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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 554/2023
Verbale di udienza del 28/10/2025
E' presente per parte ricorrente, in sostituzione dell'avv. Enrico Matarazzo, l'avv.
AN ER il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare alle note autorizzate datate 27.02.2025 chiedendone l'integrale accoglimento. impugna e contesta quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, ritenendo la causa matura, chiede che la stessa venga decisa mediante accoglimento delle conclusioni riportate in calce al ricorso con attribuzione delle spese al procuratore antistatario.
È presente per l' l'avv Silvio Garofalo, il quale si riporta alla memoria di CP_1 costituzione e conclude come in atti. Chiede, in caso di rinvio per la discussione che la nuova udienza venga fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'avv. ER si associa alla istanza di trattazione scritta in ipotesi di rinvio della discussione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 28/10/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 28/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 554/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: prestazione: malattia;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. MATARAZZO ENRICO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, C.F. indicato: P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca
Tellone, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, conferita in Roma il 23/01/2023 (repertorio 37590/ raccolta 7131), ed elettivamente domiciliato con gli stessi Avvocati in Avellino alla Via Roma, 17, presso la Sede provinciale dell'Ente, (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
1. Con ricorso depositato in data 27/02/2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “- in via preliminare, accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento emanato dall' in data 14 giugno 2022 e CP_1 notificato alla ricorrente con raccomandata n. RK2 68982352857-8 con il quale
l' statuiva la trattenuta dell'indennità di malattia fino a dieci giorni;
- CP_2 emettere ogni provvedimento consequenziale, dichiarando comunque che alcuna somma è dovuta dalla ricorrente per tale causale: - in via subordinata dichiarare la legittimità del provvedimento solo per la data del 12.06.2022, giorno in cui la sig.ra
non era stata formalmente reperita in casa;
- in ogni caso, con Parte_1 vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno del ricorso esponeva che: in data 26.02.2022, a causa di una rovinosa caduta, veniva trasportata c/o l'Ospedale Moscati di Avellino, ove veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico per frattura bimalleolare di tibia e fibula;
successivamente, veniva dimessa in data 28.02.2022, con prognosi di giorni trenta;
di seguito, data la sua inabilità temporanea, seguitava nel periodo di malattia e, pertanto, provvedeva a trasmettere al proprio datore di lavoro, per il tramite del proprio medico curante, i certificati medici di malattia da questi medio tempore rilasciati, e sino alla data della guarigione occorsa in data 30.07.2022; nelle more del periodo di malattia, e precisamente in data 12.06.2022, presso la propria abitazione riceveva visita medica fiscale;
a causa delle precarie condizioni di salute, dovute all'incidente che l'aveva coinvolta e che le impediva di muoversi agevolmente e trovandosi in quel frangente da sola in casa, la stessa, tuttavia, non riusciva a rispondere in tempo al citofono;
in particolare, accadeva che al momento dell'arrivo della visita, la ricorrente si trovava nella vasca da bagno per fare una doccia, mentre il figlio, che fino a quel momento era stato con lei per coadiuvarla, era momentaneamente sceso al piano inferiore dell'immobile per prendere della biancheria che la doveva di lì a poco indossare Pt_1
e che era collocata in un guardaroba ubicato nel bagno al primo piano dello stabile;
l'istante, pur avendo udito il citofono, richiesto inutilmente l'intervento del figlio, che però non era momentaneamente presente su quel piano dell'immobile, tentava di avviarsi verso il citofono, ma data la sua lenta mobilità, non riusciva a raggiungerlo in tempo utile, prima che il medico si allontanasse;
il di lei figlio, dal piano inferiore dell'immobile, non udiva alcuna citofonata, atteso un malfunzionamento dell'apparecchio e, recatosi in strada, a ciò compulsato dalla ricorrente, si avvedeva che
3 il medico si era allontanato lasciando nella cassetta postale un avviso con il quale si attestava l'assenza della ricorrente, con invito a recarsi presso la sede degli uffici CP_1 il giorno successivo;
in data 13.06.2022 la ricorrente si recava presso la sede di CP_1
Avellino laddove, rendicontato quanto innanzi, i sanitari la sottoponevano a visita e, accertata la sua inabilità, redigevano apposito verbale;
successivamente, l' con CP_1 raccomandata n. 68982352857-8 del 14 giugno 2022, ritenuta non giustificata la motivazione prospettata dall'istante, e trattandosi di prima assenza ingiustificata, comunicava “la trattenuta dell'intera indennità fino a dieci giorni a partire dall'inizio della malattia”; avverso il predetto provvedimento, in data 27.06.2022, la ricorrente proponeva ricorso amministrativo al Comitato provinciale, il quale, in data 4.08.2022 con delibera n. 228644, comunicava la reiezione del ricorso.
In punto di diritto deduceva che nessuna negligenza le poteva essere ascritta, perché era impossibilitata ad aprire la porta in quanto fisicamente impedita ed aveva fatto sul figlio ed inoltre si era presentata alla visita del 13/6/2022, dovendo piuttosto ricondursi la fattispecie ad un caso fortuito.
Soggiunta la illegittimità del provvedimento adottato dall' , Controparte_3 rassegnava le conclusioni come innanzi riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto proposta oltre il termine annuale di decadenza di cui all'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, nonché la prescrizione ex art. 6 L 138/1943 e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi di parte ricorrente, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, si osserva che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 (come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. n.
