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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1943/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1943/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Francesca De Padova ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuto
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
rimessa in decisione come da ordinanza di data 30 luglio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia il Tribunale di Trento, dichiarare la separazione personale tra i coniugi e , celebrato nelle Parte_1 CP_1
Filippine in data 8.4.2006 e trascritto presso il Comune di Trento nell'anno 2015, negli uffici di stato civile competente al n. 256 P. 2S e conseguentemente ordinare ai competenti uffici di Stato Civile la annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni - i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
- la
1 figlia , ancora minorenne, verrà affidata ad entrambi i genitori con residenza Persona_1 privilegiata presso la madre. Il padre vedrà la figlia quando lo vorrà previo accordo con la madre;
- il padre verserà in favore della signora un assegno di mantenimento di Parte_1
€. 500,00= mensili oltre all'aggiornamento ISTAT a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore. - spese del presente giudizio compensate.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti e hanno contratto matrimonio in data 8 aprile 2006 Parte_2 CP_1
a Urdaneta Venezuela e dalla loro unione è nata a [...] la figlia in Persona_2 data 3 settembre 2008.
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2024, la parte ricorrente ha agito Parte_2 in questa sede chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando che è venuta meno l'affectio coniugalis e che i coniugi da tempo non vivono più stabilmente assieme. In particolare, la ricorrente ha dedotto che il marito ha sempre lavorato all'estero nel settore alberghiero, in Francia (per circa dieci anni), poi ha deciso di cambiare e di andare a cercare un lavoro in Inghilterra, a Londra. La sig.ra ha, quindi, esposto che il Pt_2 signor , nonostante lavorasse all'estero, è sempre stato residente in Italia con la CP_1 famiglia, dalla quale tornava nei periodi in cui non lavorava e nei periodi di vacanza;
a far data dal 2020, tuttavia, il marito ha iniziato ad andare sempre più spesso in Inghilterra dicendo alla moglie che ivi si recava per colloqui di lavoro: i primi tempi faceva regolarmente ritorno a casa dalla moglie e dalla figlia;
successivamente, però, nell'ultimo anno, ha iniziato ad assentarsi per interi mesi, tornando di rado e, messo alle strette dalla moglie, il signor ha confessato di avere una relazione extraconiugale con un'altra donna conosciuta in Pt_3
Inghilterra.
La ricorrente ha, dunque, chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “
3.la figlia ancora minorenne, verrà affidata ad Persona_1 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Il padre vedrà la figlia quando lo vorrà e verserà in favore della stessa un assegno di mantenimento di €. 500,00= mensili oltre all'aggiornamento ISTAT”.
2 La ricorrente ha dato atto che la stessa, la quale ha sempre lavorato come collaboratrice domestica, attualmente non lavora in quanto ha una patologia (sindrome da anticorpi anti sintetasi) per la quale percepisce una pensione di invalidità di euro 319,00 mensili ed è attualmente in attesa di occupazione;
la sig.ra ha, altresì, rappresentato che la Pt_2
CP famiglia vive in una casa in via Lunelli 42 a Trento ad un canone agevolato di Euro
257,20 mensili e che il marito, quando lavorava, versava regolarmente Euro 500,00 mensili per il mantenimento della figlia.
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 19 dicembre 2024 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale ha rinunciato all'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale
e dell'Agenzia delle Entrate ed è stata rimessa al Collegio per la decisione come da ordinanza di data 30 luglio 2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni della ricorrente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, come confermato anche dal contegno processuale serbato dal convenuto nel presente procedimento.
Passando alle condizioni accessorie della separazione, ritiene il Collegio che vada in questa disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione presso la madre e con diritto di visita paterno secondo liberi accordi con la figlia.
A tal fine, giova premettere che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
3 Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”
(cfr. Cass. 21916/2019), evidenziandosi, altresì, che “Il diritto del minore alla bigenitorialità
- alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.”
(cfr. Cass. 13454/2021).
