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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1611/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1611 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata l'[...] a [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FUMO LILLO, presso il cui studio hanno eletto domicilio, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(P.IVA ) E PER ESSA N.Q. DI Controparte_1 P.IVA_1
PROCURATRICE, (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. PASCULLI MATTEO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
e nei confronti di
(C.F. ), E PER ESSA QUALE PROCURATRICE, Controparte_3 P.IVA_3 [...]
C.F. e P.I. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_4
PESENTI MARCO CONCIO FRANCESCO, giusta procura in calce all'atto di intervento.
- terzo intervenuto -
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 20/11/2024, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.5.2021, e Parte_1 Parte_2
, quest'ultima in quanto fidejussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 382/2021, notificato il 24.04.2021, con il quale era stato ingiunto loro di pagare,
in solido, in favore del in persona della procuratrice Controparte_1 [...]
la complessiva somma € 50.487,46, oltre interessi al saggio convenzionale e dalla Controparte_2
decorrenza specificata in ricorso fino all'effettivo pagamento e oltre spese legali, in forza del finanziamento agrario chirografario n. 60871 e del saldo del c/c n. 800.
Hanno dedotto, innanzitutto, che l'opposta ha già interamente soddisfatto la propria pretesa creditoria e recuperato l'intera somma dovuta mediante l'escussione del pegno concesso in garanzia;
mentre “la somma ingiunta è solo la risultanza della illegittima applicazione
di spese, commissioni ed interessi anatocistici ed usurari”. In particolare:
- in entrambi i rapporti contrattuali, gli interessi prodotti sono stati calcolati illegittimamente;
- gli interessi contrattuali, T.a.n., T.a.e.g. e moratori, risultano superiori al tasso soglia e pertanto, devono essere considerati contrari alla normativa 108/1996 e conseguentemente le clausole dichiarate nulle;
- nel contratto di mutuo, l'impiego dell'ammortamento alla francese con il regime finanziario composto comporta la violazione dell'art. 1283 c.c. (anatocismo) e l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi applicati;
- qualsiasi forma di remunerazione richiesta nel contratto di finanziamento e/o nel contratto di conto corrente contribuisce a determinare il costo effettivo/complessivo del finanziamento da considerare ai fini del superamento della soglia prevista dalla L. 108/1996;
- gli interessi applicati sono quindi usurari e devono essere annullati unitamente ai costi di finanziamento, con diritto dei soggetti finanziati di ottenere la restituzione ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.;
- alcune delle clausole contenute nel contratto di conto corrente (specificamente indicate nell'atto) sono vessatorie ed illegittime.
Hanno quindi contestato tutta la documentazione prodotta, ritenuta in ogni caso non idonea a provare il rapporto, e hanno chiesto - conseguentemente - di dichiarare nullo il d.i.
2 opposto, ovvero - in subordine - di nominare un CTU al fine di rideterminare il saldo eventualmente dovuto.
Si è tempestivamente costituita la in quanto incorporante la CP_5 [...]
cedente i crediti oggetto della presente controversia in favore della cessionaria Controparte_6
soc. chiedendo preliminarmente di confermare il decreto ingiuntivo opposto, Controparte_3
concedendone la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., e contestando tutte le deduzioni avversarie con richiesta di rigetto dell'opposizione.
Nello specifico, ha eccepito:
- di aver allegato la documentazione idonea ad affermare la sussistenza del diritto azionato;
- nel quantum, che, dopo aver escusso il pegno, movimentazione annotata in conto corrente in data 22 luglio 2020, il saldo creditorio si è ridotto dall'importo di € 207.775,18 all'importo poi ingiunto di € 34.047,62;
- la genericità delle contestazioni mosse, che non permette neppure di “poter prendere
adeguatamente posizione sulla censura, posto che risulta complesso individuare su quali presupposti
sia fondata tale eccezione”;
- che il metodo di ammortamento c.d. alla francese non determina automaticamente alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi;
- che non riveste la qualità di consumatore, né è mai stata data prova di Parte_1
tale circostanza, pertanto l'invocata disciplina prevista dall'art. 6, par. 1, della Direttiva
europea 93/13 non può trovare applicazione nel caso di specie;
in ogni caso, le clausole contestate sono state specificamente sottoscritte.