438/1992), dispone quanto testualmente si riporta: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
4 dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le Controparte_2 prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria”.
I termini decadenziali di cui si discute iniziano, dunque, a decorrere: a) nell'ipotesi in cui l'interessato abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo, dal giorno in cui questi riceve la comunicazione della decisione emessa tempestivamente dai competenti organi dell'Istituto; b) in mancanza di tale decisione, dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
c) qualora, infine, non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decadenziale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo
(300 giorni dalla domanda, di cui 120 per il formarsi del silenzio - rigetto di cui all'art. 7 legge n. 533/73, 90 giorni previsti dall'art. 46 della L. n. 88/1989 per la presentazione del ricorso amministrativo, e 90 giorni prescritti dalla stessa norma per la decisione dello stesso).
Nella fattispecie in esame, il ricorso amministrativo è stato presentato 27/6/2022 ed in data 4/8/2022 è intervenuta la delibera di reiezione da parte dell'organo amministrativo adito;
nella successiva data del 27/2/2023 è stato proposto ricorso giudiziario innanzi a questo Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro, sicché, alla data di instaurazione del presente giudizio, alcuna decadenza poteva dirsi maturata.
4. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione estintiva annuale del diritto all'indennità di malattia di cui alla L. N. 11 gennaio 1943
5 n.138 formulata dall' tenuto conto che parte ricorrente ha proposto ricorso CP_1 amministrativo, quale idoneo atto interruttivo della prescrizione (decorrente dalla data della visita del 12/6/2022), in data 27/6/2022 (v. all. 5 fascicolo ricorrente) con conseguente sospensione del termine prescrizionale fino all'esaurimento della fase amministrativa (cfr. Cass. n. 9286/2003 e n. 2865/24 in materia di effetto sospensivo del procedimento amministrativo sul termine di prescrizione del diritto alle prestazioni economiche di malattia e maternità in applicazione dell'art. 97 R.D.L. N.1827/1935).
La notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta in data 27/2/2023
e, quindi, antecedentemente allo spirare del termine annuale di prescrizione.
5. Venendo all'esame nel merito della res controversa, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Parte ricorrente ha introdotto il ricorso per contestare la comunicazione di decadenza dall'indennità di malattia , per il periodo di dieci giorni, irrogata dall' stante la CP_1 sua assenza al momento della visita domiciliare di controllo del 12/06/2022, deducendo che, sebbene alla data ed ora della visita fiscale si trovasse in casa e avesse udito il citofono, trovandosi nondimeno nella vasca da bagno e a causa delle sue ridotte condizioni di mobilità, non era riuscita ad rispondere al citofono prima che il medico si allontanasse e che nemmeno suo figlio aveva aperto la porta al medico, poiché si trovava momentaneamente in altro piano dell'abitazione ove il citofono non funzionava.
Vale premettere che il lavoratore in malattia, mediante il certificato medico, deve comunicare l'indirizzo di residenza o di domicilio ove trascorrerà la malattia;
ciò al fine di consentire all' di verificare, d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro, la CP_1 malattia mediante le visite mediche di controllo domiciliari.
Pertanto, a partire dal primo giorno di assenza e per tutta la durata della malattia il lavoratore deve rendersi disponibile all'indicato indirizzo di residenza o di domicilio nelle fasce orarie di reperibilità (variabili a seconda che si tratti di settore privato o settore pubblico), comportando l'inosservanza di tale obbligo l'applicazione di sanzioni economiche e/o disciplinari, laddove l'assenza sia ingiustificata.
In particolare, il comma 14 dell'art 5 della L. n. 638/1983 testualmente dispone che
“Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero
6 periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Sotto tale profilo si è dubitato della legittimità costituzionale della stessa, ma la Corte con sentenza n. 78 del 1988 ha sostanzialmente confermato il descritto sistema, richiedendo solamente una seconda visita medica prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni («dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni»)
La Corte ha, infatti, ribadito che «[..] l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio. Ed anche perché al lavoratore è data la possibilità di giustificare la sua irreperibilità adducendo un motivo valido e serio sia nella fase amministrativa sia, eventualmente, nella successiva fase giudiziaria. In altri termini, vi è un procedimento amministrativo che comprende la contestazione, da parte dell' della irreperibilità Controparte_3 del lavoratore;
l'eventuale deduzione, da parte di quest'ultimo, del motivo di giustificazione;
la sua valutazione da parte dello stesso con il conseguente CP_2 accoglimento o rigetto e, solo in quest'ultimo caso, la previsione della decadenza dal trattamento economico di malattia. Al procedimento amministrativo può seguire quello giudiziario nel quale il lavoratore può far valere le sue ragioni dinanzi al giudice».
Invero, la decadenza dal trattamento economico di malattia è inserita nel sistema dei controlli spettanti all' diretti a garantire la necessaria efficienza del CP_1 funzionamento del sistema assicurativo e il corretto espletamento della funzione previdenziale nonché a realizzare la finalità di evitare abusi.
7 Pertanto, è riconosciuto legittimo un “onere” di reperibilità del lavoratore, la cui violazione comporta la perdita del trattamento economico di malattia.
Ciò non toglie, tuttavia, che al lavoratore sia data la possibilità di giustificare la sua irreperibilità adducendo un motivo valido e serio sia nella fase amministrativa sia, eventualmente, nella successiva fase giudiziaria.
E si ha assenza non solo quando il dipendente non sia a casa, ma anche quando non abbia consentito la visita fiscale per altre ragioni in quanto il lavoratore ha il dovere di cooperare all'effettuazione delle visite domiciliari comportandosi in modo tale da consentire al medico l'immediato ingresso nell'abitazione [cfr. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 50 del 04/01/2002: “Con riferimento all'obbligo di essere reperibile durante le prescritte fasce orarie per sottoporsi a visita sanitaria di controllo, a pena di decadenza dal diritto all'indennità di malattia, ex art. 5 D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni in legge n. 638 del 1983, il lavoratore ammalato, nei cui confronti il medico ispettore abbia attestato la irreperibilità, ha l'onere (ove non contesti la veridicità di tale attestazione né adduca giustificati motivi che lo abbiano indotto ad allontanarsi dal proprio domicilio) di provare, in applicazione dell'art.
1218 cod. civ., l'esistenza di uno specifico impedimento che abbia reso impossibile
l'adempimento del suo obbligo, non essendo rilevante, a tal fine, l'erronea convinzione dello stesso lavoratore di avere adempiuto all'obbligo suddetto ed essendo necessario, invece, un impedimento oggettivo, cioè un caso fortuito o una forza maggiore, la cui influenza negativa per l'adempimento, se l'evento era prevedibile, non poteva essere evitata che con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di consentire al medico fiscale l'accesso al domicilio del lavoratore].
L'inottemperanza a tale obbligo per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile
(come, ad esempio, il ritardo nell'apertura della porta che determini l'allontanamento del medico, l'assenza del nome del lavoratore sul citofono o sulla cassetta della posta,
o la circostanza di non aver sentito il citofono) comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico, senza che possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13980 del
07/07/2020: “In tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, conv. nella l. n. 638 del 1983 (norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con
8 sentenza n. 78 del 1988), l'effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l'osservanza dell'onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo”).
E se è vero che l'obbligo di cooperazione a cui è tenuto il malato non può essere esteso fino a comprendere il divieto di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano all'interno delle pareti domestiche, è altrettanto vero che l'onere della prova circa l'impossibilità di aprire al medico fiscale spetta al dipendente.
Come chiarito sempre dalla Suprema Corte, qualora il medico incaricato della visita di controllo della malattia abbia attestato – con atto che fa prova fino a querela di falso – il mancato reperimento del lavoratore nella sua abitazione, quest'ultimo, ove deduca di essere stato presente al proprio domicilio, è tenuto a dimostrare le circostanze a lui non imputabili per incuria, negligenza o comunque per motivi non socialmente apprezzabili, che abbiano reso impossibile la visita.
Si deve infatti presumere che l'accertamento dell'irreperibilità sia stato svolto dal medico con il compimento di ogni adeguata attività di ricerca in relazione alla particolare situazione dei luoghi.
Se il lavoratore risulta assente ingiustificato alla seconda visita di controllo, l' CP_1 sospende la metà del trattamento economico per l'ulteriore periodo successivo ai primi
10 giorni fino alla conclusione dell'evento morboso.
Qualora risulti assente ingiustificato alla terza o successiva visita medica di controllo: interruzione dell'erogazione dell'indennità dal giorno di questa assenza.
Il primo dei 10 giorni cui applicare la sanzione è costituito dal 1° giorno di malattia e l'indennità viene corrisposta dal giorno dell'eventuale successiva visita che accerti la malattia.
Pertanto, l'assenza ingiustificata alla visita domiciliare seguita da regolare presentazione alla visita ambulatoriale nel giorno indicato nella comunicazione del medico di irreperibilità (circostanza ricorrente nella fattispecie in esame) comporta la perdita dell'indennità per i primi 10 giorni, così come, anche se l'assenza alla visita domiciliare è giustificata ma il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, consegue ugualmente la perdita dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia.
9 Pertanto, per il lavoratore, vi è un obbligo autonomo di reperibilità all'interno delle fasce orarie;
conseguentemente, la non reperibilità dello stesso per causa ascrivibile al lavoratore rende legittima la perdita del trattamento economico;
trattamento strettamente connesso al controllo domiciliare ed alla disponibilità allo stesso da parte lavoratore.
6. Dall'esame della documentazione prodotta dalla prova orale espletata, si ritiene che la parte ricorrente non abbia adeguatamente giustificato l'assenza alla visita fiscale dell' CP_1
Queste le dichiarazioni dei testi escussi: il teste indifferente, ha Testimone_1 dichiarato: “DR “Sono Elettricista, titolare della impresa International System
Impianti s.r.l.s. e ho eseguito lavori verso fine luglio del 2022 per conto di Per_2
che è il marito di . DR Non conosco personalmente
[...] Parte_1
, ricordo che quando sono andato ad eseguire i lavori, la stessa era Parte_1 allettata. DR i lavori in questione sono consistiti nella riparazione di un citofono e nella sostituzione di una telecamera, in quanto il citofono non funzionava. Preciso che il cliente mi chiamò verso i primi di luglio, se non ricordo male, e mi recai verso la fine di luglio 2022 presso la sua villetta sita in Capriglia (Av) villetta che è ubicata più avanti dell'hotel Cappuccini. DR In quella occasione mi accorsi che due fili del citofono erano ossidati e li riparai, rifacendo le punte nuove vicino ai cavi. DR
Null'altro posso riferire”.
