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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1765/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1765/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FONDERICO GIULIANO e dell'avv. BONURA HARALD MASSIMO ( ) VIA PIETRO TOSELLI 40 C.F._1
CATANIA,
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
IN PUNTO: giudizio di rinvio – sent. Corte di Cassazione n. 18701/2023 –
pagina 1 di 10 appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3176/2015
Rimessa in decisione all'udienza del 26 novembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte attrice in riassunzione ha concluso come da note scritte d'udienza.
Con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per “l'accoglimento della domanda”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione del 28.11.2012, il conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il e il Controparte_1
, riassumendo il processo conclusosi Controparte_2
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n.
3516/2012 che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore
Parte_ dell' , allegando, tra l'altro:
− che la controversia riguardava i trasferimenti che lo Stato aveva disposto in applicazione della legge n. 388/2008 in favore del Comune di per compensare il minor gettito ICI derivante Pt_1
dall'autodeterminazione delle rendite catastali degli immobili di categoria “D” (opifici e altre strutture produttive – art. 64, legge cit.);
− che, in particolare, tale autodeterminazione generava una base imponibile minore e, conseguentemente, minori introiti;
− che il criterio precedentemente utilizzato a fini ICI era basato sul valore contabile dell'immobile;
− che i rimborsi/trasferimenti compensativi erano calcolati in base alla differenza tra quanto i Comuni avrebbero incassato senza autodeterminazione e l'effettivo introito;
− che il confronto andava fatto tenendo presente l'insieme degli immobili di tale categoria catastale presenti sul territorio comunale;
pagina 2 di 10 − che, una volta determinati i minori introiti, il diritto al trasferimento sorgeva se essi avessero superato soglie predeterminate in valore assoluto (Euro 1.549,37) e percentuale (0,5% della spesa corrente);
− che i convenuti, a partire del 2009, avevano arbitrariamente CP_3
deciso di applicare un criterio diverso rispetto a quello seguito precedentemente, ossia calcolando per ciascun anno il minor gettito solo per gli immobili passati ad autodeterminazione della rendita catastale nell'anno di riferimento e non anche tenendo conto di tutti gli immobili ubicati nel territorio;
− che tale ricalcolo era stato applicato dai Ministeri con effetto retroattivo, attuando le Amministrazioni dello Stato il recupero mediante riduzione degli altri trasferimenti erariali;
− che l'interpretazione delle norme, confortata anche da fonti secondarie, confermava la correttezza dell'interpretazione e della prassi seguite sino al 2009, contrastando, invece, con le nuove determinazioni dei
CP_3
Il Comune concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato che, ai fini di cui all'art. 64 legge n. 388/2000, i minori introiti da compensare con il trasferimento erariale andassero calcolati in relazione al complesso degli immobili “D” passati ad autodeterminazione della rendita catastale e che il debito dei per gli anni 2001-2009 ammontava a complessivi Euro CP_3
9.722.111,82, come da dichiarazioni presentate dal Comune o che, in subordine, da tale importo dovessero essere detratti i trasferimenti già consolidatisi per il medesimo titolo;
per l'effetto, i dovevano essere CP_3
condannati a corrispondere al il debito non ancora adempiuto sulla Pt_1
base dei criteri sopra indicati.
Si costituivano il e il Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda, deducendo:
[...]
