Articolo 1 della Legge 13 maggio 1961, n. 427
Articolo 2
Versione
15 giugno 1961
Art. 1.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1960-61, la spesa di lire 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione).
Tale somma da versare ad apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, e' assegnata al Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttivita', istituito ai sensi dell' articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626 , per la chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61.
Entrata in vigore il 15 giugno 1961