TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2469/2022 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Annarita Billwiller, dall'Avv.to Ivana Cervone e dall'Avv.to Veronica Novaco C.Fe con questi elettivamente domiciliato in Portici (Na) al Corso Garibaldi 73 Palazzo Ruffo di
Bagnara.
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IZ IG e con questi elett.te domiciliata in Avellino, zona industriale Pianodardine, contrada Santorelli,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dipendente della resistente società a decorrere da 12/9/19 a 30/8/21, contesta l'applicazione al proprio rapporto del CCNL Istituti di Vigilanza
Privata e ZI AR, in quanto produttiva dell'effetto di determinare una retribuzione non rispetto del dettato costituzionale di cui all'art. 36 Cost.. Invoca l'applicazione del CCNL
1 Multiservizi, con attribuzione del livello 6, e chiede la condanna della resistente al pagamento delle corrispondenti differenze.
Sostiene di Il ricorrente non aver mai goduto di ferie per tutto il periodo di lavoro, senza percepire la relativa indennità sostitutiva, e di aver svolto lavoro eccedente quello contrattualizzato.
La resistente si è costituita, ammettendo il proprio debito per la complessiva somma di €#6.162,97#, di cui € 1.594,33 per trattamento di fine rapporto;
€ 584,57 per 13ma mensilità; €
1.753,72 per indennità sostitutiva delle ferie;
€ 486,58 per indennità sostitutiva dei permessi;
€ 1.757,9 per retribuzione relativa al mese di agosto 2021.
In corso di causa il pagamento di tale somma è stato ingiunto con ordinanza del 23.11.2023.
2) Il ricorso è fondato nella parte in cui il ricorrente rivendica il diritto alle somme di cui anche i dice debitrice. CP_1
va quindi condannata al pagamento a favore di CP_1 della somma di €#6.162,97# Parte_1
(seimilacentosessantadue,97), somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e con maggiorazione di interessi la tasso di legge su ciascuna singola frazione del credito e fino all'effettivo soddisfo.
3) Il ricorso va rigettato nella parte in cui si rivendica il diritto a vedersi riconosciuto lavoro ulteriore rispetto a quello già pattuito.
Nessuna prova è offerta a riprova di quanto sostenuto.
4) Il ricorso va rigettato anche nella parte in cui viene rivendicato il diritto alla superiore retribuzione per effetto della applicazione dei principi costituzionali dettati dall'art. 36 e dalla rivendicazione della applicabilità al caso di specie del CCNL Multiservizi in luogo di quello, effettivamente applicato, del CCNL Istituti di
Vigilanza Privata e ZI AR.
Il Tribunale è consapevole dei principi e degli orientamenti formatisi, sul punto, nella giurisprudenza anche di legittimità.
2 Si richiama, per tutte, Cass. 27711/2023, ed i principi di diritti ivi affermati, per cui “Nell'attuazione dell' art. 36 Cost. , il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall' art. 36 Cost. , anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.
2.- Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.
3.- Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. , il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099
c.c. , comma 2, può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022”.
Nel corpo della decisione si afferma anche che “Il lavoratore che deduca la non conformità all'art. 36 cost. della retribuzione percepita deve provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, ma non anche l'insufficienza o la non proporzionalità….Anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore (Cass. nn. 11881/1990, 163/1986,
4096/1986, 7563/1987). … il dovere del giudice di enunciare i parametri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della 3 congruità della motivazione della sua decisione (Cass. n.
4147/1990; Cass. n. 8097/2002)…. il giudice può, altresì, servirsi,
a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla dir. 2022/2041/Ue”.
Il Tribunale ritiene di dover ribadire che la valutazione che va operata nello specifico caso sottoposto ed oggetto del giudizio a cui si è chiamati è sempre e comunque afferente e limitata al caso singolo, e che, anche ritenendo la immediata cogenza ed applicabilità ai singoli rapporti del dettato di cui all'art. 36 Cost., spetti pur sempre a chi agisce allegare e quindi comprovare i presupposti anche di fatto della domanda.
Nel caso di specie, l'oggetto del giudizio è, e non può essere altro, se la retribuzione in godimento del ricorrente possa essere ritenuta rispettosa del dettame di cui all'art. 36 cost., e ciò rispetto alla specifica condizione del ricorrente medesimo.
Valutare se l'ammontare della retribuzione sia o meno sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. attraverso un confronto con qualunque parametro di riferimento ma ignorando il caso concreto esula dai poteri del Giudice, e sposterebbe l'oggetto del giudizio alla determinazione, in via giudiziale, di una retribuzione minima atta a garantire, in termini generali e senza correlazione a quanto oggetto di causa, quei dettami.
Operare e valutare in termini generali significherebbe, tra l'altro, portare a tante soluzioni differenti quante differenti siano le allegazioni provenienti dalle parti, che al fine del confronto possono valorizzare, ad esempio, un CCNL alternativo piuttosto che un altro.
Ciò detto, l'orientamento di cui sopra valorizza l'art. 36 Cost, a mente del quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
4 proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il riferimento alla proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro appare residuale, anche perché non si ritiene di poter stabilire quale sia la retribuzione proporzionale se non imponendo per via giudiziale una retribuzione minima garantita.
Bisognerebbe affermare che la retribuzione debba essere eguale per tutti coloro che svolgono lo stesso lavoro, il che contrasta con la necessità di salvaguardare la libertà nella contrattazione, ed imporrebbe una valutazione anche di fatto tra tutte le previsioni salariali e tutte le previsioni pattizie, per individuare quando vi sia effettiva coincidenza di mansioni e diversità di trattamento, che non
è solo quello retributivo.
Non è questa la questione posta nel presente giudizio.
L'orientamento giurisprudenziale valorizza, piuttosto, il fatto che la retribuzione attribuita debba essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Questo significa partire dal presupposto che l'art. 36 Cost. impone che la retribuzione debba essere satisfattiva di quei bisogni di per sé, indipendentemente da ogni altra eventuale risorsa disponibile al lavoratore ed alla sua famiglia.
In caso contrario, si dovrebbe individuare con esattezza quali siano le condizioni concrete del singolo ricorrente e della sua famiglia, con necessità di allegare ogni elemento utile, anche descrivendo la propria condizione patrimoniale.
Anche partendo dal presupposto indicato, il Tribunale ritiene non corretto , al fine richiesto, il riferimento alle previsioni di altre contrattazioni collettive, tra cui quella menzionata dal ricorrente, in quanto il fatto che la retribuzione fissata in un altro CCNL sia superiore a quella applicata nel caso di cui ci si occupa è del tutto
5 irrilevante ai fini della valutazione di tale altra e diversa retribuzione agli effetti di cui all'art. 36 Cost.: questa altra e differente retribuzione prevista dalla diversa contrattazione collettiva potrebbe essere a sua volta tanto insufficiente quanto invece superiore al minimo necessario.
Nemmeno praticabile appare la via di procedere individuando altre previsioni normative e comunque pubblicistiche di minimi reddituali, ad esempio in materia di accesso a benefici contributivi, retributivi, previdenziali o altro, perché ognuna di tali previsioni ha le sue proprie finalità, differenti rispetto a quelle di cui all'art., 36
Cost.
Così, ad esempio, l'Isee, ossia l'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente, è finalizzato all'accesso a prestazioni sociali agevolate, ma non riguarda l'esistenza libera e dignitosa.
La citata Cass. 12277/23 richiama la Direttiva UE 2022/2041 del
19 ottobre 2022 "relativa a salari minimi adeguati nell'Unione
Europea termine", ove si indica che “… un paniere di beni e servizi a prezzi retali stabilito a livello nazionale può essere utile per determinare il costo della vita al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso"; aggiungendo - quanto al livello di vita da conseguire attraverso un salario minimo adeguato - che "oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali"… e che , nella individuazione di parametri utili per determinare l'adeguatezza del salario, "la valutazione potrebbe inoltre basarsi su valori di riferimento associati a indicatori utilizzati a livello nazionale, come il confronto tra il salario minimo netto e la soglia di povertà e il potere d'acquisto dei salari minimi".
