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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE MINORENNI
La Corte d'Appello di Salerno, sezione minorenni, nella persona dei magistrati: dott. Vito COLUCCI Presidente dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere dr.ssa Lucia CRISCI Esperto dr. Vincenzo BATTIMIELLO Esperto
nel procedimento iscritto al n. 90/2025 VG
a istanza di
, nato a [...], kerala, India, il 20 Controparte_1
ottobre 1991, e , nata a [...], Kerala, Parte_1
India il 24 settembre 1996, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata a [...] il Persona_1
14/12/2023 rappresentati e difesi dall'avv. Adele Cirillo
RECLAMANTI
avente ad OGGETTO: Reclamo ex art. 739 cpc avverso il decreto del TM di Salerno cron. n. 5825/2024 notificato il 23/01/2025 nel procedimento n.
360/2024 RG (Istanza di autorizzazione ex art. 31, co.3, dLgs n.
286/1998)
1 all'esito dell'udienza del 01 aprile 2025, viste le conclusioni dei reclamanti, visto il parere del PG, ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. Con istanza depositata il 30/03/2024 gli attuali reclamanti, nella qualità di genitori esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, hanno chiesto al Tribunale per i Minorenni di Salerno Per_1
l'autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale prevista dall'art. 31, c.3, dlgs 286/2018.
A tal fine hanno riferito di essersi arrivati in Italia nel maggio 2022 per raggiungere alcuni parenti;
di aver trovato ospitalità presso una cugina, che viveva in Italia da anni;
di aver sempre lavorato come badanti riuscendo a vivere dignitosamente;
di aver avuto nel 2023 una bambina, alla quale la madre si dedica direttamente;
di aver ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche,sulla base del quale gli era stato rilasciato il codice fiscale, ma che non era convertibile in altro permesso per rimanere in Italia;
che con il suo lavoro il ricorrente riusciva a consentire alla famiglia una vita dignitosa che non avrebbe potuto offrire in India in quanto paese arretrato sia economicamente che dal punto di vista sanitario;
che essi ricorrenti si erano già abbastanza integrati in Italia comprendendo e parlando la lingua;
che il permesso ai sensi dell'art. 31 L. emigr. era convertibile in permesso di soggiorno;
che, avendo la minore iniziato il ciclo di vaccinazioni obbligatorie in Italia, il rientro in India, dove non avrebbe fruito della stessa assistenza sanitaria, avrebbe costituito un rischio per la sua salute.
2. Il TM, acquisita la relazione dei Servizi Sociali presso il Comune di
Nocera Inferiore e le informazioni previste dalla legge presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Salerno in ordine all'esistenza di
2 precedenti penali o di procedimenti pendenti a carico dei ricorrenti, all'esito dell'udienza di comparizione del 16/09/2024, acquisto il parere del
PMM, favorevole all'accoglimento, con decreto n. 5825/2024, depositato il 10/12/2024 e notificato il 23/01/2025, ha rigettato il ricorso ritenendo che la famiglia non avesse dimostrato un radicamento sul territorio italiano tale che, in caso di ritorno in India, la minore, che comunque seguirebbe i genitori, potrebbe subire un grave trauma, e che per la condizione di stranieri sul territorio italiano esistono primari istituti di legge, tra i quali il permesso di soggiorno, che non devono essere scavalcati con il rimedio dell'autorizzazione di cui all'art. 31 L.emigr.
3. Con ricorso depositato il 26/01/2025 il decreto è stato reclamato dinanzi a questa Corte di Appello - Sezione Minorenni per “violazione della normativa vigente in materia” e per “illogicità ed illegittimità”.
In particolare i reclamanti contestano il provvedimento facendo rilevare che – l'interpretazione restrittiva della norma di cui all'art. 31 d.lgs.
286/1998 fatta propria del TM era stata ritenuta illegittima dal giudice di legittimità già con le sentenze a Sezioni Unite n. 396/2006 e n.
