Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 17/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 17/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5437/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 27/11/2023, depositata telematicamente in data 29/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 30/11/2023 - notificata a mezzo pec in pari data,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Napolitano ed elettivamente Parte_1 domiciliato elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale pec
Email_1
- appellante -
CONTRO
in persona del sindaco pro-tempore, avv. Martino Controparte_1
D'Onofrio, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico D'Antonio ed elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella (SA), alla Via Pace nr. 52, presso studio difensore,
- appellato e appellante incidentale adesivo -
E
, in persona del liquidator pro-tempore, Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Sarnelli ed elettivamente domiciliata presso
[...] il domicilio digitale Email_2
- altra parte appellata -
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5437/2023 del Tribunale di Salerno –
Contratto di appalto e risarcimento danni
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 29/12/2023 per gli appellati presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 08/01/2024, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 5437/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 27/11/2023, depositata telematicamente in data 29/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
30/11/2023 - notificata a mezzo pec in pari data, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1. condanna il convenuto – in persona del Sindaco pro Controparte_4 tempore – a corrispondere all'attrice – in persona del suo legale rappresentante pro tempore –, CP_2 per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di € 159.613,86, comprensivo di interessi e rivalutazione, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorta capitale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
nonché al pagamento degli ulteriori importi a garanzia sul SAL finale, ammontanti ad €
14.444,37 (già £. 27.968.202) oltre IVA, ed al pagamento degli oneri di sicurezza ammontanti ad €
6.931,91 (già £ 13.422.046) oltre IVA, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorta capitale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
2. condanna il terzo chiamato ET
[...]
a rilevare indenne il convenuto – in persona del Sindaco Pt_1 Controparte_4 pro tempore – della metà della somma di € 159.613,86, che quest'ultimo è obbligato a pagare in favore dell'attrice a seguito della presente decisione;
3. compensa, nella misura di un terzo, le spese di lite, condannando il convenuto – in persona del Sindaco pro tempore – Controparte_4 ed il terzo chiamato in causa ET solidalmente al pagamento dei rimanenti 2/3 Parte_1 liquidati in detta misura complessivamente in € 9.622,00, di cui € 220,00 per esborsi ed € 9.402,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
4. pone i costi della ctu, liquidata con separato decreto, a carico dell'attrice nella misura di 1/3 e nella misura di 2/3 solidalmente a carico del convenuto – in persona del Sindaco pro tempore – e del terzo chiamato Controparte_4 in causa ET ”. Parte_1
pag. 2/11 Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario in data 17/12/2003 e iscritto a ruolo in data 30/11/2003, la in persona Parte_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – sez. dist. di il Controparte_4 Controparte_1 esponendo che con contratto del 17/06/1999 - rep. n. 14/99, reg.to a Salerno il
[...]
05/07/1999 al n. 8228 – il aveva affidato in appalto alla Controparte_1 società attrice, aggiudicataria dell'asta pubblica del 23/02/1999, i lavori di “restauro e recupero funzionale del Complesso Monumentale dell'ex Conservatorio di Santa Sofia”, per l'importo netto, decurtato del ribasso d'asta del 25,02%, di £. 484.370.800 pari ad €
250.156,65.