Il teste , figlio della ricorrente, ha dichiarato: “DR Non vivo più Testimone_2 con i miei genitori da circa un anno. Nell'anno 2022 ho vissuto per un periodo a casa dei miei genitori, sita in Capriglia Irpina alla via Fontana San Felice n. 42. Preciso che il periodo in questione è coinciso con l'infortunio subito da mia madre nel febbraio del 2022. DR Sono rimasto ad abitare nella casa dei miei genitori grosso modo fino al giugno del 2022, in quanto nel detto periodo mi sono allontanato dalla casa coniugale per vicende legate alla crisi del mio matrimonio. DR preciso che la villetta dei miei genitori si compone di due livelli, al primo piano è collocata la zona giorno con un bagno con doccia e al secondo piano la zona notte con i bagni, ma nel periodo dell'infortunio mia madre dormiva nel divano letto al primo piano per evitare di salire e scendere la scala di collegamento tra i due livelli. DR Ricordo che il 12 giugno
2022, nel corso della mattinata, forse poco prima di pranzo, intorno alle 11,30-12:00, mi recai nel piano inferiore della villetta per prendere capi di biancheria per mia madre e quando salii ricordo che mia madre urlava nel tentativo di uscire dalla vasca
10 e richiamare la mia attenzione per dirmi che dovevo affacciarmi perché avevano suonato al citofono. DR preciso che la biancheria di mia madre nel periodo dell'infortunio era stata collocata nella zona giorno per la ragione di cui ho detto in precedenza, legata alle difficili condizioni di deambulazione di mia madre a seguito della rottura della giuntura tra la caviglia e la parte bassa del piede, a causa della quale ha dovuto subire anche un intervento. DR Mia madre in quel periodo usava le stampelle per alzarsi e per piccoli spostamenti, ma per il resto, dato anche il peso non proprio contenuto di mia madre, l'aiutavamo noi, intendo dire, io, mio padre e mia sorella, facendole da sostegno e reggendola per le braccia. DR In quel 12 giugno dl 2022 ricordo che non sono uscito subito dall'abitazione perché mi sono recato da mia mamma pensando che stesse urlando perché fosse caduta e quindi pensavo che avesse bisogno di soccorso. Aggiungo che mia madre soffre anche di una patologia psichiatrica, se non ricordo male una forma di schizofrenia e quindi d'istinto mi sono preoccupato di capire esattamente di cosa avesse bisogno. Preciso che una volta compreso il motivo dell'agitazione di mia madre, ho provato ad affacciarmi dal balcone del bagno, ma l'infisso non si apriva e sono quindi sceso giù davanti al cancello, che dà su una strada provinciale, ma non ho visto nessuno. DR
Inizialmente ho pensato che fosse stato qualche amico di mio padre a bussare ma poi mi sono reso conto che a bussare era stato il medico fiscale in quanto era stato lasciato un avviso cartaceo nella cassetta della posta. Ed infatti il giorno immediatamente successivo ci siamo recati all' per spiegare l'accaduto. DR La zona giorno è CP_1 dotata di apparecchio citofonico che però in quell'occasione non funzionava come ci siamo resi conto solo successivamente, in quanto è raro che qualcuno bussi al citofono di casa dei miei genitori. Preciso che essendo la villetta dei miei ubicata su una strada provinciale a scorrimento veloce, i visitatori non bussano al citofono ma bussano il clacson dell'automobile per segnalarci il loro arrivo. DR Ricordo che di solito mia madre era accudita da mia sorella e da mio padre, che convivono tutti insieme e sono regolarmente delegati nelle incombenze anche di rispondere al citofono. DR
Null'altro posso riferire”.
Ebbene se questi sono i fatti sottesi alla vicenda in esame, deve ritenersi che la ricorrente non abbia adeguatamente giustificato l'assenza alla visita fiscale dell' CP_1
La dedotta impossibilità di rispondere al citofono perché si trovava nella vasca al piano superiore della sua abitazione non rappresenta di per sé un caso fortuito o una causa di forza maggiore insuperabile dal lavoratore che, invece, con la dovuta diligenza, e
11 dovendosi prevedere le controindicazioni derivanti dalla sua ridotta capacità motoria, avrebbe dovuto indurre la lavoratrice ad individuare ed adottare una soluzione idonea al fine di consentire l'esecuzione dell'accertamento sanitario da parte del medico fiscale nelle fasce di reperibilità (cfr. Cass. n. 50/2002), se del caso differendo il bagno in orario diverso dalle fasce orarie di reperibilità.
Quanto poi alla dedotta circostanza del malfunzionamento del citofono, dalle deposizioni dei testi si ricava che il citofono non si è rotto improvvisamente, ma non funzionava da diverso tempo prima della malattia della ricorrente, (“…due fili del citofono erano ossidati…”) che quindi avrebbe dovuto attivarsi per consentire eventuali visite fiscali.
7. In conclusione, all'esito della prova testimoniale, ritiene il Tribunale che l'assenza della ricorrente alla visita fiscale sia ingiustificata e pertanto alla stessa non spetti l'indennità di malattia.
8. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione delle stesse tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie, nonché in ragione della qualità delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte e/o assorbite, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 28/10/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
12
Settore lavoro e previdenza
R.G. 554/2023
Verbale di udienza del 28/10/2025
E' presente per parte ricorrente, in sostituzione dell'avv. Enrico Matarazzo, l'avv.
