Articolo 1788 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1787Articolo 1789
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9 ottobre 2010
Art. 1788. Sospensione della paga 1. Ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, la paga e' dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo. 2. Per i militari indicati al comma 1 la paga e' sospesa:
a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il Corpo di appartenenza o se ne assentano; b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo a essere loro corrisposta se il giudizio non e' seguito da condanna. 3. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al personale militare indicato al comma 1 quando e' in licenza con diritto alla paga, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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