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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/12/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 6864/2024 R.G. e vertente tra in persona dell'amministratore pro tempore, e per essa, quale Parte_1 mandataria, il suo procuratore speciale in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giulio Giulini Richard in forza di procura generale alle liti conferita con atto pubblico in data 12.12.2023 a firma del
Notaio Dott. di Velletri, Repertorio n. 79346 - Raccolta n. 29924, ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Giulio Giulini Richard in Saluzzo
(CN), Corso Roma n. 23;
- ricorrente -;
e
, e , contumaci;
Controparte_1 CP_2 CP_3
- resistenti -;
OGGETTO: successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 4.12.2025 parte ricorrente così ha precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, previo espletamento di ogni attività istruttoria ritenuta utile ai fini del decidere, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare che la signora
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
22.12.1944, residente in [...]int. 3, il signor
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in [...]
Genova (GE), Via Giuseppe Sapeto n. 16/int. 3, ed il signor (C.F.: CP_3 [...]
[...
[...] ), nato a [...] il [...], residente in [...], Vegas del Condado 225 C.F._3
– Las Lomas, La Molina (Lima), sono eredi puri e semplici del signor Persona_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ed ivi
[...] CodiceFiscale_4 deceduto in data 05.11.2012, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE in persona dell'amministratore pro tempore, e per essa, quale Parte_1 mandataria, il suo procuratore speciale in persona dell'amministratore pro Parte_2 tempore, ha convenuto in giudizio i resistenti ed ha esposto che: I) risulta una denuncia di successione del 5/11/2012 vol. 9990 n. 3252, registrata in data 20/06/2013 in morte di
[...]
voltura 18119.1/2013, pratica GE0134437, in atti dal 05/08/2013. Ed Persona_2 effettuando ispezione ipotecaria, e relative note di trascrizione, è emerso che una di esse riporta espressamente tale denunzia di successione con indicazione degli eredi, ossia i resistenti - coniuge e figli del de cuius -, e la trascrizione a loro favore dell'immobile sito a Genova, via
Giuseppe Sapeto n. 16, piano T, cheper 1/2 era di proprietà del de cuius; II) è nel CP_2
possesso di tale bene ereditario. Discorso similare per quantomeno sino al CP_1
22.04.2016, data in cui è emigrata nel Comune di Bosio.
Ha pertanto concluso nei termini suindicati.
I resistenti, pur ritualmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti.
Ciò posto, deve rilevarsi che da visura storica dell'immobile emerge che lo stesso è di proprietà di per 1/6, di per 1/6, e di per 4/6. CP_2 CP_3 Controparte_1
Risulta altresì annotata la denuncia di successione del 5/11/2012 vol. 9990 n. 3252, registrata in data 20/06/2013 in morte di voltura 18119.1/2013, pratica Persona_2
GE0134437, in atti dal 05/08/2013. Inoltre, le note di trascrizione riportano espressamente tale denunzia di successione con indicazione degli eredi, ossia i resistenti, e la trascrizione a loro favore dell'immobile (v. doc. n. 14).
Tale condotta configura un'accettazione tacita di eredità ove si consideri che l'art. 476 c.c. richiede, a tale fine, la ricorrenza di due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questo stesso atto nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. La stessa può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che
2 siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (v. da ultimo Cass. 11478/2021).
Deve altresì evidenziarsi che le circostanze allegate e documentate da parte ricorrente in ordine al possesso dell'immobile da parte di e (v. docc. 16 e CP_2 Controparte_1
17, attestanti la residenza senza soluzione di continuità di presso l'immobile e CP_2 sino al 22.04.2016 di introducono una circostanza idonea a configurare Controparte_1
l'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., essendo incontroverso che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che la chiamata abbia fatto l'inventario ed essendo altresì incontroverso che la resistente avesse consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima. Invero l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso. Le norme che disciplinano la rinuncia all'eredità devono essere coordinate con quelle dell'art. 485
c.c. per cui il chiamato all'eredità, ove si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere, come sopra detto, di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio d'inventario ma anche quella di rinunciare alla stessa (v. Cass. 11018/2008, Cass. 4845/2003 e Cass.
7076/1995).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda di parte ricorrente è dunque fondata e va accolta. Per l'effetto, va dichiarato che e Controparte_1 CP_2 [...] hanno accettato l'eredità morendo dismessa da nato a [...] CP_3 Persona_2
(GE) il 24.11.1941 ed ivi deceduto in data 5.11.2012, e di conseguenza sono eredi di quest'ultimo.
Va pertanto ordinato al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità
(esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), e per soccombenza vanno poste a carico dei resistenti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara che e Controparte_1 CP_2 [...] hanno accettato l'eredità morendo dismessa da nato a [...] CP_3 Persona_2
(GE) il 24.11.1941 ed ivi deceduto in data 5.11.2012, e di conseguenza sono eredi di quest'ultimo;
2) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
3) condanna e a rifondere a Controparte_1 CP_2 CP_3 Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, e per essa, quale mandataria, al suo
[...] procuratore speciale in persona del legale rappresentante pro tempore, le Parte_2 spese di lite che liquida in € 2.906,00per compenso professionale ed € 653,43 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 9.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 6864/2024 R.G. e vertente tra in persona dell'amministratore pro tempore, e per essa, quale Parte_1 mandataria, il suo procuratore speciale in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giulio Giulini Richard in forza di procura generale alle liti conferita con atto pubblico in data 12.12.2023 a firma del
Notaio Dott. di Velletri, Repertorio n. 79346 - Raccolta n. 29924, ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi Giulio Giulini Richard in Saluzzo
(CN), Corso Roma n. 23;
- ricorrente -;
e
, e , contumaci;
Controparte_1 CP_2 CP_3
- resistenti -;
OGGETTO: successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 4.12.2025 parte ricorrente così ha precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, previo espletamento di ogni attività istruttoria ritenuta utile ai fini del decidere, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare che la signora
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
22.12.1944, residente in [...]int. 3, il signor
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in [...]
Genova (GE), Via Giuseppe Sapeto n. 16/int. 3, ed il signor (C.F.: CP_3 [...]
[...
[...] ), nato a [...] il [...], residente in [...], Vegas del Condado 225 C.F._3
– Las Lomas, La Molina (Lima), sono eredi puri e semplici del signor Persona_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ed ivi
[...] CodiceFiscale_4 deceduto in data 05.11.2012, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE in persona dell'amministratore pro tempore, e per essa, quale Parte_1 mandataria, il suo procuratore speciale in persona dell'amministratore pro Parte_2 tempore, ha convenuto in giudizio i resistenti ed ha esposto che: I) risulta una denuncia di successione del 5/11/2012 vol. 9990 n. 3252, registrata in data 20/06/2013 in morte di
[...]
voltura 18119.1/2013, pratica GE0134437, in atti dal 05/08/2013. Ed Persona_2 effettuando ispezione ipotecaria, e relative note di trascrizione, è emerso che una di esse riporta espressamente tale denunzia di successione con indicazione degli eredi, ossia i resistenti - coniuge e figli del de cuius -, e la trascrizione a loro favore dell'immobile sito a Genova, via
Giuseppe Sapeto n. 16, piano T, cheper 1/2 era di proprietà del de cuius; II) è nel CP_2
possesso di tale bene ereditario. Discorso similare per quantomeno sino al CP_1
22.04.2016, data in cui è emigrata nel Comune di Bosio.
Ha pertanto concluso nei termini suindicati.
I resistenti, pur ritualmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti.
Ciò posto, deve rilevarsi che da visura storica dell'immobile emerge che lo stesso è di proprietà di per 1/6, di per 1/6, e di per 4/6. CP_2 CP_3 Controparte_1
Risulta altresì annotata la denuncia di successione del 5/11/2012 vol. 9990 n. 3252, registrata in data 20/06/2013 in morte di voltura 18119.1/2013, pratica Persona_2
GE0134437, in atti dal 05/08/2013. Inoltre, le note di trascrizione riportano espressamente tale denunzia di successione con indicazione degli eredi, ossia i resistenti, e la trascrizione a loro favore dell'immobile (v. doc. n. 14).
Tale condotta configura un'accettazione tacita di eredità ove si consideri che l'art. 476 c.c. richiede, a tale fine, la ricorrenza di due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questo stesso atto nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede. La stessa può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che
2 siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (v. da ultimo Cass. 11478/2021).
Deve altresì evidenziarsi che le circostanze allegate e documentate da parte ricorrente in ordine al possesso dell'immobile da parte di e (v. docc. 16 e CP_2 Controparte_1
17, attestanti la residenza senza soluzione di continuità di presso l'immobile e CP_2 sino al 22.04.2016 di introducono una circostanza idonea a configurare Controparte_1
l'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., essendo incontroverso che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che la chiamata abbia fatto l'inventario ed essendo altresì incontroverso che la resistente avesse consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima. Invero l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso. Le norme che disciplinano la rinuncia all'eredità devono essere coordinate con quelle dell'art. 485
c.c. per cui il chiamato all'eredità, ove si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere, come sopra detto, di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio d'inventario ma anche quella di rinunciare alla stessa (v. Cass. 11018/2008, Cass. 4845/2003 e Cass.
7076/1995).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda di parte ricorrente è dunque fondata e va accolta. Per l'effetto, va dichiarato che e Controparte_1 CP_2 [...] hanno accettato l'eredità morendo dismessa da nato a [...] CP_3 Persona_2
(GE) il 24.11.1941 ed ivi deceduto in data 5.11.2012, e di conseguenza sono eredi di quest'ultimo.
Va pertanto ordinato al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità
(esclusa la fase istruttoria che non si è svolta), e per soccombenza vanno poste a carico dei resistenti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara che e Controparte_1 CP_2 [...] hanno accettato l'eredità morendo dismessa da nato a [...] CP_3 Persona_2
(GE) il 24.11.1941 ed ivi deceduto in data 5.11.2012, e di conseguenza sono eredi di quest'ultimo;
2) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni, con ogni necessaria formalità ed annotazione;
3) condanna e a rifondere a Controparte_1 CP_2 CP_3 Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, e per essa, quale mandataria, al suo
[...] procuratore speciale in persona del legale rappresentante pro tempore, le Parte_2 spese di lite che liquida in € 2.906,00per compenso professionale ed € 653,43 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 9.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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