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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 8762/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria ha pronunciato all'esito della lettura delle note di trattazione scritta dell'udienza del 13.2.2025, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N.RG. 8762/2023 TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Galluccio, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Firenze n.11, giusta procura alle liti su foglio separato, allegata alla busta inviata telematicamente
-RICORRENTE- CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello, in virtù di procura generale alle liti per Notaio del distretto di Roma del 23.1.2023 numero Persona_1
Rep.37590, elettivamente domiciliati in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 371/2023/0000956501000. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2023, il ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 71/2023/0000956501000, ricevuto a mezzo PEC il 21.04.2023, per il recupero dei contributi Gestione Commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale anno 2015, per un importo complessivo di euro 14.566,43, accertato dall'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento n. TF501AF01350 notificato in data 04.05.2021. A sostegno dell'opposizione deduceva di aver impugnato l'avviso di accertamento di cui innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli con ricorso R.G. 10.453/2021, sostenendo che era illegittimo ed infondato in quanto basato su una ricostruzione contabile di fatture false dallo stesso mai emesse;
di aver, in data 19 maggio 2021, depositato una denuncia querela protocollo 681/2021, pochi giorni dopo la notifica dell'avviso di accertamento, nei confronti dei Sigg.ri e Parte_2
sedicenti clienti dai quali era derivata la ricostr ta Parte_3 per aver quest'ultimi inserito nel cd. “Spesometro” fatture di acquisto del tutto false asseritamente emesse dal ricorrente;
che la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, sezione I, riunitasi in data 03/03/2022 aveva pronunciato la sentenza n.3.294/2022, depositata in data 15/03/2022, con la quale era stato annullando l'avviso di accertamento;
che la
[...]
con atto notificato in data 07/10/2022 a Parte_4 Eccepiva, inoltre, vizi formali dell'atto, la decadenza dall'iscrizione a ruolo, la prescrizione del credito e l'infondatezza nel merito alla luce della decisione a lui favorevole della Commissione Tributaria di primo grado. Tanto esposto, chiedeva la sospensione dell'atto impugnato e, in via istruttoria, ex art. 210 cpc, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate l'esibizione di tutta la documentazione depositata dai Sig.ri e Parte_2
-predetti sedicenti clienti - a supporto delle fatture indicate nell'avviso di ac to Parte_3 impugnato, nonché l'ammissione della prova per testi articolata e, così, concludeva: “1.in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 371 2023 0000 956 50 1000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente /nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto CP_ dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 371 2023 0000 956 50 1000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
4. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 371 2023 0000 956 50 1000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. In subordine eventuale, nella denegata e non voluta ipotesi di mancato accoglimento delle ragioni del ricorrente per tutte le motivazioni innanzi esposte, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del giudizio R.G. 5.511/2022 pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania ed in attesa dell'esito del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Napoli a carico dei Sigg.ri e 6. condannare la controparte alla Parte_3 Parte_2 restituzione delle somme eventualmente precettate nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
”, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' e chiedeva in via preliminare il rigetto della sospensiva e delle eccezioni CP_1 formali sollevate contro il titolo esecutivo in quanto inammissibili perché tardive dovendo essere proposte entro 20 giorni dalla notifica ai sensi dell'articolo 617 cpc, e comunque rilevava che la notifica dell'avviso era stata eseguita a mezzo PEC in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del D.L.78/2010 del 31.5.2010, convertito in L.122/2010 del 30.7.2010, non rilevando la sollevata eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di addebito per la sua provenienza da un indirizzo pec non presente nei registri pubblici;
evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica per assenza della relata di notifica accompagnatoria dell'avviso di addebito, trattandosi di atto stragiudiziale e non di atto giudiziario per il quale non era richiesta alcuna relata di notifica;
sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica per essere privo di firma digitale ed in formato semplice PDF scansione di originale analogico, in quanto il file dell'avviso di addebito era un PDF nativo e non una scansione di originale analogico, e di quella relativa alla “mancanza dell'oggetto standard” in quanto sia nell'oggetto che nel corpo della email erano indicate tutte le informazioni essenziali e necessarie ai fini della validità della notifica, rilevando che, comunque, per la mancanza dei lamentati elementi nessuna norma di legge prevedeva la nullità del documento e della notifica, e comunque, avendo l'atto raggiunto il suo scopo qualsiasi eventuale nullità doveva ritenersi sanata. Infine, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo prevista dall'articolo 25 DLGS 46/99, in quanto la disposizione non applicabile agli avvisi di addebito introdotto dalla legge 122/2010. Eccepiva anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto la contribuzione richiesta sul reddito eccedente il minimale conseguito nell'anno 2015, andava dichiarata e pagata entro il luglio 2016, essendo stata rilevata solo a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che ha fatto emergere il reddito non dichiarato dal ricorrente, del 4.5.2021, che costituisce il dies a quo della prescrizione ed atto interruttivo della stessa, evidenziando che a detti termini ordinari, andavano comunque aggiunti i termini di sospensione della prescrizione di 311 giorni, previsti per il periodo della emergenza pandemica da COVID-19, rilevando CP_ anche che il giudizio incardinato presso la Commissione Tributaria era inopponibile all' che non era stato parte di quel giudizio, quindi concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
All'esito della trattazione cartolare del giudizio, ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta dell'udienza del 13.2.2025 depositate dalle parti, e rilevato che parte ricorrente aveva eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato anche per violazione dell'art. 24 comma 3 del decreto legislativo 46/99, in quanto emesso in pendenza del giudizio di opposizione dinanzi alla commissione tributaria avverso l'accertamento del 4.5.2021 sul quale era fondato, e, quindi, in assenza di un provvedimento esecutivo del giudice, il Giudice ha pronunciato la sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
Il ricorso deve essere accolto.