Il fatto che sia richiamata una Direttiva, e non un atto immediatamente cogente, conferma che l'indicazione è di un obiettivo da raggiungere attraverso la normazione generale.
6 Pretendere dal Giudice di trarre una conclusione precisa e specifica, quantificando una somma sulla base di quei criteri, significa onerare il Giudice di una serie di scelte di cui questi non può essere investito, perché almeno in difetto di specifiche indicazioni il
Giudice del caso concreto non è in grado di stabilire cosa poter o dover previlegiare rispetto ad altro.
Se la valutazione deve essere fatta rispetto al caso concreto, la parte, per assurdo, dovrebbe allegare ogni singola necessità che contribuisce alla esistenza libera e dignitosa per sé e la propria famiglia, e in ipotesi dovrebbe addirittura, la qual cosa evidentemente non è esigibile, giustificare le soluzioni concretamente da lui adottate perchè si possa escludere che il mancato raggiungimento dell'obiettivo della vita libera e dignitosa sia conseguenza di quelle scelte, come se il Giudice potesse, ad esempio, sindacare la scelta di un prodotto di un certo prezzo piuttosto che di un prodotto di prezzo differente.
5) Le spese di lite vanno compensate tra le parti per la metà, in ragione del fatto che il rigetto di una parte della domanda si pone in contrasto con orientamento giurisprudenziale anche di merito. va condannata al pagamento a favore di parte CP_1 ricorrente della restante metà, che, in base ai criteri di cui al D.M.
147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.054,50#
(millecinquantaquattro,50) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2469/2022 vertente tra nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda, condanna CP_1 al pagamento a favore di , per le causali di
[...] Parte_1
7 cui alla parte motiva, della somma di €#6.162,97#
(seimilacentosessantadue,97), somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e con maggiorazione di interessi la tasso di legge su ciascuna singola frazione del credito e fino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1 restante metà, che liquida nella somma di €#€#1.054,50#
(millecinquantaquattro,50) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Avellino, udienza del 23 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 23 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2469/2022 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Annarita Billwiller, dall'Avv.to Ivana Cervone e dall'Avv.to Veronica Novaco C.Fe con questi elettivamente domiciliato in Portici (Na) al Corso Garibaldi 73 Palazzo Ruffo di
Bagnara.
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IZ IG e con questi elett.te domiciliata in Avellino, zona industriale Pianodardine, contrada Santorelli,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dipendente della resistente società a decorrere da 12/9/19 a 30/8/21, contesta l'applicazione al proprio rapporto del CCNL Istituti di Vigilanza
Privata e ZI AR, in quanto produttiva dell'effetto di determinare una retribuzione non rispetto del dettato costituzionale di cui all'art. 36 Cost.. Invoca l'applicazione del CCNL
1 Multiservizi, con attribuzione del livello 6, e chiede la condanna della resistente al pagamento delle corrispondenti differenze.
Sostiene di Il ricorrente non aver mai goduto di ferie per tutto il periodo di lavoro, senza percepire la relativa indennità sostitutiva, e di aver svolto lavoro eccedente quello contrattualizzato.
La resistente si è costituita, ammettendo il proprio debito per la complessiva somma di €#6.162,97#, di cui € 1.594,33 per trattamento di fine rapporto;
€ 584,57 per 13ma mensilità; €
1.753,72 per indennità sostitutiva delle ferie;
€ 486,58 per indennità sostitutiva dei permessi;
€ 1.757,9 per retribuzione relativa al mese di agosto 2021.
In corso di causa il pagamento di tale somma è stato ingiunto con ordinanza del 23.11.2023.
2) Il ricorso è fondato nella parte in cui il ricorrente rivendica il diritto alle somme di cui anche i dice debitrice. CP_1
va quindi condannata al pagamento a favore di CP_1 della somma di €#6.162,97# Parte_1
(seimilacentosessantadue,97), somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e con maggiorazione di interessi la tasso di legge su ciascuna singola frazione del credito e fino all'effettivo soddisfo.
