competenza del Tribunale della separazione - l'affidamento dei figli, le visite, gli assegni di mantenimento, l'assegnazione della casa familiare..) non risultano in contrasto con norme imperative e possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra le parti, le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, alle condizioni concordate e nei termini di cui alla motivazione, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PROCIDA (atto n. 11, P. I, anno 2023). per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28/03/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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