TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno- Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea - in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice designato
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1160 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “accertamento diritto alla protezione speciale ex art . dell'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998” decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 26.11.25 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. vertente
Tra
, nato il [...] in [...] e residente in [...] Iannicelli n. 4 CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._1
OI CF e dall'Avv. Marianna Gambardella CF C.F._2
ricorrente
1 e
, in persona del Ministro p.t., CF Controparte_1 costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato P.IVA_1
resistente
Controparte_2
, in persona del p.t., CF
[...] CP_3 P.IVA_2 resistente
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente allega di aver presentato in data 20.4.23 istanza al fine di ottenere la protezione speciale prevista dall'art. 19 D. Lgs. 286/1998.
L'istante prospetta che sono decorsi oltre 6 mesi della formalizzazione della richiesta di protezione speciale e dal fotosegnalamento ed ad oggi la Questura di Salerno e la riconoscimento della protezione internazionale di Controparte_2 Salerno non hanno concluso il procedimento amministrativo.
Ad avviso del ricorrente il contegno tenuto dalla Questura di Salerno e dalla di Controparte_2 Salerno configura gli estremi del cd. "silenzio inadempimento" di cui al'art. 2 della Legge 241/90 (nella parte in cui prevede che trascorso il termine fissato per la conclusione del procedimento, il silenzio può ritenersi formato) in combinato disposto con l'art. 20, comma 4, l. n. 241/1990.
Il ricorrente chiedeva, quindi, all'adito Tribunale accertare il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 e per l'effetto ordinare al di Salerno, l'emissione del permesso di Controparte_1 soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Non risulta contestato tra le parti il rilascio sopravvenuto del titolo di soggiorno.
In ragione della sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo per cui è ricorso, il Tribunale stima doversi dichiarare cessata la materia del contendere, posto che si è concluso il procedimento amministrativo per il quale il ricorrente deduce ipotesi di c.d. silenzio inadempimento della P.A.
Circa il regime delle spese, tenuto conto del significativo numero dei procedimenti pendenti in fase amministrativa che hanno giustificato la definizione del procedimento in momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale, il Collegio stima doversi compensare le spese tra le parti. 2
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale come in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese di giudizio.
Si comunichi
Salerno lì, 26.11.25
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Dott. Andrea Luce
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno- Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea - in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice designato
Dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1160 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “accertamento diritto alla protezione speciale ex art . dell'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998” decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 26.11.25 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. vertente
Tra
, nato il [...] in [...] e residente in [...] Iannicelli n. 4 CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._1
OI CF e dall'Avv. Marianna Gambardella CF C.F._2
ricorrente
1 e
, in persona del Ministro p.t., CF Controparte_1 costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato P.IVA_1
resistente
Controparte_2
, in persona del p.t., CF
[...] CP_3 P.IVA_2 resistente
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente allega di aver presentato in data 20.4.23 istanza al fine di ottenere la protezione speciale prevista dall'art. 19 D. Lgs. 286/1998.
L'istante prospetta che sono decorsi oltre 6 mesi della formalizzazione della richiesta di protezione speciale e dal fotosegnalamento ed ad oggi la Questura di Salerno e la riconoscimento della protezione internazionale di Controparte_2 Salerno non hanno concluso il procedimento amministrativo.
Ad avviso del ricorrente il contegno tenuto dalla Questura di Salerno e dalla di Controparte_2 Salerno configura gli estremi del cd. "silenzio inadempimento" di cui al'art. 2 della Legge 241/90 (nella parte in cui prevede che trascorso il termine fissato per la conclusione del procedimento, il silenzio può ritenersi formato) in combinato disposto con l'art. 20, comma 4, l. n. 241/1990.
Il ricorrente chiedeva, quindi, all'adito Tribunale accertare il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 e per l'effetto ordinare al di Salerno, l'emissione del permesso di Controparte_1 soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Non risulta contestato tra le parti il rilascio sopravvenuto del titolo di soggiorno.
In ragione della sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo per cui è ricorso, il Tribunale stima doversi dichiarare cessata la materia del contendere, posto che si è concluso il procedimento amministrativo per il quale il ricorrente deduce ipotesi di c.d. silenzio inadempimento della P.A.
Circa il regime delle spese, tenuto conto del significativo numero dei procedimenti pendenti in fase amministrativa che hanno giustificato la definizione del procedimento in momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale, il Collegio stima doversi compensare le spese tra le parti. 2
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale come in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese di giudizio.
Si comunichi
Salerno lì, 26.11.25
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Dott. Andrea Luce
3