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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/10/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5988/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5988/2024 promossa da:
., società a responsabilità limitata con unico socio, costituita ai sensi dell'art. 3 Parte_1 della Legge 130 del 30/04/1999 con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, capitale sociale €
10.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco in virtù di procura posta a corredo del P.IVA_1 ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
RESISTENTE
Oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
“accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della de cuius da parte della
SI.ra (C.F.: ), per l'effetto, dichiarare l'odierna convenuta CP_1 C.F._1 erede del defunto SI. , codice fiscale , nel cui patrimonio Persona_1 C.F._2 rientrano i beni oggetto di ipoteca giudiziale della ricorrente;
pagina 1 di 6
- IN VIA SUBORDINATA: accertata la qualità della SI.ra , codice fiscale Parte_2
di chiamata all'eredità della de cuius codice fiscale C.F._3 Persona_1
, fissare l'udienza di comparizione parti del ricorrente e di tutti i chiamati C.F._2 all'eredità della sig. , codice fiscale i nonché fissare il Persona_1 C.F._2 termine entro il quale i chiamati all'eredità dichiarino espressamente di accettare ovvero rinunciare all'eredità ed in assenza della cui dichiarazione verrà confermata l'accettazione tacita della stessa per le ragioni di cui sopra;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la nella qualità di cessionaria del credito già Parte_1 facente capo alla premetteva in fatto: Parte_3
- di essere creditrice nei confronti della società Controparte_2
(P.I.: ), in virtù di contratto unico di mutuo fondiario, del 07.11.2008, a rogito del Notaio P.IVA_2
Dott. in Senigallia, Rep n 11631 - Racc n 3507, munito di formula esecutiva in Persona_2 data 28.11.2008 (cfr. doc. n. 1);
-che a garanzia del relativo adempimento era stata concessa dai SIg. codice Persona_1 fiscale , e , codice fiscale , a favore C.F._2 CP_1 C.F._1 della in data 14/11/2008, ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona, per Pt_3
l'importo di euro 770.000,00, al n. reg. gen. 27251 – n. reg. part. 6162 sulle proprietà specificate in ricorso (cfr. doc. n. 2);
-che la (P.I.: era debitrice nei Controparte_2 P.IVA_2 confronti di dell'importo di € 338.332,45, oltre ai successivi interessi maturati e Parte_1 maturandi come previsto dal contratto di mutuo dal 28/04/2023 e fino al saldo effettivo;
-che il terzo datore di ipoteca SI. era deceduto in data 21.01.2018 a Senigallia Persona_1
(cfr. all.3);
-che lo stesso era coniugato con la sig.ra , con i seguenti figli: sigg.ri CP_1 Per_1 pagina 2 di 6 (C.F.: ), EBREO (C.F.: ), CP_2 C.F._4 CP_3 C.F._5 [...]
(C.F.: ), (C.F.: ) (cfr. CP_4 C.F._6 CP_5 C.F._7 all. 4);
-che tutti i figli avevano rinunciato all'eredità mentre dalle verifiche effettuate presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e la Conservatoria non risulterebbe, ad opera della resistente, alcuna accettazione e/o rinuncia dell'eredità ovvero alcuna trascrizione in tal senso;
La società ricorrente assumeva che la sig.ra avesse accettato tacitamente l'eredità, ex art. CP_1
476 c.c., sulla base dei seguenti elementi:
-denuncia di successione (doc. n. 6);
-voltura catastale concernente il compendio immobiliare oggetto di ipoteca (doc. n. 7);
-locazione, da parte della di altro bene (unità abitativa sita in Bologna) oggetto di ipoteca (doc. n. CP_1
8);
-dichiarazione -resa dalla stessa resistente in sede di actio interrogatoria- di aver tenuto
“comportamenti incompatibili con la rinuncia all'eredità ed anzi idonei a considerare la stessa eredità tacitamente accettata” (cfr. docc. n. 9 e 10).
La ricorrente rassegnava quindi le conclusioni sopra ritrascritte.
Con ordinanza resa in data 24.9.2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente e fissata, per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del
16.10.2025.
In tale sede il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine previsto dal comma terzo della citata norma.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va, in primo luogo, riscontrato l'interesse ad agire in capo alla società ricorrente, nella sua qualità di creditore dell'accertanda erede, atteso il titolo dalla stessa vantato, rappresentato dal mutuo fondiario sopra specificato, munito di formula esecutiva e garantito dai beni immobili in comproprietà tra il de cuius e l'odierna resistente.