In data 9.5.2022 e per essa quale procuratrice Controparte_3 Controparte_4
ha depositato atto di intervento ex art. 111 c.p.c. in virtù dei contratti di cessione con i
[...]
quali aveva acquistato pro-soluto i crediti oggetto di opposizione. Ha aderito alla posizione dell'opposta, affermando che sono stati prodotti i contratti e i relativi piani di ammortamento e che i debitori non hanno provato - come era loro onere - che l'estratto certificato prodotto è
difforme dalla realtà, mediante obiezioni analitiche e circostanziate.
3 Alla prima udienza il Giudice ha disposto la provvisoria esecuzione del d.i. in forza del disposto dell'art. 648 c.p.c. e ha assegnato alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Verificato il suddetto adempimento, e quindi accertata la condizione di procedibilità, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI c.p.c. e la causa è stata istruita mediante produzioni documentali - rigettata la richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
Così prospettate le posizioni delle parti, deve preliminarmente osservarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - quale è quello per cui è causa -
l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché - sotto il profilo probatorio - sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969 e Cass. 18453/2007).
Tale ripartizione dell'onere della prova va poi raccordata con la natura giuridica dell'opposizione a decreto ingiuntivo che - ormai pacifico - non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo ma costituisce solo una fase del giudizio già
pendente a seguito del ricorso del creditore;
con la conseguenza che è possibile far riferimento agli atti allegati in sede monitoria per la valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa.
Ancora, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è volta a verificare le condizioni di ammissibilità per l'emanazione dello stesso, dovendo avere riguardo alla fondatezza della pretesa sostanziale azionata dal creditore nelle forme del procedimento di ingiunzione. Il
giudice, cioè, qualora il credito risulti fondato, dovrà accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
4 Ebbene, l'istituto di credito ha prodotto il contratto di apertura di conto corrente del
19.4.2011 e il contratto di apertura di credito dell'11.1.2012, in cui sono indicate le condizioni pattuite, entrambi debitamente sottoscritti da;
vi sono altresì agli atti il piano Parte_1
di ammortamento, gli estratti conto e la comunicazione di revoca degli affidamenti e chiusura del conto corrente.
La condotta della banca si pone dunque in aderenza all'indirizzo interpretativo della
Corte di Cassazione sull'onere della prova del credito ingiunto (cfr. Cass. n. 23974/2010: “in
materia di opposizione a decreto ingiuntivo, vige il principio secondo cui l'onere probatorio incombe
sulla banca la quale, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti
conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, senza poter invocare l'onere di conservazione
della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.”).
Per ciò che concerne, poi, il negozio di mutuo - conformemente - spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Ebbene, parte opponente ha prodotto il contratto di mutuo agrario del 23.5.2017 e la distinta di versamento dell'importo.
Risulta inoltre agli atti la fideiussione sottoscritta da in data 2.3.2015. Parte_2
Ciò premesso, l'istituto di credito ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante,
mentre - a fronte della prova della sussistenza dei rapporti - i debitori non hanno allegato l'adempimento né hanno rappresentato che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione, limitandosi a contestare la validità del titolo e legittimità delle condizioni applicate.
Eppure, le affermazioni di parte attrice sono carenti in punto di prova, in mancanza di alcuna allegazione specifica riguardante - a titolo esemplificativo - la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo asseritamente tenuto dalla banca, la clausola negoziale relativa agli interessi di mora e il tasso concretamente applicato - individuando le voci utilizzate per il calcolo del “costo del credito” - la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
5 Si precisa, in ogni caso, che - diversamente da quanto sostenuto da parte opponente - non ogni forma di remunerazione richiesta nel contratto di finanziamento o nel contratto di conto corrente contribuisce a determinare il costo effettivo del finanziamento ai fini della valutazione di usurarietà del tasso applicato. Invero, “non sono accomunabili, nella comparazione
necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
E' impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli
interessi moratori” (Cass. Civ. sez. III, n. 8109/2022) nè si possono cumulare gli interessi moratori con quelli corrispettivi.
Anche con riferimento al presunto anatocismo lamentato, parte attrice si è limitata a contestare genericamente e astrattamente il sistema di ammortamento alla francese, senza allegare qualsivoglia elemento da cui dedurre l'applicazione, nel caso concreto, degli interessi vietati dall'art. 1283 c.c. Ciò con la precisazione che la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che l'ammortamento alla francese di per sé non implica una pratica anatocistica, ma rappresenta la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive.
Va infine precisato che il mancato assolvimento dell'onere probatorio non può essere colmato mediante una generica ed indistinta richiesta di CTU contabile. Infatti, occorre ribadire, a riguardo, che la richiesta di consulenza contabile d'ufficio relativa ad un rapporto bancario non può limitarsi ad una generica doglianza, ma deve indicare in modo specifico quali voci siano contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. Infatti, l'individuazione di simili criteri è conseguenza di precise scelte giuridiche e dell'applicazione della normativa di riferimento, che non possono essere demandate al ctu, che fornisce le necessarie cognizioni tecniche per verificare le conseguenze dell'applicazione di determinate condizioni del rapporto, ma che non può decidere la questione, prettamente giuridica, di quali criteri siano applicabili al rapporto, secondo le previsioni dello specifico contratto e la normativa del settore.
6 Venendo poi all'asserita violazione della disciplina consumeristica, anche prescindendo da ogni valutazione circa la qualifica di consumatore del debitore opponente (pur rilevando che il mutuo è stato stipulato “nella qualità di titolare dell'azienda agricola”), si rileva che le specifiche condizioni contrattuali sono state debitamente sottoscritte e che - in ogni caso -
l'eventuale accertamento di illegittimità della clausola non provoca la nullità automatica del rapporto. Pertanto, era necessario allegare anche gli effetti che sarebbero derivati dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa.
Conclusivamente, la carenza, in punto di allegazione e di prova, dell'opposizione, ne impone il rigetto.
In applicazione del principio della soccombenza, parte opponente deve essere condannata a rifondere le spese di lite a parte opposta e all'interveniente cessionario, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione di riferimento, valori prossimi ai minimi per tutte le fasi del giudizio in considerazione dell'attività svolta e delle questioni in concreto trattate,
senza considerare la fase istruttoria sostanzialmente non tenuta, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando,
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 382/2021 del
9/15.4.2021 del Tribunale di Agrigento;
condanna gli opponenti, in solido, a corrispondere in favore di parte opposta e di parte interveniente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.000,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 13 marzo 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1611 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata l'[...] a [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FUMO LILLO, presso il cui studio hanno eletto domicilio, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(P.IVA ) E PER ESSA N.Q. DI Controparte_1 P.IVA_1
PROCURATRICE, (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. PASCULLI MATTEO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
e nei confronti di
(C.F. ), E PER ESSA QUALE PROCURATRICE, Controparte_3 P.IVA_3 [...]
C.F. e P.I. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_4
PESENTI MARCO CONCIO FRANCESCO, giusta procura in calce all'atto di intervento.
- terzo intervenuto -
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 20/11/2024, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.5.2021, e Parte_1 Parte_2
, quest'ultima in quanto fidejussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 382/2021, notificato il 24.04.2021, con il quale era stato ingiunto loro di pagare,
in solido, in favore del in persona della procuratrice Controparte_1 [...]
la complessiva somma € 50.487,46, oltre interessi al saggio convenzionale e dalla Controparte_2
decorrenza specificata in ricorso fino all'effettivo pagamento e oltre spese legali, in forza del finanziamento agrario chirografario n. 60871 e del saldo del c/c n. 800.
Hanno dedotto, innanzitutto, che l'opposta ha già interamente soddisfatto la propria pretesa creditoria e recuperato l'intera somma dovuta mediante l'escussione del pegno concesso in garanzia;
mentre “la somma ingiunta è solo la risultanza della illegittima applicazione
di spese, commissioni ed interessi anatocistici ed usurari”. In particolare:
- in entrambi i rapporti contrattuali, gli interessi prodotti sono stati calcolati illegittimamente;
- gli interessi contrattuali, T.a.n., T.a.e.g. e moratori, risultano superiori al tasso soglia e pertanto, devono essere considerati contrari alla normativa 108/1996 e conseguentemente le clausole dichiarate nulle;
- nel contratto di mutuo, l'impiego dell'ammortamento alla francese con il regime finanziario composto comporta la violazione dell'art. 1283 c.c. (anatocismo) e l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi applicati;
- qualsiasi forma di remunerazione richiesta nel contratto di finanziamento e/o nel contratto di conto corrente contribuisce a determinare il costo effettivo/complessivo del finanziamento da considerare ai fini del superamento della soglia prevista dalla L. 108/1996;
- gli interessi applicati sono quindi usurari e devono essere annullati unitamente ai costi di finanziamento, con diritto dei soggetti finanziati di ottenere la restituzione ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.;
- alcune delle clausole contenute nel contratto di conto corrente (specificamente indicate nell'atto) sono vessatorie ed illegittime.