pagina 3 di 10 − che il criterio di determinazione dei trasferimenti seguito dal Comune contrastava con la logica del legislatore, poiché lo Stato non aveva inteso ripianare integralmente la perdita di gettito subita dai Comuni a seguito del passaggio dal valore contabile a quello della rendita catastale dei fabbricati di categoria “D”;
− che le disposizioni regolatrici della materia utilizzavano sempre il termine “contributo” e non “rimborso”;
− che il sistema prevedeva il consolidamento dei trasferimenti, ossia l'erogazione del contributo accertato per un anno d'imposta anche per i successivi, in modo che la perdita non si configurasse più per il futuro;
− che, pertanto, le somme corrisposte a tale titolo non potevano più concorrere con le eventuali nuove perdite, ossia per quelle verificatesi per effetto dei nuovi accatastamenti avvenuti nell'anno successivo;
− che la diversa soluzione prospettata dal avrebbe violato il Pt_1
principio del consolidamento;
− che la verifica dei requisiti legittimanti l'aumento dei trasferimenti doveva essere effettuata con riferimento esclusivo alla perdita di gettito che si era verificata nell'anno in cui i fabbricati erano passati dal criterio del valore contabile alla rendita catastale;
− che i provvedimenti amministrativi assunti dai erano conformi CP_3
a tali principi e alla lettera delle norme primarie regolatrici della materia.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3176 depositata il 06.11.2015, riconosceva la fondatezza delle tesi del determinando in complessivi Pt_1
Euro 7.287.157,37 i minori introiti maturati per gli anni dal 2001 al 2008, a fronte di Euro 3.881.066,43 trasferiti dai ministeri, sicché il saldo dovuto ammontava a Euro 3.406.090,95, oltre interessi dalla domanda (la sentenza contiene un evidente errore materiale, quantificando nel dispositivo il credito del nella somma di Euro 3.881.006,43). Pt_1
pagina 4 di 10 ∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione proponevano rituale appello e il Controparte_1
, riproponendo le medesime difese Controparte_2
svolte nel corso del processo di primo grado e segnalando l'errore materiale contenuto nella decisione impugnata.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello, con Parte_1
rideterminazione delle somme dovute dai in Euro 3.387.346,04. CP_3
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1454 depositata il 30.05.2018, respingeva l'appello, condividendo l'interpretazione del primo giudice, e, dopo avere ricostruito il calcolo delle somme dovute e quantificato l'entità dei trasferimenti al netto delle successive detrazioni effettuate dalle
Amministrazioni dello Stato, determinava in Euro 3.387.341,79 la somma dovuta dai al CP_3 Pt_1
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il
[...]
e il formulando unico CP_1 Controparte_2 motivo sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 64 legge n. 388/2000, nonché degli artt. 2 e 3 del d.m. 197/2002 (Min. Interno).
Secondo i ricorrenti, nella decisione impugnata la Corte non aveva considerato che, a decorrere dal 2001, il contributo compensativo, una volta determinato in misura corrispondente alla perdita del gettito e al verificarsi delle condizioni di legge (importo superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5% delle spese correnti come riportate nel bilancio di previsione dell'anno in cui la perdita si era prodotta), si consolidava come contributo erariale in favore del Pt_1
conseguentemente, solo eventuali perdite aggiuntive rispetto a quelle accertate negli anni precedenti, già compensate mediante il corrispondente e stabile aumento del trasferimento (consolidamento), avrebbero comportato un ulteriore incremento del contributo, purché tali nuove perdite avessero superato i suddetti limiti stabiliti dalla legge.
pagina 5 di 10 Proponeva controricorso il chiedendo la declaratoria di Parte_1 inammissibilità o il rigetto nel merito dell'impugnazione avversaria.
Le conclusioni del Procuratore generale erano conformi a quelle del Pt_1
Dopo ampia trattazione della materia, con approfondita ricostruzione anche sotto il profilo sistematico dell'impianto normativo regolante la materia, la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 18701 del 03.07.2023, accoglieva il ricorso, concludendo per la fondatezza della tesi sostenuta dai CP_3
seppur con un significativo temperamento.
Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, la tesi del permettendo di Pt_1
“trascinare” il minor gettito degli anni precedenti e oggetto di trasferimenti erariali consolidati ai fini della verifica del superamento anche negli anni successivi, finiva per “annichilire” il sistema delle soglie (o franchigia come pure definita nella sentenza), che costituiva uno dei capisaldi del sistema normativo.
Conseguentemente, le valutazioni in ordine alla rilevanza del superamento dei minori introiti rispetto alle condizioni stabilite dall'art. 64 legge n. 388/2000 dovevano tenere conto delle sole perdite verificatesi nell'anno di riferimento, senza sommarle alle precedenti.
Tuttavia, rispetto alla tesi sostenuta dai la Suprema Corte stabiliva CP_3
anche che si dovesse tenere conto del minor introito ICI scaturente da autodeterminazioni provvisione presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati, sicché, ove sommando le perdite maturate negli anni precedenti e non compensate si fosse superata la
“franchigia”, tali minori introiti avrebbero dovuto essere compensati con trasferimenti soggetti anch'essi a consolidamento.
In particolare, il principio di diritto emanato nella sentenza della Corte di
Cassazione era il seguente: “i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e del d.m.
1.7.1992 n.197 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI
pagina 6 di 10 conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati;
tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati.”
