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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1788. Sospensione della paga 1. Ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, la paga e' dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo. 2. Per i militari indicati al comma 1 la paga e' sospesa:
a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il Corpo di appartenenza o se ne assentano; b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo a essere loro corrisposta se il giudizio non e' seguito da condanna. 3. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al personale militare indicato al comma 1 quando e' in licenza con diritto alla paga, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il Corpo di appartenenza o se ne assentano; b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo a essere loro corrisposta se il giudizio non e' seguito da condanna. 3. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al personale militare indicato al comma 1 quando e' in licenza con diritto alla paga, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
La rinegoziazione contrattuale e l'insolvenza ai tempi del COVID-19 (e non solo) Pubblicato il 29/04/20 00:00 [Articolo 1788]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 28/03/2018, n. 12Provvedimento: […] Infatti, già con nota prot. n. 20945 del 3 marzo 2014, il Comando aveva comunicato all'odierno convenuto che, nei suddetti periodi, il EL era risultato «assente dal Reparto senza giustificato motivo. Come noto, a norma dell'art.1788, comma 2 - lettera a) del Codice dell'Ordinamento Militare, approvato con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, infatti, "...Per i militari indicati al comma 1 la paga è sospesa: a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il Corpo di appartenenza o se ne assentano". Detto recupero è stato accertato nell'importo netto di Euro 1.464,04».Leggi di più...
- art. 158 c.p.·
- silenzio-assenso·
- art. 1788 Codice Ordinamento Militare·
- sinallagma contrattuale·
- interessi legali·
- assenze ingiustificate militare·
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