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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5815/2020 (N. 7235/2020 RG riunita)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5815/2020 tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BIZZETI LUCA
ATTORE/I
c o n t r o
FI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ZAMBONI GIANLUCA (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'avv. ZAMBONI GIANLUCA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2
ZAMBONI GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 dell'avv. BIZZETI LUCA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la Pt_1 Parte_1
pagina 1 di 12 “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In relazione alle domande proposte nel giudizio n. 5815/2020 r.g 1) in tesi, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto, e cioè il decreto ingiuntivo Tribunale di Firenze 1488/2020 r.g. è illegittimo in quanto emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e segg. c.p.c., atteso che il credito a fronte del quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento è stato estinto per compensazione in data 31.3.2020, e per l'effetto disporne la revoca;
2) in ipotesi, accertare che la era creditrice della Parte_1 [...]
della somma di € 275.213,66 per saldo Parte_2 debitore per sorte capitale del rapporto anticipi n. 68624212 e di € 138.396,60 per saldo debitore dell'oro dovuto in restituzione in virtù del prestito d'uso in oro concesso con contratto del 19.02.2003, e, per l'effetto, dichiarare che la Parte_1 ha legittimamente esercitato, anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo
[...] opposto, il diritto di opporli in compensazione sino alla concorrenza dei relativi importi con il credito restitutorio vantato dalla Parte_2
con conseguente estinzione del credito azionato con il decreto
[...] ingiuntivo opposto;
3) in ipotesi subordinata, accertare che la Parte_1 era creditrice della
[...] Parte_2 della somma di € 138.396,60 per saldo debitore dell'oro dovuto in
[...] restituzione in virtù del prestito d'uso in oro concesso con contratto del 19.02.2003, e, per l'effetto, dichiarare che la ha legittimamente Parte_1 esercitato, anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, il diritto di opporli in compensazione sino alla concorrenza dei relativi importi con il credito restitutorio vantato dalla con Parte_2 conseguente estinzione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di giudizio”; Per la Parte_2
, la e
[...] Parte_2 Controparte_2 CP_3
[...]
“Il procuratore di parte (società e soci) nelle cause riunite assume le seguenti Pt_2 conclusioni, richiamati gli atti di causa nonché le deduzioni a verbale, chiede: - con riferimento alla causa di opposizione al Decreto Ingiuntivo RG. N. 5815/2020 In via preliminare Dichiararsi allo stato degli atti l'inammissibilità delle eccezioni di compensazione avversarie siccome relative a pretese creditorie non certe, non liquide né di pronta e facile liquidazione e da ritenersi comunque infondate. Nel merito Accertati i fatti esposti e la sussistenza del credito dell'esponente, respingersi l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo
pagina 2 di 12 opposto, condannandosi parte opponente al pagamento dell'importo in linea capitale di euro 24.459,01 oltre agli interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo effettivo. Spese ed onorari rifusi, sia della fase monitoria che della fase di opposizione. - con riferimento alla causa di opposizione al Decreto Ingiuntivo RG. N. 7235/2020: Si richiama integralmente il contenuto dell'Atto di citazione in opposizione 29/06/2020. Dichiararsi la totale assenza di prova a fondamento dell'ingiunzione nei confronti di ogni soggetto ingiunto. Dichiararsi la intervenuta prescrizione decennale in ordine agli obblighi di garanzia di cui alle azionate fideiussioni. In conformità a quanto eccepito in narrativa, dichiararsi la nullità ed inefficacia totale ad ogni effetto di legge delle fideiussioni azionate in via monitoria nei confronti delle persone fisiche e siccome Controparte_2 Controparte_3 conformi allo schema negoziale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e posto in essere in violazione dell'art. 2, co. 2 lett. a) della legge Antitrust n. 287/1990, come accertato e dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 di data 2.5.2005 in atti¸ dichiarandosi per l'effetto che nessun obbligo è sorto in capo ai pretesi garanti e che nessuna somma è da questi dovuta a controparte. In via preliminare subordinata di merito In conformità a quanto eccepito, dichiararsi la nullità ed inefficacia parziale delle fideiussioni prestate in relazione all'invalidità ed inefficacia delle clausole n. 2, 6 e 8 (e per quanto occorrer possa della previsione di pagamento a semplice richiesta) delle fideiussioni azionate stesse, conformi allo schema ABI e per l'effetto dichiararsi l'intervenuta decadenza della banca dal diritto di escutere i garanti per mancato esercizio di istanze contro i debitori principali entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni di cui all'art. 1957 c.c. Ancora in via preliminare di merito Dichiararsi la maturata prescrizione dell'azione derivante dal rapporto di prestito d'oro in uso, per le ragioni illustrate in parte narrativa. In via preliminare di rito e di merito Dichiararsi l'inopponibilità e comunque l'infondatezza delle pretese creditorie della banca in relazione all'accertamento effettuato con riferimento ai rapporti azionati nella sentenza n. 570/2020 del Tribunale di Firenze. Nel merito - dichiararsi nullo e/o inefficace, per carenza dei presupposti di legge e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertata l'infondatezza dell'azione monitoria, in relazione a tutti i rapporti azionati, nonché accertandosi e dichiarandosi altresì che nessuna somma è dovuta da parte dei soggetti opponenti tutti, nel mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca;
riservata ogni ulteriore eccezione in esito ad eventuale esplicitazione da parte della ricorrente delle ragioni delle pretese avanzate. Accertarsi il saldo reale, non passivo, dei rapporti azionati in Firmato Da: Emesso Da: Email_1 Parte_3
NG CA 3 Serial#: 4 forza della completa
[...] CodiceFiscale_3 movimentazione delle partite in dare ed avere degli stessi in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria, sulla scorta della disciplina
pagina 3 di 12 applicabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti stessi, dichiarandosi in ogni caso che nulla è dovuto alla banca da parte dei soggetti ingiunti;
si eccepisce la compensazione di ogni credito accertato nella sentenza n. 570/2020 del Tribunale di Firenze, come eventualmente riformata”.
Per Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In relazione alle domande proposte nel giudizio n. 7235/2020 r.g - nel merito, in tesi, rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
in ipotesi condannare gli opponenti al pagamento, in favore di , quale successore a Controparte_5 titolo particolare di delle somme che risulteranno Parte_1 comunque dovute, a seguito dell'espletanda istruttoria, per le causali dedotte nel ricorso per ingiunzione;
Con condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite del presente giudizio. Il sottoscritto difensore chiede che il Tribunale adito trattenga la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2020, la
[...]
(d'ora in poi solamente “ ) si opponeva dinanzi al Parte_1 CP_6
Tribunale di Firenze al decreto ingiuntivo con il quale le veniva ordinato di provvedere al pagamento della somma di € 24.459,01, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore della Parte_2
, a titolo di saldo creditorio maturato da quest'ultima
[...] nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 7956/51, secondo quanto accertato con sentenza n. 570/2020 emessa dal Tribunale di Firenze. A fondamento dell'opposizione la faceva valere, in via di compensazione, il Pt_1 maggior credito a sua volta vantato nei confronti della società ingiungente nella misura di € 413.610,26, di cui € 275.213,66 per saldo debitore per sorte capitale maturato nell'ambito del rapporto di conto anticipi n. 68624212 ed € 138.396,60 per saldo debitore dovuto in restituzione in forza di prestito d'uso in oro concesso con contratto del 19.02.2003, asserendo, in proposito, che l'accertamento contenuto nella indicata sentenza del Tribunale di Firenze concerneva unicamente il saldo del rapporto di conto corrente n. 7956/51 e non anche gli ulteriori rapporti di conto anticipi n. 68624212 e di prestito d'oro in relazione ai quali, pertanto, potevano pagina 4 di 12 essere fatte valere dall'istituto di credito ulteriori pretese creditorie, anche in via di compensazione. Tant' è che, soggiungeva con riferimento a tale maggior CP_6 credito era già stato chiesto ed ottenuto dalla medesima apposito provvedimento monitorio (n. 2002/2020) nei confronti della società convenuta, nonché dei fideiussori omnibus e . Controparte_2 Controparte_3
2. La società Parte_2
(d'ora in avanti anche solamente “la Società”) si costituiva in giudizio
[...] eccependo, anzitutto, l'infondatezza della eccezione di compensazione fatta valere ex adverso, trattandosi di pretesa già inclusa nell'ambito oggettivo della menzionata sentenza n. 570/2020 avverso la quale, in caso di dissenso, potevano essere attivati gli ordinari mezzi di impugnazione, al di fuori dei quali, precisava la convenuta, era ormai impossibile contestare quanto ivi statuito. Tanto premesso, la Società opposta domandava l'integrale rigetto della domanda avversaria, ribadendo, inoltre, anche in questa sede, le eccezioni poste a fondamento del giudizio di opposizione (RG 7235/2020) nel frattempo promosso avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 2002/2020 emesso in favore di ovvero quelle di carenza di CP_6 prova del credito azionato dalla Banca in via monitoria, nonché di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti per contrarietà alla disciplina imperativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990.
3. Con ordinanza del 22.2.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi nella medesima data, su concorde richiesta delle parti, al presente giudizio RG 5815/2020 veniva riunito l'ulteriore giudizio di opposizione avente RG 7235/2020 successivamente instaurato, stante la connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti. Inoltre, rilevato che contro la sentenza emessa ad esito del predetto giudizio RG. 7235/2020 era già stato proposto appello da parte di a mezzo del quale quest'ultima aveva chiesto alla Corte d'Appello CP_6 di Firenze di riformare la sentenza e di dichiarare che il saldo a credito per la Società era pari ad € 24.459,01 con riferimento al solo conto corrente n° 7956/51 e non anche agli ulteriori rapporti bancari esistenti tra le parti, e rilevata altresì la natura pregiudiziale, rispetto alle questioni in queste sede controverse, dell'accertamento demandato al Giudice di secondo grado, veniva disposta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del procedimento fino alla definizione del giudizio di gravame.
4. Con ricorso in riassunzione depositato nell'interesse della Società, nonché di e di , questi ultimi costituitisi già nel Controparte_2 Controparte_3 giudizio riunito RG 7235/2020, si dava atto della definizione della fase di pagina 5 di 12 impugnazione con sentenza n. 1678/2023, ormai passata in giudicato, pertanto con apposito decreto veniva fissata l'udienza del 17.9.2024 per la prosecuzione del giudizio, dando contestualmente alla parte riassumente termine per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti, ovvero e la società CP_6 CP_5 intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel medesimo procedimento (RG 7235/2020) riunito.
5. Assegnati all'udienza del 17.9.2024 i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rigettata, con successiva ordinanza, l'istanza di ammissione di CTU formulata da all'udienza dell'11.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con CP_6 assegnazione di termini per le difese conclusionali e le relative repliche.
6. Sulla base di quanto esposto in fatto va ribadito che la questione pregiudiziale, sottesa ai due giudizi qui riuniti, concerne l'ambito di estensione oggettiva della sentenza di accertamento n. 570/2020 pronunciata dal Tribunale di Firenze, in particolare si tratta di chiarire se la rideterminazione del saldo compiuta in tale pronuncia riguardi il solo rapporto di conto corrente n. 7956/51 oppure anche gli ulteriori rapporti bancari costituiti tra le parti, dato che nella parte dispositiva della menzionata sentenza il saldo ivi ricalcolato è posto in relazione al solo conto corrente ordinario, mentre nella parte motiva vengono menzionati anche i conti anticipi. Siffatta questione, come sopra anticipato, è stata oggetto di specifico motivo di gravame formulato avverso la sentenza emessa ad esito del giudizio qui riunito (RG 7235/2020), ragione per la quale è stata disposta la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della fase di appello.
6.1 Ebbene, il processo di impugnazione si è concluso con la sentenza della Corte d'Appello n. 1678/2023, non impugnata e dunque ormai passata in giudicato, con la quale l'impostazione sostenuta da appellante è stata accolta CP_6 solo in parte. Invero, la Corte ha, sì, precisato che la rideterminazione del saldo riguarda solo il conto corrente ordinario n. 7956/51, ma ha altresì sottolineato che in quest'ultimo rapporto principale sono confluiti i saldi passivi dei conti accessori estinti al tempo della pronuncia e, in particolare, i saldi dei conti anticipi non autoliquidati a saldo zero per mancato pagamento delle fatture su cui la banca ha effettuato l'anticipo del credito;
per l'effetto, la rideterminazione del saldo operata nella pronuncia non può che includere anche questi, con la conseguenza che possono considerarsi esclusi dall'operazione di ricalcolo effettuata dal Tribunale unicamente i saldi dei conti accessori ancora aperti e non autoliquidatisi. Pertanto, chiarisce la Corte, “l'affermazione contenuta nella parte motiva – in cui il tribunale ha menzionato anche i conti anticipi - non riveste alcuna minima incidenza sostanziale sulla
pagina 6 di 12 decisione correttamente riportata nella parte dispositiva” (pag. 6, sentenza Corte d'Appello). In altri termini: il Giudice di prime cure nella parte dispositiva della pronuncia ha correttamente riferito il ricalcolo al solo conto corrente ordinario, essendo ivi contabilizzati, e quindi necessariamente inclusi nella rideterminazione, anche i saldi passivi dei conti accessori estinti o non autoliquidatisi con saldo zero.