Hanno quindi contestato tutta la documentazione prodotta, ritenuta in ogni caso non idonea a provare il rapporto, e hanno chiesto - conseguentemente - di dichiarare nullo il d.i.
2 opposto, ovvero - in subordine - di nominare un CTU al fine di rideterminare il saldo eventualmente dovuto.
Si è tempestivamente costituita la in quanto incorporante la CP_5 [...]
cedente i crediti oggetto della presente controversia in favore della cessionaria Controparte_6
soc. chiedendo preliminarmente di confermare il decreto ingiuntivo opposto, Controparte_3
concedendone la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., e contestando tutte le deduzioni avversarie con richiesta di rigetto dell'opposizione.
Nello specifico, ha eccepito:
- di aver allegato la documentazione idonea ad affermare la sussistenza del diritto azionato;
- nel quantum, che, dopo aver escusso il pegno, movimentazione annotata in conto corrente in data 22 luglio 2020, il saldo creditorio si è ridotto dall'importo di € 207.775,18 all'importo poi ingiunto di € 34.047,62;
- la genericità delle contestazioni mosse, che non permette neppure di “poter prendere
adeguatamente posizione sulla censura, posto che risulta complesso individuare su quali presupposti
sia fondata tale eccezione”;
- che il metodo di ammortamento c.d. alla francese non determina automaticamente alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi;
- che non riveste la qualità di consumatore, né è mai stata data prova di Parte_1
tale circostanza, pertanto l'invocata disciplina prevista dall'art. 6, par. 1, della Direttiva
europea 93/13 non può trovare applicazione nel caso di specie;
in ogni caso, le clausole contestate sono state specificamente sottoscritte.
In data 9.5.2022 e per essa quale procuratrice Controparte_3 Controparte_4
ha depositato atto di intervento ex art. 111 c.p.c. in virtù dei contratti di cessione con i
[...]
quali aveva acquistato pro-soluto i crediti oggetto di opposizione. Ha aderito alla posizione dell'opposta, affermando che sono stati prodotti i contratti e i relativi piani di ammortamento e che i debitori non hanno provato - come era loro onere - che l'estratto certificato prodotto è
difforme dalla realtà, mediante obiezioni analitiche e circostanziate.
3 Alla prima udienza il Giudice ha disposto la provvisoria esecuzione del d.i. in forza del disposto dell'art. 648 c.p.c. e ha assegnato alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Verificato il suddetto adempimento, e quindi accertata la condizione di procedibilità, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI c.p.c. e la causa è stata istruita mediante produzioni documentali - rigettata la richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
Così prospettate le posizioni delle parti, deve preliminarmente osservarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - quale è quello per cui è causa -
l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché - sotto il profilo probatorio - sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969 e Cass. 18453/2007).
Tale ripartizione dell'onere della prova va poi raccordata con la natura giuridica dell'opposizione a decreto ingiuntivo che - ormai pacifico - non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo ma costituisce solo una fase del giudizio già
pendente a seguito del ricorso del creditore;
con la conseguenza che è possibile far riferimento agli atti allegati in sede monitoria per la valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa.
Ancora, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è volta a verificare le condizioni di ammissibilità per l'emanazione dello stesso, dovendo avere riguardo alla fondatezza della pretesa sostanziale azionata dal creditore nelle forme del procedimento di ingiunzione. Il
giudice, cioè, qualora il credito risulti fondato, dovrà accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
4 Ebbene, l'istituto di credito ha prodotto il contratto di apertura di conto corrente del
19.4.2011 e il contratto di apertura di credito dell'11.1.2012, in cui sono indicate le condizioni pattuite, entrambi debitamente sottoscritti da;
vi sono altresì agli atti il piano Parte_1
di ammortamento, gli estratti conto e la comunicazione di revoca degli affidamenti e chiusura del conto corrente.
