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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1403/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1403/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO, CARETTA ELISA e CARETTA FABIO e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. DONAZZAN ODETTA e domiciliato presso l' di Vicenza CP_1 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 30/01/2025. Oggetto : Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato il 09/08/2024 il ricorrente chiedeva l'accertamento del danno biologico permanente per malattia professionale, quantificato nella misura del 3% per epicondilite gomito destro, e del conseguente diritto ad ottenere l'erogazione delle prestazioni indennitarie previste dalla legge per il cumulo di detta invalidità con ulteriori tecnopatie già
pagina 1 di 3 riconosciute dall'Istituto (totale 14%);
- in sede di costituzione in giudizio l' rappresentava che era stata nel CP_1 frattempo eseguita ulteriore collegiale medica, all'esito della quale i consulenti delle parti avevano concordato per il riconoscimento dell'invalidità richiesta, e produceva altresì in data 29/01/2025 documentazione attestante la liquidazione dell'indennizzo (per percentuale del 13%, in virtù di cumulo con patologia precedentemente riconosciuta), disposta dall'istituto in autotutela;
- all'udienza del 30/01/2025 le parti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente ha chiesto altresì la rifusione delle spese di lite, mentre l' ne ha chiesto la CP_1 compensazione almeno parziale.
Ritenuto che:
- in esito al riconoscimento da parte dell' della prestazione richiesta CP_1 dal ricorrente, deve essere dichiarata, conformemente alla richiesta delle parti, la cessazione della materia del contendere;
- in mancanza di accordo sulle spese di lite, le stesse - liquidate in dispositivo
- devono essere poste a carico della parte resistente, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale ed in applicazione del principio di causalità. Deve ritenersi infatti che le ragioni della parte ricorrente avrebbero trovato accoglimento, alla luce di quanto effettivamente riconosciuto dall' . Deve comunque essere considerato, nella CP_1 quantificazione delle spese, il comportamento dell' , che CP_2 provvedendo in sede amministrativa ha evitato i costi di ulteriori fasi giudiziali. In relazione allo scaglione di riferimento, deve essere considerato, come evidenziato dall' , il valore della prestazione CP_1 corrispondente alla malattia contestata, che in considerazione dell'importo totale riconosciuto, si colloca certamente al di sotto dei 5.200,00 euro. Non può in ogni caso essere riconosciuto alla parte ricorrente l'aumento di cui all'art. 4 c. 1 DM 55/2014, posto che il ricorso depositato non risulta dotato di collegamenti ipertestuali funzionanti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, CP_1 liquidando la somma di euro 893,00, di cui euro 43,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.), con distrazione a favore dei difensori antistatari. Vicenza, 30/01/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1403/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. CARETTA ADRIANO, CARETTA ELISA e CARETTA FABIO e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. DONAZZAN ODETTA e domiciliato presso l' di Vicenza CP_1 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 30/01/2025. Oggetto : Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato il 09/08/2024 il ricorrente chiedeva l'accertamento del danno biologico permanente per malattia professionale, quantificato nella misura del 3% per epicondilite gomito destro, e del conseguente diritto ad ottenere l'erogazione delle prestazioni indennitarie previste dalla legge per il cumulo di detta invalidità con ulteriori tecnopatie già
pagina 1 di 3 riconosciute dall'Istituto (totale 14%);
- in sede di costituzione in giudizio l' rappresentava che era stata nel CP_1 frattempo eseguita ulteriore collegiale medica, all'esito della quale i consulenti delle parti avevano concordato per il riconoscimento dell'invalidità richiesta, e produceva altresì in data 29/01/2025 documentazione attestante la liquidazione dell'indennizzo (per percentuale del 13%, in virtù di cumulo con patologia precedentemente riconosciuta), disposta dall'istituto in autotutela;
- all'udienza del 30/01/2025 le parti hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente ha chiesto altresì la rifusione delle spese di lite, mentre l' ne ha chiesto la CP_1 compensazione almeno parziale.
Ritenuto che:
- in esito al riconoscimento da parte dell' della prestazione richiesta CP_1 dal ricorrente, deve essere dichiarata, conformemente alla richiesta delle parti, la cessazione della materia del contendere;
- in mancanza di accordo sulle spese di lite, le stesse - liquidate in dispositivo
- devono essere poste a carico della parte resistente, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale ed in applicazione del principio di causalità. Deve ritenersi infatti che le ragioni della parte ricorrente avrebbero trovato accoglimento, alla luce di quanto effettivamente riconosciuto dall' . Deve comunque essere considerato, nella CP_1 quantificazione delle spese, il comportamento dell' , che CP_2 provvedendo in sede amministrativa ha evitato i costi di ulteriori fasi giudiziali. In relazione allo scaglione di riferimento, deve essere considerato, come evidenziato dall' , il valore della prestazione CP_1 corrispondente alla malattia contestata, che in considerazione dell'importo totale riconosciuto, si colloca certamente al di sotto dei 5.200,00 euro. Non può in ogni caso essere riconosciuto alla parte ricorrente l'aumento di cui all'art. 4 c. 1 DM 55/2014, posto che il ricorso depositato non risulta dotato di collegamenti ipertestuali funzionanti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, CP_1 liquidando la somma di euro 893,00, di cui euro 43,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.), con distrazione a favore dei difensori antistatari. Vicenza, 30/01/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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