Cass. civ., sez. II, sentenza 24/06/1972, n. 2141
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Sentenza 24 giugno 1972

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Le Disposizioni testamentarie lesive della legittima non sono nulle ne annullabili, per cui, sino a quando esse non vengano impugnate con l'Azione di riduzione, conservano la loro piena efficacia. Da cio consegue che, pur quando le Disposizioni testamentarie risultino pretermissive dei diritti del legittimario, questi non partecipa de iure alla comunione ereditaria per il semplice fatto dell'apertura della successione, giacche il diritto del riservatario sui beni ereditari puo realizzarsi e raggiungere un risultato concreto soltanto mediante l'esperimento dell'Azione di riduzione, tanto che non puo chiedere la divisione dei beni relitti, senza prima, o anche contestualmente, esercitare l'Azione di riduzione. ( V 2367'70, mass n 348582; 2074'64).*

L'assegnazione concreta di determinati beni ad alcuni eredi, da parte del testatore, equivale, in termini di apprezzabilita giuridica, ad una divisione parziale del patrimonio relitto, dalla quale divisione dipende, in vista degli effetti dispositivi e reali che vanno riconnessi all'assegnazione, che i cespiti oggetto di questa non possono essere attratti nell'ambito della comunione ereditaria. ( V 844'56).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/06/1972, n. 2141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2141
    Data del deposito : 24 giugno 1972

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