22216/2006 e ribadita con la nota pronuncia Cass. SU n. 21799/2010,
Co seguite da numerose Corti di Appello e di recente anche dallo stesso;
-- nella specie andava considerato che i richiedenti avevano deciso di far nascere la loro bambina in Italia al fine di farle condurre una vita dignitosa e sicura, che invece non avrebbero potuto assicurarle in India, ove vivevano in condizioni di povertà; hanno iniziato per la figlia il ciclo di vaccinazioni obbligatorie;
si stanno impegnando nell'apprendimento della lingua;
non dispongono più di alcun riferimento nel paese di origine;
si sono radicati in Italia, dove lui svolge il lavoro di badante mentre lei al momento si dedica alla cura ed assistenza della figlia, che è ancora in tenera età; il rientro in India costituirebbe un sicuro peggioramento delle condizioni di vita della minore anche dal punto di vista dell'assistenza
3 sanitaria;
ai sensi dell'art. 6 co.1 bis del TU immigr. il permesso invocato potrebbe convertirsi in permesso di soggiorno.
4. Il PG ha concluso per la conferma del provvedimento reclamato.
5. Il reclamo è fondato e va accolto.
5.1. In via preliminare, in diritto, rileva la Corte che:
- ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, il Tribunale per i
Minorenni può rilasciare, anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale, un'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del medesimo e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute;
- l'autorizzazione non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in ragione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione. Deve trattarsi, peraltro, di situazioni di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità, che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (cfr., ex pl., Cass., Sez. Un., 2010/21799; Cass. ord. 2015/25419; Cass. 2017/29795);
- spetta al giudice di merito valutare la concreta sussistenza dei gravi motivi previsti dall'artt. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 con particolare riguardo, oltre che alla necessità di cure mediche, anche all'età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo
4 è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in ragione della prioritaria esigenza della stabilità affettiva nel delicato periodo della crescita (cfr.
Cass. ord. 2018/4197; Cass. ord. 2020/18188; Cass.ord.2020/20762;
Cass. ord. 21/19787);
- l'art. 31 tutela, da un lato, il diritto del minore a ricevere l'assistenza e la cura del proprio familiare in Italia e, dall'altro, il diritto del familiare a prestare assistenza al minore, in ragione della salvaguardia di quel particolare bene della vita costituito dall'unità della famiglia e dal reciproco sostegno tra i suoi membri: si tratta di due posizioni collegate e complementari, della quali quella del familiare è subordinata a quella del minore, titolare di un interesse che costituisce l'oggetto primario della tutela apprestata dalla disposizione normativa in esame, tant'è che la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi motivi è rimessa all'apprezzamento del Tribunale per i Minorenni;
- l'interesse del familiare ad ottenere l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale riceve quindi tutela in via riflessa o mediata, vale a dire nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché l'unica ragione del provvedimento autorizzativo;
- l'eventuale sussistenza di comportamenti del familiare incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti dai gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria, ancorché non assoluta (cfr., ex pl., Cass. 2018/14238; Cass., Sez. Un. 2019/15750;
Cass. ord. 2020/1563).
5.2. Alla luce di siffatti principi generali, ritiene la Corte di non poter confermare, con riferimento alla vicenda oggetto del presente reclamo, la
5 negativa valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine alla mancanza dei presupposti per l'adozione del decreto autorizzativo di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs n. 286/1998.
- Il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto insussistente qualsivoglia pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico della minore assumendo, genericamente, che esso non potrebbe derivare dallo sradicamento dal territorio italiano in considerazione della circostanza che, essendo la famiglia da poco tempo in Italia al momento della presentazione del ricorso, deve essere escluso un radicamento tale da determinare un grave trauma in caso di allontanamento, a tanto aggiungendo che il ricorrente non ha un contratto di lavoro legalmente stipulato, che il nucleo familiare vive ospitato da una parente, che i ricorrenti non hanno dimostrato una perfetta comprensione della lingua italiana .
- Ritiene in contrario questo Giudicante che il TM è pervenuto ad una valutazione negativa del radicamento dei ricorrenti in Italia dando esclusivo rilievo alle loro precarie condizioni lavorative e di sistemazione abitativa senza però in alcun modo valutare la ricaduta che l'allontanamento del nucleo familiare dall'Italia e l'eventuale rientro in India potrebbero comportare per le condizioni e la salute della minore.
La giurisprudenza di legittimità più recente, cui questa Corte ha aderito, ha infatti interpretato la norma dell'art. 31,co.3, nel senso di valorizzare qualsiasi danno grave che, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, il minore potrebbe subire a causa dell'allontanamento dei genitori ovvero dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto nel caso in cui segua il genitore espulso.
Si sono pertanto positivamente valutati il radicamento della famiglia nel territorio nazionale, lo sforzo di inserimento nella società italiana e la problematicità dell'adattamento del minore alle condizioni di vita e alle
6 usanze di un paese straniero in caso di diniego dell'autorizzazione (Cass.
n. 25419 del 2015); il disagio psico-fisico cui egli sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui è il centro dei propri interessi e relazioni o di allontanamento di uno o di entrambi i genitori (Cass. n. 19433 del 2017, n.
24476 del 2015, n. 25508 del 2014); la possibilità per i genitori di regolarizzazione la propria posizione lavorativa in Italia e i rischi in caso di rientro nel paese d'origine afflitto dalla criminalità (Cass. n. 17739 del
2015).
Per ciò che concerne specificamente la valutazione dell'età del minore e della presenza della famiglia sul territorio nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto una presunzione di radicamento, salvo prova contraria, di cui il TM nel caso di specie non ha tenuto conto.
Si legge infatti nelle pronunce più recenti che “La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria;
in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale” (cfr.
Cass. n. 24039 del 2021, ribadita, in motivazione, da Cass. n. 15795 del
2022 e richiamata da Cass.n. 22027/2023).
- Nella specie dall'istruttoria espletata dal TM risulta che la famiglia vive a
Nocera Inferiore in un ampio appartamento preso in affitto da parenti connazionali, che la ospita e con i quali divide le spese;
che la bambina è ben accudita dalla madre e sottoposta a regolari vaccinazioni, è iscritta al
7 SSM e le è stato assegnato un pediatra di riferimento;
che il ricorrente lavora come badante presso una famiglia che si è impegnata a regolarizzarne la posizione appena avrà ottenuto il permesso a permanere in Italia;
che entrambi i ricorrenti si stanno impegnando nell'apprendimento della lingua italiana con l'aiuto di parenti e conoscenti e con l'ausilio di mezzi tecnologici;
che il ha pure riferito che si Controparte_1
impegnerà a frequentare un corso di alfabetizzazione presso il CIPIA.
- Ai fini del giudizio prognostico in ordine al danno per la minore, il
Tribunale avrebbe pertanto dovuto, da un lato, tenere conto dello sforzo di inserimento, anche lavorativo, della giovane famiglia nella società italiana e valorizzarne l'impegno nell'apprendimento della lingua, che costituiscono fattori dimostrativi di una crescente integrazione nel locale contesto sociale, e, dall'altro, valutare il disagio psicofisico cui la minore sarebbe esposta in caso di distacco dal luogo in cui vive dalla nascita .
L'allontanamento dei reclamanti dal territorio nazionale cagionerebbe infatti alla bambina, che sta pure seguendo il complesso ciclo vaccinale prescritto in Italia, un significativo pregiudizio per la sua crescita serena, soprattutto ove si consideri il conseguente venir meno, per il padre, dell'attuale occupazione lavorativa di badante, che garantisce, per effetto di un accettabile livello retributivo ( € 7/800,00 al mese ), il soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare e, dunque, un dignitoso tenore di vita.
Il rimpatrio in India dei reclamanti, che hanno inteso porre in Italia le fondamenta per un progetto familiare basato sul raggiungimento di una stabilità occupazionale che assicuri alla prole una prospettiva di benessere e sicurezza per il futuro, determinando la caducazione di quanto sin qui acquisito, comporterebbe quindi la necessità di ricostruire dal nulla un nuovo percorso di vita, con il rischio di non poter garantire alla minore, in una diversa e peggiore realtà economica, quel regolare
8 sviluppo psicofisico pacificamente realizzabile nelle odierne condizioni ambientali, sanitarie ed economiche.
- Appare quindi priva di rilievo la circostanza che non siano stati prodotti né il contratto di lavoro né quello di locazione della casa di abitazione, giacché proprio la mancanza di un titolo di soggiorno in Italia ha impedito ai reclamanti la relativa regolarizzazione. Né contrasta con le finalità dell'autorizzazione prevista dall'art. 31,co.3, la circostanza che essa sia stata richiesta dai reclamanti anche per avere essi intenzione di stabilirsi definitivamente in Italia.
- Da ultimo va altresì rilevato che, come comprovato dall'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti a loro carico, i reclamanti non sono persone socialmente pericolose sicché la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non pregiudica neppure l'interesse statuale alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività.
6. Ricorrendo pertanto nella specie tutti gli elementi integrativi della previsione dell'art. 31, co.3, dLgs n. 286/98, e CP_1 CP_1
vanno autorizzati a permanere sul territorio italiano Parte_1 per l'assistenza e la cura della figlia minore per la durata Persona_1
di anni due dal deposito del presente provvedimento.
7. La natura del procedimento dispensa la Corte d'Appello dall'adozione di ogni determinazione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 cpc e 31 dLgs n. 286/1998,
1. ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, autorizza
[...]
e a permanere in Italia per CP_1 Parte_1
l'assistenza e la cura della figlia minore per la durata di Persona_1
anni due dalla data del deposito del presente provvedimento;
9
2. NULLA sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Salerno, camera di consiglio del 01 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
10
SEZIONE MINORENNI
La Corte d'Appello di Salerno, sezione minorenni, nella persona dei magistrati: dott. Vito COLUCCI Presidente dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere dr.ssa Lucia CRISCI Esperto dr. Vincenzo BATTIMIELLO Esperto
nel procedimento iscritto al n. 90/2025 VG
a istanza di
, nato a [...], kerala, India, il 20 Controparte_1
ottobre 1991, e , nata a [...], Kerala, Parte_1
India il 24 settembre 1996, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata a [...] il Persona_1
14/12/2023 rappresentati e difesi dall'avv. Adele Cirillo
RECLAMANTI
avente ad OGGETTO: Reclamo ex art. 739 cpc avverso il decreto del TM di Salerno cron. n. 5825/2024 notificato il 23/01/2025 nel procedimento n.
360/2024 RG (Istanza di autorizzazione ex art. 31, co.3, dLgs n.
286/1998)
1 all'esito dell'udienza del 01 aprile 2025, viste le conclusioni dei reclamanti, visto il parere del PG, ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. Con istanza depositata il 30/03/2024 gli attuali reclamanti, nella qualità di genitori esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, hanno chiesto al Tribunale per i Minorenni di Salerno Per_1
l'autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale prevista dall'art. 31, c.3, dlgs 286/2018.
A tal fine hanno riferito di essersi arrivati in Italia nel maggio 2022 per raggiungere alcuni parenti;
di aver trovato ospitalità presso una cugina, che viveva in Italia da anni;
di aver sempre lavorato come badanti riuscendo a vivere dignitosamente;
di aver avuto nel 2023 una bambina, alla quale la madre si dedica direttamente;
di aver ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche,sulla base del quale gli era stato rilasciato il codice fiscale, ma che non era convertibile in altro permesso per rimanere in Italia;
che con il suo lavoro il ricorrente riusciva a consentire alla famiglia una vita dignitosa che non avrebbe potuto offrire in India in quanto paese arretrato sia economicamente che dal punto di vista sanitario;
che essi ricorrenti si erano già abbastanza integrati in Italia comprendendo e parlando la lingua;
che il permesso ai sensi dell'art. 31 L. emigr. era convertibile in permesso di soggiorno;
che, avendo la minore iniziato il ciclo di vaccinazioni obbligatorie in Italia, il rientro in India, dove non avrebbe fruito della stessa assistenza sanitaria, avrebbe costituito un rischio per la sua salute.
2. Il TM, acquisita la relazione dei Servizi Sociali presso il Comune di
Nocera Inferiore e le informazioni previste dalla legge presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Salerno in ordine all'esistenza di
2 precedenti penali o di procedimenti pendenti a carico dei ricorrenti, all'esito dell'udienza di comparizione del 16/09/2024, acquisto il parere del
PMM, favorevole all'accoglimento, con decreto n. 5825/2024, depositato il 10/12/2024 e notificato il 23/01/2025, ha rigettato il ricorso ritenendo che la famiglia non avesse dimostrato un radicamento sul territorio italiano tale che, in caso di ritorno in India, la minore, che comunque seguirebbe i genitori, potrebbe subire un grave trauma, e che per la condizione di stranieri sul territorio italiano esistono primari istituti di legge, tra i quali il permesso di soggiorno, che non devono essere scavalcati con il rimedio dell'autorizzazione di cui all'art. 31 L.emigr.
3. Con ricorso depositato il 26/01/2025 il decreto è stato reclamato dinanzi a questa Corte di Appello - Sezione Minorenni per “violazione della normativa vigente in materia” e per “illogicità ed illegittimità”.
In particolare i reclamanti contestano il provvedimento facendo rilevare che – l'interpretazione restrittiva della norma di cui all'art. 31 d.lgs.
286/1998 fatta propria del TM era stata ritenuta illegittima dal giudice di legittimità già con le sentenze a Sezioni Unite n. 396/2006 e n.
22216/2006 e ribadita con la nota pronuncia Cass. SU n. 21799/2010,
Co seguite da numerose Corti di Appello e di recente anche dallo stesso;
-- nella specie andava considerato che i richiedenti avevano deciso di far nascere la loro bambina in Italia al fine di farle condurre una vita dignitosa e sicura, che invece non avrebbero potuto assicurarle in India, ove vivevano in condizioni di povertà; hanno iniziato per la figlia il ciclo di vaccinazioni obbligatorie;
si stanno impegnando nell'apprendimento della lingua;
non dispongono più di alcun riferimento nel paese di origine;
si sono radicati in Italia, dove lui svolge il lavoro di badante mentre lei al momento si dedica alla cura ed assistenza della figlia, che è ancora in tenera età; il rientro in India costituirebbe un sicuro peggioramento delle condizioni di vita della minore anche dal punto di vista dell'assistenza
3 sanitaria;
ai sensi dell'art. 6 co.1 bis del TU immigr. il permesso invocato potrebbe convertirsi in permesso di soggiorno.
4. Il PG ha concluso per la conferma del provvedimento reclamato.
5. Il reclamo è fondato e va accolto.
5.1. In via preliminare, in diritto, rileva la Corte che:
- ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, il Tribunale per i
Minorenni può rilasciare, anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale, un'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del medesimo e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute;
- l'autorizzazione non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in ragione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione. Deve trattarsi, peraltro, di situazioni di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità, che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (cfr., ex pl., Cass., Sez. Un., 2010/21799; Cass. ord. 2015/25419; Cass. 2017/29795);
- spetta al giudice di merito valutare la concreta sussistenza dei gravi motivi previsti dall'artt. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 con particolare riguardo, oltre che alla necessità di cure mediche, anche all'età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo
4 è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in ragione della prioritaria esigenza della stabilità affettiva nel delicato periodo della crescita (cfr.
Cass. ord. 2018/4197; Cass. ord. 2020/18188; Cass.ord.2020/20762;
Cass. ord. 21/19787);
- l'art. 31 tutela, da un lato, il diritto del minore a ricevere l'assistenza e la cura del proprio familiare in Italia e, dall'altro, il diritto del familiare a prestare assistenza al minore, in ragione della salvaguardia di quel particolare bene della vita costituito dall'unità della famiglia e dal reciproco sostegno tra i suoi membri: si tratta di due posizioni collegate e complementari, della quali quella del familiare è subordinata a quella del minore, titolare di un interesse che costituisce l'oggetto primario della tutela apprestata dalla disposizione normativa in esame, tant'è che la valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi motivi è rimessa all'apprezzamento del Tribunale per i Minorenni;
- l'interesse del familiare ad ottenere l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale riceve quindi tutela in via riflessa o mediata, vale a dire nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché l'unica ragione del provvedimento autorizzativo;
- l'eventuale sussistenza di comportamenti del familiare incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti dai gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria, ancorché non assoluta (cfr., ex pl., Cass. 2018/14238; Cass., Sez. Un. 2019/15750;
Cass. ord. 2020/1563).
5.2. Alla luce di siffatti principi generali, ritiene la Corte di non poter confermare, con riferimento alla vicenda oggetto del presente reclamo, la
5 negativa valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine alla mancanza dei presupposti per l'adozione del decreto autorizzativo di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs n. 286/1998.
- Il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto insussistente qualsivoglia pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psico fisico della minore assumendo, genericamente, che esso non potrebbe derivare dallo sradicamento dal territorio italiano in considerazione della circostanza che, essendo la famiglia da poco tempo in Italia al momento della presentazione del ricorso, deve essere escluso un radicamento tale da determinare un grave trauma in caso di allontanamento, a tanto aggiungendo che il ricorrente non ha un contratto di lavoro legalmente stipulato, che il nucleo familiare vive ospitato da una parente, che i ricorrenti non hanno dimostrato una perfetta comprensione della lingua italiana .
- Ritiene in contrario questo Giudicante che il TM è pervenuto ad una valutazione negativa del radicamento dei ricorrenti in Italia dando esclusivo rilievo alle loro precarie condizioni lavorative e di sistemazione abitativa senza però in alcun modo valutare la ricaduta che l'allontanamento del nucleo familiare dall'Italia e l'eventuale rientro in India potrebbero comportare per le condizioni e la salute della minore.
La giurisprudenza di legittimità più recente, cui questa Corte ha aderito, ha infatti interpretato la norma dell'art. 31,co.3, nel senso di valorizzare qualsiasi danno grave che, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, il minore potrebbe subire a causa dell'allontanamento dei genitori ovvero dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto nel caso in cui segua il genitore espulso.
Si sono pertanto positivamente valutati il radicamento della famiglia nel territorio nazionale, lo sforzo di inserimento nella società italiana e la problematicità dell'adattamento del minore alle condizioni di vita e alle
6 usanze di un paese straniero in caso di diniego dell'autorizzazione (Cass.
n. 25419 del 2015); il disagio psico-fisico cui egli sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui è il centro dei propri interessi e relazioni o di allontanamento di uno o di entrambi i genitori (Cass. n. 19433 del 2017, n.
24476 del 2015, n. 25508 del 2014); la possibilità per i genitori di regolarizzazione la propria posizione lavorativa in Italia e i rischi in caso di rientro nel paese d'origine afflitto dalla criminalità (Cass. n. 17739 del
2015).
Per ciò che concerne specificamente la valutazione dell'età del minore e della presenza della famiglia sul territorio nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto una presunzione di radicamento, salvo prova contraria, di cui il TM nel caso di specie non ha tenuto conto.
Si legge infatti nelle pronunce più recenti che “La speciale autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria;
in quest'ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale” (cfr.
Cass. n. 24039 del 2021, ribadita, in motivazione, da Cass. n. 15795 del
2022 e richiamata da Cass.n. 22027/2023).
- Nella specie dall'istruttoria espletata dal TM risulta che la famiglia vive a
Nocera Inferiore in un ampio appartamento preso in affitto da parenti connazionali, che la ospita e con i quali divide le spese;
che la bambina è ben accudita dalla madre e sottoposta a regolari vaccinazioni, è iscritta al
7 SSM e le è stato assegnato un pediatra di riferimento;
che il ricorrente lavora come badante presso una famiglia che si è impegnata a regolarizzarne la posizione appena avrà ottenuto il permesso a permanere in Italia;
che entrambi i ricorrenti si stanno impegnando nell'apprendimento della lingua italiana con l'aiuto di parenti e conoscenti e con l'ausilio di mezzi tecnologici;
che il ha pure riferito che si Controparte_1
impegnerà a frequentare un corso di alfabetizzazione presso il CIPIA.
- Ai fini del giudizio prognostico in ordine al danno per la minore, il
Tribunale avrebbe pertanto dovuto, da un lato, tenere conto dello sforzo di inserimento, anche lavorativo, della giovane famiglia nella società italiana e valorizzarne l'impegno nell'apprendimento della lingua, che costituiscono fattori dimostrativi di una crescente integrazione nel locale contesto sociale, e, dall'altro, valutare il disagio psicofisico cui la minore sarebbe esposta in caso di distacco dal luogo in cui vive dalla nascita .
L'allontanamento dei reclamanti dal territorio nazionale cagionerebbe infatti alla bambina, che sta pure seguendo il complesso ciclo vaccinale prescritto in Italia, un significativo pregiudizio per la sua crescita serena, soprattutto ove si consideri il conseguente venir meno, per il padre, dell'attuale occupazione lavorativa di badante, che garantisce, per effetto di un accettabile livello retributivo ( € 7/800,00 al mese ), il soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare e, dunque, un dignitoso tenore di vita.
Il rimpatrio in India dei reclamanti, che hanno inteso porre in Italia le fondamenta per un progetto familiare basato sul raggiungimento di una stabilità occupazionale che assicuri alla prole una prospettiva di benessere e sicurezza per il futuro, determinando la caducazione di quanto sin qui acquisito, comporterebbe quindi la necessità di ricostruire dal nulla un nuovo percorso di vita, con il rischio di non poter garantire alla minore, in una diversa e peggiore realtà economica, quel regolare
8 sviluppo psicofisico pacificamente realizzabile nelle odierne condizioni ambientali, sanitarie ed economiche.
- Appare quindi priva di rilievo la circostanza che non siano stati prodotti né il contratto di lavoro né quello di locazione della casa di abitazione, giacché proprio la mancanza di un titolo di soggiorno in Italia ha impedito ai reclamanti la relativa regolarizzazione. Né contrasta con le finalità dell'autorizzazione prevista dall'art. 31,co.3, la circostanza che essa sia stata richiesta dai reclamanti anche per avere essi intenzione di stabilirsi definitivamente in Italia.
- Da ultimo va altresì rilevato che, come comprovato dall'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti a loro carico, i reclamanti non sono persone socialmente pericolose sicché la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non pregiudica neppure l'interesse statuale alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività.
6. Ricorrendo pertanto nella specie tutti gli elementi integrativi della previsione dell'art. 31, co.3, dLgs n. 286/98, e CP_1 CP_1
vanno autorizzati a permanere sul territorio italiano Parte_1 per l'assistenza e la cura della figlia minore per la durata Persona_1
di anni due dal deposito del presente provvedimento.
7. La natura del procedimento dispensa la Corte d'Appello dall'adozione di ogni determinazione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 cpc e 31 dLgs n. 286/1998,
1. ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, autorizza
[...]
e a permanere in Italia per CP_1 Parte_1
l'assistenza e la cura della figlia minore per la durata di Persona_1
anni due dalla data del deposito del presente provvedimento;
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2. NULLA sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Salerno, camera di consiglio del 01 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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