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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 245/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.245/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/02/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. RICCARDI RICCARDO ROLANDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Cessazione effetti civili del matrimonio”.
All'udienza del 07/05/2025 parte ricorrente ha rassegnato come da ricorso le seguenti:
CONCLUSIONI
“pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la SI.ra (moglie/ricorrente) ed il SI. Parte_1
(marito/resistente), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza;
b) assegnare la casa coniugale, sita in Valganna Via
Garibaldi. N 58/A alla SI.ra (moglie/ricorrente), in quanto rispondente Parte_1 all'interesse della prole;
c) nulla per i coniugi che sono economicamente autosufficienti;
d) stabilire a carico del SI. (marito/resistente) un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore di ciascun figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo
pagina 1 di 4 della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
e) in caso di accordo, trasferire la proprietà della casa coniugale censita nel Comune di Valganna (Va) al Fg 8, mapp. 2579 sub 1 cat. A/7, cl. 2, vani 7,5 rendita € 464,81; sub. 2 cat.
C/6, cl. 2, 17 mq, rendita 8,78, in favore dei figli della coppia in pari quota. Vinte le spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig.
in data 12/05/2001, in Valganna, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, Controparte_1
parte II, serie A, dell'anno 2001; da tale unione sono nati due figli: nato a [...], il Per_1
03/02/2002 e , nata a [...], il [...]. Per_2
All' udienza del 07/05/2025, il procuratore di parte ricorrente ha esibito il ricorso regolarmente notificato al sig. che è stato dichiarato contumace stante la mancata Controparte_1
costituzione in giudizio. Sentita liberamente la sig.ra , nell'impossibilità di Parte_1
esperire tentativo di conciliazione, il Giudice ha confermato ex art. 473-bis.22 c.p.c. i provvedimenti della separazione nella parte ancora di attualità. Quindi, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
***********
1) Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 12/05/2001, in Valganna, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2001 tra Pt_1
e è fondata e merita accoglimento.
[...] Controparte_1
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e omologa di separazione in data 13/02/2018 del Tribunale di Varese).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 24/01/2018), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, la quale non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. alla Controparte_1
prosecuzione del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
pagina 2 di 4 2) Sulle condizioni economiche
Ritiene il Collegio che il contributo economico al mantenimento dei figli (nato a [...], il Per_1
3/2/2002) e (nata a [...], il [...]) – maggiorenni ma non economicamente Per_2
autosufficienti essendo studenti (cfr. dichiarazioni rese della signora all'udienza del 7/5/2025) - stabilito in sede di separazione consensuale, debba essere confermato siccome necessario per assolvere, anche da parte del genitore non convivente, al dovere di mantenere i figli e di garantire loro il sostegno necessario per poter completare gli studi e conseguire il raggiungimento dell'indipendenza economica;
l'ammontare del contributo è stato stabilito in sede di separazione consensuale e risulta congruo tenuto conto delle capacità economiche dei genitori [sul punto la signora ha dichiarato in sede di libero interrogatorio: “Lavoro presso una società di Parte_1
Bedero Valcuvia come impiegata e il mio reddito è il medesimo che percepivo all'epoca della separazione, salvo qualche lieve aggiornamento, e che è di circa €.
1.700 netti al mese. Mio marito
è operaio e lavora nella stessa ditta ove era alle dipendenze all'epoca della separazione;
per quanto è a mia conoscenza all'epoca della separazione lo stipendio era di circa €. 1600/1.700 e non mi risulta sia negli anni variato. I ragazzi sono maggiorenni ma studiano ancora entrambi;
il padre ha sempre regolarmente versato il contributo al mantenimento per loro che chiedo di mantenere sino al raggiungimento dell'indipendenza economica. I figli vivono con me, vedono ogni tanto il padre e non hanno interrotto i rapporti con lui. Vivo nella stessa casa dell'epoca della separazione”] di cui non si rileva agli atti allegazioni a prova di eventuali modifiche sostanziali.
Pertanto, deve essere disposto che il padre debba continuare a contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli mediante la corresponsione dell'importo di € 300,00 per ciascun figlio entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
3) La casa familiare
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Valganna alla sig.ra Pt_1
ove vive con i figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente.
[...]
4) Altre richieste
La richiesta di cui al punto e) delle conclusioni della ricorrente (“in caso di accordo, trasferire la proprietà della casa coniugale censita nel Comune di Valganna (Va) al Fg 8, mapp. 2579 sub 1 cat.
A/7, cl. 2, vani 7,5 rendita € 464,81; sub. 2 cat. C/6, cl. 2, 17 mq, rendita 8,78, in favore dei figli della coppia in pari quota”) deve essere dichiarata inammissibile nel presente giudizio di divorzio, trattandosi di questione attinente a rapporti che devono essere regolati dalle parti in separate sede, stante anche la contumacia del resistente.
pagina 3 di 4 5) Le spese di liti
Le spese di liti devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
(C.F. ) nato a [...] il
[...] C.F._1
04/02/1970, e (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 02/11/1970, matrimonio celebrato in data 12/05/2001, in Valganna, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2001;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE l'assegnazione alla madre della casa familiare;
4) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nato a [...], il [...] e , nata Per_1 Per_2
a Varese, il 29/09/2004, mediante la corresponsione dell'importo complessivo di €. 600,00
(€. 300 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
5) DICHIARA inammissibili l'ulteriore domanda svolta sub. e) delle conclusioni;
6) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5/6/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.245/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/02/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. RICCARDI RICCARDO ROLANDO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Cessazione effetti civili del matrimonio”.