Invero, l'eccezione di parte ricorrente proposta con le note d'udienza del 13.2.2025, è dirimente ai fini del decidere, con la conseguenza che ne deriva l'assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
Il decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, prevede all'art. 24 comma 3 che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all' autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. E, per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo dei crediti di natura previdenziale, al comma 4 statuisce che: “In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 8379 del 2014, ha pronunciato il seguente principio generale di diritto: “(…) in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti CP_1 all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (in senso conforme Cass. n. 9159 del 10/04/2017; Cass. n. 4032 del 01/03/2016).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che l'avviso di addebito impugnato si fonda su un avviso di accertamento previdenziale oggetto di ricorso alla Commissione Tributaria e che al momento dell'iscrizione a ruolo non era stato emesso alcun provvedimento esecutivo favorevole all' , anzi CP_1 parte ricorrente ha anche fornito la prova in corso di giudizio del ricorso proposto alla Commissione Tributaria e della sentenza che ha definito il giudizio sia in primo che in secondo grado con esito a se favorevole (cfr. documenti in atti). Conseguentemente, l'opposizione va accolta per il solo motivo esaminato con declaratoria dell'illegittimità della pretesa azionata con l'avviso di addebito impugnato.
Tenuto conto della particolarità della controversia, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede: Parte_1 CP_1
a) dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24 c. 3 Decreto Legislativo 46/99 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371/2023/0000956501000; b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Napoli, così deciso in data 6.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria ha pronunciato all'esito della lettura delle note di trattazione scritta dell'udienza del 13.2.2025, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N.RG. 8762/2023 TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Galluccio, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Firenze n.11, giusta procura alle liti su foglio separato, allegata alla busta inviata telematicamente
-RICORRENTE- CONTRO
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello, in virtù di procura generale alle liti per Notaio del distretto di Roma del 23.1.2023 numero Persona_1
Rep.37590, elettivamente domiciliati in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 371/2023/0000956501000. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2023, il ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 71/2023/0000956501000, ricevuto a mezzo PEC il 21.04.2023, per il recupero dei contributi Gestione Commercianti a percentuale sul reddito eccedente il minimale anno 2015, per un importo complessivo di euro 14.566,43, accertato dall'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento n. TF501AF01350 notificato in data 04.05.2021. A sostegno dell'opposizione deduceva di aver impugnato l'avviso di accertamento di cui innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli con ricorso R.G. 10.453/2021, sostenendo che era illegittimo ed infondato in quanto basato su una ricostruzione contabile di fatture false dallo stesso mai emesse;
di aver, in data 19 maggio 2021, depositato una denuncia querela protocollo 681/2021, pochi giorni dopo la notifica dell'avviso di accertamento, nei confronti dei Sigg.ri e Parte_2
sedicenti clienti dai quali era derivata la ricostr ta Parte_3 per aver quest'ultimi inserito nel cd. “Spesometro” fatture di acquisto del tutto false asseritamente emesse dal ricorrente;
che la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, sezione I, riunitasi in data 03/03/2022 aveva pronunciato la sentenza n.3.294/2022, depositata in data 15/03/2022, con la quale era stato annullando l'avviso di accertamento;
che la
[...]
