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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/12/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2883/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASCONI Parte_1 C.F._1
MARY, elettivamente domiciliato in Filottrano (AN), Via Dell'Industria n. 20, presso il difensore
Ricorrente contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. Controparte_3 C.F._4
Resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 11/11/2025.
Parte ricorrente (come da note conclusive): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del presente ricorso per le motivazioni di cui in premessa o con qualsiasi altra statuizione, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione dei danni provocati all'immobile di proprietà del sig. per le infiltrazioni descritte in narrativa e per l'effetto: Parte_1
1) Condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. Pt_1 all'immobile di sua proprietà, così come individuati dal CTU in perizia e nell'integrazione a chiarimenti del 08/05/2025, quantificati in € 3.203,30 (come da voci 12-13-16 e 17 capitolato) oltre accessori, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come per legge, dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 6 2) Condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del ricorrente dei danni provocati al sig. per avere, di fatto, reso gli ambienti abitativi insalubri ed avere, per ciò, Pt_1 illegittimamente limitato il godimento della propria abitazione da parte del proprietario ormai da oltre due anni (diffida maggio 2023), danno da liquidarsi in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c.;
3) condannare i resistenti, in solido tra loro, ad eliminare le cause delle infiltrazioni e per l'effetto, attivarsi immediatamente senza ulteriori ritardi, per eseguire i lavori necessari incaricando, ovvero collaborando con il resistente ad incaricare ditte specializzate per realizzare i lavori così come individuati e descritti in perizia dal CTU e dettagliatamente illustrati nell'allegato computo metrico, da eseguirsi a perfetta regola d'arte e con spese e oneri a loro totale ed esclusivo carico, CP_4
, con riparto delle spese nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
[...]
4) in ogni caso, per effetto della domanda di cui al punto precedente, imputare esclusivamente a carico dei resistenti il pagamento, dovuto al ritardo a loro imputabile nell'esecuzione delle opere, di ogni aumento di prezzo rispetto al “Prezzario Marche 2023” e per l'effetto imputare a carico dei resistenti, in solido tra loro, la somma eccendente quella di € 11.265,71;
5) Condannare i resistenti al rifacimento delle opere necessarie al ripristino dei vizi costruttivi costituiti dalla mancanza/inadeguatezza dei chiusini per il deflusso dell'acqua piovana, così come individuate in perizia dal CTU alla voce 18/18 del computo metrico, con lavori da svolgersi a perfetta regola d'arte ed a loro esclusivo carico;
6) Condannare i resistenti, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro
250,00 per ogni violazione o inosservanza successiva e della somma di euro 50,00 per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ovvero, in subordine, della somma che sarà determinata dal
Giudice avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza.
7) Porre definitivamente a carico dei resistenti le spese per la CTU con condanna degli stessi, in solido tra loro, alla refusione in favore del ricorrente delle spese per l'espletata CTU durante la fase di accertamento tecnico preventivo e successivi chiarimenti, pari ad € 2.123,60 come da fatture n. 65/001 del 20/10/2023 e n. 33/001 del 16/04/2025 emesse dal CTU Geom. per l'attività prestata, oltre Per_1 interessi dal dovuto al saldo;
8) Condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle competenze per oneri professionali nel giudizio di istruzione preventiva n. 2918/2023 RG, oltre accessori di legge ed interessi maturandi al tasso legale dal dovuto al saldo;
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del presente procedimento con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario, come da separata nota già depositata in atti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1 CP_1
e , al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati
[...] Controparte_2 Controparte_3 all'immobile di sua proprietà sito in Jesi Via Dell'Esino n. 17/A, per le infiltrazioni d'acqua dal terrazzo di proprietà esclusiva dei resistenti, con condanna al ripristino dell'immobile e all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni. Chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c., della somma di € 250,00 per ogni violazione o inosservanza successiva e della somma di €
50,00 per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, oltre alla rifusione delle spese di CTU e del giudizio di istruzione preventiva Rg n. 2918/2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del presente procedimento con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva di essere proprietario dell'appartamento sito in Jesi
Via Dell'Esino n. 17/A, ove risiede, e che nello stesso si manifestavano infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo sovrastante di proprietà esclusiva dei resistenti, che arrecavano danni all'immobile di sua proprietà e rendevano l'ambiente insalubre.
Riferiva, inoltre, di aver invitato più volte i resistenti, anche formalmente con diffide legali, al ripristino dell'immobile e all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, e che a seguito della loro inerzia inoltrava ricorso di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. che veniva rubricato al Rg n. 2918/2023 e che all'esito della consulenza tecnica il CTU attribuiva la causa dei danni riscontrati nell'immobile del sig. in maniera inequivoca ed esclusiva, alle cattive condizioni di manutenzione del lastrico Pt_1 solare di proprietà dei resistenti, i quali rimanevano ancora una volta inerti tanto che non era possibile raggiungere un accordo per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino degli immobili. Poiché nessuna attività veniva intrapresa da parte dei resistenti nonostante i numerosi successivi solleciti volti anche a scongiurare il peggioramento della situazione, il ricorrente si vedeva costretto ad introitare il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuti i propri diritti.
Regolarmente instaurato il contraddittorio i resistenti restavano contumaci.
La causa era istruita mediante produzione documentale, acquisizione del fascicolo relativo alla fase di istruzione preventiva rubricato al Rg n. 2918/2023 e Ctu.
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Dalla Ctu redatta dal Geom. e dalla integrazione a chiarimenti emerge che le già considerevoli Per_1 ed evidenti infiltrazioni d'acqua negli ambienti del piano terra dell'immobile di proprietà del ricorrente sono visibilmente peggiorate “ed il cartongesso risulta ormai danneggiato e compromesso nella quasi pagina 3 di 6 totalità dell'area soggiorno-cucina di circa trenta metri quadrati. Le infiltrazioni del soggiorno-cucina
e del corridoio sono presenti in corrispondenza dei perimetro dei latilunghi del lastrico solare della proprietà resistente e anche in alcuni punti centrali allo stesso”.
Le cause delle infilitrazioni sono riconducibili ad una cattiva manutenzione del lastrico solare di proprietà dei resistenti e che necessita di un intervento tempestivo. CP_1 CP_2
In particolare dalla Ctu si evince che “Il pavimento del lastrico solare, già in condizioni compromesse non può più attendere e necessita di un intervento totale di ristrutturazione in quanto le infiltrazioni sono presenti come in precedenza nel perimetro (assenza di piastrelle e quasi completa mancanza di isolamento) ma anche in alcune zone centrali. Il danno sopra descritto è sicuramente causato da una negligenza e cattiva manutenzione del lastrico solare”.
Cattiva manutenzione rilevabile dai seguenti elementi: applicazione di guaina fibrata non adeguata;
pavimento del lastrico in cattive condizioni specie nella zona perimetrale;
evidenti lesioni del muretto dove poggiano i parapetti;
quasi totale mancanza dei chiusini che dovrebbero garantire il defluire dell'acqua piovana e impedirle di invadere il piano del balcone proteggendone l'integrità; gocciolatoi sottodimensionati e non isolati adeguatamente (cfr.pagg.
5-6 dell'elaborato peritale).
Sussiste, pertanto, la responsabilità in via esclusiva dei convenuti, poiché hanno omesso di esercitare la custodia del lastrico solare di loro proprietà, e a loro in uso esclusivo, tralasciando di eseguire le opere di manutenzione della struttura tanto da comprometterne la funzionalità e stabilità con conseguente danno alla proprietà del ricorrente.
I costi per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni sono stati stimati dal Ctu in € 15.361,92 al netto dell'iva, come ben descritti nel computo metrico aggiornato allegato all'elaborato peritale, divisi in: - opere necessarie causate da una cattiva manutenzione € 12.013.88; -opere necessarie causate da un vizio costruttivo € 144,74; -opere necessarie alla sistemazione dei danni causati nell'appartamento del
Sig.re € 3.203,30. Pt_1
Pertanto, in accoglimento della domanda, i resistenti vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati al sig. così come individuati dal CTU in perizia e Pt_1 nell'integrazione a chiarimenti, quantificati in € 3.203,30 oltre accessori, oltre interessi legali come da domanda.
I resistenti vanno inoltre condannati, in solido tra loro, ad eseguire i lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni così come individuati e descritti dal CTU in perizia e nell'integrazione a chiarimenti, da eseguirsi con spese e oneri a loro totale ed esclusivo carico.
pagina 4 di 6 Il ricorrente ha chiesto di accompagnare la condanna giudiziale con un provvedimento di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.
La norma in esame stabilisce che “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”.
Nel caso di specie sussistono i presupposti per accogliere la richiesta del ricorrente.
Ed infatti per poter porre fine alle infiltrazioni si rende necessario intervenire sul lastrico solare dei resistenti;
l'esecuzione del presente provvedimento giudiziale, dunque, non può prescindere dal contributo dell'obbligato.
Nella determinazione del quantum della condanna accessoria deve premettersi che l'art. 614 bis c.p.c. introduce, di fatto, una sanzione civile che mira a scoraggiare, prima, e sanzionare, dopo,
l'atteggiamento di rifiuto del debitore nei confronti dell'adempimento.
Per la quantificazione della somma è opportuno guardare ai seguenti parametri: il danno subendo dal creditore;
il valore della causa;
le condizioni soggettive del debitore (per rendere la sanzione efficace in concreto); il contegno processuale delle parti;
il tipo di violazione posta in essere.
Nel caso di specie vanno richiamati i seguenti elementi:
- il ritardo nella riparazione comporta il prolungarsi del disagio abitativo in capo al sig. Pt_1 costretto a vivere negli ambienti viziati dalle infiltrazioni in una situazione di progressivo peggioramento;
- i convenuti sono rimasti inerti dopo il giudizio di istruzione preventiva e si sono disinteressati del presente procedimento.
Tenuto conto degli elementi sopra elencati, la somma di denaro dovuta dall'obbligato va quantificata in
€ 30,00 per ogni giorno di ritardo.
Poiché la condanna ha ad oggetto un obbligo di fare va comunque riconosciuto ai resistenti un tempo sufficiente per poter adempiere spontaneamente, che appare equo determinare in sessanta giorni.
Ciò significa che, qualora decorsi sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento i resistenti non abbiano ancora eseguito i lavori necessari per eliminare le cause di infiltrazione come indicati dal Ctu nell'elaborato peritale, per ogni giorno di ritardo dovranno corrispondere al ricorrente la somma di € 30,00.
Le spese del presente giudizio e di Atp seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 5 di 6 Pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di Ctu con condanna degli stessi, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese sostenute per l'espletata Ctu durante la fase di accertamento tecnico preventivo e successivi chiarimenti, pari ad € 2.123,60.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal sig. Parte_1 così come individuati dal CTU in perizia e nell'integrazione a chiarimenti quantificati in €
[...]
3.203,00 oltre accessori, e interessi legali come richiesti;
2) Condanna i resistenti, in solido tra loro, ad eseguire i lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni così come individuati e descritti dal CTU in perizia e nell'integrazione a chiarimenti, da eseguirsi con spese e oneri a loro totale ed esclusivo carico;
3) Fissa l'importo di € 30,00, ex art. 614 bis c.p.c., quale somma che i resistenti saranno tenuti a versare, in solido tra loro, in favore di , per ogni giorno di ritardo nella esecuzione Parte_1 dei suddetti lavori (di cui al capo 2). Tale sanzione inizierà a decorrere a partire dal sessantesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento, qualora i resistenti non abbiano provveduto spontaneamente;
4) Condanna i resistenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 409,50 per anticipazioni, € 5.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Basconi Mary antistatario.
5) Pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU con condanna degli stessi, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese sostenute pari ad € 2.123,60.
