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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 284/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 284/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DI IORIO GIANCARLA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. ARGANESE BEATRICE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 04/10/2008 avevano contratto matrimonio CP_1
con rito concordatario, in ERICE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 18/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i due minori, (anni 15) e (anni 11), vengono affidati in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre. I coniugi assumono l'obbligo di non trascurare i loro doveri familiari per quanto concerne la tutela e le esigenze dei figli, mantenendo reciprocamente un comportamento decoroso che non leda la dignità e gli interessi dell'altro coniuge e della prole. Essi concorderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno i due minori, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni e ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente nelle questioni di ordinaria amministrazione ogniqualvolta quando avrà i figli con sé.
2) L'abitazione familiare, sita in Pescara alla via Arapietra n.61/3, (di proprietà di entrambi i coniugi), viene assegnata, per effetto del collocamento dei minori, alla
Dott.ssa il Dott. trasferirà la propria residenza in un'altra abitazione, Pt_1 CP_1
portando con sé gli effetti personali entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
3) Il Dott. eserciterà il suo diritto di visita tenendo con sé i minori nel rispetto CP_1
del seguente schema, fatte salve eventuali e diverse modalità concordate di volta in volta con la madre dei minori e compatibilmente con gli orari lavorativi del genitore:
- UNA PRIMA SETTIMANA, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21,30 (nel periodo estivo, dalle ore 11- o diverso orario concordato- sino alle ore
23,30), con cena consumata- la settimana successiva, il martedì, con le medesime modalità, ed il venerdì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21 della domenica (nel periodo estivo, dalle ore 11- o diverso orario concordato- del venerdì sino alle ore
23,30 della domenica). E così di seguito.
pagina 3 di 5 – PERIODO ESTIVO: il padre terrà con sé i minori per un periodo, anche non consecutivo, di venti gg., da concordarsi tra i genitori preventivamente entro il 30 maggio di ciascun anno.
– 4) Il Dott. si obbliga a versare in favore della Dott.ssa (IBAN IT CP_1 Pt_1
84D0306916400100000001755), quale mantenimento per i due minori, la somma mensile di €.1.000,00 (ossia, €.500,00 per ciascun minore), che andrà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese e verrà annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla Dott.ssa Pt_1
rinunciando il Dott. , in favore della predetta, alla quota di sua spettanza. CP_1
– 5) Il Dott. contribuirà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese CP_1
straordinarie dei minori ed, a tal riguardo, i ricorrenti dichiarano di aver preso visione del Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara del 17.11.2020, al quale integralmente si riportano.
– 6) I ricorrenti danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, avendo già definito ogni questione attinenti diritti patrimoniali.
– 7) I ricorrenti si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio degli stessi e dei minori.
– 8) i coniugi convengono che il cane Bulldog, di nome , il cui microchip è Per_3
intestato al Dott. , resta di proprietà del predetto, ma continuerà a vivere CP_1
nell'abitazione familiare in ragione del profondo affetto che i minori nutrono nei confronti dell'animale. La gestione quotidiana sarà di spettanza della Dott.ssa e Pt_1
le spese tutte, tanto ordinarie quanto straordinarie (nessuna esclusa) saranno di pagina 4 di 5 spettanza esclusiva del Dott. . Resta inteso che nei periodi in cui la Dott.ssa CP_1
non dovesse potersi occupare dell'animale (per assenza, malattia od altre Pt_1
situazioni contingenti), sarà obbligo del Dott. intervenire in sua sostituzione, CP_1
prelevando l'animale e portandolo presso la propria abitazione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ERICE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 284/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. DI IORIO GIANCARLA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. ARGANESE BEATRICE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 04/10/2008 avevano contratto matrimonio CP_1
con rito concordatario, in ERICE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 18/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i due minori, (anni 15) e (anni 11), vengono affidati in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre. I coniugi assumono l'obbligo di non trascurare i loro doveri familiari per quanto concerne la tutela e le esigenze dei figli, mantenendo reciprocamente un comportamento decoroso che non leda la dignità e gli interessi dell'altro coniuge e della prole. Essi concorderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguarderanno i due minori, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni e ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente nelle questioni di ordinaria amministrazione ogniqualvolta quando avrà i figli con sé.
2) L'abitazione familiare, sita in Pescara alla via Arapietra n.61/3, (di proprietà di entrambi i coniugi), viene assegnata, per effetto del collocamento dei minori, alla
Dott.ssa il Dott. trasferirà la propria residenza in un'altra abitazione, Pt_1 CP_1
portando con sé gli effetti personali entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
3) Il Dott. eserciterà il suo diritto di visita tenendo con sé i minori nel rispetto CP_1
del seguente schema, fatte salve eventuali e diverse modalità concordate di volta in volta con la madre dei minori e compatibilmente con gli orari lavorativi del genitore:
- UNA PRIMA SETTIMANA, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21,30 (nel periodo estivo, dalle ore 11- o diverso orario concordato- sino alle ore
23,30), con cena consumata- la settimana successiva, il martedì, con le medesime modalità, ed il venerdì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21 della domenica (nel periodo estivo, dalle ore 11- o diverso orario concordato- del venerdì sino alle ore
23,30 della domenica). E così di seguito.
pagina 3 di 5 – PERIODO ESTIVO: il padre terrà con sé i minori per un periodo, anche non consecutivo, di venti gg., da concordarsi tra i genitori preventivamente entro il 30 maggio di ciascun anno.
– 4) Il Dott. si obbliga a versare in favore della Dott.ssa (IBAN IT CP_1 Pt_1
84D0306916400100000001755), quale mantenimento per i due minori, la somma mensile di €.1.000,00 (ossia, €.500,00 per ciascun minore), che andrà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese e verrà annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla Dott.ssa Pt_1
rinunciando il Dott. , in favore della predetta, alla quota di sua spettanza. CP_1
– 5) Il Dott. contribuirà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese CP_1
straordinarie dei minori ed, a tal riguardo, i ricorrenti dichiarano di aver preso visione del Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara del 17.11.2020, al quale integralmente si riportano.
– 6) I ricorrenti danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, avendo già definito ogni questione attinenti diritti patrimoniali.
– 7) I ricorrenti si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio degli stessi e dei minori.
– 8) i coniugi convengono che il cane Bulldog, di nome , il cui microchip è Per_3
intestato al Dott. , resta di proprietà del predetto, ma continuerà a vivere CP_1
nell'abitazione familiare in ragione del profondo affetto che i minori nutrono nei confronti dell'animale. La gestione quotidiana sarà di spettanza della Dott.ssa e Pt_1
le spese tutte, tanto ordinarie quanto straordinarie (nessuna esclusa) saranno di pagina 4 di 5 spettanza esclusiva del Dott. . Resta inteso che nei periodi in cui la Dott.ssa CP_1
non dovesse potersi occupare dell'animale (per assenza, malattia od altre Pt_1
situazioni contingenti), sarà obbligo del Dott. intervenire in sua sostituzione, CP_1
prelevando l'animale e portandolo presso la propria abitazione.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ERICE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 18/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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