∞ ∞ ∞
Il processo è stato ritualmente riassunto dal con atto Parte_1
notificato il 03.11.2023, nel quale l'ente locale ha elaborato i conteggi delle somme dovute dai sia sulla base del principio sancito dalla Suprema CP_3
Corte, sia in applicazione del criterio adottato dagli stessi senza CP_3
tenere conto del cumulo considerato rilevante dalla Cassazione.
Il e il non si Controparte_1 Controparte_2
sono costituiti in questa fase e, pertanto, ne viene dichiarata la contumacia.
Parte attrice in riassunzione ha concluso per l'udienza del 26 novembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
pagina 7 di 10 L'appello proposto dai avverso la sentenza del Tribunale di Bologna CP_3
n. 3176/2015 merita accoglimento, in applicazione del principio sancito dalla
Suprema Corte.
Per l'effetto, con riguardo alla domanda di accertamento svolta dal Comune di il principio applicabile non è quello secondo cui i minori introiti da Pt_1
compensare con i trasferimenti erariali ex art. 64, terzo comma, legge n.
388/2000, devono essere calcolati con riferimento a tutti gli immobili di categoria “D” presenti sul territorio comunale passati ad autodeterminazione della rendita catastale, non potendosi cumulare i trasferimenti già consolidati, ma dovendosi, invece, tenere conto solo delle nuove autodeterminazioni, con conseguenti possibili perdite, verificatesi anno per anno, salvo il significativo temperamento stabilito dalla Suprema Corte per cui, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno, si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, che non siano già state compensate con trasferimenti erariali consolidati.
Il ha elaborato nuovi conteggi sulla base di tali criteri, che Parte_1 Pt_1
non sono stati contestati dai i quali non si sono costituiti nel presente CP_3
giudizio di riassunzione, quantificando i minori introiti ancora da compensare mediante trasferimento in complessivi Euro 4.013.015,08.
Il dato è determinato sulla base della differenza tra il complessivo valore del trasferimento da riconoscere in favore del in base ai criteri elaborati Pt_1
dalla Suprema Corte (Euro 6.784.437,46) e il trasferimento consolidato riconosciuto dai (Euro 2.771.422,38), al lordo di quanto corrisposto CP_3
in più dagli stessi nel corso del periodo 2001-2009 e di quanto CP_3 successivamente detratto a danno dell'ente locale a seguito del mutato criterio di liquidazione dei trasferimenti compensativi, così come risultante dai pagina 8 di 10 conteggi a saldo prodotti dallo stesso in corso di causa, ossia Euro Pt_1
3.881.006,43 (si veda tabella di riepilogo – foglio di precisazione delle conclusioni 30.06.2015). Parte_1
Il saldo, salve eventuali variazioni intervenute nelle more, ammonta, quindi a
Euro 2.903.431,03 (6.784.437,46 – 3.881.006,43).
∞ ∞ ∞
Considerati la novità delle questioni affrontate, i mutamenti interpretativi intercorsi e il complessivo esito della controversia nel corso della quale, da un lato, i sono tenuti al pagamento di somme a titolo di trasferimenti CP_3
non riconosciuti, dall'altro, l'appello e il ricorso per cassazione proposto dalle
Amministrazioni statali sono stati accolti, sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Tribunale di Bologna n. 3176/2015: a) accerta e dichiara che, ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 legge n. 388/2000 e del d.m. n. 197/1992 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze n. 701/1994, il superamento delle soglie di legge stabilite dal citato art. 64 legge n. 388/200 va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, dovendosi, tuttavia, ai fini della determinazione di suddetto minor introito per ciascun anno, tenere conto anche di quello scaturente da pagina 9 di 10 autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti che non siano state compensate con trasferimenti erariali consolidati;
b) accerta e dichiara che i trasferimenti erariali ex art. 64, terzo comma, legge n. 388/2000, spettanti al per gli anni 2001-2009 ammontano a complessivi Euro Parte_1
6.784.437,46; c) condanna il e il Controparte_1 [...]
a corrispondere al l'importo Controparte_2 Parte_1
di Euro 2.903.431,03, salve eventuali ulteriori detrazioni applicate dai nelle more del giudizio;
il tutto, oltre interessi legali dalla domanda al CP_3
saldo;
III – compensa integralmente le spese di lite per tutte le fasi e i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1765/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FONDERICO GIULIANO e dell'avv. BONURA HARALD MASSIMO ( ) VIA PIETRO TOSELLI 40 C.F._1
CATANIA,
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
IN PUNTO: giudizio di rinvio – sent. Corte di Cassazione n. 18701/2023 –
pagina 1 di 10 appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3176/2015
Rimessa in decisione all'udienza del 26 novembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte attrice in riassunzione ha concluso come da note scritte d'udienza.
Con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per “l'accoglimento della domanda”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione del 28.11.2012, il conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il e il Controparte_1
, riassumendo il processo conclusosi Controparte_2
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n.
3516/2012 che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore
Parte_ dell' , allegando, tra l'altro:
− che la controversia riguardava i trasferimenti che lo Stato aveva disposto in applicazione della legge n. 388/2008 in favore del Comune di per compensare il minor gettito ICI derivante Pt_1
dall'autodeterminazione delle rendite catastali degli immobili di categoria “D” (opifici e altre strutture produttive – art. 64, legge cit.);
− che, in particolare, tale autodeterminazione generava una base imponibile minore e, conseguentemente, minori introiti;
− che il criterio precedentemente utilizzato a fini ICI era basato sul valore contabile dell'immobile;
− che i rimborsi/trasferimenti compensativi erano calcolati in base alla differenza tra quanto i Comuni avrebbero incassato senza autodeterminazione e l'effettivo introito;
− che il confronto andava fatto tenendo presente l'insieme degli immobili di tale categoria catastale presenti sul territorio comunale;
pagina 2 di 10 − che, una volta determinati i minori introiti, il diritto al trasferimento sorgeva se essi avessero superato soglie predeterminate in valore assoluto (Euro 1.549,37) e percentuale (0,5% della spesa corrente);
− che i convenuti, a partire del 2009, avevano arbitrariamente CP_3
deciso di applicare un criterio diverso rispetto a quello seguito precedentemente, ossia calcolando per ciascun anno il minor gettito solo per gli immobili passati ad autodeterminazione della rendita catastale nell'anno di riferimento e non anche tenendo conto di tutti gli immobili ubicati nel territorio;
− che tale ricalcolo era stato applicato dai Ministeri con effetto retroattivo, attuando le Amministrazioni dello Stato il recupero mediante riduzione degli altri trasferimenti erariali;
− che l'interpretazione delle norme, confortata anche da fonti secondarie, confermava la correttezza dell'interpretazione e della prassi seguite sino al 2009, contrastando, invece, con le nuove determinazioni dei
CP_3
Il Comune concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato che, ai fini di cui all'art. 64 legge n. 388/2000, i minori introiti da compensare con il trasferimento erariale andassero calcolati in relazione al complesso degli immobili “D” passati ad autodeterminazione della rendita catastale e che il debito dei per gli anni 2001-2009 ammontava a complessivi Euro CP_3
9.722.111,82, come da dichiarazioni presentate dal Comune o che, in subordine, da tale importo dovessero essere detratti i trasferimenti già consolidatisi per il medesimo titolo;
per l'effetto, i dovevano essere CP_3
condannati a corrispondere al il debito non ancora adempiuto sulla Pt_1
base dei criteri sopra indicati.
Si costituivano il e il Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda, deducendo:
[...]
pagina 3 di 10 − che il criterio di determinazione dei trasferimenti seguito dal Comune contrastava con la logica del legislatore, poiché lo Stato non aveva inteso ripianare integralmente la perdita di gettito subita dai Comuni a seguito del passaggio dal valore contabile a quello della rendita catastale dei fabbricati di categoria “D”;
− che le disposizioni regolatrici della materia utilizzavano sempre il termine “contributo” e non “rimborso”;
− che il sistema prevedeva il consolidamento dei trasferimenti, ossia l'erogazione del contributo accertato per un anno d'imposta anche per i successivi, in modo che la perdita non si configurasse più per il futuro;
− che, pertanto, le somme corrisposte a tale titolo non potevano più concorrere con le eventuali nuove perdite, ossia per quelle verificatesi per effetto dei nuovi accatastamenti avvenuti nell'anno successivo;
− che la diversa soluzione prospettata dal avrebbe violato il Pt_1
principio del consolidamento;
− che la verifica dei requisiti legittimanti l'aumento dei trasferimenti doveva essere effettuata con riferimento esclusivo alla perdita di gettito che si era verificata nell'anno in cui i fabbricati erano passati dal criterio del valore contabile alla rendita catastale;
− che i provvedimenti amministrativi assunti dai erano conformi CP_3
a tali principi e alla lettera delle norme primarie regolatrici della materia.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3176 depositata il 06.11.2015, riconosceva la fondatezza delle tesi del determinando in complessivi Pt_1
Euro 7.287.157,37 i minori introiti maturati per gli anni dal 2001 al 2008, a fronte di Euro 3.881.066,43 trasferiti dai ministeri, sicché il saldo dovuto ammontava a Euro 3.406.090,95, oltre interessi dalla domanda (la sentenza contiene un evidente errore materiale, quantificando nel dispositivo il credito del nella somma di Euro 3.881.006,43). Pt_1
pagina 4 di 10 ∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione proponevano rituale appello e il Controparte_1
, riproponendo le medesime difese Controparte_2
svolte nel corso del processo di primo grado e segnalando l'errore materiale contenuto nella decisione impugnata.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello, con Parte_1
rideterminazione delle somme dovute dai in Euro 3.387.346,04. CP_3
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1454 depositata il 30.05.2018, respingeva l'appello, condividendo l'interpretazione del primo giudice, e, dopo avere ricostruito il calcolo delle somme dovute e quantificato l'entità dei trasferimenti al netto delle successive detrazioni effettuate dalle
Amministrazioni dello Stato, determinava in Euro 3.387.341,79 la somma dovuta dai al CP_3 Pt_1
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il
[...]
e il formulando unico CP_1 Controparte_2 motivo sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 64 legge n. 388/2000, nonché degli artt. 2 e 3 del d.m. 197/2002 (Min. Interno).
Secondo i ricorrenti, nella decisione impugnata la Corte non aveva considerato che, a decorrere dal 2001, il contributo compensativo, una volta determinato in misura corrispondente alla perdita del gettito e al verificarsi delle condizioni di legge (importo superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5% delle spese correnti come riportate nel bilancio di previsione dell'anno in cui la perdita si era prodotta), si consolidava come contributo erariale in favore del Pt_1
conseguentemente, solo eventuali perdite aggiuntive rispetto a quelle accertate negli anni precedenti, già compensate mediante il corrispondente e stabile aumento del trasferimento (consolidamento), avrebbero comportato un ulteriore incremento del contributo, purché tali nuove perdite avessero superato i suddetti limiti stabiliti dalla legge.
pagina 5 di 10 Proponeva controricorso il chiedendo la declaratoria di Parte_1 inammissibilità o il rigetto nel merito dell'impugnazione avversaria.
Le conclusioni del Procuratore generale erano conformi a quelle del Pt_1
Dopo ampia trattazione della materia, con approfondita ricostruzione anche sotto il profilo sistematico dell'impianto normativo regolante la materia, la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 18701 del 03.07.2023, accoglieva il ricorso, concludendo per la fondatezza della tesi sostenuta dai CP_3
seppur con un significativo temperamento.
Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, la tesi del permettendo di Pt_1
“trascinare” il minor gettito degli anni precedenti e oggetto di trasferimenti erariali consolidati ai fini della verifica del superamento anche negli anni successivi, finiva per “annichilire” il sistema delle soglie (o franchigia come pure definita nella sentenza), che costituiva uno dei capisaldi del sistema normativo.
Conseguentemente, le valutazioni in ordine alla rilevanza del superamento dei minori introiti rispetto alle condizioni stabilite dall'art. 64 legge n. 388/2000 dovevano tenere conto delle sole perdite verificatesi nell'anno di riferimento, senza sommarle alle precedenti.
Tuttavia, rispetto alla tesi sostenuta dai la Suprema Corte stabiliva CP_3
anche che si dovesse tenere conto del minor introito ICI scaturente da autodeterminazioni provvisione presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati, sicché, ove sommando le perdite maturate negli anni precedenti e non compensate si fosse superata la
“franchigia”, tali minori introiti avrebbero dovuto essere compensati con trasferimenti soggetti anch'essi a consolidamento.
In particolare, il principio di diritto emanato nella sentenza della Corte di
Cassazione era il seguente: “i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e del d.m.
1.7.1992 n.197 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI
pagina 6 di 10 conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati;
tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati.”
