Art. 12. 1. Anche prima degli inquadramenti di cui al comma 6 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e in deroga all' articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , un quinto dei posti della dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali puo' essere conferito per il 50 per cento mediante concorsi speciali consistenti in una prova d'esame i cui contenuti sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; per l'ulteriore 50 per cento, mediante assunzione degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo biennio dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, secondo la ricognizione delle esigenze definita dal predetto decreto. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 .
Note all'art. 12, comma 1:
- Per il testo dell' art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1.
- Il testo dell' art. 27 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) e' il seguente:
"Art. 27. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione".
- La legge n. 910/1986 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987). Al comma 12 dell'art. 8 e' previsto quanto segue:
"12. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni dell' art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti".
Note all'art. 12, comma 1:
- Per il testo dell' art. 15 della legge n. 349/1986 si veda nelle note all'art. 9, comma 1.
- Il testo dell' art. 27 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) e' il seguente:
"Art. 27. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione".
- La legge n. 910/1986 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987). Al comma 12 dell'art. 8 e' previsto quanto segue:
"12. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni dell' art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti".