Ordinanza collegiale 14 gennaio 2022
Decreto cautelare 19 marzo 2022
Ordinanza cautelare 13 aprile 2022
Sentenza 13 maggio 2022
Decreto presidenziale 7 giugno 2022
Ordinanza cautelare 1 luglio 2022
Decreto presidenziale 14 luglio 2022
Decreto cautelare 15 luglio 2022
Ordinanza cautelare 25 luglio 2022
Decreto presidenziale 30 settembre 2022
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2022
Sentenza 23 novembre 2022
Decreto cautelare 17 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 13 marzo 2023
Accoglimento
Sentenza 2 maggio 2023
Ordinanza collegiale 1 settembre 2023
Ordinanza collegiale 29 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00658/2025REG.PROV.COLL.
N. 00458/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il UL IA GI (Sezione Prima) n. 295/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, straniero di cittadinanza -OMISSIS-, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il UL IA GI, il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato agricolo ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020, emesso dalla Questura di Udine in data -OMISSIS- in considerazione di tre distinte cause ostative (allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale successivamente all’8 marzo 2020, segnalazione di inammissibilità in area Schengen effettuata dalle autorità -OMISSIS- in data -OMISSIS- e mancata dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo).
2. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato in ragione di ciascuna delle tre motivazioni ostative.
3. Lo straniero ha impugnato la decisione riproponendo i motivi di ricorso già respinti dal T.a.r., deducendo:
1) la violazione dell’art. 103 c. 1 del D.L. n. 34/2020, nella parte in cui la norma prevede che “ i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020 ”, dovendosi il requisito del mancato allontanamento riferire al periodo temporale che intercorre tra l’8 marzo 2020 e la presentazione della domanda di sanatoria (nel caso di specie datata-OMISSIS-), essendosi pertanto il proprio allontanamento verificato oltre tale lasso temporale, ed al fine di raggiungere il -OMISSIS- -OMISSIS-, soggiornante in -OMISSIS- e gravemente malato;
2) la violazione dell’art. 103 co. 10 lett. b) del D.L. 34 del 2020, nonché dell’art. 25 comma 2 acquis Schengen, dovendosi escludere ogni automatismo tra la segnalazione Schengen ed il diniego di emersione, considerato altresì il fatto che la segnalazione a proprio carico era consistita in un’espulsione a carattere amministrativo collegata all’irregolarità del soggiorno accertata sul territorio -OMISSIS-, intervenuta successivamente alla presentazione dell’istanza di sanatoria: per tale ragione, secondo le prospettazioni dell’appellante, la Questura di Udine avrebbe dovuto attivare la procedura di consultazione prevista dall’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione Schengen al fine della verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno, con eventuale ritiro della segnalazione da parte delle autorità -OMISSIS-;
3) la violazione dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 286/98 e dell’art. 10 bis della L. 241/1990, nonché la carenza di istruttoria, non essendo l’idoneità alloggiativa prevista come requisito per il perfezionamento della procedura di emersione ed avendo peraltro il datore di lavoro ospitato il lavoratore anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Udine si sono costituiti depositando la documentazione già agli atti del primo grado del giudizio.
5. Con ordinanza -OMISSIS- il Collegio ha accolto la domanda cautelare, onerando l’Amministrazione di chiarire le specifiche ragioni su cui si fonda la succitata segnalazione, ovvero di disporre l’attivazione della procedura di consultazione di cui all’art. 25 dell’Accordo di Schengen, da effettuare in collaborazione con la Divisione SIRENE della Direzione Centrale della Polizia Criminale.
6. L’ordine istruttorio è stato inutilmente reiterato con l’ordinanza -OMISSIS-, con l’ulteriore avvertenza che dalla eventuale inottemperanza il Collegio avrebbe potuto trarre argomenti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 116 c.p.c. e 39 c.p.a.
7. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
8. L’appello è fondato.
9. Emerge dagli atti che il sig. -OMISSIS- ha inoltrato, in data -OMISSIS-, domanda di rilascio di permesso di soggiorno a seguito dell’attivazione della procedura di emersione, precedentemente avviata, ai sensi dell’art. 103 co. 1° del D.L. 34/2020, in data -OMISSIS-.
10. Successivamente alla presentazione dell’istanza, lo straniero ha lasciato il territorio nazionale recandosi in -OMISSIS- e quello Stato ha emesso a suo carico una segnalazione di inammissibilità in area Schengen in data -OMISSIS-.
11. L’appellante ha rappresentato e provato documentalmente di essersi recato in -OMISSIS- per far visita al -OMISSIS- malato, poi deceduto in data -OMISSIS-, facendo rientro in Italia dopo pochi giorni, integrando tale circostanza un valido motivo di allontanamento dal territorio nazionale.