Ancona, 11/12/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2883/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASCONI Parte_1 C.F._1
MARY, elettivamente domiciliato in Filottrano (AN), Via Dell'Industria n. 20, presso il difensore
Ricorrente contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. Controparte_3 C.F._4
Resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 11/11/2025.
Parte ricorrente (come da note conclusive): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del presente ricorso per le motivazioni di cui in premessa o con qualsiasi altra statuizione, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione dei danni provocati all'immobile di proprietà del sig. per le infiltrazioni descritte in narrativa e per l'effetto: Parte_1
1) Condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. Pt_1 all'immobile di sua proprietà, così come individuati dal CTU in perizia e nell'integrazione a chiarimenti del 08/05/2025, quantificati in € 3.203,30 (come da voci 12-13-16 e 17 capitolato) oltre accessori, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come per legge, dal dovuto al saldo;
pagina 1 di 6 2) Condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del ricorrente dei danni provocati al sig. per avere, di fatto, reso gli ambienti abitativi insalubri ed avere, per ciò, Pt_1 illegittimamente limitato il godimento della propria abitazione da parte del proprietario ormai da oltre due anni (diffida maggio 2023), danno da liquidarsi in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c.;
3) condannare i resistenti, in solido tra loro, ad eliminare le cause delle infiltrazioni e per l'effetto, attivarsi immediatamente senza ulteriori ritardi, per eseguire i lavori necessari incaricando, ovvero collaborando con il resistente ad incaricare ditte specializzate per realizzare i lavori così come individuati e descritti in perizia dal CTU e dettagliatamente illustrati nell'allegato computo metrico, da eseguirsi a perfetta regola d'arte e con spese e oneri a loro totale ed esclusivo carico, CP_4
, con riparto delle spese nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
[...]
4) in ogni caso, per effetto della domanda di cui al punto precedente, imputare esclusivamente a carico dei resistenti il pagamento, dovuto al ritardo a loro imputabile nell'esecuzione delle opere, di ogni aumento di prezzo rispetto al “Prezzario Marche 2023” e per l'effetto imputare a carico dei resistenti, in solido tra loro, la somma eccendente quella di € 11.265,71;
5) Condannare i resistenti al rifacimento delle opere necessarie al ripristino dei vizi costruttivi costituiti dalla mancanza/inadeguatezza dei chiusini per il deflusso dell'acqua piovana, così come individuate in perizia dal CTU alla voce 18/18 del computo metrico, con lavori da svolgersi a perfetta regola d'arte ed a loro esclusivo carico;
6) Condannare i resistenti, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro
250,00 per ogni violazione o inosservanza successiva e della somma di euro 50,00 per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ovvero, in subordine, della somma che sarà determinata dal
Giudice avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza.
7) Porre definitivamente a carico dei resistenti le spese per la CTU con condanna degli stessi, in solido tra loro, alla refusione in favore del ricorrente delle spese per l'espletata CTU durante la fase di accertamento tecnico preventivo e successivi chiarimenti, pari ad € 2.123,60 come da fatture n. 65/001 del 20/10/2023 e n. 33/001 del 16/04/2025 emesse dal CTU Geom. per l'attività prestata, oltre Per_1 interessi dal dovuto al saldo;
8) Condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle competenze per oneri professionali nel giudizio di istruzione preventiva n. 2918/2023 RG, oltre accessori di legge ed interessi maturandi al tasso legale dal dovuto al saldo;
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del presente procedimento con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario, come da separata nota già depositata in atti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il sig. conveniva in giudizio i sig.ri Parte_1 CP_1
e , al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati
[...] Controparte_2 Controparte_3 all'immobile di sua proprietà sito in Jesi Via Dell'Esino n. 17/A, per le infiltrazioni d'acqua dal terrazzo di proprietà esclusiva dei resistenti, con condanna al ripristino dell'immobile e all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni. Chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c., della somma di € 250,00 per ogni violazione o inosservanza successiva e della somma di €
50,00 per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, oltre alla rifusione delle spese di CTU e del giudizio di istruzione preventiva Rg n. 2918/2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del presente procedimento con attribuzione al procuratore antistatario.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva di essere proprietario dell'appartamento sito in Jesi
Via Dell'Esino n. 17/A, ove risiede, e che nello stesso si manifestavano infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo sovrastante di proprietà esclusiva dei resistenti, che arrecavano danni all'immobile di sua proprietà e rendevano l'ambiente insalubre.