con atto notificato in data 07/10/2022 a Parte_4 Eccepiva, inoltre, vizi formali dell'atto, la decadenza dall'iscrizione a ruolo, la prescrizione del credito e l'infondatezza nel merito alla luce della decisione a lui favorevole della Commissione Tributaria di primo grado. Tanto esposto, chiedeva la sospensione dell'atto impugnato e, in via istruttoria, ex art. 210 cpc, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate l'esibizione di tutta la documentazione depositata dai Sig.ri e Parte_2
-predetti sedicenti clienti - a supporto delle fatture indicate nell'avviso di ac to Parte_3 impugnato, nonché l'ammissione della prova per testi articolata e, così, concludeva: “1.in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 371 2023 0000 956 50 1000, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente /nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto CP_ dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 371 2023 0000 956 50 1000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
4. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 371 2023 0000 956 50 1000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. In subordine eventuale, nella denegata e non voluta ipotesi di mancato accoglimento delle ragioni del ricorrente per tutte le motivazioni innanzi esposte, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del giudizio R.G. 5.511/2022 pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania ed in attesa dell'esito del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Napoli a carico dei Sigg.ri e 6. condannare la controparte alla Parte_3 Parte_2 restituzione delle somme eventualmente precettate nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
”, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' e chiedeva in via preliminare il rigetto della sospensiva e delle eccezioni CP_1 formali sollevate contro il titolo esecutivo in quanto inammissibili perché tardive dovendo essere proposte entro 20 giorni dalla notifica ai sensi dell'articolo 617 cpc, e comunque rilevava che la notifica dell'avviso era stata eseguita a mezzo PEC in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del D.L.78/2010 del 31.5.2010, convertito in L.122/2010 del 30.7.2010, non rilevando la sollevata eccezione di nullità della notificazione dell'avviso di addebito per la sua provenienza da un indirizzo pec non presente nei registri pubblici;
evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica per assenza della relata di notifica accompagnatoria dell'avviso di addebito, trattandosi di atto stragiudiziale e non di atto giudiziario per il quale non era richiesta alcuna relata di notifica;
sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica per essere privo di firma digitale ed in formato semplice PDF scansione di originale analogico, in quanto il file dell'avviso di addebito era un PDF nativo e non una scansione di originale analogico, e di quella relativa alla “mancanza dell'oggetto standard” in quanto sia nell'oggetto che nel corpo della email erano indicate tutte le informazioni essenziali e necessarie ai fini della validità della notifica, rilevando che, comunque, per la mancanza dei lamentati elementi nessuna norma di legge prevedeva la nullità del documento e della notifica, e comunque, avendo l'atto raggiunto il suo scopo qualsiasi eventuale nullità doveva ritenersi sanata. Infine, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo prevista dall'articolo 25 DLGS 46/99, in quanto la disposizione non applicabile agli avvisi di addebito introdotto dalla legge 122/2010. Eccepiva anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto la contribuzione richiesta sul reddito eccedente il minimale conseguito nell'anno 2015, andava dichiarata e pagata entro il luglio 2016, essendo stata rilevata solo a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che ha fatto emergere il reddito non dichiarato dal ricorrente, del 4.5.2021, che costituisce il dies a quo della prescrizione ed atto interruttivo della stessa, evidenziando che a detti termini ordinari, andavano comunque aggiunti i termini di sospensione della prescrizione di 311 giorni, previsti per il periodo della emergenza pandemica da COVID-19, rilevando CP_ anche che il giudizio incardinato presso la Commissione Tributaria era inopponibile all' che non era stato parte di quel giudizio, quindi concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
All'esito della trattazione cartolare del giudizio, ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta dell'udienza del 13.2.2025 depositate dalle parti, e rilevato che parte ricorrente aveva eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato anche per violazione dell'art. 24 comma 3 del decreto legislativo 46/99, in quanto emesso in pendenza del giudizio di opposizione dinanzi alla commissione tributaria avverso l'accertamento del 4.5.2021 sul quale era fondato, e, quindi, in assenza di un provvedimento esecutivo del giudice, il Giudice ha pronunciato la sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
Il ricorso deve essere accolto.
Invero, l'eccezione di parte ricorrente proposta con le note d'udienza del 13.2.2025, è dirimente ai fini del decidere, con la conseguenza che ne deriva l'assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
Il decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, prevede all'art. 24 comma 3 che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all' autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. E, per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo dei crediti di natura previdenziale, al comma 4 statuisce che: “In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 8379 del 2014, ha pronunciato il seguente principio generale di diritto: “(…) in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti CP_1 all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (in senso conforme Cass. n. 9159 del 10/04/2017; Cass. n. 4032 del 01/03/2016).
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che l'avviso di addebito impugnato si fonda su un avviso di accertamento previdenziale oggetto di ricorso alla Commissione Tributaria e che al momento dell'iscrizione a ruolo non era stato emesso alcun provvedimento esecutivo favorevole all' , anzi CP_1 parte ricorrente ha anche fornito la prova in corso di giudizio del ricorso proposto alla Commissione Tributaria e della sentenza che ha definito il giudizio sia in primo che in secondo grado con esito a se favorevole (cfr. documenti in atti). Conseguentemente, l'opposizione va accolta per il solo motivo esaminato con declaratoria dell'illegittimità della pretesa azionata con l'avviso di addebito impugnato.
Tenuto conto della particolarità della controversia, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede: Parte_1 CP_1
a) dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24 c. 3 Decreto Legislativo 46/99 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371/2023/0000956501000; b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Napoli, così deciso in data 6.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria