Sentenza 3 giugno 2025
Decreto decisorio 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00643/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2024, proposto da
Haiki Mines S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Tanzarella, Elena Tanzarella e Rosanna Macis, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Comune di Vado Ligure, in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Roma, 4/3;
nei confronti
Regione Liguria, Provincia di Savona, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della ordinanza dirigenziale 19 febbraio 2024, n. 5 nella sola parte in cui dispone la rimozione degli “interventi eseguiti in difformità dal permesso di costruire e dalla autorizzazione paesaggistica presso la discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Vado Ligure (SV), loc. Bossarino, nell’ambito della coltivazione del Lotto 1 di cui al PAUR 124/2018, avente ad oggetto l’abbancamento di rifiuti in difformità a quanto previsto dal progetto approvato […]” (punto 1 del dispositivo) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi l’avviso di avvio di procedimento 21 novembre 2023 n. 0023976 e la nota dirigenziale 22 dicembre 2023, n. 0026314.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vado Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Haiki Mines S.p.a., odierna ricorrente, gestisce la discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nella località Bossarino del Comune di Vado Ligure, in zona gravata da vincolo paesaggistico.
Con l’atto dirigenziale della Regione Liguria n. 124 del 11 maggio 2018, era stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico (PAUR) ex art. 27 bis , d.lgs. n. 152/2006, per un intervento di ampliamento della discarica predetta. Il progetto prevedeva che i lavori fossero realizzati in due lotti; i terreni del secondo lotto, aventi una destinazione d’uso diversa da quella di discarica, erano stati percorsi dal fuoco e, come previsto dall’art. 10 della legge n. 353 del 2000, non potevano avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni, sicché l’ampliamento non avrebbe potuto essere realizzato in quelle aree fino alla decadenza del relativo vincolo (2 gennaio 2022).
Quindi, con il provvedimento dirigenziale della Provincia di Savona n. 1607 del 26 giugno 2023, è stato autorizzato un ulteriore ampliamento sul lato est della discarica.
Ciò premesso, la vicenda controversa trae origine dall’attività di controllo dall’ARPAL che ha segnalato alla Provincia di Savona, con nota del 27 settembre 2023, l’avvenuto abbancamento di rifiuti nella porzione del primo lotto per un volume eccedente di circa 50.000 mc rispetto a quanto autorizzato. Precisa la ricorrente che tale quantitativo sarebbe stato accumulato solo provvisoriamente, essendo destinato alla definitiva allocazione nella porzione del secondo lotto.
Con atto del 5 ottobre 2023, la Provincia diffidava la ricorrente, ai sensi dell’art. 29 decies , comma 9, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, a trasmettere una proposta di cronoprogramma che definisse le tempistiche e gli interventi necessari per eliminare le irregolarità riscontrate.
Haiki Mines S.p.a. ha regolarmente trasmesso la proposta di cronoprogramma degli interventi da completarsi entro il mese di settembre del 2025.
In seguito, su sollecitazione della Regione, il Comune di Vado Ligure effettuava autonomi accertamenti che hanno confermato l’abbancamento di rifiuti in misura eccedente i volumi e le altezze autorizzate. Con nota del 21 novembre 2023, quindi, lo stesso Ente locale comunicava l’avvio del procedimento sanzionatorio in materia edilizia e paesaggistica.
Previa interlocuzione procedimentale, detto procedimento è stato definito con l’ordinanza prot. n. 3860 del 19 febbraio 2024 che ingiunge alla Società, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, di rimuovere entro novanta giorni gli interventi eseguiti in difformità dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica.
Con successivo provvedimento del 28 marzo 2024, è stata accolta l’istanza di proroga del termine per la riallocazione dei rifiuti abbancati abusivamente che, per l’effetto, coincide con quello previsto dal cronoprogramma approvato dalla Provincia ai fini del completamento dei lavori.
