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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/06/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2381/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2381/2025 tra
Parte_1
[...]
[...]
RICORRENTI
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 09.00 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. POGGI LUIGI Parte_1 Per 'avv. POGGI LUIGI Parte_1 Per 'avv. POGGI LUIGI Parte_1
Per nessuno è comparso. CP_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Poggi conclude come in atti e precisa che la morosità a giugno 2025 ammonta ad € 4.500,00.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. ; Parte_1 C.F._2
c.f. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe e Luigi Parte_1 C.F._3
Poggi del Foro di Verona;
ricorrenti
contro
:
, nato in [...] il [...], c.f. e già residente a [...]CP_1 CodiceFiscale_4
in viale Spolverini 126/a e successivamente cancellato dall'anagrafe dell'intero territorio italiano;
iscritta al n. 2381/25 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 5 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità.
All'udienza di convalida dell'8 aprile 2025, l'intimato non si costituiva e tenuto conto della sua irreperibilità, veniva disposto il mutamento del rito.
Osservato che a seguito del mutamento del rito disposto per l'opposizione alla intimazione di sfratto per morosità, il ricorrente richiedeva la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, in quanto lo stesso non aveva corrisposto i canoni di locazione venuti a maturazione da ottobre 2024 e fino a giugno 2025, per complessivi € 4.500,00, con la rifusione delle spese di lite.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08).
pagina 3 di 5 In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
Alla luce di quanto sopra, la morosità ammonta a complessivi € 4.500,00, da ciò la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori, va accolta.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto locazione datato 26.10.2022 per grave inadempimento del conduttore, ordina allo stesso il rilascio immediato dell'immobile sito a Verona, condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di euro 4.500,00 con gli interessi dalla domanda al saldo effettivo ed alla rifusione delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento;
per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 26 ottobre 2022 per grave inadempimento del conduttore;
ordina al sig. di rilasciare immediatamente l'immobile condotto in locazione sito a Verona CP_1
in viale Spolverini n.122;
condanna il predetto al pagamento della somma di € 4.500,00 in favore dei ricorrenti, con gli interessi dalla domanda al saldo;
condanna il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 500,00 mensili, dal luglio pagina 4 di 5 condanna il resistente alla rifusione ai ricorrenti delle spese di procedimento della fase di convalida e di quella di merito, liquidate in complessivi euro 2.593,50 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 e fino al rilascio effettivo;
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2381/2025 tra
Parte_1
[...]
[...]
RICORRENTI
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 09.00 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. POGGI LUIGI Parte_1 Per 'avv. POGGI LUIGI Parte_1 Per 'avv. POGGI LUIGI Parte_1
Per nessuno è comparso. CP_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Poggi conclude come in atti e precisa che la morosità a giugno 2025 ammonta ad € 4.500,00.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. ; Parte_1 C.F._2
c.f. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe e Luigi Parte_1 C.F._3
Poggi del Foro di Verona;
ricorrenti
contro
:
, nato in [...] il [...], c.f. e già residente a [...]CP_1 CodiceFiscale_4
in viale Spolverini 126/a e successivamente cancellato dall'anagrafe dell'intero territorio italiano;
iscritta al n. 2381/25 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 5 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità.
All'udienza di convalida dell'8 aprile 2025, l'intimato non si costituiva e tenuto conto della sua irreperibilità, veniva disposto il mutamento del rito.
Osservato che a seguito del mutamento del rito disposto per l'opposizione alla intimazione di sfratto per morosità, il ricorrente richiedeva la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, in quanto lo stesso non aveva corrisposto i canoni di locazione venuti a maturazione da ottobre 2024 e fino a giugno 2025, per complessivi € 4.500,00, con la rifusione delle spese di lite.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08).
pagina 3 di 5 In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
Alla luce di quanto sopra, la morosità ammonta a complessivi € 4.500,00, da ciò la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento dei conduttori, va accolta.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto locazione datato 26.10.2022 per grave inadempimento del conduttore, ordina allo stesso il rilascio immediato dell'immobile sito a Verona, condanna il resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di euro 4.500,00 con gli interessi dalla domanda al saldo effettivo ed alla rifusione delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento;
per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 26 ottobre 2022 per grave inadempimento del conduttore;
ordina al sig. di rilasciare immediatamente l'immobile condotto in locazione sito a Verona CP_1
in viale Spolverini n.122;
condanna il predetto al pagamento della somma di € 4.500,00 in favore dei ricorrenti, con gli interessi dalla domanda al saldo;
condanna il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 500,00 mensili, dal luglio pagina 4 di 5 condanna il resistente alla rifusione ai ricorrenti delle spese di procedimento della fase di convalida e di quella di merito, liquidate in complessivi euro 2.593,50 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 e fino al rilascio effettivo;