Poiché il creditore ha interesse a tutelare il proprio credito mediante procedura di esecuzione forzata sui beni caduti in successione, essendo il de cuius debitore della società ricorrente, è necessario che l'acquisto della qualità di erede sia accertato con sentenza (Cass. 11638/2016), non potendo peraltro il pagina 3 di 6 predetto creditore avvalersi dell'actio interrogatoria, di cui all'art. 481 c.c., in quanto azione non proponibile nei confronti del chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari, avendo lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. e non quello di tre mesi entro il quale il predetto chiamato deve, ai sensi dell'art. 485 c.c., compiere l'inventario.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che la società ricorrente abbia dimostrato la qualità di erede in capo alla sig.ra con riferimento all'eredità relitta dal sig. CP_1 Persona_1
Nel caso in esame si ravvisano, infatti, i presupposti per l'accertamento sia dell'accettazione presunta sia della accettazione tacita di eredità.
Si osserva, in proposito che, ai sensi dell'art. 485 c.c., si ha accettazione ex lege, nel caso in cui il chiamato all'eredità nel possesso di beni non abbia compiuto l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Recita la norma: Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Il legislatore considera accettazione il comportamento di non osservanza dei termini posti dall'art. 485
c.c. per la redazione dell'inventario da parte dell'erede che si trovi già nel possesso, anche a titolo di comproprietario, di beni del defunto, nonché di colui che ne diventi possessore dopo l'apertura della successione.
Infatti, la situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 c.c., richiede una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi.
Il secondo comma stabilisce che con il decorso del termine trimestrale senza la redazione dell'inventario si verifica l'acquisto della qualità di erede puro e semplice in capo al possessore.
Il contratto di locazione stipulato dalla resistente e avente ad oggetto uno degli immobili integranti il compendio ereditario comprova la relativa disponibilità in capo alla resistente chiamata all'eredità.
pagina 4 di 6 Di conseguenza, poiché il chiamato all'eredità che si trova nella disponibilità dei beni ed è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione, avendo peraltro presentato denuncia di successione e successiva voltura catastale, lo stesso è da considerarsi erede puro e semplice.
Sussistono anche i presupposti per l'accertamento della accettazione tacita ex art. 476 c.c. della qualità di erede di rispetto alle quote di comproprietà già facenti capo al de cuius. CP_1
Parte ricorrente ha, infatti, prodotto le visure attestanti la voltura catastale eseguita dalla resistente (doc.
n. 7) quale erede ex lege.
Orbene, sulla idoneità della voltura catastale ad integrare atto di accettazione tacita dell'eredità si può richiamare giurisprudenza ormai costante e risalente a partire da Cass. sent. n. 7075/1999 e da ultimo
Cass. ord. n. 12259/2022 che si riporta: “La rilevanza, peraltro, ai fini del decidere della voltura catastale è affermata costantemente da questa Corte, secondo cui, a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass.
10796/ 2019; Cass. 22317/ 2014; Cass. 11478/ 2021)”.
Altrettanto significativa risulta l'espressa dichiarazione (v. doc. n. 9) resa nell'ambito del sopra richiamato procedimento di VG n. 1916/2023.
La domanda va conclusivamente accolta risultando accertato che ha accettato ex lege CP_1 ovvero tacitamente la eredità in morte di in forza di ciò, è attualmente proprietaria dei Persona_1 beni oggetto di ipoteca.
Inoltre, in forza del disposto dell'art. 2648 c.c., la parte può chiedere al competente Conservatore dei pubblici registri immobiliari presso Agenzia delle Entrate di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, ricognitiva dell'assunzione della qualità di erede di in capo a . Persona_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente;
esse sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al vigente D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa (indeterminato a complessità bassa) e all'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 5 di 6 dispone:
DICHIARA l'intervenuta accettazione da parte di dell'eredità di deceduto CP_1 Persona_1 il 21.1.20218, eredità ricomprendente i beni oggetto di ipoteca in favore della società ricorrente.
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, ai sensi dell'art. 2648
c.c., alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità dichiarata con la presente sentenza, con esonero da sua responsabilità;
AN la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
1.116,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Ancona, 27.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5988/2024 promossa da:
., società a responsabilità limitata con unico socio, costituita ai sensi dell'art. 3 Parte_1 della Legge 130 del 30/04/1999 con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, capitale sociale €
10.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco in virtù di procura posta a corredo del P.IVA_1 ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
RESISTENTE
Oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
“accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della de cuius da parte della
SI.ra (C.F.: ), per l'effetto, dichiarare l'odierna convenuta CP_1 C.F._1 erede del defunto SI. , codice fiscale , nel cui patrimonio Persona_1 C.F._2 rientrano i beni oggetto di ipoteca giudiziale della ricorrente;
pagina 1 di 6
- IN VIA SUBORDINATA: accertata la qualità della SI.ra , codice fiscale Parte_2
di chiamata all'eredità della de cuius codice fiscale C.F._3 Persona_1
, fissare l'udienza di comparizione parti del ricorrente e di tutti i chiamati C.F._2 all'eredità della sig. , codice fiscale i nonché fissare il Persona_1 C.F._2 termine entro il quale i chiamati all'eredità dichiarino espressamente di accettare ovvero rinunciare all'eredità ed in assenza della cui dichiarazione verrà confermata l'accettazione tacita della stessa per le ragioni di cui sopra;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la nella qualità di cessionaria del credito già Parte_1 facente capo alla premetteva in fatto: Parte_3
- di essere creditrice nei confronti della società Controparte_2
(P.I.: ), in virtù di contratto unico di mutuo fondiario, del 07.11.2008, a rogito del Notaio P.IVA_2
Dott. in Senigallia, Rep n 11631 - Racc n 3507, munito di formula esecutiva in Persona_2 data 28.11.2008 (cfr. doc. n. 1);
-che a garanzia del relativo adempimento era stata concessa dai SIg. codice Persona_1 fiscale , e , codice fiscale , a favore C.F._2 CP_1 C.F._1 della in data 14/11/2008, ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona, per Pt_3
l'importo di euro 770.000,00, al n. reg. gen. 27251 – n. reg. part. 6162 sulle proprietà specificate in ricorso (cfr. doc. n. 2);
-che la (P.I.: era debitrice nei Controparte_2 P.IVA_2 confronti di dell'importo di € 338.332,45, oltre ai successivi interessi maturati e Parte_1 maturandi come previsto dal contratto di mutuo dal 28/04/2023 e fino al saldo effettivo;
-che il terzo datore di ipoteca SI. era deceduto in data 21.01.2018 a Senigallia Persona_1
(cfr. all.3);
-che lo stesso era coniugato con la sig.ra , con i seguenti figli: sigg.ri CP_1 Per_1 pagina 2 di 6 (C.F.: ), EBREO (C.F.: ), CP_2 C.F._4 CP_3 C.F._5 [...]
(C.F.: ), (C.F.: ) (cfr. CP_4 C.F._6 CP_5 C.F._7 all. 4);
-che tutti i figli avevano rinunciato all'eredità mentre dalle verifiche effettuate presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e la Conservatoria non risulterebbe, ad opera della resistente, alcuna accettazione e/o rinuncia dell'eredità ovvero alcuna trascrizione in tal senso;
La società ricorrente assumeva che la sig.ra avesse accettato tacitamente l'eredità, ex art. CP_1
476 c.c., sulla base dei seguenti elementi:
-denuncia di successione (doc. n. 6);
-voltura catastale concernente il compendio immobiliare oggetto di ipoteca (doc. n. 7);
-locazione, da parte della di altro bene (unità abitativa sita in Bologna) oggetto di ipoteca (doc. n. CP_1
8);
-dichiarazione -resa dalla stessa resistente in sede di actio interrogatoria- di aver tenuto
“comportamenti incompatibili con la rinuncia all'eredità ed anzi idonei a considerare la stessa eredità tacitamente accettata” (cfr. docc. n. 9 e 10).
La ricorrente rassegnava quindi le conclusioni sopra ritrascritte.
Con ordinanza resa in data 24.9.2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente e fissata, per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del
16.10.2025.
In tale sede il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine previsto dal comma terzo della citata norma.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va, in primo luogo, riscontrato l'interesse ad agire in capo alla società ricorrente, nella sua qualità di creditore dell'accertanda erede, atteso il titolo dalla stessa vantato, rappresentato dal mutuo fondiario sopra specificato, munito di formula esecutiva e garantito dai beni immobili in comproprietà tra il de cuius e l'odierna resistente.