∞ ∞ ∞
Il processo è stato ritualmente riassunto dal con atto Parte_1
notificato il 03.11.2023, nel quale l'ente locale ha elaborato i conteggi delle somme dovute dai sia sulla base del principio sancito dalla Suprema CP_3
Corte, sia in applicazione del criterio adottato dagli stessi senza CP_3
tenere conto del cumulo considerato rilevante dalla Cassazione.
Il e il non si Controparte_1 Controparte_2
sono costituiti in questa fase e, pertanto, ne viene dichiarata la contumacia.
Parte attrice in riassunzione ha concluso per l'udienza del 26 novembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione.
∞ ∞ ∞
pagina 7 di 10 L'appello proposto dai avverso la sentenza del Tribunale di Bologna CP_3
n. 3176/2015 merita accoglimento, in applicazione del principio sancito dalla
Suprema Corte.
Per l'effetto, con riguardo alla domanda di accertamento svolta dal Comune di il principio applicabile non è quello secondo cui i minori introiti da Pt_1
compensare con i trasferimenti erariali ex art. 64, terzo comma, legge n.
388/2000, devono essere calcolati con riferimento a tutti gli immobili di categoria “D” presenti sul territorio comunale passati ad autodeterminazione della rendita catastale, non potendosi cumulare i trasferimenti già consolidati, ma dovendosi, invece, tenere conto solo delle nuove autodeterminazioni, con conseguenti possibili perdite, verificatesi anno per anno, salvo il significativo temperamento stabilito dalla Suprema Corte per cui, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno, si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, che non siano già state compensate con trasferimenti erariali consolidati.
Il ha elaborato nuovi conteggi sulla base di tali criteri, che Parte_1 Pt_1
non sono stati contestati dai i quali non si sono costituiti nel presente CP_3
giudizio di riassunzione, quantificando i minori introiti ancora da compensare mediante trasferimento in complessivi Euro 4.013.015,08.
Il dato è determinato sulla base della differenza tra il complessivo valore del trasferimento da riconoscere in favore del in base ai criteri elaborati Pt_1
dalla Suprema Corte (Euro 6.784.437,46) e il trasferimento consolidato riconosciuto dai (Euro 2.771.422,38), al lordo di quanto corrisposto CP_3
in più dagli stessi nel corso del periodo 2001-2009 e di quanto CP_3 successivamente detratto a danno dell'ente locale a seguito del mutato criterio di liquidazione dei trasferimenti compensativi, così come risultante dai pagina 8 di 10 conteggi a saldo prodotti dallo stesso in corso di causa, ossia Euro Pt_1
3.881.006,43 (si veda tabella di riepilogo – foglio di precisazione delle conclusioni 30.06.2015). Parte_1
Il saldo, salve eventuali variazioni intervenute nelle more, ammonta, quindi a
Euro 2.903.431,03 (6.784.437,46 – 3.881.006,43).
∞ ∞ ∞
Considerati la novità delle questioni affrontate, i mutamenti interpretativi intercorsi e il complessivo esito della controversia nel corso della quale, da un lato, i sono tenuti al pagamento di somme a titolo di trasferimenti CP_3
non riconosciuti, dall'altro, l'appello e il ricorso per cassazione proposto dalle
Amministrazioni statali sono stati accolti, sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Tribunale di Bologna n. 3176/2015: a) accerta e dichiara che, ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 legge n. 388/2000 e del d.m. n. 197/1992 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze n. 701/1994, il superamento delle soglie di legge stabilite dal citato art. 64 legge n. 388/200 va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, dovendosi, tuttavia, ai fini della determinazione di suddetto minor introito per ciascun anno, tenere conto anche di quello scaturente da pagina 9 di 10 autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti che non siano state compensate con trasferimenti erariali consolidati;
b) accerta e dichiara che i trasferimenti erariali ex art. 64, terzo comma, legge n. 388/2000, spettanti al per gli anni 2001-2009 ammontano a complessivi Euro Parte_1
6.784.437,46; c) condanna il e il Controparte_1 [...]
a corrispondere al l'importo Controparte_2 Parte_1
di Euro 2.903.431,03, salve eventuali ulteriori detrazioni applicate dai nelle more del giudizio;
il tutto, oltre interessi legali dalla domanda al CP_3
saldo;
III – compensa integralmente le spese di lite per tutte le fasi e i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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