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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito ha pronunciato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4448/18
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Amato, Maria Giuseppina Parte_1
EN e dal Dott. Antonio Scarnato, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Via Francesco Acri n. 67, Catanzaro (CZ), giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.to Mirella CP_1
Arlotta, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari,
Corso Calabria, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
Controparte_3
CONTUMACE
***
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Castrovillari, depositato in data 13.11.2018, ha convenuto Parte_1 in giudizio e CP_1 CP_4
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso estratto di ruolo limitatamente ai crediti contributivi contenuti nella cartella di pagamento n. 03420020007307120000 per complessivi € 5.705,42, CP_1 asseritamente notificata in data 29.4.2002 e della quale esponeva che l'ente concessionario avrebbe richiesto il pagamento nel mese di marzo 2018.
Ha domandato, quindi, l'accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti in quanto ricompresi negli anni dal 1996 al 2000 e le spese vinte con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio unicamente la parte opposta , CP_1 rimanendo invece contumace la resistente come dichiarato all'esito dell'udienza dell'8 CP_4 febbraio 2019.
L'ente previdenziale ha resistito al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, la causa viene oggi decisa così come di seguito.
***
Il ricorso non può essere accolto in considerazione dell'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con assorbimento degli ulteriori motivi e/o eccezioni formulate.
La domanda di parte ricorrente, infatti, appare formulata in conformità alla precedente elaborazione giurisprudenziale (cristallizzata da Cass. Sez. Un. 19704/2015) secondo la quale l'estratto del ruolo
– il quale nient'altro è che un mero elaborato informatico che contiene gli elementi del ruolo e della cartella ed è formato dall'agente per la riscossione su richiesta del debitore – poteva essere validamente impugnato, usufruendo di una tutela di carattere 'recuperatorio', se la pretesa contributiva non era mai stata precedentemente esternata da una valida notifica della cartella, e cioè se tale atto effettivamente fungeva da mezzo attraverso il quale il debitore veniva spontaneamente a conoscenza dell'esistenza del ruolo e della cartella di pagamento.
Presa cognizione dell'esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, quindi, il destinatario della pretesa era ben legittimato a contestarla immediatamente, senza attendere la valida notifica di un atto successivo (tutela c.d. 'immediata'), nella necessità di evitare che il danno derivante dall'avanzare del procedimento, attraverso la notifica di un atto successivo, diventasse non più reversibile se non in termini risarcitori. Quell'orientamento, per il vero, riteneva sussistenti gravi limitazioni al diritto di difesa specialmente in materia tributaria, nel caso in cui si fosse arrivati in fase esecutiva nonostante l'invalidità o l'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento.
A seguito della cristallizzazione dello stesso, però, si è assistito al proliferare di azioni giudiziarie disomogenee avverso l'estratto del ruolo che, da una parte, ha condotto i giudici di merito a configurare variamente l'interesse ad agire del debitore, talvolta negandone la sussistenza in assenza di valida notifica della cartella e, dall'altra parte, ha portato la giurisprudenza di legittimità a pronunciarsi sulla stessa questione senza soluzione di continuità.
Tale complesso quadro giurisprudenziale è stato poi ricomposto dal legislatore che è intervenuto con la previsione dell'art. 3bis del D.L. 21.10.2021, n. 146, la quale ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.P.R. 20.9.1973, n. 602, secondo cui: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La nuova norma si è posta dunque in parziale discontinuità con l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite nel 2015 poiché ha condizionato l'accesso alla tutela giurisdizionale alla sussistenza di un interesse ad agire normativamente qualificato di cui l'istante deve fornire prova, superando così il principio della tutela c.d. 'immediata' precedentemente invalso nella prassi giurisprudenziale. Il legislatore, cioè, ha individuato un vero e proprio 'interesse qualificato all'impugnazione cd. immediata' tramite l'estratto del ruolo e/o della cartella di pagamento invalidamente notificata, ritenendo ammissibile la domanda giudiziale solamente in tre ipotesi circostanziate, ancorché il concetto di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” sia astrattamente idoneo ad accogliere molteplici eventualità.
Il nuovo orientamento, già conforme ad alcune pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 20618/16,
Cass. n. 22946/16 e Cass. ord. 5446/19), è stato definitivamente avvalorato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 6. 9.2022 le quali, chiamate a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno dell'art. 4bis d.P.R. cit. ai giudizi pendenti (dal momento che la novella legislativa non aveva previsto alcuna disciplina transitoria), in tale sede hanno espresso pure il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata: sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Stante la risoluzione delle questioni di legittimità poste in ordine alla suddetta norma e la precisazione che essa riguarda tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie (v. par. 13.1 sent. cit.), la richiamata pronuncia ha quindi assunto il pregio di aver precisato che non può configurarsi una compressione del diritto di difesa sia nell'ambito di procedimenti tributari, sia nell'ambito di procedimenti che tributari non sono, poiché “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione”.
Nell'ambito dei giudizi non tributari, infatti, proprio come quello oggetto dell'odierna disamina, in caso di omessa o invalida notificazione della cartella o intimazione di pagamento il debitore può pur sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria, il fermo di beni mobili registrati o il relativo preavviso per far accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella o comunque prodromico all'esecuzione; e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
In quest'ottica le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto inammissibile un'azione di accertamento negativo del credito “pura” fondata sull'estratto del ruolo, e valorizzato l'intento deflattivo del legislatore a fronte di “azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione”.
Hanno però anche escluso che il neo-introdotto comma 4bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973 “nel regolare specifici casi di azione 'diretta'” abbia causato un restringimento di tutela per il debitore, poiché se l'impugnazione immediata del ruolo e/o della cartella – fondata sull'estratto del ruolo – non è generalmente ammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., tale nuova norma non fa altro che ampliare, in via eccezionale, la tutela ordinariamente esperibile a fronte di un pregiudizio normativamente qualificato dal momento che “stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi (…) plasma l'interesse ad agire”
(cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022).
Orbene, alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche e venendo al caso di specie, il ricorso non è ammissibile in quanto la parte ricorrente afferma che gli è stato chiesto il pagamento delle somme portate dalla cartella impugnata nel marzo 2018.
In realtà, dagli atti di causa emerge che la stessa è venuta a conoscenza della cartella esattoriale a seguito di una spontanea richiesta di estratto di ruolo e non in considerazione di una richiesta di pagamento pervenutagli da nel periodo di tempo indicato. Controparte_5
L'azione da essa proposta va qualificata, pertanto, non quale 'opposizione all'esecuzione' come da ella sostenuto al fine di veder dichiarata l'estinzione della pretesa creditoria per effetto del decorso del tempo ex art. 3 L. 335/95, ma quale 'azione di accertamento negativo del credito' poiché nel caso di specie è mancata la minaccia dell'esecuzione tramite la notificazione del precetto, adempimento da considerarsi non elemento costitutivo del ruolo e della cartella di pagamento, bensì requisito di efficacia di tali atti (v. Cass. 3990/2020 e Cass. 26310/21; conf. Cass. S.U. 26283/22).
Poiché nemmeno in sede di note di trattazione scritta ha specificato l'interesse ad agire vantato in concreto o chiesto un differimento per meglio qualificarlo tra quelli tipizzati e così recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, innanzi indicata, con riferimento ai giudizi in corso, ne consegue il mancato raggiungimento della prova in tale giudizio del pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, co. 4bis, d.P.R. n. 602/1973 e, per l'effetto, il rigetto del ricorso.
***
Le spese, alla luce delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali, nonché delle recenti riforme normative e ricostruzioni interpretative sul punto, sono integralmente compensate.
***
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 20.10.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta -
Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito ha pronunciato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 4448/18
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Amato, Maria Giuseppina Parte_1
EN e dal Dott. Antonio Scarnato, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Via Francesco Acri n. 67, Catanzaro (CZ), giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.to Mirella CP_1
Arlotta, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari,
Corso Calabria, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
Controparte_3
CONTUMACE
***
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Castrovillari, depositato in data 13.11.2018, ha convenuto Parte_1 in giudizio e CP_1 CP_4
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso estratto di ruolo limitatamente ai crediti contributivi contenuti nella cartella di pagamento n. 03420020007307120000 per complessivi € 5.705,42, CP_1 asseritamente notificata in data 29.4.2002 e della quale esponeva che l'ente concessionario avrebbe richiesto il pagamento nel mese di marzo 2018.
Ha domandato, quindi, l'accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti in quanto ricompresi negli anni dal 1996 al 2000 e le spese vinte con attribuzione.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio unicamente la parte opposta , CP_1 rimanendo invece contumace la resistente come dichiarato all'esito dell'udienza dell'8 CP_4 febbraio 2019.
L'ente previdenziale ha resistito al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, la causa viene oggi decisa così come di seguito.
***
Il ricorso non può essere accolto in considerazione dell'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con assorbimento degli ulteriori motivi e/o eccezioni formulate.
La domanda di parte ricorrente, infatti, appare formulata in conformità alla precedente elaborazione giurisprudenziale (cristallizzata da Cass. Sez. Un. 19704/2015) secondo la quale l'estratto del ruolo
– il quale nient'altro è che un mero elaborato informatico che contiene gli elementi del ruolo e della cartella ed è formato dall'agente per la riscossione su richiesta del debitore – poteva essere validamente impugnato, usufruendo di una tutela di carattere 'recuperatorio', se la pretesa contributiva non era mai stata precedentemente esternata da una valida notifica della cartella, e cioè se tale atto effettivamente fungeva da mezzo attraverso il quale il debitore veniva spontaneamente a conoscenza dell'esistenza del ruolo e della cartella di pagamento.
Presa cognizione dell'esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, quindi, il destinatario della pretesa era ben legittimato a contestarla immediatamente, senza attendere la valida notifica di un atto successivo (tutela c.d. 'immediata'), nella necessità di evitare che il danno derivante dall'avanzare del procedimento, attraverso la notifica di un atto successivo, diventasse non più reversibile se non in termini risarcitori. Quell'orientamento, per il vero, riteneva sussistenti gravi limitazioni al diritto di difesa specialmente in materia tributaria, nel caso in cui si fosse arrivati in fase esecutiva nonostante l'invalidità o l'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento.
A seguito della cristallizzazione dello stesso, però, si è assistito al proliferare di azioni giudiziarie disomogenee avverso l'estratto del ruolo che, da una parte, ha condotto i giudici di merito a configurare variamente l'interesse ad agire del debitore, talvolta negandone la sussistenza in assenza di valida notifica della cartella e, dall'altra parte, ha portato la giurisprudenza di legittimità a pronunciarsi sulla stessa questione senza soluzione di continuità.
Tale complesso quadro giurisprudenziale è stato poi ricomposto dal legislatore che è intervenuto con la previsione dell'art. 3bis del D.L. 21.10.2021, n. 146, la quale ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.P.R. 20.9.1973, n. 602, secondo cui: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La nuova norma si è posta dunque in parziale discontinuità con l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite nel 2015 poiché ha condizionato l'accesso alla tutela giurisdizionale alla sussistenza di un interesse ad agire normativamente qualificato di cui l'istante deve fornire prova, superando così il principio della tutela c.d. 'immediata' precedentemente invalso nella prassi giurisprudenziale. Il legislatore, cioè, ha individuato un vero e proprio 'interesse qualificato all'impugnazione cd. immediata' tramite l'estratto del ruolo e/o della cartella di pagamento invalidamente notificata, ritenendo ammissibile la domanda giudiziale solamente in tre ipotesi circostanziate, ancorché il concetto di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” sia astrattamente idoneo ad accogliere molteplici eventualità.
Il nuovo orientamento, già conforme ad alcune pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 20618/16,
Cass. n. 22946/16 e Cass. ord. 5446/19), è stato definitivamente avvalorato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 6. 9.2022 le quali, chiamate a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno dell'art. 4bis d.P.R. cit. ai giudizi pendenti (dal momento che la novella legislativa non aveva previsto alcuna disciplina transitoria), in tale sede hanno espresso pure il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata: sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Stante la risoluzione delle questioni di legittimità poste in ordine alla suddetta norma e la precisazione che essa riguarda tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie (v. par. 13.1 sent. cit.), la richiamata pronuncia ha quindi assunto il pregio di aver precisato che non può configurarsi una compressione del diritto di difesa sia nell'ambito di procedimenti tributari, sia nell'ambito di procedimenti che tributari non sono, poiché “pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione”.
Nell'ambito dei giudizi non tributari, infatti, proprio come quello oggetto dell'odierna disamina, in caso di omessa o invalida notificazione della cartella o intimazione di pagamento il debitore può pur sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria, il fermo di beni mobili registrati o il relativo preavviso per far accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella o comunque prodromico all'esecuzione; e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
In quest'ottica le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto inammissibile un'azione di accertamento negativo del credito “pura” fondata sull'estratto del ruolo, e valorizzato l'intento deflattivo del legislatore a fronte di “azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione”.
Hanno però anche escluso che il neo-introdotto comma 4bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973 “nel regolare specifici casi di azione 'diretta'” abbia causato un restringimento di tutela per il debitore, poiché se l'impugnazione immediata del ruolo e/o della cartella – fondata sull'estratto del ruolo – non è generalmente ammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., tale nuova norma non fa altro che ampliare, in via eccezionale, la tutela ordinariamente esperibile a fronte di un pregiudizio normativamente qualificato dal momento che “stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi (…) plasma l'interesse ad agire”
(cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022).
Orbene, alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche e venendo al caso di specie, il ricorso non è ammissibile in quanto la parte ricorrente afferma che gli è stato chiesto il pagamento delle somme portate dalla cartella impugnata nel marzo 2018.
In realtà, dagli atti di causa emerge che la stessa è venuta a conoscenza della cartella esattoriale a seguito di una spontanea richiesta di estratto di ruolo e non in considerazione di una richiesta di pagamento pervenutagli da nel periodo di tempo indicato. Controparte_5
L'azione da essa proposta va qualificata, pertanto, non quale 'opposizione all'esecuzione' come da ella sostenuto al fine di veder dichiarata l'estinzione della pretesa creditoria per effetto del decorso del tempo ex art. 3 L. 335/95, ma quale 'azione di accertamento negativo del credito' poiché nel caso di specie è mancata la minaccia dell'esecuzione tramite la notificazione del precetto, adempimento da considerarsi non elemento costitutivo del ruolo e della cartella di pagamento, bensì requisito di efficacia di tali atti (v. Cass. 3990/2020 e Cass. 26310/21; conf. Cass. S.U. 26283/22).
Poiché nemmeno in sede di note di trattazione scritta ha specificato l'interesse ad agire vantato in concreto o chiesto un differimento per meglio qualificarlo tra quelli tipizzati e così recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, innanzi indicata, con riferimento ai giudizi in corso, ne consegue il mancato raggiungimento della prova in tale giudizio del pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, co. 4bis, d.P.R. n. 602/1973 e, per l'effetto, il rigetto del ricorso.
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Le spese, alla luce delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali, nonché delle recenti riforme normative e ricostruzioni interpretative sul punto, sono integralmente compensate.
***
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 20.10.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta -
Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).