Poiché il creditore ha interesse a tutelare il proprio credito mediante procedura di esecuzione forzata sui beni caduti in successione, essendo il de cuius debitore della società ricorrente, è necessario che l'acquisto della qualità di erede sia accertato con sentenza (Cass. 11638/2016), non potendo peraltro il pagina 3 di 6 predetto creditore avvalersi dell'actio interrogatoria, di cui all'art. 481 c.c., in quanto azione non proponibile nei confronti del chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari, avendo lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. e non quello di tre mesi entro il quale il predetto chiamato deve, ai sensi dell'art. 485 c.c., compiere l'inventario.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che la società ricorrente abbia dimostrato la qualità di erede in capo alla sig.ra con riferimento all'eredità relitta dal sig. CP_1 Persona_1
Nel caso in esame si ravvisano, infatti, i presupposti per l'accertamento sia dell'accettazione presunta sia della accettazione tacita di eredità.
Si osserva, in proposito che, ai sensi dell'art. 485 c.c., si ha accettazione ex lege, nel caso in cui il chiamato all'eredità nel possesso di beni non abbia compiuto l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Recita la norma: Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Il legislatore considera accettazione il comportamento di non osservanza dei termini posti dall'art. 485
c.c. per la redazione dell'inventario da parte dell'erede che si trovi già nel possesso, anche a titolo di comproprietario, di beni del defunto, nonché di colui che ne diventi possessore dopo l'apertura della successione.
Infatti, la situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 c.c., richiede una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi.
Il secondo comma stabilisce che con il decorso del termine trimestrale senza la redazione dell'inventario si verifica l'acquisto della qualità di erede puro e semplice in capo al possessore.
Il contratto di locazione stipulato dalla resistente e avente ad oggetto uno degli immobili integranti il compendio ereditario comprova la relativa disponibilità in capo alla resistente chiamata all'eredità.
pagina 4 di 6 Di conseguenza, poiché il chiamato all'eredità che si trova nella disponibilità dei beni ed è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione, avendo peraltro presentato denuncia di successione e successiva voltura catastale, lo stesso è da considerarsi erede puro e semplice.
Sussistono anche i presupposti per l'accertamento della accettazione tacita ex art. 476 c.c. della qualità di erede di rispetto alle quote di comproprietà già facenti capo al de cuius. CP_1
Parte ricorrente ha, infatti, prodotto le visure attestanti la voltura catastale eseguita dalla resistente (doc.
n. 7) quale erede ex lege.
Orbene, sulla idoneità della voltura catastale ad integrare atto di accettazione tacita dell'eredità si può richiamare giurisprudenza ormai costante e risalente a partire da Cass. sent. n. 7075/1999 e da ultimo
Cass. ord. n. 12259/2022 che si riporta: “La rilevanza, peraltro, ai fini del decidere della voltura catastale è affermata costantemente da questa Corte, secondo cui, a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass.
10796/ 2019; Cass. 22317/ 2014; Cass. 11478/ 2021)”.
Altrettanto significativa risulta l'espressa dichiarazione (v. doc. n. 9) resa nell'ambito del sopra richiamato procedimento di VG n. 1916/2023.
La domanda va conclusivamente accolta risultando accertato che ha accettato ex lege CP_1 ovvero tacitamente la eredità in morte di in forza di ciò, è attualmente proprietaria dei Persona_1 beni oggetto di ipoteca.
Inoltre, in forza del disposto dell'art. 2648 c.c., la parte può chiedere al competente Conservatore dei pubblici registri immobiliari presso Agenzia delle Entrate di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, ricognitiva dell'assunzione della qualità di erede di in capo a . Persona_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente;
esse sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al vigente D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa (indeterminato a complessità bassa) e all'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 5 di 6 dispone:
DICHIARA l'intervenuta accettazione da parte di dell'eredità di deceduto CP_1 Persona_1 il 21.1.20218, eredità ricomprendente i beni oggetto di ipoteca in favore della società ricorrente.
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, ai sensi dell'art. 2648
c.c., alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità dichiarata con la presente sentenza, con esonero da sua responsabilità;
AN la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
1.116,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Ancona, 27.10.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 6 di 6