Nonostante ciò, Haiki Mines S.p.a. ha impugnato l’ordinanza di demolizione con ricorso notificato il 18 aprile 2024 e depositato il successivo 22 aprile, deducendo un motivo di gravame formalmente unico: “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 3, comma 1, lett. e) e art. 31 D.P.R. 380/01 in relazione agli artt. 23, 29 sexies, 29 decies e 208 d.lgs. 52/2006 e al D.lgs. 36/2003); eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, falsità e inesistenza della motivazione, illogicità e assurdità manifeste. Nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzioni in relazione agli artt. 29 sexies, 29 decies e 208 d.lgs. 52/2006 e all’art. 31 DPR 380/2001”.
L’esponente sostiene che la violazione di una prescrizione del PAUR, come tale soggetta al regime sanzionatorio della legge di settore, non potrebbe configurare anche un abuso edilizio, poiché l’assenso espresso con il permesso di costruire riguarda la costruzione dell’impianto, inteso come bacino che funge da contenitore, e non si estende all’uso dello stesso, vale a dire alla quantità di rifiuto abbancabile. Sotto il profilo paesaggistico, la ricorrente evidenzia che i rifiuti in quantità eccedente erano stati abbancati solo temporaneamente in attesa di riallocazione nella porzione del secondo lotto. Infine, viene denunciato il vizio di difetto di motivazione, poiché il Comune avrebbe dovuto indicare le disposizioni normative che legittimano l’esercizio di poteri di controllo sulla quantità di rifiuto abbancato.
Costituitosi in resistenza, il Comune di Vado Ligure eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto in interesse in quanto, per effetto della proroga concessa, il termine di esecuzione dell’ordine di demolizione coincide con la tempistica degli interventi di ripristino approvata dalla Provincia; nel merito, l’Amministrazione resistente chiede che il ricorso sia respinto siccome infondato.
Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui precisa, tra l’altro, di avere interesse all’impugnazione in quanto il gravato provvedimento ha determinato l’avvio di un procedimento penale, tuttora pendente, per il cui esito potrebbe essere rilevante la pronuncia che ne accerti l’illegittimità.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Stante l’infondatezza delle dedotte censure, può prescindersi dal vaglio dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente.
Infatti, la tesi secondo cui l’abbancamento di rifiuti in una discarica autorizzata non avrebbe alcun rilievo edilizio e paesaggistico, risultando dunque sottratto all’esercizio dei poteri sanzionatori in materia, non può essere condivisa e produce conseguenze irragionevoli.
Posto che una discarica configura pacificamente un’opera edile, la modifica dello stato dei luoghi che rende necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio e paesaggistico non è determinata soltanto dalla realizzazione del relativo bacino con impermeabilizzazione del fondo, ma in modo certamente più significativo dall’abbancamento di rifiuti che determina la conformazione planovolumetrica dell’opera.
Del resto, sarebbe illogico ammettere che la discarica, purché coltivata entro il suo perimetro, possa assumere qualsiasi configurazione fisica: l’abbancamento in eccesso di ingentissime quantità di rifiuti, infatti, determina una significativa alterazione dello stato dei luoghi che impone la reazione delle autorità preposte alla tutela edilizia e paesaggistica, come verificatosi nel caso di specie ove la sovraquota di abbancamento raggiunge talvolta la misura di 10 metri, corrispondente all’altezza di un palazzo di tre piani.
Va soggiunto che la pretesa temporaneità dell’abbancamento di rifiuti in eccesso, oltre a non offrire garanzie concrete in ordine alla sua spontanea rimozione, non vale di per sé ad escludere la sussistenza dell’illecito paesaggistico.
Infine, l’ordine di demolizione contiene la puntuale descrizione dei presupposti di fatto nonché il richiamo alle norme sanzionatorie applicate nella fattispecie e, pertanto, non necessitava di alcuna motivazione ulteriore.
Per le esposte ragioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La peculiarità in fatto della vicenda controversa induce a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO