Art. 7.
La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.
Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il presidente lo reputa opportuno.
La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.
Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il presidente lo reputa opportuno.