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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/07/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 631/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. ed est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINTIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 631/2025 del registro generale, avente per oggetto la separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., vertente tra:
C.F. , nato a [...] il 20 Parte_1 C.F._1 agosto 1995, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Pratesi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via Francesco Crispi n. 33, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
Aguascalientes (Messico) il 10 luglio 1998, ultima residenza nota in Pistoia, via del Cacio n. 1
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 marzo 2025, il sig. ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, sig. ra Controparte_1
con la quale aveva contratto matrimonio in Pistoia il 4 giugno 2020,
[...] esponendo che dall'unione non sono nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza , di fatto interrottasi nell'anno 2021.
Il ricorrente ha proposto anche domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
All'udienza del 10 luglio 2025, la giudice delegata ha dichiarato la contumacia della convenuta, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e , fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente la causa da parte del ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'esame degli atti e la condizione di irreperibilità della convenuta evidenziano il determinarsi di una situazione di contrasto tra i coniugi, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, imponendo la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
Il ricorrente ha proposto anche domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. alle medesime condizioni della separazione.
La domanda di divorzio è procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla definizione del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Pistoia il 4 Controparte_1 giugno 2020;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Pistoia, atto n. 20, parte I, dell'anno 2000;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. ed est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINTIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero R.G. 631/2025 del registro generale, avente per oggetto la separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., vertente tra:
C.F. , nato a [...] il 20 Parte_1 C.F._1 agosto 1995, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Pratesi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, via Francesco Crispi n. 33, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
Aguascalientes (Messico) il 10 luglio 1998, ultima residenza nota in Pistoia, via del Cacio n. 1
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 marzo 2025, il sig. ha Parte_1 chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, sig. ra Controparte_1
con la quale aveva contratto matrimonio in Pistoia il 4 giugno 2020,
[...] esponendo che dall'unione non sono nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza , di fatto interrottasi nell'anno 2021.
Il ricorrente ha proposto anche domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
All'udienza del 10 luglio 2025, la giudice delegata ha dichiarato la contumacia della convenuta, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e , fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente la causa da parte del ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'esame degli atti e la condizione di irreperibilità della convenuta evidenziano il determinarsi di una situazione di contrasto tra i coniugi, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, imponendo la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
Il ricorrente ha proposto anche domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. alle medesime condizioni della separazione.
La domanda di divorzio è procedibile decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla definizione del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Pistoia il 4 Controparte_1 giugno 2020;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Pistoia, atto n. 20, parte I, dell'anno 2000;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
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