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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 15445 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15445 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AUTUORI MARIANNA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Eva Antelmi presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/09/2024 e -premesso Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio in Napoli il 10/03/2010 e che dalla loro unione sono nati i figli Raffaele
(26.07.2007) e (13.02.2009) - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano Per_1
una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc All'udienza del 18.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate con le suddette note di trattazione. Previa acquisizione del parere del
PM, iIl Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
2. I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
3. le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, presupponendo un periodo di almeno tre settimane;
4. Il padre e/o la madre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli trascorrerà con il padre/madre:
a. due giorni infrasettimanali, da concordarsi a cura dei genitori stessi;
b. i fine settimana alternati, dalle ore 09:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica, salvo diverso accordo tra i genitori;
c. per 14 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno, salvo accordo diverso tra gli stessi genitori;
d. per sei giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, salvo accordo diverso tra gli stessi genitori;
e. per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, salvo diverso accordo tra i genitori;
5. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli e con sé;
6. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore entro il giorno
10 di ogni mese, la somma di € 600,00 (euro seicento/00) (ovvero euro 300,00 per ciascun figlio minore), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT mediante la modalità meglio concordata dalle parti. La madre potrà percepire esclusivamente ogni “bonus” statale in favore dei figli fino a quanto questi ne avranno diritto. Le spese straordinarie sono da dividere al 50% tra le parti;
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
8. Non vi è la presenza di un patrimonio immobiliare o mobiliare da ripartirsi;
9. Il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza altrove, ritirando dalla casa Controparte_1 coniugale gli effetti personali e gli altri beni mobili così come divisi con la coniuge e di natura personale;
10. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute da ciascuno;
11. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi
e per i figli;
12. E' interesse delle parti separarsi consensualmente ai patti e alle condizioni di seguito di meglio precisati”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.13, parte I, S. , reg. Atti Matrimonio anno 2010); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino