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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2827 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. UBERTI EMANUELLA parte ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. CAMPARI ELENA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 8/04/2025
pagina 1 di 5 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 1/10/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario celebrato in PO (NA) il 05/12/1993 tra la ricorrente e CP_1
, unione dalla quale nascevano tre figlie, (nata il [...]),
[...] Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]). La difesa di parte ricor- Per_2 Per_3
rente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successi- vamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano se- parati dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, poi definito con sentenza del Tribunale di Parma del 19/06/2015.
Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la rego- lamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva , il quale non si opponeva alla declaratoria di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa re- golamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 4/03/2025 le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato e, dopo ampia discus- sione, trovavano un accordo per la definizione conciliativa del giudizio.
Successivamente, all'udienza del 8/04/2025 le parti prendevano atto dell'errore presente sul verbale della precedente udienza in relazione alle pattuizioni intercor- se, confermando di voler definire in via conciliativa il presente giudizio alle con- dizioni di seguito riportate:
- revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia con Per_2
decorrenza dal mese di marzo 2025;
- riconoscimento di un contributo paterno al mantenimento di nel- Per_3 la misura di € 200,00 mensili, comprensive di spese straordinarie, con de- correnza dal mese di marzo 2025 e sino il mese di dicembre 2027, con espressa revoca di tale contributo a far data dal mese di gennaio 2028;
- versamento del contributo da parte del padre direttamente a favore della
figlia ; Per_3
- revoca dell'ordine di pagamento diretto del suddetto contributo nei con-
pagina 2 di 5 fronti del datore di lavoro del sig. a far data dal mese di marzo CP_1
2025;
- compensazione integrale delle spese del giudizio;
con le ulteriori precisazioni di cui al verbale di udienza.
I rispettivi procuratori chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione, preci- sando le conclusioni in conformità alle condizioni sopra richiamate, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era quindi assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 19/05/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effet- ti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in PO
(NA) il 05/12/1993, è definita da sentenza del Tribunale di Parma depositata in data 1/04/2015.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti gli aspetti più propriamente economi- ci, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposi- zioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle ri- spettive posizioni.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre una compensazione integrale delle spese di lite, secondo quanto concor- dato dalle parti.
pagina 3 di 5 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05/12/1993 in PO (NA) tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]), CP_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di PO, atto n. 331 Parte
2, Serie A, anno 1993;
2. revoca il contributo posto in capo a per il mantenimento CP_1
della figlia con decorrenza dal mese di marzo 2025; Per_2
3. prende atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento di un contributo da parte di per il mantenimento della figlia maggiorenne CP_1
nella misura di € 200,00 mensili, comprensive di spese straordinarie, Per_3
con decorrenza dal mese di marzo 2025 e sino il mese di dicembre 2027, con espressa revoca di tale contributo a far data dal mese di gennaio 2028;
4. prende atto dell'accordo delle parti in ordine al versamento da parte del padre del suddetto contributo direttamente alla figlia;
Per_3
5. dispone la revoca dell'ordine di pagamento diretto del contributo al manteni- mento delle figlie nei confronti del datore di lavoro del CP_1
a far data dal mese di marzo 2025;
6. prende atto dell'accordo delle parti sul fatto che, qualora fosse riconosciuto alla sig.ra da parte del datore di lavoro del sig. il contributo per il Pt_1 CP_1
mantenimento della figlia relativo al mese di marzo 2025, la sig.ra si Pt_1 riserva di trattenere la sola somma di € 200,00 mensili, in luogo della corre- sponsione diretta del contributo paterno al mantenimento della figlia dovuto per tale mese, con restituzione a controparte dell'eccedenza
7. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
8. dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
pagina 4 di 5 Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 19/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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