All'udienza del 07/05/2025 parte ricorrente ha rassegnato come da ricorso le seguenti:
CONCLUSIONI
“pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la SI.ra (moglie/ricorrente) ed il SI. Parte_1
(marito/resistente), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza;
b) assegnare la casa coniugale, sita in Valganna Via
Garibaldi. N 58/A alla SI.ra (moglie/ricorrente), in quanto rispondente Parte_1 all'interesse della prole;
c) nulla per i coniugi che sono economicamente autosufficienti;
d) stabilire a carico del SI. (marito/resistente) un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore di ciascun figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo
pagina 1 di 4 della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
e) in caso di accordo, trasferire la proprietà della casa coniugale censita nel Comune di Valganna (Va) al Fg 8, mapp. 2579 sub 1 cat. A/7, cl. 2, vani 7,5 rendita € 464,81; sub. 2 cat.
C/6, cl. 2, 17 mq, rendita 8,78, in favore dei figli della coppia in pari quota. Vinte le spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il sig.
in data 12/05/2001, in Valganna, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, Controparte_1
parte II, serie A, dell'anno 2001; da tale unione sono nati due figli: nato a [...], il Per_1
03/02/2002 e , nata a [...], il [...]. Per_2
All' udienza del 07/05/2025, il procuratore di parte ricorrente ha esibito il ricorso regolarmente notificato al sig. che è stato dichiarato contumace stante la mancata Controparte_1
costituzione in giudizio. Sentita liberamente la sig.ra , nell'impossibilità di Parte_1
esperire tentativo di conciliazione, il Giudice ha confermato ex art. 473-bis.22 c.p.c. i provvedimenti della separazione nella parte ancora di attualità. Quindi, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
***********
1) Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 12/05/2001, in Valganna, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2001 tra Pt_1
e è fondata e merita accoglimento.
[...] Controparte_1
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e omologa di separazione in data 13/02/2018 del Tribunale di Varese).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 24/01/2018), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, la quale non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. alla Controparte_1
prosecuzione del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
pagina 2 di 4 2) Sulle condizioni economiche
Ritiene il Collegio che il contributo economico al mantenimento dei figli (nato a [...], il Per_1
3/2/2002) e (nata a [...], il [...]) – maggiorenni ma non economicamente Per_2
autosufficienti essendo studenti (cfr. dichiarazioni rese della signora all'udienza del 7/5/2025) - stabilito in sede di separazione consensuale, debba essere confermato siccome necessario per assolvere, anche da parte del genitore non convivente, al dovere di mantenere i figli e di garantire loro il sostegno necessario per poter completare gli studi e conseguire il raggiungimento dell'indipendenza economica;
l'ammontare del contributo è stato stabilito in sede di separazione consensuale e risulta congruo tenuto conto delle capacità economiche dei genitori [sul punto la signora ha dichiarato in sede di libero interrogatorio: “Lavoro presso una società di Parte_1
Bedero Valcuvia come impiegata e il mio reddito è il medesimo che percepivo all'epoca della separazione, salvo qualche lieve aggiornamento, e che è di circa €.
1.700 netti al mese. Mio marito
è operaio e lavora nella stessa ditta ove era alle dipendenze all'epoca della separazione;
per quanto è a mia conoscenza all'epoca della separazione lo stipendio era di circa €. 1600/1.700 e non mi risulta sia negli anni variato. I ragazzi sono maggiorenni ma studiano ancora entrambi;
il padre ha sempre regolarmente versato il contributo al mantenimento per loro che chiedo di mantenere sino al raggiungimento dell'indipendenza economica. I figli vivono con me, vedono ogni tanto il padre e non hanno interrotto i rapporti con lui. Vivo nella stessa casa dell'epoca della separazione”] di cui non si rileva agli atti allegazioni a prova di eventuali modifiche sostanziali.
Pertanto, deve essere disposto che il padre debba continuare a contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli mediante la corresponsione dell'importo di € 300,00 per ciascun figlio entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
3) La casa familiare
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Valganna alla sig.ra Pt_1
ove vive con i figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente.
[...]
4) Altre richieste
La richiesta di cui al punto e) delle conclusioni della ricorrente (“in caso di accordo, trasferire la proprietà della casa coniugale censita nel Comune di Valganna (Va) al Fg 8, mapp. 2579 sub 1 cat.
A/7, cl. 2, vani 7,5 rendita € 464,81; sub. 2 cat. C/6, cl. 2, 17 mq, rendita 8,78, in favore dei figli della coppia in pari quota”) deve essere dichiarata inammissibile nel presente giudizio di divorzio, trattandosi di questione attinente a rapporti che devono essere regolati dalle parti in separate sede, stante anche la contumacia del resistente.
pagina 3 di 4 5) Le spese di liti
Le spese di liti devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
(C.F. ) nato a [...] il
[...] C.F._1
04/02/1970, e (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 02/11/1970, matrimonio celebrato in data 12/05/2001, in Valganna, come da relativo Atto di Matrimonio n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2001;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE l'assegnazione alla madre della casa familiare;
4) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nato a [...], il [...] e , nata Per_1 Per_2
a Varese, il 29/09/2004, mediante la corresponsione dell'importo complessivo di €. 600,00
(€. 300 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
5) DICHIARA inammissibili l'ulteriore domanda svolta sub. e) delle conclusioni;
6) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5/6/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
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