La condotta della banca si pone dunque in aderenza all'indirizzo interpretativo della
Corte di Cassazione sull'onere della prova del credito ingiunto (cfr. Cass. n. 23974/2010: “in
materia di opposizione a decreto ingiuntivo, vige il principio secondo cui l'onere probatorio incombe
sulla banca la quale, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti
conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, senza poter invocare l'onere di conservazione
della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.”).
Per ciò che concerne, poi, il negozio di mutuo - conformemente - spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Ebbene, parte opponente ha prodotto il contratto di mutuo agrario del 23.5.2017 e la distinta di versamento dell'importo.
Risulta inoltre agli atti la fideiussione sottoscritta da in data 2.3.2015. Parte_2
Ciò premesso, l'istituto di credito ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante,
mentre - a fronte della prova della sussistenza dei rapporti - i debitori non hanno allegato l'adempimento né hanno rappresentato che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione, limitandosi a contestare la validità del titolo e legittimità delle condizioni applicate.
Eppure, le affermazioni di parte attrice sono carenti in punto di prova, in mancanza di alcuna allegazione specifica riguardante - a titolo esemplificativo - la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo asseritamente tenuto dalla banca, la clausola negoziale relativa agli interessi di mora e il tasso concretamente applicato - individuando le voci utilizzate per il calcolo del “costo del credito” - la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
5 Si precisa, in ogni caso, che - diversamente da quanto sostenuto da parte opponente - non ogni forma di remunerazione richiesta nel contratto di finanziamento o nel contratto di conto corrente contribuisce a determinare il costo effettivo del finanziamento ai fini della valutazione di usurarietà del tasso applicato. Invero, “non sono accomunabili, nella comparazione
necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
E' impossibile, pertanto, cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli
interessi moratori” (Cass. Civ. sez. III, n. 8109/2022) nè si possono cumulare gli interessi moratori con quelli corrispettivi.
Anche con riferimento al presunto anatocismo lamentato, parte attrice si è limitata a contestare genericamente e astrattamente il sistema di ammortamento alla francese, senza allegare qualsivoglia elemento da cui dedurre l'applicazione, nel caso concreto, degli interessi vietati dall'art. 1283 c.c. Ciò con la precisazione che la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che l'ammortamento alla francese di per sé non implica una pratica anatocistica, ma rappresenta la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive.
Va infine precisato che il mancato assolvimento dell'onere probatorio non può essere colmato mediante una generica ed indistinta richiesta di CTU contabile. Infatti, occorre ribadire, a riguardo, che la richiesta di consulenza contabile d'ufficio relativa ad un rapporto bancario non può limitarsi ad una generica doglianza, ma deve indicare in modo specifico quali voci siano contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. Infatti, l'individuazione di simili criteri è conseguenza di precise scelte giuridiche e dell'applicazione della normativa di riferimento, che non possono essere demandate al ctu, che fornisce le necessarie cognizioni tecniche per verificare le conseguenze dell'applicazione di determinate condizioni del rapporto, ma che non può decidere la questione, prettamente giuridica, di quali criteri siano applicabili al rapporto, secondo le previsioni dello specifico contratto e la normativa del settore.
6 Venendo poi all'asserita violazione della disciplina consumeristica, anche prescindendo da ogni valutazione circa la qualifica di consumatore del debitore opponente (pur rilevando che il mutuo è stato stipulato “nella qualità di titolare dell'azienda agricola”), si rileva che le specifiche condizioni contrattuali sono state debitamente sottoscritte e che - in ogni caso -
l'eventuale accertamento di illegittimità della clausola non provoca la nullità automatica del rapporto. Pertanto, era necessario allegare anche gli effetti che sarebbero derivati dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa.
Conclusivamente, la carenza, in punto di allegazione e di prova, dell'opposizione, ne impone il rigetto.
In applicazione del principio della soccombenza, parte opponente deve essere condannata a rifondere le spese di lite a parte opposta e all'interveniente cessionario, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022) per lo scaglione di riferimento, valori prossimi ai minimi per tutte le fasi del giudizio in considerazione dell'attività svolta e delle questioni in concreto trattate,
senza considerare la fase istruttoria sostanzialmente non tenuta, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando,
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 382/2021 del
9/15.4.2021 del Tribunale di Agrigento;
condanna gli opponenti, in solido, a corrispondere in favore di parte opposta e di parte interveniente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.000,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 13 marzo 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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