AN ER il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed in particolare alle note autorizzate datate 27.02.2025 chiedendone l'integrale accoglimento. impugna e contesta quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, ritenendo la causa matura, chiede che la stessa venga decisa mediante accoglimento delle conclusioni riportate in calce al ricorso con attribuzione delle spese al procuratore antistatario.
È presente per l' l'avv Silvio Garofalo, il quale si riporta alla memoria di CP_1 costituzione e conclude come in atti. Chiede, in caso di rinvio per la discussione che la nuova udienza venga fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'avv. ER si associa alla istanza di trattazione scritta in ipotesi di rinvio della discussione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 28/10/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 28/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 554/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: prestazione: malattia;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. MATARAZZO ENRICO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, C.F. indicato: P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca
Tellone, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, conferita in Roma il 23/01/2023 (repertorio 37590/ raccolta 7131), ed elettivamente domiciliato con gli stessi Avvocati in Avellino alla Via Roma, 17, presso la Sede provinciale dell'Ente, (indirizzo pec indicato:
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RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
1. Con ricorso depositato in data 27/02/2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “- in via preliminare, accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento emanato dall' in data 14 giugno 2022 e CP_1 notificato alla ricorrente con raccomandata n. RK2 68982352857-8 con il quale
l' statuiva la trattenuta dell'indennità di malattia fino a dieci giorni;
- CP_2 emettere ogni provvedimento consequenziale, dichiarando comunque che alcuna somma è dovuta dalla ricorrente per tale causale: - in via subordinata dichiarare la legittimità del provvedimento solo per la data del 12.06.2022, giorno in cui la sig.ra
non era stata formalmente reperita in casa;
- in ogni caso, con Parte_1 vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno del ricorso esponeva che: in data 26.02.2022, a causa di una rovinosa caduta, veniva trasportata c/o l'Ospedale Moscati di Avellino, ove veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico per frattura bimalleolare di tibia e fibula;
successivamente, veniva dimessa in data 28.02.2022, con prognosi di giorni trenta;
di seguito, data la sua inabilità temporanea, seguitava nel periodo di malattia e, pertanto, provvedeva a trasmettere al proprio datore di lavoro, per il tramite del proprio medico curante, i certificati medici di malattia da questi medio tempore rilasciati, e sino alla data della guarigione occorsa in data 30.07.2022; nelle more del periodo di malattia, e precisamente in data 12.06.2022, presso la propria abitazione riceveva visita medica fiscale;
a causa delle precarie condizioni di salute, dovute all'incidente che l'aveva coinvolta e che le impediva di muoversi agevolmente e trovandosi in quel frangente da sola in casa, la stessa, tuttavia, non riusciva a rispondere in tempo al citofono;
in particolare, accadeva che al momento dell'arrivo della visita, la ricorrente si trovava nella vasca da bagno per fare una doccia, mentre il figlio, che fino a quel momento era stato con lei per coadiuvarla, era momentaneamente sceso al piano inferiore dell'immobile per prendere della biancheria che la doveva di lì a poco indossare Pt_1
e che era collocata in un guardaroba ubicato nel bagno al primo piano dello stabile;
l'istante, pur avendo udito il citofono, richiesto inutilmente l'intervento del figlio, che però non era momentaneamente presente su quel piano dell'immobile, tentava di avviarsi verso il citofono, ma data la sua lenta mobilità, non riusciva a raggiungerlo in tempo utile, prima che il medico si allontanasse;
il di lei figlio, dal piano inferiore dell'immobile, non udiva alcuna citofonata, atteso un malfunzionamento dell'apparecchio e, recatosi in strada, a ciò compulsato dalla ricorrente, si avvedeva che
3 il medico si era allontanato lasciando nella cassetta postale un avviso con il quale si attestava l'assenza della ricorrente, con invito a recarsi presso la sede degli uffici CP_1 il giorno successivo;
in data 13.06.2022 la ricorrente si recava presso la sede di CP_1
Avellino laddove, rendicontato quanto innanzi, i sanitari la sottoponevano a visita e, accertata la sua inabilità, redigevano apposito verbale;
successivamente, l' con CP_1 raccomandata n. 68982352857-8 del 14 giugno 2022, ritenuta non giustificata la motivazione prospettata dall'istante, e trattandosi di prima assenza ingiustificata, comunicava “la trattenuta dell'intera indennità fino a dieci giorni a partire dall'inizio della malattia”; avverso il predetto provvedimento, in data 27.06.2022, la ricorrente proponeva ricorso amministrativo al Comitato provinciale, il quale, in data 4.08.2022 con delibera n. 228644, comunicava la reiezione del ricorso.
In punto di diritto deduceva che nessuna negligenza le poteva essere ascritta, perché era impossibilitata ad aprire la porta in quanto fisicamente impedita ed aveva fatto sul figlio ed inoltre si era presentata alla visita del 13/6/2022, dovendo piuttosto ricondursi la fattispecie ad un caso fortuito.
Soggiunta la illegittimità del provvedimento adottato dall' , Controparte_3 rassegnava le conclusioni come innanzi riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto proposta oltre il termine annuale di decadenza di cui all'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, nonché la prescrizione ex art. 6 L 138/1943 e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi di parte ricorrente, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, si osserva che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 (come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. n.