D'altra parte, precisa il Giudice del gravame, diversamente da quanto asserito dalla non assume alcun rilievo la circostanza che il consulente Pt_1 tecnico d'ufficio abbia escluso dal proprio conteggio eventuali crediti vantati da in relazione ai rapporti analizzati, poiché tale precisazione “si riferiva ai conti CP_6 anticipi ancora aperti e non autoliquidati, ovvero ai finanziamenti ancora in essere, mentre il ctu necessariamente aveva dovuto considerare i conti anticipi già estinti a saldo 0 per il buon fine del titolo o i conti anticipi estinti ma con addebito sul conto per mancato incasso da parte della del titolo che aveva dato causa all'anticipazione […] E chiaro, perciò, Pt_1 che per i conti tecnici ancora aperti al momento della proposizione della domanda, (nn. 11742.30 e 7957.44) ovvero per i conti non ancora autoliquidati il Consulente ha potuto considerare solo gli addebiti per interessi confluiti sul conto ordinario, mentre però se il titolo non è stato incassato ed il debito è rimasto annotato sul relativo conto la banca ha diritto ad ottenere il relativo pagamento pari alla sorte capitale anticipata” (pag.6-7, ib.). D'altra parte, la Corte precisa anche che “le domande attoree (ndr, cioè quelle promosse dalla correntista società “ Parte_2
” nell'ambito del giudizio da cui è originata la sentenza di
[...] accertamento n. 570/2020) sono state accolte per ciò che concerne i conti anticipi nn. 2464398, 14992902.00 e 68624212.10, già definiti al momento della proposizione della domanda giudiziale, oltre alla domanda di illegittima capitalizzazione degli interessi che il Ctu ha espunto dal conto corrente ordinario n. 7956/51 (si veda pag. 5 della perizia) su cui sono stati appunto giro-contati gli oneri e gli interessi dei conti accessori e su cui venivano capitalizzati gli interessi maturati anche rispetto agli altri rapporti ancora in essere, al netto delle rimesse prescritte” (pag. 7, ib.). Pertanto, la Corte conclude affermando che “non occorre allora alcuna riforma della sentenza che nel dispositivo ha appunto statuito che il saldo positivo di + € 24.459,01 riguarda solo il conto corrente ordinario n. 7956/51 su cui sono confluite tutte le competenze relative ai conti tecnici “estinti e non” alla data di presentazione della domanda giudiziale nonché ai correlativi contratti di finanziamento. Mentre è chiaro che per i conti accessori rimasti aperti e non autoliquidatisi, nonché per i finanziamenti quali il prestito d'oro e per i mutui, il capitale finanziato è dovuto alla banca ove non restituito” (pag. 7-8, ib.).
pagina 7 di 12 6.2. Nella pronuncia del Giudice del gravame vi sono, quindi, due statuizioni in questa sede dirimenti ai fini del decidere, alle quali è necessario conformarsi, avendo queste assunto autorità di cosa giudicata. La prima è quella che riguarda il conto anticipi n. 68624212.10 in relazione al quale la Corte – con valutazione che qui si condivide- ha rilevato che il Tribunale nella sentenza impugnata (570/2020) si è già pronunciato su tale rapporto, rilevandone l'illegittima costituzione per mancata pattuizione per iscritto delle relative condizioni economiche;
per l'effetto le connesse poste passive, già addebitate da sul conto corrente principale n. 7956/51, sono già state tenute in CP_6 considerazione dal Tribunale ai fini della rideterminazione del saldo di tale ultimo conto e sono, quindi, incluse nell'ambito oggettivo della pronuncia n. 570/2020. Ne consegue che, in relazione a tale conto anticipi, la cui illegittima costituzione è peraltro ormai accertata con autorità di cosa giudicata, non possono essere fatte valere da ulteriori pretese né in via riconvenzionale né in via principale CP_6 attraverso l'attivazione di procedimenti monitori. Pertanto, la domanda svolta da in via riconvenzionale nell'ambito del presente giudizio, nonché in via CP_6 principale nell'ambito del giudizio riunito va in parte qua rigettata.
6.3 L'altra statuizione rilevante ai fini del decidere è quella concernente il rapporto di prestito d'oro che la Corte ha espressamente ritenuto non ricompreso nell'importo stimato dal Tribunale a titolo di saldo del conto corrente n. 7956/51; in relazione a tale finanziamento, quindi, proprio in quanto escluso dall'estensione oggettiva del giudicato ormai formatosi sulla pronuncia del Tribunale n. 570/2020 come interpretata dal Giudice del gravame, ha legittimamente fatto valere le CP_6 proprie pretese, da ritenersi fondate sulla base delle ragioni che seguono. Secondo il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13533 del 2001, il creditore che agisce in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione di fonte contrattuale ( o legale) è onerato della prova del solo titolo costitutivo del diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento, viceversa grava sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nella specie in qualità di attrice in relazione all'eccezione di compensazione CP_6 sollevata nel procedimento principale, ha adeguatamente adempiuto l'onere della prova sulla medesima gravante, avendo prodotto il contratto di prestito d'uso in oro (doc.7, memoria ex art. 183 c.6 n.1 c.p.c. di ed avendo altresì allegato CP_6
l'inadempimento della controparte rispetto all'obbligo di restituzione dell' oggetto del mutuo o quantomeno di un valore monetario pari a quello dell'oro dato in pagina 8 di 12 prestito (art. 6 del contratto). D'altra parte, la Società debitrice né nel presente giudizio principale né in quello riunito (rg 7235/2020) ha in alcun modo contestato, nell'an o nel quantum, la pretesa creditoria azionata dalla Pt_1 essendosi limitata ad eccepire che tale diritto di credito era già incluso nel decisum della sentenza n. 570/2020 e pertanto non suscettibile di essere ulteriormente avanzato in separati processi. D'altra parte, la debitrice non ha neppure allegato, prima ancora che provato, fatti estintivi del credito avversario. Ne deriva che la pretesa creditoria fatta valere dalla in relazione al rapporto Pt_1 di prestito d'oro deve essere accolta, in quanto provata, nella misura richiesta, cioè pari ad € 138.396,60.
7. Sulla base di quanto sin qui rilevato, quindi, delle due pretese creditorie opposte da in compensazione va ritenuta fondata solo quella di € 138.396,60 CP_6 avanzata a titolo di saldo restitutorio del prestito d'oro; conseguentemente va parzialmente accolta l'eccezione di compensazione (giudiziale) sollevata dalla alla quale ha poi aderito la cessionaria del credito intervenuta nel Pt_1 CP_5 giudizio riunito ex art.111. c.p.c., sussistendone tutti i presupposti, dato che il debito opposto in compensazione e ritenuto fondato, pur non essendo liquido , è comunque di facile e pronta liquidazione ai sensi dell'art. 1243 c.2 c.c..
7.1. Per l'effetto, previa revoca dei decreti ingiuntivi opposti, i rapporti dare/avere tra le parti vanno rideterminati, sottraendo dal saldo creditorio di € 24.459,01 stimato nella richiamata sentenza n. 570/2020 in favore della Società il debito eccepito in compensazione dalla nei confronti della medesima società Pt_1
e ritenuto fondato nella misura di € 138.396,60, con conseguente quantificazione di un saldo passivo a carico della Società nella misura di - € 113.937,59.
8. Passando al tema delle fideiussioni, la Società qui conventa nell'ambito del giudizio riunito (RG 7235/2020) ha eccepito la nullità dei negozi fideiussori omnibus sottoscritti in data 30.9.1997 laddove riproducono le clausole ( n. 2, 6 e 8) del modello ABI del 2002, il quale, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, è stato ritenuto frutto di un'intesa concorrenziale vietata ai sensi dell'art. 2 della disciplina imperativa a tutela della concorrenza e del mercato (L. n. 287/1990). Ebbene, nella specie, come appena anticipato, le lettere fideiussorie risalgono al 1997, quindi ad un periodo antecedente la predisposizione del modello ABI nel 2002 sanzionato col richiamato provvedimento della Banca d'Italia del 2005. In tal caso, pertanto, la decisione della Banca d'Italia non può costituire prova privilegiata – e quindi vincolante - dell'intesa concorrenziale vietata ai sensi pagina 9 di 12 dell'art. 7 del d.lgs. n. 3/2017 dal momento che - come appena osservato – il provvedimento sanzionatorio riguarda un modello ABI predisposto nel 2002, quindi in epoca successiva alle fideiussioni in esame. La vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. azioni follow on) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato perché l'accertamento riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale. Da ciò consegue che parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
8.1 La Società debitrice e i suoi fideiussori, tuttavia, pur avendo - ancorché in modo generico- allegato la corrispondenza del negozio fideiussorio ad un'intesa restrittiva della concorrenza precedente al 2002, non hanno in alcun modo dato prova del loro assunto, come invece sarebbe stato loro onere in quanto parte interessata al relativo accertamento. Al riguardo va, infatti, osservato che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (si veda, ex multis, Consiglio di Stato n. 4990/2019), la prova dell'esistenza di “accordi e/o pratiche concordate” (art. 2 co.1 L. n. 287/1990) non deve necessariamente essere fornita in via documentale, ben potendo essere integrata anche attraverso elementi indiziari purché gravi, precisi e concordanti, quali: la durata, l'uniformità e il parallelismo dei comportamenti;
l'esistenza di incontri tra le imprese;
gli impegni, ancorché generici e apparentemente non univoci, di strategie e politiche comuni;
i segnali e le informative reciproche;
il successo pratico dei comportamenti, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, ma solo da condotte concertate. Tuttavia, nel caso di specie la parte eccipiente la nullità (parziale) dei negozi fideiussori non ha prodotto alcunché al fine di dar prova, almeno indiziaria, dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale precedente a quella del 2002 sanzionata dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2005, pertanto la domanda volta all'accertamento della dedotta invalidità delle fideiussioni ominbus va respinta, con la conseguenza che queste vanno considerate pienamente valide ed efficaci nei confronti della Banca garantita.
pagina 10 di 12 9. In definitiva, sulla base di tutto quanto sin qui esposto, previa revoca dei decreti ingiunti opposti nei procedimenti qui riuniti e in parziale accoglimento dell'eccezione di compensazione originariamente formulata da alla quale ha CP_6 poi aderito in qualità di cessionaria del credito qui controverso, va CP_5 affermata la titolarità di una pretesa creditoria in favore di quest'ultima (
[...]
nella misura di € 113.937,59, oltre interessi al Controparte_5 tasso legale dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione fino al saldo, con conseguente condanna della Società, in solido con i fideiussori, al pagamento del relativo importo.
10. Quanto alle spese di lite, considerato l'accoglimento solo parziale delle domande svolte dalle parti contrapposte, da cui è tuttavia derivata la quantificazione di un consistente credito (pari ad € 113.937,59) in favore di CP_5
e nei confronti della Società qui convenuta, il quale credito è però inferiore rispetto a quello domandato in pagamento a quest'ultima società anche con provvedimento monitorio (nella misura di € 413.610,26), l'esito della lite va interpretato in chiave di parziale soccombenza reciproca, tuttavia prevalente a carico della Società convenuta e dei due garanti, il che giustifica la compensazione tra tutte le parti nella misura del 50% delle spese di lite del presente giudizio, mentre la restante metà di spese va posta a carico solidale della Società, di e Controparte_2 di . Controparte_3
Le spese si quantificano come in dispositivo in base al DM 55/2014 e aggiornato con DM 147/2022, considerata la complessità (media) e il valore ( compreso nello scaglione € 51.001 - € 260.000) della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1. revoca i decreti ingiuntivi opposti n. 1488/2020 emesso in data 8.4.2020 in favore della Parte_2
e n. 2002/2020 emesso in data 12.5.2020 in favore della
[...] [...]
Parte_1
2. accerta l'esistenza di un credito in favore di Controparte_5 nella misura di € 113.937,59 nei confronti della
[...] [...]
, e per Parte_2
l'effetto condanna quest'ultima, in solido con i fideiussori Controparte_2
e , al pagamento del corrispondente importo, oltre
[...] Controparte_3
pagina 11 di 12 interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione fino al saldo;
3. dispone la compensazione nella misura della metà delle spese processuali e condanna la Parte_2
, in solido con i fideiussori e
[...] Controparte_2 CP_3
al pagamento, in favore della
[...] Parte_1
e di in solido, stante la Controparte_5 unitarietà della difesa, della restante metà liquidata in complessivi € 7051,00 oltre il 15% di rimborso forfettario, CPA e IVA di legge.
Firenze, 7 giugno 2025
Il Giudice Dott. Umberto Castagnini
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Cecilia Ciolfi, magistrato ordinario in tirocinio nominato con DM 22.10.2024.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5815/2020 tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BIZZETI LUCA
ATTORE/I
c o n t r o
FI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ZAMBONI GIANLUCA (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'avv. ZAMBONI GIANLUCA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2
ZAMBONI GIANLUCA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 dell'avv. BIZZETI LUCA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per la Pt_1 Parte_1
pagina 1 di 12 “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In relazione alle domande proposte nel giudizio n. 5815/2020 r.g 1) in tesi, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto, e cioè il decreto ingiuntivo Tribunale di Firenze 1488/2020 r.g. è illegittimo in quanto emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e segg. c.p.c., atteso che il credito a fronte del quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento è stato estinto per compensazione in data 31.3.2020, e per l'effetto disporne la revoca;
2) in ipotesi, accertare che la era creditrice della Parte_1 [...]
della somma di € 275.213,66 per saldo Parte_2 debitore per sorte capitale del rapporto anticipi n. 68624212 e di € 138.396,60 per saldo debitore dell'oro dovuto in restituzione in virtù del prestito d'uso in oro concesso con contratto del 19.02.2003, e, per l'effetto, dichiarare che la Parte_1 ha legittimamente esercitato, anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo
[...] opposto, il diritto di opporli in compensazione sino alla concorrenza dei relativi importi con il credito restitutorio vantato dalla Parte_2
con conseguente estinzione del credito azionato con il decreto
[...] ingiuntivo opposto;
3) in ipotesi subordinata, accertare che la Parte_1 era creditrice della
[...] Parte_2 della somma di € 138.396,60 per saldo debitore dell'oro dovuto in
[...] restituzione in virtù del prestito d'uso in oro concesso con contratto del 19.02.2003, e, per l'effetto, dichiarare che la ha legittimamente Parte_1 esercitato, anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, il diritto di opporli in compensazione sino alla concorrenza dei relativi importi con il credito restitutorio vantato dalla con Parte_2 conseguente estinzione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di giudizio”; Per la Parte_2
, la e
[...] Parte_2 Controparte_2 CP_3
[...]
“Il procuratore di parte (società e soci) nelle cause riunite assume le seguenti Pt_2 conclusioni, richiamati gli atti di causa nonché le deduzioni a verbale, chiede: - con riferimento alla causa di opposizione al Decreto Ingiuntivo RG. N. 5815/2020 In via preliminare Dichiararsi allo stato degli atti l'inammissibilità delle eccezioni di compensazione avversarie siccome relative a pretese creditorie non certe, non liquide né di pronta e facile liquidazione e da ritenersi comunque infondate. Nel merito Accertati i fatti esposti e la sussistenza del credito dell'esponente, respingersi l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo
pagina 2 di 12 opposto, condannandosi parte opponente al pagamento dell'importo in linea capitale di euro 24.459,01 oltre agli interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo effettivo. Spese ed onorari rifusi, sia della fase monitoria che della fase di opposizione. - con riferimento alla causa di opposizione al Decreto Ingiuntivo RG. N. 7235/2020: Si richiama integralmente il contenuto dell'Atto di citazione in opposizione 29/06/2020. Dichiararsi la totale assenza di prova a fondamento dell'ingiunzione nei confronti di ogni soggetto ingiunto. Dichiararsi la intervenuta prescrizione decennale in ordine agli obblighi di garanzia di cui alle azionate fideiussioni. In conformità a quanto eccepito in narrativa, dichiararsi la nullità ed inefficacia totale ad ogni effetto di legge delle fideiussioni azionate in via monitoria nei confronti delle persone fisiche e siccome Controparte_2 Controparte_3 conformi allo schema negoziale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e posto in essere in violazione dell'art. 2, co. 2 lett. a) della legge Antitrust n. 287/1990, come accertato e dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 di data 2.5.2005 in atti¸ dichiarandosi per l'effetto che nessun obbligo è sorto in capo ai pretesi garanti e che nessuna somma è da questi dovuta a controparte. In via preliminare subordinata di merito In conformità a quanto eccepito, dichiararsi la nullità ed inefficacia parziale delle fideiussioni prestate in relazione all'invalidità ed inefficacia delle clausole n. 2, 6 e 8 (e per quanto occorrer possa della previsione di pagamento a semplice richiesta) delle fideiussioni azionate stesse, conformi allo schema ABI e per l'effetto dichiararsi l'intervenuta decadenza della banca dal diritto di escutere i garanti per mancato esercizio di istanze contro i debitori principali entro il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni di cui all'art. 1957 c.c. Ancora in via preliminare di merito Dichiararsi la maturata prescrizione dell'azione derivante dal rapporto di prestito d'oro in uso, per le ragioni illustrate in parte narrativa. In via preliminare di rito e di merito Dichiararsi l'inopponibilità e comunque l'infondatezza delle pretese creditorie della banca in relazione all'accertamento effettuato con riferimento ai rapporti azionati nella sentenza n. 570/2020 del Tribunale di Firenze. Nel merito - dichiararsi nullo e/o inefficace, per carenza dei presupposti di legge e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, accertata l'infondatezza dell'azione monitoria, in relazione a tutti i rapporti azionati, nonché accertandosi e dichiarandosi altresì che nessuna somma è dovuta da parte dei soggetti opponenti tutti, nel mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca;
riservata ogni ulteriore eccezione in esito ad eventuale esplicitazione da parte della ricorrente delle ragioni delle pretese avanzate. Accertarsi il saldo reale, non passivo, dei rapporti azionati in Firmato Da: Emesso Da: Email_1 Parte_3
NG CA 3 Serial#: 4 forza della completa
[...] CodiceFiscale_3 movimentazione delle partite in dare ed avere degli stessi in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria, sulla scorta della disciplina
pagina 3 di 12 applicabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti stessi, dichiarandosi in ogni caso che nulla è dovuto alla banca da parte dei soggetti ingiunti;
si eccepisce la compensazione di ogni credito accertato nella sentenza n. 570/2020 del Tribunale di Firenze, come eventualmente riformata”.
Per Controparte_5
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In relazione alle domande proposte nel giudizio n. 7235/2020 r.g - nel merito, in tesi, rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
in ipotesi condannare gli opponenti al pagamento, in favore di , quale successore a Controparte_5 titolo particolare di delle somme che risulteranno Parte_1 comunque dovute, a seguito dell'espletanda istruttoria, per le causali dedotte nel ricorso per ingiunzione;
Con condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite del presente giudizio. Il sottoscritto difensore chiede che il Tribunale adito trattenga la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2020, la
[...]