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che, alla luce della relazione del Servizio Sociale depositata in atti, non siano emersi concreti elementi tali da far ritenere che il regime di affidamento condiviso sia pregiudizievole per la figlia. In particolare, va considerato che la situazione familiare è di fatto da sempre caratterizzata dalla lontananza geografica del padre, situazione che però, da quanto consta agli atti, non è stata di ostacolo all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Dalla relazione del Servizio Sociale risulta che i rapporti tra i genitori sono distesi (“Il signor è d'accordo per la separazione, con la ex moglie CP_1 intrattiene un rapporto di amicizia, afferma “siamo migliori amici”.”) e, con riguardo alla figlia minora, emerge che “ si presente come una ragazza matura, autonoma e Persona_1 ben strutturata dal punto di vista emotivo e relazionale. Mostra una significativa capacità di introspezione e una buona capacità di autoregolazione. Il rapporto con la madre è il perno centrale della sua crescita affettiva, rappresentando una risorsa protettiva fondamentale e stabile. La separazione dei genitori non comporta per un cambiamento Persona_1 sostanziale nella qualità della vita quotidiana o nella rete di affetti significativi, essendo già abituata da anni all'assenza fisica del padre. Si intuisce dai racconti come l'estemporaneità dei rapporti con il padre è stata parzialmente compensata dalla presenza costante della madre e dal sostegno della famiglia allargata.”.
Quanto alle visite tra padre e figlia, ritiene il Collegio che, in ragione della distanza geografica tra le abitazioni dei genitori (Italia-Inghilterra) nonché tenuto conto dell'età della
4 ragazza (diciassette anni), i contatti e gli incontri tra padre e figlia possano avvenire secondo liberi accordi tra gli stessi, come sinora sempre avvenuto.
Alla luce di quanto evidenziato nella relazione del Servizio Sociale e non ravvisandosi profili di criticità, ritiene il Collegio che l'ascolto della minore sia manifestamente superfluo.
Quanto, infine, alle questioni di natura economica, giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost.
“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Ne discende che i genitori, anche ove privi di una continuativa fonte di reddito, hanno il dovere di attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato a sopperire ai bisogni materiali dei figli, non dovendo la loro condizione lavorativa
(in linea di principio) pregiudicare la prole.
Orbene, ritiene il Collegio di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF. A tal fine, pur non conoscendosi l'attuale condizione economico-reddituale del padre (dalle informazioni acquisite in atti risulta solo che il padre lavora in Inghilterra in una scuola come addetto alle pulizie, cfr. relazione Servizio Sociale in atti), ritiene il Collegio che la detta somma di euro
350,00 sia congrua tenendosi conto, da un lato, della capacità lavorativa del padre, dall'altro lato, dell'età della minore e della circostanza che di fatto è la madre a provvedere integralmente alle esigenze di mantenimento della minore. Va, inoltre, considerato che, in atti, non vi sono elementi per ritenere che il padre abbia la capacità economica di sostenere un esborso mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento della figlia, evidenziandosi che il doc. 4 si riferisce a soli due pagamenti e che la stessa ricorrente, sentita all'udienza del 19 dicembre 2024, ha dichiarato che il padre versava 500,00 euro per il mantenimento della figlia “quando poteva”.
Al contempo, va disposto che l'assegno unico e universale, l'assegno provinciale ed ogni altra agevolazione comunque denominata in favore del nucleo familiare spettino
5 integralmente alla madre, considerato che è la stessa di fatto ad occuparsi di tutte le esigenze di mantenimento della minore, con la quale vive.
Nulla sulle spese di lite, la cui rifusione non è stata chiesta dalla parte ricorrente nonché tenuto conto che il convenuto non ha articolato difese così non aggravando la trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) affida la figlia minore (nata in data [...]) ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e sentire la figlia secondo liberi accordi;
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di Pt_2 mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 350,00, entro il giorno
5 di ciascun mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
5) dispone che l'assegno unico e universale, l'assegno provinciale ed ogni altra agevolazione comunque denominata in favore del nucleo familiare spettino integralmente alla madre;
6) nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1943/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Francesca De Padova ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuto
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
rimessa in decisione come da ordinanza di data 30 luglio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia il Tribunale di Trento, dichiarare la separazione personale tra i coniugi e , celebrato nelle Parte_1 CP_1
Filippine in data 8.4.2006 e trascritto presso il Comune di Trento nell'anno 2015, negli uffici di stato civile competente al n. 256 P. 2S e conseguentemente ordinare ai competenti uffici di Stato Civile la annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni - i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
- la
1 figlia , ancora minorenne, verrà affidata ad entrambi i genitori con residenza Persona_1 privilegiata presso la madre. Il padre vedrà la figlia quando lo vorrà previo accordo con la madre;
- il padre verserà in favore della signora un assegno di mantenimento di Parte_1
€. 500,00= mensili oltre all'aggiornamento ISTAT a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore. - spese del presente giudizio compensate.”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti e hanno contratto matrimonio in data 8 aprile 2006 Parte_2 CP_1
a Urdaneta Venezuela e dalla loro unione è nata a [...] la figlia in Persona_2 data 3 settembre 2008.
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2024, la parte ricorrente ha agito Parte_2 in questa sede chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando che è venuta meno l'affectio coniugalis e che i coniugi da tempo non vivono più stabilmente assieme. In particolare, la ricorrente ha dedotto che il marito ha sempre lavorato all'estero nel settore alberghiero, in Francia (per circa dieci anni), poi ha deciso di cambiare e di andare a cercare un lavoro in Inghilterra, a Londra. La sig.ra ha, quindi, esposto che il Pt_2 signor , nonostante lavorasse all'estero, è sempre stato residente in Italia con la CP_1 famiglia, dalla quale tornava nei periodi in cui non lavorava e nei periodi di vacanza;
a far data dal 2020, tuttavia, il marito ha iniziato ad andare sempre più spesso in Inghilterra dicendo alla moglie che ivi si recava per colloqui di lavoro: i primi tempi faceva regolarmente ritorno a casa dalla moglie e dalla figlia;
successivamente, però, nell'ultimo anno, ha iniziato ad assentarsi per interi mesi, tornando di rado e, messo alle strette dalla moglie, il signor ha confessato di avere una relazione extraconiugale con un'altra donna conosciuta in Pt_3
Inghilterra.
La ricorrente ha, dunque, chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “
3.la figlia ancora minorenne, verrà affidata ad Persona_1 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Il padre vedrà la figlia quando lo vorrà e verserà in favore della stessa un assegno di mantenimento di €. 500,00= mensili oltre all'aggiornamento ISTAT”.
2 La ricorrente ha dato atto che la stessa, la quale ha sempre lavorato come collaboratrice domestica, attualmente non lavora in quanto ha una patologia (sindrome da anticorpi anti sintetasi) per la quale percepisce una pensione di invalidità di euro 319,00 mensili ed è attualmente in attesa di occupazione;
la sig.ra ha, altresì, rappresentato che la Pt_2
CP famiglia vive in una casa in via Lunelli 42 a Trento ad un canone agevolato di Euro
257,20 mensili e che il marito, quando lavorava, versava regolarmente Euro 500,00 mensili per il mantenimento della figlia.
Radicatosi il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 19 dicembre 2024 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale ha rinunciato all'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale
e dell'Agenzia delle Entrate ed è stata rimessa al Collegio per la decisione come da ordinanza di data 30 luglio 2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle allegazioni della ricorrente che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi, come confermato anche dal contegno processuale serbato dal convenuto nel presente procedimento.
Passando alle condizioni accessorie della separazione, ritiene il Collegio che vada in questa disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione presso la madre e con diritto di visita paterno secondo liberi accordi con la figlia.
A tal fine, giova premettere che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti contrario all'interesse dei minori stante l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale, che implicano un dovere di cura e attenzione, morale e materiale, nei confronti dei figli (“il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”, art. 337quater, co. 1 c.c.).
3 Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di Cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata”
(cfr. Cass. 21916/2019), evidenziandosi, altresì, che “Il diritto del minore alla bigenitorialità
- alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio.”
(cfr. Cass. 13454/2021).
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che, alla luce della relazione del Servizio Sociale depositata in atti, non siano emersi concreti elementi tali da far ritenere che il regime di affidamento condiviso sia pregiudizievole per la figlia. In particolare, va considerato che la situazione familiare è di fatto da sempre caratterizzata dalla lontananza geografica del padre, situazione che però, da quanto consta agli atti, non è stata di ostacolo all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Dalla relazione del Servizio Sociale risulta che i rapporti tra i genitori sono distesi (“Il signor è d'accordo per la separazione, con la ex moglie CP_1 intrattiene un rapporto di amicizia, afferma “siamo migliori amici”.”) e, con riguardo alla figlia minora, emerge che “ si presente come una ragazza matura, autonoma e Persona_1 ben strutturata dal punto di vista emotivo e relazionale. Mostra una significativa capacità di introspezione e una buona capacità di autoregolazione. Il rapporto con la madre è il perno centrale della sua crescita affettiva, rappresentando una risorsa protettiva fondamentale e stabile. La separazione dei genitori non comporta per un cambiamento Persona_1 sostanziale nella qualità della vita quotidiana o nella rete di affetti significativi, essendo già abituata da anni all'assenza fisica del padre. Si intuisce dai racconti come l'estemporaneità dei rapporti con il padre è stata parzialmente compensata dalla presenza costante della madre e dal sostegno della famiglia allargata.”.
Quanto alle visite tra padre e figlia, ritiene il Collegio che, in ragione della distanza geografica tra le abitazioni dei genitori (Italia-Inghilterra) nonché tenuto conto dell'età della
4 ragazza (diciassette anni), i contatti e gli incontri tra padre e figlia possano avvenire secondo liberi accordi tra gli stessi, come sinora sempre avvenuto.
Alla luce di quanto evidenziato nella relazione del Servizio Sociale e non ravvisandosi profili di criticità, ritiene il Collegio che l'ascolto della minore sia manifestamente superfluo.
Quanto, infine, alle questioni di natura economica, giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost.
“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Ne discende che i genitori, anche ove privi di una continuativa fonte di reddito, hanno il dovere di attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato a sopperire ai bisogni materiali dei figli, non dovendo la loro condizione lavorativa
(in linea di principio) pregiudicare la prole.
Orbene, ritiene il Collegio di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF. A tal fine, pur non conoscendosi l'attuale condizione economico-reddituale del padre (dalle informazioni acquisite in atti risulta solo che il padre lavora in Inghilterra in una scuola come addetto alle pulizie, cfr. relazione Servizio Sociale in atti), ritiene il Collegio che la detta somma di euro
350,00 sia congrua tenendosi conto, da un lato, della capacità lavorativa del padre, dall'altro lato, dell'età della minore e della circostanza che di fatto è la madre a provvedere integralmente alle esigenze di mantenimento della minore. Va, inoltre, considerato che, in atti, non vi sono elementi per ritenere che il padre abbia la capacità economica di sostenere un esborso mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento della figlia, evidenziandosi che il doc. 4 si riferisce a soli due pagamenti e che la stessa ricorrente, sentita all'udienza del 19 dicembre 2024, ha dichiarato che il padre versava 500,00 euro per il mantenimento della figlia “quando poteva”.
Al contempo, va disposto che l'assegno unico e universale, l'assegno provinciale ed ogni altra agevolazione comunque denominata in favore del nucleo familiare spettino
5 integralmente alla madre, considerato che è la stessa di fatto ad occuparsi di tutte le esigenze di mantenimento della minore, con la quale vive.
Nulla sulle spese di lite, la cui rifusione non è stata chiesta dalla parte ricorrente nonché tenuto conto che il convenuto non ha articolato difese così non aggravando la trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) affida la figlia minore (nata in data [...]) ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e sentire la figlia secondo liberi accordi;
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di Pt_2 mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 350,00, entro il giorno
5 di ciascun mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF;
5) dispone che l'assegno unico e universale, l'assegno provinciale ed ogni altra agevolazione comunque denominata in favore del nucleo familiare spettino integralmente alla madre;
6) nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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