438/1992), dispone quanto testualmente si riporta: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
4 dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L' è tenuto ad indicare ai richiedenti le Controparte_2 prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria”.
I termini decadenziali di cui si discute iniziano, dunque, a decorrere: a) nell'ipotesi in cui l'interessato abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo, dal giorno in cui questi riceve la comunicazione della decisione emessa tempestivamente dai competenti organi dell'Istituto; b) in mancanza di tale decisione, dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
c) qualora, infine, non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decadenziale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo
(300 giorni dalla domanda, di cui 120 per il formarsi del silenzio - rigetto di cui all'art. 7 legge n. 533/73, 90 giorni previsti dall'art. 46 della L. n. 88/1989 per la presentazione del ricorso amministrativo, e 90 giorni prescritti dalla stessa norma per la decisione dello stesso).
Nella fattispecie in esame, il ricorso amministrativo è stato presentato 27/6/2022 ed in data 4/8/2022 è intervenuta la delibera di reiezione da parte dell'organo amministrativo adito;
nella successiva data del 27/2/2023 è stato proposto ricorso giudiziario innanzi a questo Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro, sicché, alla data di instaurazione del presente giudizio, alcuna decadenza poteva dirsi maturata.
4. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione estintiva annuale del diritto all'indennità di malattia di cui alla L. N. 11 gennaio 1943
5 n.138 formulata dall' tenuto conto che parte ricorrente ha proposto ricorso CP_1 amministrativo, quale idoneo atto interruttivo della prescrizione (decorrente dalla data della visita del 12/6/2022), in data 27/6/2022 (v. all. 5 fascicolo ricorrente) con conseguente sospensione del termine prescrizionale fino all'esaurimento della fase amministrativa (cfr. Cass. n. 9286/2003 e n. 2865/24 in materia di effetto sospensivo del procedimento amministrativo sul termine di prescrizione del diritto alle prestazioni economiche di malattia e maternità in applicazione dell'art. 97 R.D.L. N.1827/1935).
La notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta in data 27/2/2023
e, quindi, antecedentemente allo spirare del termine annuale di prescrizione.
5. Venendo all'esame nel merito della res controversa, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Parte ricorrente ha introdotto il ricorso per contestare la comunicazione di decadenza dall'indennità di malattia , per il periodo di dieci giorni, irrogata dall' stante la CP_1 sua assenza al momento della visita domiciliare di controllo del 12/06/2022, deducendo che, sebbene alla data ed ora della visita fiscale si trovasse in casa e avesse udito il citofono, trovandosi nondimeno nella vasca da bagno e a causa delle sue ridotte condizioni di mobilità, non era riuscita ad rispondere al citofono prima che il medico si allontanasse e che nemmeno suo figlio aveva aperto la porta al medico, poiché si trovava momentaneamente in altro piano dell'abitazione ove il citofono non funzionava.
Vale premettere che il lavoratore in malattia, mediante il certificato medico, deve comunicare l'indirizzo di residenza o di domicilio ove trascorrerà la malattia;
ciò al fine di consentire all' di verificare, d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro, la CP_1 malattia mediante le visite mediche di controllo domiciliari.
Pertanto, a partire dal primo giorno di assenza e per tutta la durata della malattia il lavoratore deve rendersi disponibile all'indicato indirizzo di residenza o di domicilio nelle fasce orarie di reperibilità (variabili a seconda che si tratti di settore privato o settore pubblico), comportando l'inosservanza di tale obbligo l'applicazione di sanzioni economiche e/o disciplinari, laddove l'assenza sia ingiustificata.
In particolare, il comma 14 dell'art 5 della L. n. 638/1983 testualmente dispone che
“Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero
6 periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Sotto tale profilo si è dubitato della legittimità costituzionale della stessa, ma la Corte con sentenza n. 78 del 1988 ha sostanzialmente confermato il descritto sistema, richiedendo solamente una seconda visita medica prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni («dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni»)
La Corte ha, infatti, ribadito che «[..] l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio. Ed anche perché al lavoratore è data la possibilità di giustificare la sua irreperibilità adducendo un motivo valido e serio sia nella fase amministrativa sia, eventualmente, nella successiva fase giudiziaria. In altri termini, vi è un procedimento amministrativo che comprende la contestazione, da parte dell' della irreperibilità Controparte_3 del lavoratore;
l'eventuale deduzione, da parte di quest'ultimo, del motivo di giustificazione;
la sua valutazione da parte dello stesso con il conseguente CP_2 accoglimento o rigetto e, solo in quest'ultimo caso, la previsione della decadenza dal trattamento economico di malattia. Al procedimento amministrativo può seguire quello giudiziario nel quale il lavoratore può far valere le sue ragioni dinanzi al giudice».
Invero, la decadenza dal trattamento economico di malattia è inserita nel sistema dei controlli spettanti all' diretti a garantire la necessaria efficienza del CP_1 funzionamento del sistema assicurativo e il corretto espletamento della funzione previdenziale nonché a realizzare la finalità di evitare abusi.
7 Pertanto, è riconosciuto legittimo un “onere” di reperibilità del lavoratore, la cui violazione comporta la perdita del trattamento economico di malattia.
Ciò non toglie, tuttavia, che al lavoratore sia data la possibilità di giustificare la sua irreperibilità adducendo un motivo valido e serio sia nella fase amministrativa sia, eventualmente, nella successiva fase giudiziaria.