Riferiva, inoltre, di aver invitato più volte i resistenti, anche formalmente con diffide legali, al ripristino dell'immobile e all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, e che a seguito della loro inerzia inoltrava ricorso di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. che veniva rubricato al Rg n. 2918/2023 e che all'esito della consulenza tecnica il CTU attribuiva la causa dei danni riscontrati nell'immobile del sig. in maniera inequivoca ed esclusiva, alle cattive condizioni di manutenzione del lastrico Pt_1 solare di proprietà dei resistenti, i quali rimanevano ancora una volta inerti tanto che non era possibile raggiungere un accordo per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino degli immobili. Poiché nessuna attività veniva intrapresa da parte dei resistenti nonostante i numerosi successivi solleciti volti anche a scongiurare il peggioramento della situazione, il ricorrente si vedeva costretto ad introitare il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuti i propri diritti.
Regolarmente instaurato il contraddittorio i resistenti restavano contumaci.
La causa era istruita mediante produzione documentale, acquisizione del fascicolo relativo alla fase di istruzione preventiva rubricato al Rg n. 2918/2023 e Ctu.
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Dalla Ctu redatta dal Geom. e dalla integrazione a chiarimenti emerge che le già considerevoli Per_1 ed evidenti infiltrazioni d'acqua negli ambienti del piano terra dell'immobile di proprietà del ricorrente sono visibilmente peggiorate “ed il cartongesso risulta ormai danneggiato e compromesso nella quasi pagina 3 di 6 totalità dell'area soggiorno-cucina di circa trenta metri quadrati. Le infiltrazioni del soggiorno-cucina
e del corridoio sono presenti in corrispondenza dei perimetro dei latilunghi del lastrico solare della proprietà resistente e anche in alcuni punti centrali allo stesso”.
Le cause delle infilitrazioni sono riconducibili ad una cattiva manutenzione del lastrico solare di proprietà dei resistenti e che necessita di un intervento tempestivo. CP_1 CP_2
In particolare dalla Ctu si evince che “Il pavimento del lastrico solare, già in condizioni compromesse non può più attendere e necessita di un intervento totale di ristrutturazione in quanto le infiltrazioni sono presenti come in precedenza nel perimetro (assenza di piastrelle e quasi completa mancanza di isolamento) ma anche in alcune zone centrali. Il danno sopra descritto è sicuramente causato da una negligenza e cattiva manutenzione del lastrico solare”.
Cattiva manutenzione rilevabile dai seguenti elementi: applicazione di guaina fibrata non adeguata;
pavimento del lastrico in cattive condizioni specie nella zona perimetrale;
evidenti lesioni del muretto dove poggiano i parapetti;
quasi totale mancanza dei chiusini che dovrebbero garantire il defluire dell'acqua piovana e impedirle di invadere il piano del balcone proteggendone l'integrità; gocciolatoi sottodimensionati e non isolati adeguatamente (cfr.pagg.
5-6 dell'elaborato peritale).
Sussiste, pertanto, la responsabilità in via esclusiva dei convenuti, poiché hanno omesso di esercitare la custodia del lastrico solare di loro proprietà, e a loro in uso esclusivo, tralasciando di eseguire le opere di manutenzione della struttura tanto da comprometterne la funzionalità e stabilità con conseguente danno alla proprietà del ricorrente.
I costi per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni sono stati stimati dal Ctu in € 15.361,92 al netto dell'iva, come ben descritti nel computo metrico aggiornato allegato all'elaborato peritale, divisi in: - opere necessarie causate da una cattiva manutenzione € 12.013.88; -opere necessarie causate da un vizio costruttivo € 144,74; -opere necessarie alla sistemazione dei danni causati nell'appartamento del
Sig.re € 3.203,30. Pt_1
Pertanto, in accoglimento della domanda, i resistenti vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni arrecati al sig. così come individuati dal CTU in perizia e Pt_1 nell'integrazione a chiarimenti, quantificati in € 3.203,30 oltre accessori, oltre interessi legali come da domanda.