3) Il ricorso va rigettato nella parte in cui si rivendica il diritto a vedersi riconosciuto lavoro ulteriore rispetto a quello già pattuito.
Nessuna prova è offerta a riprova di quanto sostenuto.
4) Il ricorso va rigettato anche nella parte in cui viene rivendicato il diritto alla superiore retribuzione per effetto della applicazione dei principi costituzionali dettati dall'art. 36 e dalla rivendicazione della applicabilità al caso di specie del CCNL Multiservizi in luogo di quello, effettivamente applicato, del CCNL Istituti di
Vigilanza Privata e ZI AR.
Il Tribunale è consapevole dei principi e degli orientamenti formatisi, sul punto, nella giurisprudenza anche di legittimità.
2 Si richiama, per tutte, Cass. 27711/2023, ed i principi di diritti ivi affermati, per cui “Nell'attuazione dell' art. 36 Cost. , il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall' art. 36 Cost. , anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.
2.- Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.
3.- Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. , il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099
c.c. , comma 2, può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022”.
Nel corpo della decisione si afferma anche che “Il lavoratore che deduca la non conformità all'art. 36 cost. della retribuzione percepita deve provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, ma non anche l'insufficienza o la non proporzionalità….Anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore (Cass. nn. 11881/1990, 163/1986,
4096/1986, 7563/1987). … il dovere del giudice di enunciare i parametri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della 3 congruità della motivazione della sua decisione (Cass. n.
4147/1990; Cass. n. 8097/2002)…. il giudice può, altresì, servirsi,
a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla dir. 2022/2041/Ue”.
Il Tribunale ritiene di dover ribadire che la valutazione che va operata nello specifico caso sottoposto ed oggetto del giudizio a cui si è chiamati è sempre e comunque afferente e limitata al caso singolo, e che, anche ritenendo la immediata cogenza ed applicabilità ai singoli rapporti del dettato di cui all'art. 36 Cost., spetti pur sempre a chi agisce allegare e quindi comprovare i presupposti anche di fatto della domanda.
Nel caso di specie, l'oggetto del giudizio è, e non può essere altro, se la retribuzione in godimento del ricorrente possa essere ritenuta rispettosa del dettame di cui all'art. 36 cost., e ciò rispetto alla specifica condizione del ricorrente medesimo.
Valutare se l'ammontare della retribuzione sia o meno sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. attraverso un confronto con qualunque parametro di riferimento ma ignorando il caso concreto esula dai poteri del Giudice, e sposterebbe l'oggetto del giudizio alla determinazione, in via giudiziale, di una retribuzione minima atta a garantire, in termini generali e senza correlazione a quanto oggetto di causa, quei dettami.
Operare e valutare in termini generali significherebbe, tra l'altro, portare a tante soluzioni differenti quante differenti siano le allegazioni provenienti dalle parti, che al fine del confronto possono valorizzare, ad esempio, un CCNL alternativo piuttosto che un altro.
Ciò detto, l'orientamento di cui sopra valorizza l'art. 36 Cost, a mente del quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
4 proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il riferimento alla proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro appare residuale, anche perché non si ritiene di poter stabilire quale sia la retribuzione proporzionale se non imponendo per via giudiziale una retribuzione minima garantita.
Bisognerebbe affermare che la retribuzione debba essere eguale per tutti coloro che svolgono lo stesso lavoro, il che contrasta con la necessità di salvaguardare la libertà nella contrattazione, ed imporrebbe una valutazione anche di fatto tra tutte le previsioni salariali e tutte le previsioni pattizie, per individuare quando vi sia effettiva coincidenza di mansioni e diversità di trattamento, che non
è solo quello retributivo.
Non è questa la questione posta nel presente giudizio.
L'orientamento giurisprudenziale valorizza, piuttosto, il fatto che la retribuzione attribuita debba essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Questo significa partire dal presupposto che l'art. 36 Cost. impone che la retribuzione debba essere satisfattiva di quei bisogni di per sé, indipendentemente da ogni altra eventuale risorsa disponibile al lavoratore ed alla sua famiglia.
In caso contrario, si dovrebbe individuare con esattezza quali siano le condizioni concrete del singolo ricorrente e della sua famiglia, con necessità di allegare ogni elemento utile, anche descrivendo la propria condizione patrimoniale.
Anche partendo dal presupposto indicato, il Tribunale ritiene non corretto , al fine richiesto, il riferimento alle previsioni di altre contrattazioni collettive, tra cui quella menzionata dal ricorrente, in quanto il fatto che la retribuzione fissata in un altro CCNL sia superiore a quella applicata nel caso di cui ci si occupa è del tutto
5 irrilevante ai fini della valutazione di tale altra e diversa retribuzione agli effetti di cui all'art. 36 Cost.: questa altra e differente retribuzione prevista dalla diversa contrattazione collettiva potrebbe essere a sua volta tanto insufficiente quanto invece superiore al minimo necessario.
Nemmeno praticabile appare la via di procedere individuando altre previsioni normative e comunque pubblicistiche di minimi reddituali, ad esempio in materia di accesso a benefici contributivi, retributivi, previdenziali o altro, perché ognuna di tali previsioni ha le sue proprie finalità, differenti rispetto a quelle di cui all'art., 36
Cost.
Così, ad esempio, l'Isee, ossia l'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente, è finalizzato all'accesso a prestazioni sociali agevolate, ma non riguarda l'esistenza libera e dignitosa.
La citata Cass. 12277/23 richiama la Direttiva UE 2022/2041 del
19 ottobre 2022 "relativa a salari minimi adeguati nell'Unione
Europea termine", ove si indica che “… un paniere di beni e servizi a prezzi retali stabilito a livello nazionale può essere utile per determinare il costo della vita al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso"; aggiungendo - quanto al livello di vita da conseguire attraverso un salario minimo adeguato - che "oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali"… e che , nella individuazione di parametri utili per determinare l'adeguatezza del salario, "la valutazione potrebbe inoltre basarsi su valori di riferimento associati a indicatori utilizzati a livello nazionale, come il confronto tra il salario minimo netto e la soglia di povertà e il potere d'acquisto dei salari minimi".
Il fatto che sia richiamata una Direttiva, e non un atto immediatamente cogente, conferma che l'indicazione è di un obiettivo da raggiungere attraverso la normazione generale.
6 Pretendere dal Giudice di trarre una conclusione precisa e specifica, quantificando una somma sulla base di quei criteri, significa onerare il Giudice di una serie di scelte di cui questi non può essere investito, perché almeno in difetto di specifiche indicazioni il
Giudice del caso concreto non è in grado di stabilire cosa poter o dover previlegiare rispetto ad altro.
Se la valutazione deve essere fatta rispetto al caso concreto, la parte, per assurdo, dovrebbe allegare ogni singola necessità che contribuisce alla esistenza libera e dignitosa per sé e la propria famiglia, e in ipotesi dovrebbe addirittura, la qual cosa evidentemente non è esigibile, giustificare le soluzioni concretamente da lui adottate perchè si possa escludere che il mancato raggiungimento dell'obiettivo della vita libera e dignitosa sia conseguenza di quelle scelte, come se il Giudice potesse, ad esempio, sindacare la scelta di un prodotto di un certo prezzo piuttosto che di un prodotto di prezzo differente.
5) Le spese di lite vanno compensate tra le parti per la metà, in ragione del fatto che il rigetto di una parte della domanda si pone in contrasto con orientamento giurisprudenziale anche di merito. va condannata al pagamento a favore di parte CP_1 ricorrente della restante metà, che, in base ai criteri di cui al D.M.
147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.054,50#
(millecinquantaquattro,50) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2469/2022 vertente tra nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda, condanna CP_1 al pagamento a favore di , per le causali di
[...] Parte_1
7 cui alla parte motiva, della somma di €#6.162,97#
(seimilacentosessantadue,97), somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e con maggiorazione di interessi la tasso di legge su ciascuna singola frazione del credito e fino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite per la metà, e condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1 restante metà, che liquida nella somma di €#€#1.054,50#
(millecinquantaquattro,50) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili, e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Avellino, udienza del 23 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
8