12. L’Amministrazione, con valutazione confermata dal T.a.r., ha individuato in tale quadro fattuale due distinte cause di rigetto dell’istanza, costitute dall’abbandono del territorio nazionale in data successiva all’8 marzo 2020 (data indicata dall’art. 103 c.1 del D.L. n. c4/2020) e dal riscontro di una segnalazione di inammissibilità in area CH (indicata quale causa ostativa dall’art. 103 c. 10 lett. b) del medesimo D.L.).
13. Entrambe le statuizioni non possono essere condivise.
14. Quanto alla prima, osserva il Collegio che all’atto della presentazione dell’istanza di emersione (-OMISSIS-), lo straniero aveva già dimostrato di non aver lasciato il territorio nazionale dall’8marzo 2020, come previsto dall’art. 103 c.1 del D.L. n. 34/2020.
E’ documentalmente provato e non è neppure contestato che il breve viaggio in -OMISSIS- sia avvenuto successivamente all’apertura delle procedura di emersione e pertanto non può costituire un motivo ostativo valido al diniego.
A ciò deve aggiungersi che, com’è già stato rilevato dalla giurisprudenza di questa Sezione, il requisito di non aver lasciato l’Italia in seguito all’8 marzo 2020 (e fino al termine della procedura di emersione da parte dell’amministrazione) è stata inserita dal legislatore in quanto emblematica della volontà dello straniero di permanere sul territorio nazionale in modo stabile e continuativo e pertanto non può riferirsi a quelle situazioni di breve e motivato allontanamento necessitato dall’esigenza di esercitare un diritto fondamentale dell’individuo, qual è quello al rispetto della vita privata e familiare, tutelato sia dalla Costituzione all’art. 29 sia a livello europeo ed internazionale, nello specifico dall’art. 9 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea e dall’art. 8 CEDU (Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7814).
Nel caso di specie lo straniero ha documentato le ragioni del breve allontanamento, in ogni caso successivo alla presentazione dell’istanza di emersione.
15. Quanto alla segnalazione di inammissibilità in area SH effettuata dalla Autorità -OMISSIS-, osserva il Collegio che la stessa risulta essere stata emessa in data -OMISSIS-, successivamente alla presentazione dell’istanza di emersione, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare la procedura prevista dall’art. 25 c. 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (“ Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali ”).
Sulla base di questo rilievo, il Collegio ha onerato la Questura di Udine di attivare la procedura di consultazione di cui all’art. 25 dell’accordo di Schengen, in collaborazione con la Divisione SIRENE della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ma l’ordine istruttorio, sebbene reiterato, è rimasto privo di riscontro.
16. Fondato è, infine, anche l’ultimo motivo di appello.
Non è contestato che l’appellante, ricevuta una prima convocazione per presentarsi presso lo Sportello Unico per il giorno -OMISSIS-, abbia depositato la prevista dichiarazione di idoneità alloggiativa, sottoscrivendo il contratto di soggiorno, ed abbia successivamente depositato la dichiarazione di ospitalità datata -OMISSIS- sottoscritta dal datore di lavoro, relativa all’abitazione sita in -OMISSIS-, oltre alla successiva idoneità alloggiativa riferita alla medesima abitazione.
L’Amministrazione ha ritenuto insussistente il requisito alloggiativo rilevando che lo straniero era stato ospitato non presso la sopra indicata abitazione, ma presso un container contiguo; tuttavia, tale circostanza ostativa, desunta da alcune immagini fotografiche, non è stata rappresentata all’istante nella comunicazione ex art. 10 bis. della L. n. 241/1990, non potendo conseguentemente essere posta a fondamento del provvedimento di diniego.
17. Per queste ragioni l’appello deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
18. Le spese del doppio grado di giudizio, considerato la peculiarità della controversia in punto di fatto, possono essere integralmente compensate tra le parti.
19. Visti il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio avanti al Consiglio di Stato con decreto -OMISSIS- dell’apposita Commissione, la nota spese presentata dall’Avv. Claudia Pedrini ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 e considerato che tale ammissione deve intendersi implicitamente confermata per effetto dell’accoglimento dell’appello (cfr. Cass. civ., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315), il Collegio ritiene congrua la determinazione in complessivi euro 2.500,00, oltre spese e accessori, della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorario per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato;
Spese compensate;
Liquida complessivamente la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali e accessori per legge, relativi al presente grado di giudizio, in favore dell’Avv. Claudia Pedrini;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e gli altri soggetti nominativamente indicati nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.