Articolo 11 della Legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 settembre 1950
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Versione
14 giugno 1990
Art. 11.
Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia del trasferimento, sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente Nazionale Metano o dell'autorita' comunale locale che ne rilascia in calce la relativa dichiarazione.
Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso, a carico del nuovo possessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta.
L'Ente Metano, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo art. 12, provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, con le modalita' stabilite dal regolamento. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 4) la soppressione dell'art. 11 e ha disposto (con l'art. 6) che tale modifica avra' "efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."
Entrata in vigore il 14 giugno 1990
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