E si ha assenza non solo quando il dipendente non sia a casa, ma anche quando non abbia consentito la visita fiscale per altre ragioni in quanto il lavoratore ha il dovere di cooperare all'effettuazione delle visite domiciliari comportandosi in modo tale da consentire al medico l'immediato ingresso nell'abitazione [cfr. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 50 del 04/01/2002: “Con riferimento all'obbligo di essere reperibile durante le prescritte fasce orarie per sottoporsi a visita sanitaria di controllo, a pena di decadenza dal diritto all'indennità di malattia, ex art. 5 D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni in legge n. 638 del 1983, il lavoratore ammalato, nei cui confronti il medico ispettore abbia attestato la irreperibilità, ha l'onere (ove non contesti la veridicità di tale attestazione né adduca giustificati motivi che lo abbiano indotto ad allontanarsi dal proprio domicilio) di provare, in applicazione dell'art.
1218 cod. civ., l'esistenza di uno specifico impedimento che abbia reso impossibile
l'adempimento del suo obbligo, non essendo rilevante, a tal fine, l'erronea convinzione dello stesso lavoratore di avere adempiuto all'obbligo suddetto ed essendo necessario, invece, un impedimento oggettivo, cioè un caso fortuito o una forza maggiore, la cui influenza negativa per l'adempimento, se l'evento era prevedibile, non poteva essere evitata che con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di consentire al medico fiscale l'accesso al domicilio del lavoratore].
L'inottemperanza a tale obbligo per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile
(come, ad esempio, il ritardo nell'apertura della porta che determini l'allontanamento del medico, l'assenza del nome del lavoratore sul citofono o sulla cassetta della posta,
o la circostanza di non aver sentito il citofono) comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico, senza che possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13980 del
07/07/2020: “In tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l'intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, conv. nella l. n. 638 del 1983 (norma dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con
8 sentenza n. 78 del 1988), l'effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l'osservanza dell'onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo”).
E se è vero che l'obbligo di cooperazione a cui è tenuto il malato non può essere esteso fino a comprendere il divieto di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano all'interno delle pareti domestiche, è altrettanto vero che l'onere della prova circa l'impossibilità di aprire al medico fiscale spetta al dipendente.
Come chiarito sempre dalla Suprema Corte, qualora il medico incaricato della visita di controllo della malattia abbia attestato – con atto che fa prova fino a querela di falso – il mancato reperimento del lavoratore nella sua abitazione, quest'ultimo, ove deduca di essere stato presente al proprio domicilio, è tenuto a dimostrare le circostanze a lui non imputabili per incuria, negligenza o comunque per motivi non socialmente apprezzabili, che abbiano reso impossibile la visita.
Si deve infatti presumere che l'accertamento dell'irreperibilità sia stato svolto dal medico con il compimento di ogni adeguata attività di ricerca in relazione alla particolare situazione dei luoghi.
Se il lavoratore risulta assente ingiustificato alla seconda visita di controllo, l' CP_1 sospende la metà del trattamento economico per l'ulteriore periodo successivo ai primi
10 giorni fino alla conclusione dell'evento morboso.
Qualora risulti assente ingiustificato alla terza o successiva visita medica di controllo: interruzione dell'erogazione dell'indennità dal giorno di questa assenza.
Il primo dei 10 giorni cui applicare la sanzione è costituito dal 1° giorno di malattia e l'indennità viene corrisposta dal giorno dell'eventuale successiva visita che accerti la malattia.
Pertanto, l'assenza ingiustificata alla visita domiciliare seguita da regolare presentazione alla visita ambulatoriale nel giorno indicato nella comunicazione del medico di irreperibilità (circostanza ricorrente nella fattispecie in esame) comporta la perdita dell'indennità per i primi 10 giorni, così come, anche se l'assenza alla visita domiciliare è giustificata ma il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, consegue ugualmente la perdita dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia.
9 Pertanto, per il lavoratore, vi è un obbligo autonomo di reperibilità all'interno delle fasce orarie;
conseguentemente, la non reperibilità dello stesso per causa ascrivibile al lavoratore rende legittima la perdita del trattamento economico;
trattamento strettamente connesso al controllo domiciliare ed alla disponibilità allo stesso da parte lavoratore.
6. Dall'esame della documentazione prodotta dalla prova orale espletata, si ritiene che la parte ricorrente non abbia adeguatamente giustificato l'assenza alla visita fiscale dell' CP_1
Queste le dichiarazioni dei testi escussi: il teste indifferente, ha Testimone_1 dichiarato: “DR “Sono Elettricista, titolare della impresa International System
Impianti s.r.l.s. e ho eseguito lavori verso fine luglio del 2022 per conto di Per_2
che è il marito di . DR Non conosco personalmente
[...] Parte_1
, ricordo che quando sono andato ad eseguire i lavori, la stessa era Parte_1 allettata. DR i lavori in questione sono consistiti nella riparazione di un citofono e nella sostituzione di una telecamera, in quanto il citofono non funzionava. Preciso che il cliente mi chiamò verso i primi di luglio, se non ricordo male, e mi recai verso la fine di luglio 2022 presso la sua villetta sita in Capriglia (Av) villetta che è ubicata più avanti dell'hotel Cappuccini. DR In quella occasione mi accorsi che due fili del citofono erano ossidati e li riparai, rifacendo le punte nuove vicino ai cavi. DR
Null'altro posso riferire”.
Il teste , figlio della ricorrente, ha dichiarato: “DR Non vivo più Testimone_2 con i miei genitori da circa un anno. Nell'anno 2022 ho vissuto per un periodo a casa dei miei genitori, sita in Capriglia Irpina alla via Fontana San Felice n. 42. Preciso che il periodo in questione è coinciso con l'infortunio subito da mia madre nel febbraio del 2022. DR Sono rimasto ad abitare nella casa dei miei genitori grosso modo fino al giugno del 2022, in quanto nel detto periodo mi sono allontanato dalla casa coniugale per vicende legate alla crisi del mio matrimonio. DR preciso che la villetta dei miei genitori si compone di due livelli, al primo piano è collocata la zona giorno con un bagno con doccia e al secondo piano la zona notte con i bagni, ma nel periodo dell'infortunio mia madre dormiva nel divano letto al primo piano per evitare di salire e scendere la scala di collegamento tra i due livelli. DR Ricordo che il 12 giugno
2022, nel corso della mattinata, forse poco prima di pranzo, intorno alle 11,30-12:00, mi recai nel piano inferiore della villetta per prendere capi di biancheria per mia madre e quando salii ricordo che mia madre urlava nel tentativo di uscire dalla vasca
10 e richiamare la mia attenzione per dirmi che dovevo affacciarmi perché avevano suonato al citofono. DR preciso che la biancheria di mia madre nel periodo dell'infortunio era stata collocata nella zona giorno per la ragione di cui ho detto in precedenza, legata alle difficili condizioni di deambulazione di mia madre a seguito della rottura della giuntura tra la caviglia e la parte bassa del piede, a causa della quale ha dovuto subire anche un intervento. DR Mia madre in quel periodo usava le stampelle per alzarsi e per piccoli spostamenti, ma per il resto, dato anche il peso non proprio contenuto di mia madre, l'aiutavamo noi, intendo dire, io, mio padre e mia sorella, facendole da sostegno e reggendola per le braccia. DR In quel 12 giugno dl 2022 ricordo che non sono uscito subito dall'abitazione perché mi sono recato da mia mamma pensando che stesse urlando perché fosse caduta e quindi pensavo che avesse bisogno di soccorso. Aggiungo che mia madre soffre anche di una patologia psichiatrica, se non ricordo male una forma di schizofrenia e quindi d'istinto mi sono preoccupato di capire esattamente di cosa avesse bisogno. Preciso che una volta compreso il motivo dell'agitazione di mia madre, ho provato ad affacciarmi dal balcone del bagno, ma l'infisso non si apriva e sono quindi sceso giù davanti al cancello, che dà su una strada provinciale, ma non ho visto nessuno. DR
Inizialmente ho pensato che fosse stato qualche amico di mio padre a bussare ma poi mi sono reso conto che a bussare era stato il medico fiscale in quanto era stato lasciato un avviso cartaceo nella cassetta della posta. Ed infatti il giorno immediatamente successivo ci siamo recati all' per spiegare l'accaduto. DR La zona giorno è CP_1 dotata di apparecchio citofonico che però in quell'occasione non funzionava come ci siamo resi conto solo successivamente, in quanto è raro che qualcuno bussi al citofono di casa dei miei genitori. Preciso che essendo la villetta dei miei ubicata su una strada provinciale a scorrimento veloce, i visitatori non bussano al citofono ma bussano il clacson dell'automobile per segnalarci il loro arrivo. DR Ricordo che di solito mia madre era accudita da mia sorella e da mio padre, che convivono tutti insieme e sono regolarmente delegati nelle incombenze anche di rispondere al citofono. DR
Null'altro posso riferire”.
Ebbene se questi sono i fatti sottesi alla vicenda in esame, deve ritenersi che la ricorrente non abbia adeguatamente giustificato l'assenza alla visita fiscale dell' CP_1
La dedotta impossibilità di rispondere al citofono perché si trovava nella vasca al piano superiore della sua abitazione non rappresenta di per sé un caso fortuito o una causa di forza maggiore insuperabile dal lavoratore che, invece, con la dovuta diligenza, e
11 dovendosi prevedere le controindicazioni derivanti dalla sua ridotta capacità motoria, avrebbe dovuto indurre la lavoratrice ad individuare ed adottare una soluzione idonea al fine di consentire l'esecuzione dell'accertamento sanitario da parte del medico fiscale nelle fasce di reperibilità (cfr. Cass. n. 50/2002), se del caso differendo il bagno in orario diverso dalle fasce orarie di reperibilità.
Quanto poi alla dedotta circostanza del malfunzionamento del citofono, dalle deposizioni dei testi si ricava che il citofono non si è rotto improvvisamente, ma non funzionava da diverso tempo prima della malattia della ricorrente, (“…due fili del citofono erano ossidati…”) che quindi avrebbe dovuto attivarsi per consentire eventuali visite fiscali.
7. In conclusione, all'esito della prova testimoniale, ritiene il Tribunale che l'assenza della ricorrente alla visita fiscale sia ingiustificata e pertanto alla stessa non spetti l'indennità di malattia.
8. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione delle stesse tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie, nonché in ragione della qualità delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte e/o assorbite, così provvede:
- Rigetta il ricorso,
- Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 28/10/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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