I resistenti vanno inoltre condannati, in solido tra loro, ad eseguire i lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni così come individuati e descritti dal CTU in perizia e nell'integrazione a chiarimenti, da eseguirsi con spese e oneri a loro totale ed esclusivo carico.
pagina 4 di 6 Il ricorrente ha chiesto di accompagnare la condanna giudiziale con un provvedimento di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.
La norma in esame stabilisce che “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”.
Nel caso di specie sussistono i presupposti per accogliere la richiesta del ricorrente.
Ed infatti per poter porre fine alle infiltrazioni si rende necessario intervenire sul lastrico solare dei resistenti;
l'esecuzione del presente provvedimento giudiziale, dunque, non può prescindere dal contributo dell'obbligato.
Nella determinazione del quantum della condanna accessoria deve premettersi che l'art. 614 bis c.p.c. introduce, di fatto, una sanzione civile che mira a scoraggiare, prima, e sanzionare, dopo,
l'atteggiamento di rifiuto del debitore nei confronti dell'adempimento.
Per la quantificazione della somma è opportuno guardare ai seguenti parametri: il danno subendo dal creditore;
il valore della causa;
le condizioni soggettive del debitore (per rendere la sanzione efficace in concreto); il contegno processuale delle parti;
il tipo di violazione posta in essere.
Nel caso di specie vanno richiamati i seguenti elementi:
- il ritardo nella riparazione comporta il prolungarsi del disagio abitativo in capo al sig. Pt_1 costretto a vivere negli ambienti viziati dalle infiltrazioni in una situazione di progressivo peggioramento;
- i convenuti sono rimasti inerti dopo il giudizio di istruzione preventiva e si sono disinteressati del presente procedimento.
Tenuto conto degli elementi sopra elencati, la somma di denaro dovuta dall'obbligato va quantificata in
€ 30,00 per ogni giorno di ritardo.
Poiché la condanna ha ad oggetto un obbligo di fare va comunque riconosciuto ai resistenti un tempo sufficiente per poter adempiere spontaneamente, che appare equo determinare in sessanta giorni.
Ciò significa che, qualora decorsi sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento i resistenti non abbiano ancora eseguito i lavori necessari per eliminare le cause di infiltrazione come indicati dal Ctu nell'elaborato peritale, per ogni giorno di ritardo dovranno corrispondere al ricorrente la somma di € 30,00.
Le spese del presente giudizio e di Atp seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 5 di 6 Pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di Ctu con condanna degli stessi, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese sostenute per l'espletata Ctu durante la fase di accertamento tecnico preventivo e successivi chiarimenti, pari ad € 2.123,60.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condannare i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal sig. Parte_1 così come individuati dal CTU in perizia e nell'integrazione a chiarimenti quantificati in €
[...]
3.203,00 oltre accessori, e interessi legali come richiesti;
2) Condanna i resistenti, in solido tra loro, ad eseguire i lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni così come individuati e descritti dal CTU in perizia e nell'integrazione a chiarimenti, da eseguirsi con spese e oneri a loro totale ed esclusivo carico;
3) Fissa l'importo di € 30,00, ex art. 614 bis c.p.c., quale somma che i resistenti saranno tenuti a versare, in solido tra loro, in favore di , per ogni giorno di ritardo nella esecuzione Parte_1 dei suddetti lavori (di cui al capo 2). Tale sanzione inizierà a decorrere a partire dal sessantesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento, qualora i resistenti non abbiano provveduto spontaneamente;
4) Condanna i resistenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 409,50 per anticipazioni, € 5.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Basconi Mary antistatario.
5) Pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU con condanna degli stessi, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese sostenute pari ad € 2.123,60.
Ancona, 11/12/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
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