Art. 2. 1. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.
3. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento. (1) (2) ((3)) 4. Il presidente della commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.
---------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 gennaio 1990, n. 12 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' prorogato fino al 28 luglio 1991. ---------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 giugno 1991, n. 215 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1991. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 13 dicembre 1991, n. 397 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.
2. La commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.
3. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento. (1) (2) ((3)) 4. Il presidente della commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.
---------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 gennaio 1990, n. 12 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' prorogato fino al 28 luglio 1991. ---------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 giugno 1991, n. 215 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1991. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 13 dicembre 1991, n. 397 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.