Riferiva che in data 15/07/1999 veniva redatto processo verbale di consegna dei lavori da ultimarsi entro il termine di 9 mesi dalla consegna e dunque entro il 15/04/2000 e che in data 18/01/2000 il Direttore dei Lavori ordinava la sospensione dei lavori per la redazione ed approvazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva al progetto originario – stante la necessità di realizzare diversi e maggiori lavori al fine di rendere più organica e funzionale l'opera - variante che veniva sottoposta per la sottoscrizione dalla Direzione Lavori alla società attrice in data 23/02/2000 e successivamente approvata dalla committente
Amministrazione Comunale, con delibera di giunta n. 92 del 30/03/2000; lamentava, tuttavia, il protrarsi ingiustificato e illegittimo della sospensione dei lavori – per cause non imputabili alla Società – dal 18/01/2000 al 16/07/2001 ovvero per 18 mesi, CP_2 periodo pari al doppio della durata prevista contrattualmente per la esecuzione dei lavori appaltati, per cui aveva richiesto al convenuto – con la riserva iscritta in calce al CP_4 verbale di ultimazione lavori - il risarcimento dei danni subiti così come dettagliatamente individuati nell'atto introduttivo di primo grado e quantificati in € 190.222,61, nonché la ritardata redazione ed approvazione del collaudo delle opere ultimate in data 01/02/2002 e il tardivo svincolo delle cauzioni. Pertanto, stante il mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 31-bis L. 109/94 richiesto con raccomandata del 16/05/2003, chiedeva al
Tribunale di Salerno – sez. dist. di 1) di accertare il grave Controparte_4 inadempimento del convenuto e, per l'effetto, di dichiarare illegittima la abnorme CP_4 ed ingiustificata protrazione della sospensione dei lavori, 2) di condannare il al CP_4
pag. 3/11 risarcimento dei danni quantificati in € 206.785,00, 3) di accertare il grave inadempimento dell'Amministrazione committente per il mancato collaudo delle opere ultimate e, per l'effetto, di condannarla al pagamento di € 15.888,81 a titolo di svincolo delle ritenute a garanzia e di € 7.625,11 a titolo di oneri per la sicurezza, con vittoria di spese. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 31/03/2004 si costituiva in giudizio il in persona del sindaco pro-tempore, che, in via Controparte_1 preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa ex art. 269, comma 2, c.p.c. del progettista e direttore dei lavori, , con contestuale richiesta di spostamento Parte_1 della prima udienza, nel merito contestava la ricostruzione dei fatti così come compiuta dalla società attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, in subordine, in caso di accoglimento delle domande attrici, chiedeva di essere manlevato dal pagamento di qualsiasi somma dichiarando unico responsabile del ritardo nel completamento dell'opera di ristrutturazione il direttore dei lavori . Differita l'udienza di prima Parte_1 comparizione e autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 05/10/2004 si costituiva in giudizio che nel Parte_1 merito chiedeva il rigetto di tutte le domande, in via subordinata la riduzione dell'importo, in via gradata e di accoglimento il rigetto delle domande formulate dal convenuto nei CP_4 propri riguardi, con vittoria di spese. Concessi i termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. ratione temporis vigenti, il giudizio transitava, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate disposta ex D.Lgs. n. 155/2012, presso la sede centrale di Salerno ove la causa veniva istruita a mezzo di prova per testi e di C.T.U.; pertanto, il procedimento perveniva all'udienza del
25/02/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 5437/2023 emessa in data 27/11/2023, depositata telematicamente in data
29/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 30/11/2023 - notificata a mezzo pec in pari data, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda e condannava il al pagamento dell'importo di € 159.613,86, di € 14.444,37 Controparte_1 per importi a garanzia sul SAL finale, di € 6.931,91 per oneri di sicurezza, condannava il terzo chiamato in causa a tenere indenne il convenuto della metà della Parte_1 CP_4 somma di € 159.613,86 e regolamentava le spese di lite e di C.T.U.
pag. 4/11 Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, , censurava Parte_1
l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1. Nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri professionisti componenti il RTP che ha redatto il progetto esecutivo dei lavori;
2. Difetto di extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza fra chiesto
e pronunciato ex art. 112 c.p.c.. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui qualifica l'Arch.
, in proprio, quale progettista dei lavori, nonché nella parte in cui ritiene irrilevante, ai fini del Pt_1 presente giudizio, l'eccezione di nullità dell'incarico di Direzione Lavori conferito dal attuale CP_4 appellato in favore dell'Arch. ;
3. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma Pt_1 che i danni e maggiori oneri da sospensione dei lavori patiti dall'impresa attrice siano conseguenza di presunta carenza/inadeguatezza del progetto esecutivo a base di gara. Palese travisamento delle risultanze della CTU
e della documentazione agli atti del giudizio;
4. Erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui condanna l'Arch. a manlevare e tenere indenne il Pt_1 Controparte_1 per la metà della somma che quest'ultimo è stato condannato a versare all'impresa attrice a titolo di danni e maggiori oneri da sospensione illegittima;
5. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la riserva dell'impresa era tempestiva e nella parte in cui riconosce la risarcibilità del mancato utile in mancanza di prova delle occasioni perse di guadagno;
6. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce la risarcibilità del mancato utile dell'impresa anche in mancanza di prove specifiche di eventuali occasioni di guadagno perse”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “2. In via principale, in accoglimento del presente appello, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri progettisti dei lavori oggetto del giudizio, i quali rilevano quali litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c. e per l'effetto rinviare la causa al primo Giudice, affinché venga decisa
a contraddittorio integro;
3. Ancora in via principale, in accoglimento del presente appello, dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto affetta da vizio di extrapetizione per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
4. In via subordinata e previo rilievo della nullità dell'atto di conferimento all'Arch. dell'incarico di direzione lavori, riformare la sentenza impugnata Pt_1
e, per l'effetto: a) rigettare la domanda della di pagamento degli importi di cui alle riserve dalla CP_2 medesima iscritte in contabilità, in quanto del tutto intempestive e infondate;
b) In via ancora più subordinata, ridurne l'importo in considerazione delle argomentazioni sopra esposte;
c) In via ulteriormente gradata, e nella denegata ipotesi in cui siano accolte, anche solo in parte, le domande della , rigettare integralmente la CP_2 domanda di manleva avanzata dal nei confronti dell'Arch. , in quanto Controparte_1 Pt_1
pag. 5/11 del tutto infondata e carente dei necessari presupposti di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 13/03/2024, si costituiva in giudizio il in persona del sindaco pro-tempore, quale parte appellata, Controparte_1 che nel merito chiedeva rigettarsi il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, contestualmente spiegava appello incidentale adesivo e chiedeva il rigetto della domanda della Società CP_2 [...]
di pagamento degli importi relativi alle riserve iscritte in contabilità e per mancato utile CP_2 per perdita di chance, con conferma nel resto della sentenza e vittoria di spese;
con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 14/03/2024, si costituiva in giudizio la , in persona del liquidatore pro-tempore, quale altra parte Controparte_5 appellata, che nel merito chiedeva rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi. Fissata la prima udienza per il 11/04/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del
23/04/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 02/05/2024, la Corte, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata inibitoria, rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 27/03/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352
c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 27/03/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio
e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate. è Parte_1 risultato aggiudicatario, quale capofila del raggruppamento temporaneo di professionisti, dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva dei lavori per la ristrutturazione e recupero edilizio dell'ex Conservatorio di Santa Sofia, nel Comune di
Detti lavori sono stati coperti, quanto al costo di £ 900.000.000, con Controparte_4 un finanziamento regionale ex legge 662/1996, per il recupero del patrimonio edilizio residenziale, e di immobili funzionali alla residenza, se pur non destinati ad essa, in tale prospettiva il recupero ha previsto di destinare l'opera anche biblioteca e centro sociale. Data la copertura finanziaria da rispettare, il progetto è stato predisposto sotto tutti gli aspetti funzionali al recupero, salvo prevedere varianti di adeguamento, e perizia finale di pag. 6/11 completamento e assestamento finale, in ragione delle somme effettivamente spendibili.
L'amministrazione comunale, sostiene l'appellante è stata messa a conoscenza della necessità della variante in corso d'opera, già nella trasmissione del progetto, approvato, quello preliminare, con delibera n. 61 del 1998, il definitivo con delibera n. 416 del 1998 e quello esecutivo con delibera n. 417 del 1998. Successivamente con delibera n. 148 del 1999
l'appellante è stato indicato come direttore dei lavori di restauro conservativo e recupero funzionale. L'impresa aggiudicataria dei lavori ha proceduto alla realizzazione dell'opera dal
15 luglio 1999 al 18 gennaio 2000 senza interruzioni, solo in tale data, i lavori son stati sospesi per realizzare la variante in corso d'opera già concordata e sottoporla alla approvazione del
Comune e della Regione, ente erogante il finanziamento. Intervenuta la sospensione dei lavori, il progettista e direttore dei lavori ha predisposto la variante, che in un primo momento venne sottoposta al Comune in data 8/03/2000, e approvata con delibera n. 92 del 30 marzo
2000, per poi essere seguita da nuova richiesta dell'amministrazione in data 6 giugno 2000 sulla possibilità di utilizzare l'intero finanziamento, e di seguito l'amministrazione optò per la attivazione di una sola variante suppletiva, in loco di due perizie. La nuova variante è stata trasmessa al Comune il 5 luglio 2000. La variante dopo il trascorrere di molti mesi è stata comunicata alla Regione ed approvata il 19 giugno 2001, così dando luogo alla ripresa dei lavori. Tali lavori sono stati sospesi, altresì, per ottenere l'approvazione della Soprintendenza circa colori e materiali del restauro, dal 26 ottobre 2001 al 7 gennaio 2002, per essere ultimati il febbraio 2002. Avendo l'impresa presentato delle riserve per la sospensione dei lavori nel periodo di approvazione della variante, ha citato in giudizio il che a sua volta ha CP_4 chiesto la chiamata in causa del progettista- direttore dei lavori. L'appellante è stato ritenuto con la sentenza di primo grado responsabile del ritardo nella misura della metà della somma di euro 159.613,86 già posta a carico del Il primo motivo Controparte_1 di appello relativo alla nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i professionisti costituenti il raggruppamento è infondato. Trattasi di una ipotesi di responsabilità solidale passiva, per cui ogni partecipante può essere chiamato a rispondere per l'intero, fatta salva la possibilità di rivalsa, in ragione del concorso causale nella causazione del danno. Ciò comporta che non si verte in tema di violazione del litisconsorzio necessario. Il secondo motivo di appello è infondato in relazione alla circostanza della evocazione in giudizio da parte del unicamente come direttore dei CP_4
pag. 7/11 lavori, là dove la fonte della responsabilità è collegata all'opera professionale di progettazione, poiché del tenore complessivo della difesa del di desume che la parte è stata CP_4 chiamata in causa sia come progettista, che come direttore dei lavori, per cui non vi è vizio di non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Irrilevante, in questa sede è l'eventuale nullità del conferimento dell'incarico di direttore dei lavori per mancanza del contratto scritto, stante che si verte in tema di risarcimento di danno da attività illecita, derivata da condotte colpose. Quanto alla responsabilità del progettista – direttore dei lavori con la sentenza di primo grado è stata riferita alla non necessità della variante in corso d'opera da cui è derivata la sospensione dei lavori di maggior durata. Tuttavia, il consulente d'ufficio ha rilevato come in un cantiere per il restauro il controllo dell'andamento dei lavori è costante,
e non comporta l'esclusione di una serie di interventi di verifica dell'effettiva validità delle indagini preliminari, in ragione della necessità di verificare la fattibilità in concreto del progetto in fase esecutiva. Lo stesso consulente indica come tra le parti non fosse esclusa la possibilità di una variante, da verificare in fase esecutiva, e come tale aspetto fosse stato prospettato alla amministrazione. Infatti, la perizia suppletiva è stata approvata e ritenuta conforme alla finalità di miglioramento dell'opera. Per cui non è possibile affermare un errore progettuale iniziale, tanto che il consulente esclude una carenza del progetto in se di natura esecutiva o previsionale, ma limiti di natura gestionale. La variante è stata ritenuta rientrante in quelle consentite ex art. 25 legge 109/1994 in fase di approvazione, per cui non riconducibile ad errori di progettazione. Neppure la carenza progettuale può essere riferita alla mancanza di previsione degli oneri di sicurezza. Invero, al di là della sussistenza dell'obbligo alla indicazione degli oneri di sicurezza in ragione della tutela della salute dei lavoratori e della trasparenza delle procedure di gara, va detto che nel caso di specie, il progetto è stato approvato e sul punto non è stata richiesto adeguamento anche in relazione all'incremento di costi, e che le ragioni della sospensione sono riferite alla variante in corso d'opera relativa al completamento dei lavori, ovvero diversi motivi ed eventuali difetti del progetto. Inoltre, il lungo tempo della sospensione dei lavori, risulta riferibile in massima parte ai ritardi burocratici nella trasmissione del progetto in variante alla Regione per l'approvazione. Pertanto, per la specificità dell'opera, per l'andamento dei rapporti tra le parti,
e per la mancanza di vizi progettuali tali da precludere l'esecutività del progetto a priori, salvo adeguamenti di gestione in fase di realizzazione, previsti e preventivamente concordati tra le pag. 8/11 parti, non può ravvisarsi una ipotesi di colpa grave in capo all'appellante, da tradursi in imperizia, grave errore derivato da ignoranza di norme tecniche. La sentenza sul punto va riformata. Ugualmente, ritenuta la tempestività dell'appello incidentale del
[...]
in ragione delle esigenze di impugnazione nascenti dall'appello Controparte_1 principale, per la possibile sostanziale incidenza sulla sua posizione di responsabile verso l'impresa, va osservato che in questo caso l'appello incidentale è derivato dalla proposizione dell'appello principale, che ritenuto ammissibile, rende tempestivo anche l'appello principale.
(Cass. civ. n. 15100/2024) Ciò posto, esso è fondato, nella parte in cui, esclusa la tardività delle riserve opposte dall'impresa appaltante nel verbale di ripresa dei lavori sospesi e nel registro di contabilità, non essendo evidente all'appaltatore, al momento della sospensione, il pregiudizio poi derivato dalla stessa protratta nel tempo, in ragione della prevista variante in corso d'opera, già in fase di progettazione iniziale, tale da dover indurre alla apposizione della riserva anche nel verbale di sospensione(Cass. civ. n. 3555/22), per come riscontrato in atti, e dal consulente, il danno da risarcire deve escludere la voce del maggior danno da perdita di “chance” per non essere tale danno sostenuto da alcuna fonte di prova. Esso è stato liquidato nella misura di euro 51.211,84 sulla base di una prova presuntivamente desumibile dalla possibilità di accedere al mercato per ottenere una fonte alternativa di guadagno, come dato di esperienza, tale motivazione non è condivisibile. Il pregiudizio derivante dalla perdita di opportunità di guadagno deve essere provato, esso è pure desumibile da indizi, purché precisi e concordanti. E' necessario provare che se non vi fosse stato l'evento dannoso, il guadagno si sarebbe realizzato. Dunque è possibile produrre preventivi, corrispondenza riferita ad opportunità di lavoro perdute, testimoni, ovvero elementi oggettivi e concreti, ovvero non può trattarsi di supposti guadagni ipotetici. (Cass. civ. n. 10750/2020)(Cass. civ.
n. 8905/2025)Nel caso in esame le prove circa una circostanziata perdita patrimoniale da opportunità perdute è assente, non evincibile da riferimenti neppure indiziari, tali non potendo essere il dato di esperienza collegato alla qualità di imprenditore dell'appaltatore.
Pertanto, l'appello incidentale sul punto va accolto. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono il valore della controversia e la soccombenza in favore di Parte_1
, e la soccombenza reciproca tra le altre parti.
[...]
P.Q.M.
pag. 9/11 La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del in persona del sindaco Parte_1 Controparte_1 pro-tempore, avv. Martino D'Onofrio, nonché nei confronti della , Controparte_2 in persona del liquidator pro-tempore, , avverso la sentenza n. Controparte_3
5437/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 27/11/2023, depositata telematicamente in data 29/11/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 30/11/2023 - notificata a mezzo pec in pari data, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello di e per l'effetto in riforma parziale della sentenza Parte_1
n. 5437/2023 del Tribunale di Salerno al capo 2), esclusa la responsabilità dell'appellante per i fatti per cui è causa, rigetta la domanda di manleva del Controparte_1
[...]
2. Accoglie l'appello incidentale del e rigetta la Controparte_1 domanda di risarcimento relativamente al solo mancato guadagno pari ad euro 51.211,84, confermata per il resto la sentenza di primo grado.
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di liquidate in euro 8.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap Parte_1 come per legge e spese generali per il grado di appello, ed in euro 7.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge per il primo grado, pone il costo della ctu a carico di parte soccombente;
4. Compensa le spese tra e Controparte_1 Controparte_2 per i due gradi di giudizio.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 28 /05/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 10/11 pag. 11/11