(d'ora in poi solamente “ ) si opponeva dinanzi al Parte_1 CP_6
Tribunale di Firenze al decreto ingiuntivo con il quale le veniva ordinato di provvedere al pagamento della somma di € 24.459,01, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore della Parte_2
, a titolo di saldo creditorio maturato da quest'ultima
[...] nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 7956/51, secondo quanto accertato con sentenza n. 570/2020 emessa dal Tribunale di Firenze. A fondamento dell'opposizione la faceva valere, in via di compensazione, il Pt_1 maggior credito a sua volta vantato nei confronti della società ingiungente nella misura di € 413.610,26, di cui € 275.213,66 per saldo debitore per sorte capitale maturato nell'ambito del rapporto di conto anticipi n. 68624212 ed € 138.396,60 per saldo debitore dovuto in restituzione in forza di prestito d'uso in oro concesso con contratto del 19.02.2003, asserendo, in proposito, che l'accertamento contenuto nella indicata sentenza del Tribunale di Firenze concerneva unicamente il saldo del rapporto di conto corrente n. 7956/51 e non anche gli ulteriori rapporti di conto anticipi n. 68624212 e di prestito d'oro in relazione ai quali, pertanto, potevano pagina 4 di 12 essere fatte valere dall'istituto di credito ulteriori pretese creditorie, anche in via di compensazione. Tant' è che, soggiungeva con riferimento a tale maggior CP_6 credito era già stato chiesto ed ottenuto dalla medesima apposito provvedimento monitorio (n. 2002/2020) nei confronti della società convenuta, nonché dei fideiussori omnibus e . Controparte_2 Controparte_3
2. La società Parte_2
(d'ora in avanti anche solamente “la Società”) si costituiva in giudizio
[...] eccependo, anzitutto, l'infondatezza della eccezione di compensazione fatta valere ex adverso, trattandosi di pretesa già inclusa nell'ambito oggettivo della menzionata sentenza n. 570/2020 avverso la quale, in caso di dissenso, potevano essere attivati gli ordinari mezzi di impugnazione, al di fuori dei quali, precisava la convenuta, era ormai impossibile contestare quanto ivi statuito. Tanto premesso, la Società opposta domandava l'integrale rigetto della domanda avversaria, ribadendo, inoltre, anche in questa sede, le eccezioni poste a fondamento del giudizio di opposizione (RG 7235/2020) nel frattempo promosso avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 2002/2020 emesso in favore di ovvero quelle di carenza di CP_6 prova del credito azionato dalla Banca in via monitoria, nonché di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai garanti per contrarietà alla disciplina imperativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990.
3. Con ordinanza del 22.2.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi nella medesima data, su concorde richiesta delle parti, al presente giudizio RG 5815/2020 veniva riunito l'ulteriore giudizio di opposizione avente RG 7235/2020 successivamente instaurato, stante la connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti. Inoltre, rilevato che contro la sentenza emessa ad esito del predetto giudizio RG. 7235/2020 era già stato proposto appello da parte di a mezzo del quale quest'ultima aveva chiesto alla Corte d'Appello CP_6 di Firenze di riformare la sentenza e di dichiarare che il saldo a credito per la Società era pari ad € 24.459,01 con riferimento al solo conto corrente n° 7956/51 e non anche agli ulteriori rapporti bancari esistenti tra le parti, e rilevata altresì la natura pregiudiziale, rispetto alle questioni in queste sede controverse, dell'accertamento demandato al Giudice di secondo grado, veniva disposta, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del procedimento fino alla definizione del giudizio di gravame.
4. Con ricorso in riassunzione depositato nell'interesse della Società, nonché di e di , questi ultimi costituitisi già nel Controparte_2 Controparte_3 giudizio riunito RG 7235/2020, si dava atto della definizione della fase di pagina 5 di 12 impugnazione con sentenza n. 1678/2023, ormai passata in giudicato, pertanto con apposito decreto veniva fissata l'udienza del 17.9.2024 per la prosecuzione del giudizio, dando contestualmente alla parte riassumente termine per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti, ovvero e la società CP_6 CP_5 intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel medesimo procedimento (RG 7235/2020) riunito.
5. Assegnati all'udienza del 17.9.2024 i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rigettata, con successiva ordinanza, l'istanza di ammissione di CTU formulata da all'udienza dell'11.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con CP_6 assegnazione di termini per le difese conclusionali e le relative repliche.
6. Sulla base di quanto esposto in fatto va ribadito che la questione pregiudiziale, sottesa ai due giudizi qui riuniti, concerne l'ambito di estensione oggettiva della sentenza di accertamento n. 570/2020 pronunciata dal Tribunale di Firenze, in particolare si tratta di chiarire se la rideterminazione del saldo compiuta in tale pronuncia riguardi il solo rapporto di conto corrente n. 7956/51 oppure anche gli ulteriori rapporti bancari costituiti tra le parti, dato che nella parte dispositiva della menzionata sentenza il saldo ivi ricalcolato è posto in relazione al solo conto corrente ordinario, mentre nella parte motiva vengono menzionati anche i conti anticipi. Siffatta questione, come sopra anticipato, è stata oggetto di specifico motivo di gravame formulato avverso la sentenza emessa ad esito del giudizio qui riunito (RG 7235/2020), ragione per la quale è stata disposta la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della fase di appello.
6.1 Ebbene, il processo di impugnazione si è concluso con la sentenza della Corte d'Appello n. 1678/2023, non impugnata e dunque ormai passata in giudicato, con la quale l'impostazione sostenuta da appellante è stata accolta CP_6 solo in parte. Invero, la Corte ha, sì, precisato che la rideterminazione del saldo riguarda solo il conto corrente ordinario n. 7956/51, ma ha altresì sottolineato che in quest'ultimo rapporto principale sono confluiti i saldi passivi dei conti accessori estinti al tempo della pronuncia e, in particolare, i saldi dei conti anticipi non autoliquidati a saldo zero per mancato pagamento delle fatture su cui la banca ha effettuato l'anticipo del credito;
per l'effetto, la rideterminazione del saldo operata nella pronuncia non può che includere anche questi, con la conseguenza che possono considerarsi esclusi dall'operazione di ricalcolo effettuata dal Tribunale unicamente i saldi dei conti accessori ancora aperti e non autoliquidatisi. Pertanto, chiarisce la Corte, “l'affermazione contenuta nella parte motiva – in cui il tribunale ha menzionato anche i conti anticipi - non riveste alcuna minima incidenza sostanziale sulla
pagina 6 di 12 decisione correttamente riportata nella parte dispositiva” (pag. 6, sentenza Corte d'Appello). In altri termini: il Giudice di prime cure nella parte dispositiva della pronuncia ha correttamente riferito il ricalcolo al solo conto corrente ordinario, essendo ivi contabilizzati, e quindi necessariamente inclusi nella rideterminazione, anche i saldi passivi dei conti accessori estinti o non autoliquidatisi con saldo zero.
D'altra parte, precisa il Giudice del gravame, diversamente da quanto asserito dalla non assume alcun rilievo la circostanza che il consulente Pt_1 tecnico d'ufficio abbia escluso dal proprio conteggio eventuali crediti vantati da in relazione ai rapporti analizzati, poiché tale precisazione “si riferiva ai conti CP_6 anticipi ancora aperti e non autoliquidati, ovvero ai finanziamenti ancora in essere, mentre il ctu necessariamente aveva dovuto considerare i conti anticipi già estinti a saldo 0 per il buon fine del titolo o i conti anticipi estinti ma con addebito sul conto per mancato incasso da parte della del titolo che aveva dato causa all'anticipazione […] E chiaro, perciò, Pt_1 che per i conti tecnici ancora aperti al momento della proposizione della domanda, (nn. 11742.30 e 7957.44) ovvero per i conti non ancora autoliquidati il Consulente ha potuto considerare solo gli addebiti per interessi confluiti sul conto ordinario, mentre però se il titolo non è stato incassato ed il debito è rimasto annotato sul relativo conto la banca ha diritto ad ottenere il relativo pagamento pari alla sorte capitale anticipata” (pag.6-7, ib.). D'altra parte, la Corte precisa anche che “le domande attoree (ndr, cioè quelle promosse dalla correntista società “ Parte_2
” nell'ambito del giudizio da cui è originata la sentenza di
[...] accertamento n. 570/2020) sono state accolte per ciò che concerne i conti anticipi nn. 2464398, 14992902.00 e 68624212.10, già definiti al momento della proposizione della domanda giudiziale, oltre alla domanda di illegittima capitalizzazione degli interessi che il Ctu ha espunto dal conto corrente ordinario n. 7956/51 (si veda pag. 5 della perizia) su cui sono stati appunto giro-contati gli oneri e gli interessi dei conti accessori e su cui venivano capitalizzati gli interessi maturati anche rispetto agli altri rapporti ancora in essere, al netto delle rimesse prescritte” (pag. 7, ib.). Pertanto, la Corte conclude affermando che “non occorre allora alcuna riforma della sentenza che nel dispositivo ha appunto statuito che il saldo positivo di + € 24.459,01 riguarda solo il conto corrente ordinario n. 7956/51 su cui sono confluite tutte le competenze relative ai conti tecnici “estinti e non” alla data di presentazione della domanda giudiziale nonché ai correlativi contratti di finanziamento. Mentre è chiaro che per i conti accessori rimasti aperti e non autoliquidatisi, nonché per i finanziamenti quali il prestito d'oro e per i mutui, il capitale finanziato è dovuto alla banca ove non restituito” (pag. 7-8, ib.).
pagina 7 di 12 6.2. Nella pronuncia del Giudice del gravame vi sono, quindi, due statuizioni in questa sede dirimenti ai fini del decidere, alle quali è necessario conformarsi, avendo queste assunto autorità di cosa giudicata. La prima è quella che riguarda il conto anticipi n. 68624212.10 in relazione al quale la Corte – con valutazione che qui si condivide- ha rilevato che il Tribunale nella sentenza impugnata (570/2020) si è già pronunciato su tale rapporto, rilevandone l'illegittima costituzione per mancata pattuizione per iscritto delle relative condizioni economiche;
per l'effetto le connesse poste passive, già addebitate da sul conto corrente principale n. 7956/51, sono già state tenute in CP_6 considerazione dal Tribunale ai fini della rideterminazione del saldo di tale ultimo conto e sono, quindi, incluse nell'ambito oggettivo della pronuncia n. 570/2020. Ne consegue che, in relazione a tale conto anticipi, la cui illegittima costituzione è peraltro ormai accertata con autorità di cosa giudicata, non possono essere fatte valere da ulteriori pretese né in via riconvenzionale né in via principale CP_6 attraverso l'attivazione di procedimenti monitori. Pertanto, la domanda svolta da in via riconvenzionale nell'ambito del presente giudizio, nonché in via CP_6 principale nell'ambito del giudizio riunito va in parte qua rigettata.
6.3 L'altra statuizione rilevante ai fini del decidere è quella concernente il rapporto di prestito d'oro che la Corte ha espressamente ritenuto non ricompreso nell'importo stimato dal Tribunale a titolo di saldo del conto corrente n. 7956/51; in relazione a tale finanziamento, quindi, proprio in quanto escluso dall'estensione oggettiva del giudicato ormai formatosi sulla pronuncia del Tribunale n. 570/2020 come interpretata dal Giudice del gravame, ha legittimamente fatto valere le CP_6 proprie pretese, da ritenersi fondate sulla base delle ragioni che seguono. Secondo il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13533 del 2001, il creditore che agisce in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione di fonte contrattuale ( o legale) è onerato della prova del solo titolo costitutivo del diritto, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento, viceversa grava sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nella specie in qualità di attrice in relazione all'eccezione di compensazione CP_6 sollevata nel procedimento principale, ha adeguatamente adempiuto l'onere della prova sulla medesima gravante, avendo prodotto il contratto di prestito d'uso in oro (doc.7, memoria ex art. 183 c.6 n.1 c.p.c. di ed avendo altresì allegato CP_6
l'inadempimento della controparte rispetto all'obbligo di restituzione dell' oggetto del mutuo o quantomeno di un valore monetario pari a quello dell'oro dato in pagina 8 di 12 prestito (art. 6 del contratto). D'altra parte, la Società debitrice né nel presente giudizio principale né in quello riunito (rg 7235/2020) ha in alcun modo contestato, nell'an o nel quantum, la pretesa creditoria azionata dalla Pt_1 essendosi limitata ad eccepire che tale diritto di credito era già incluso nel decisum della sentenza n. 570/2020 e pertanto non suscettibile di essere ulteriormente avanzato in separati processi. D'altra parte, la debitrice non ha neppure allegato, prima ancora che provato, fatti estintivi del credito avversario. Ne deriva che la pretesa creditoria fatta valere dalla in relazione al rapporto Pt_1 di prestito d'oro deve essere accolta, in quanto provata, nella misura richiesta, cioè pari ad € 138.396,60.
7. Sulla base di quanto sin qui rilevato, quindi, delle due pretese creditorie opposte da in compensazione va ritenuta fondata solo quella di € 138.396,60 CP_6 avanzata a titolo di saldo restitutorio del prestito d'oro; conseguentemente va parzialmente accolta l'eccezione di compensazione (giudiziale) sollevata dalla alla quale ha poi aderito la cessionaria del credito intervenuta nel Pt_1 CP_5 giudizio riunito ex art.111. c.p.c., sussistendone tutti i presupposti, dato che il debito opposto in compensazione e ritenuto fondato, pur non essendo liquido , è comunque di facile e pronta liquidazione ai sensi dell'art. 1243 c.2 c.c..
7.1. Per l'effetto, previa revoca dei decreti ingiuntivi opposti, i rapporti dare/avere tra le parti vanno rideterminati, sottraendo dal saldo creditorio di € 24.459,01 stimato nella richiamata sentenza n. 570/2020 in favore della Società il debito eccepito in compensazione dalla nei confronti della medesima società Pt_1
e ritenuto fondato nella misura di € 138.396,60, con conseguente quantificazione di un saldo passivo a carico della Società nella misura di - € 113.937,59.
8. Passando al tema delle fideiussioni, la Società qui conventa nell'ambito del giudizio riunito (RG 7235/2020) ha eccepito la nullità dei negozi fideiussori omnibus sottoscritti in data 30.9.1997 laddove riproducono le clausole ( n. 2, 6 e 8) del modello ABI del 2002, il quale, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, è stato ritenuto frutto di un'intesa concorrenziale vietata ai sensi dell'art. 2 della disciplina imperativa a tutela della concorrenza e del mercato (L. n. 287/1990). Ebbene, nella specie, come appena anticipato, le lettere fideiussorie risalgono al 1997, quindi ad un periodo antecedente la predisposizione del modello ABI nel 2002 sanzionato col richiamato provvedimento della Banca d'Italia del 2005. In tal caso, pertanto, la decisione della Banca d'Italia non può costituire prova privilegiata – e quindi vincolante - dell'intesa concorrenziale vietata ai sensi pagina 9 di 12 dell'art. 7 del d.lgs. n. 3/2017 dal momento che - come appena osservato – il provvedimento sanzionatorio riguarda un modello ABI predisposto nel 2002, quindi in epoca successiva alle fideiussioni in esame. La vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. azioni follow on) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato perché l'accertamento riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale. Da ciò consegue che parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa.
8.1 La Società debitrice e i suoi fideiussori, tuttavia, pur avendo - ancorché in modo generico- allegato la corrispondenza del negozio fideiussorio ad un'intesa restrittiva della concorrenza precedente al 2002, non hanno in alcun modo dato prova del loro assunto, come invece sarebbe stato loro onere in quanto parte interessata al relativo accertamento. Al riguardo va, infatti, osservato che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (si veda, ex multis, Consiglio di Stato n. 4990/2019), la prova dell'esistenza di “accordi e/o pratiche concordate” (art. 2 co.1 L. n. 287/1990) non deve necessariamente essere fornita in via documentale, ben potendo essere integrata anche attraverso elementi indiziari purché gravi, precisi e concordanti, quali: la durata, l'uniformità e il parallelismo dei comportamenti;
l'esistenza di incontri tra le imprese;
gli impegni, ancorché generici e apparentemente non univoci, di strategie e politiche comuni;
i segnali e le informative reciproche;
il successo pratico dei comportamenti, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, ma solo da condotte concertate. Tuttavia, nel caso di specie la parte eccipiente la nullità (parziale) dei negozi fideiussori non ha prodotto alcunché al fine di dar prova, almeno indiziaria, dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale precedente a quella del 2002 sanzionata dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2005, pertanto la domanda volta all'accertamento della dedotta invalidità delle fideiussioni ominbus va respinta, con la conseguenza che queste vanno considerate pienamente valide ed efficaci nei confronti della Banca garantita.
pagina 10 di 12 9. In definitiva, sulla base di tutto quanto sin qui esposto, previa revoca dei decreti ingiunti opposti nei procedimenti qui riuniti e in parziale accoglimento dell'eccezione di compensazione originariamente formulata da alla quale ha CP_6 poi aderito in qualità di cessionaria del credito qui controverso, va CP_5 affermata la titolarità di una pretesa creditoria in favore di quest'ultima (
[...]
nella misura di € 113.937,59, oltre interessi al Controparte_5 tasso legale dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione fino al saldo, con conseguente condanna della Società, in solido con i fideiussori, al pagamento del relativo importo.
10. Quanto alle spese di lite, considerato l'accoglimento solo parziale delle domande svolte dalle parti contrapposte, da cui è tuttavia derivata la quantificazione di un consistente credito (pari ad € 113.937,59) in favore di CP_5
e nei confronti della Società qui convenuta, il quale credito è però inferiore rispetto a quello domandato in pagamento a quest'ultima società anche con provvedimento monitorio (nella misura di € 413.610,26), l'esito della lite va interpretato in chiave di parziale soccombenza reciproca, tuttavia prevalente a carico della Società convenuta e dei due garanti, il che giustifica la compensazione tra tutte le parti nella misura del 50% delle spese di lite del presente giudizio, mentre la restante metà di spese va posta a carico solidale della Società, di e Controparte_2 di . Controparte_3
Le spese si quantificano come in dispositivo in base al DM 55/2014 e aggiornato con DM 147/2022, considerata la complessità (media) e il valore ( compreso nello scaglione € 51.001 - € 260.000) della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1. revoca i decreti ingiuntivi opposti n. 1488/2020 emesso in data 8.4.2020 in favore della Parte_2
e n. 2002/2020 emesso in data 12.5.2020 in favore della
[...] [...]
Parte_1
2. accerta l'esistenza di un credito in favore di Controparte_5 nella misura di € 113.937,59 nei confronti della
[...] [...]
, e per Parte_2
l'effetto condanna quest'ultima, in solido con i fideiussori Controparte_2
e , al pagamento del corrispondente importo, oltre
[...] Controparte_3
pagina 11 di 12 interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso per ingiunzione fino al saldo;
3. dispone la compensazione nella misura della metà delle spese processuali e condanna la Parte_2
, in solido con i fideiussori e
[...] Controparte_2 CP_3
al pagamento, in favore della
[...] Parte_1
e di in solido, stante la Controparte_5 unitarietà della difesa, della restante metà liquidata in complessivi € 7051,00 oltre il 15% di rimborso forfettario, CPA e IVA di legge.
Firenze, 7 giugno 2025
Il Giudice Dott. Umberto Castagnini
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Cecilia Ciolfi, magistrato ordinario in tirocinio nominato con DM 22.10.2024.
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