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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/01/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 530 del 13 novembre 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 363 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Federico Vincenti e dell'avv. Valentina Parte_1
Centi;
Parte ricorrente contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, contumace;
Parte resistente nonché nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa CP_2
Nannucci;
Terza chiamata
Oggetto: differenze retributive per straordinario ed inquadramento superiore.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Accerti e dichiari la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il sig. e la società Parte_1 Controparte_1
a decorrere dal 1 luglio 2020 al 28 febbraio 2021 con le mansioni di
[...]
Autista di terzo livello in base al CCNL “Logistica Trasporto Merci e Spedizione”; 2) Per l'effetto, in virtù delle mansioni svolte dal lavoratore, del suo corretto inquadramento contrattuale e delle ore di straordinario effettuate che risulteranno all'esito dell'espletanda istruttoria, condanni la resistente a corrispondere al CP_3 sig. , quale saldo delle retribuzioni mensili, compresi tredicesima e quattordicesima mensilità Parte_1 ed ogni emolumento accessorio, la somma di € 16.954,15 al lordo delle ritenute di legge, e quale saldo del trattamento di fine rapporto la somma di € 1.504,69 al lordo delle ritenute di legge, o le diverse somme che risulteranno di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) Per l'effetto, condanni il datore di lavoro ad effettuare la regolarizzazione anche fiscale e contributiva del rapporto di lavoro intercorso;
4) Condanni la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi spettanti per il giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
Terza chiamata: Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Prato, ogni contraria difesa, eccezione e domanda, ove accerti il diritto del sig. alle differenze retributive richieste, condannare la Pt_1 CP_4 al pagamento dei contributi non dichiarati calcolati sulle differenze retributive rivendicate, pari ad €
[...]
6.963, oltre alle sanzioni ed interessi ulteriori dovute dal dì del dovuto al saldo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso - inizialmente incardinato dinanzi al Tribunale di Parte_1
Firenze, dichiaratosi incompetente territorialmente - al fine di sentir condannare la
[...]
, al pagamento di differenze retributive pari ad Controparte_5 euro 16.954,15 (cui aggiungere l'importo a titolo di TFR), oltre accessori e regolarizzazione fiscale e contributiva, rivendicate per inquadramento contrattuale superiore ed ore di straordinario non retribuite nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la società nel periodo dal 1.7.2020 al 16.2.2021.
A sostegno della pretesa, sostiene di aver effettuato una prestazione lavorativa di 12 ore giornaliere (nelle fasce orarie 7:30 – 13:30 e 15:00 – 21:00) che, nonostante plurime richieste in tal senso, non portavano alla liquidazione in busta delle relative ore di straordinario dalla datrice (che non provvedeva a corrispondere neppure il Bonus Renzi).
Deduce, altresì, l'erroneo inquadramento nel 5°, anziché 3° livello, in ragione della mansione concretamente svolta.
Pag. 2 di 6 Rappresenta di aver quindi rassegnato oralmente le dimissioni e che, a seguito della richiesta stragiudiziale delle poste, la cooperativa resistente rispondeva contestando, diversamente, la mancata presentazione al lavoro dal 1.3.2021.
La società cooperativa, pur ritualmente notificata, non si è costituita, rimanendo contumace (cfr. ricevute PEC del 14.7.2022 e schermata INI PEC attestante la riferibilità dell'indirizzo all'impresa allegate agli atti). CP_ La causa ha visto, inoltre, l'estensione del contraddittorio nei confronti di attesa la richiesta di regolarizzazione contributiva. L'istituto si è costituito in seguito alla chiamata in causa ed ha richiesto, in caso di accoglimento della domanda, la condanna della cooperativa al pagamento dei contributi calcolati sulle differenze retributive rivendicate, quantificate in
€. 6.963,00, oltre sanzioni ed interessi.
Il procedimento è stato istruito con la documentazione offerta dalle parti costituite e con prove orali. All'esito della discussione orale, è stato pubblicato dispositivo in cui sono state accolte le ragioni del ricorrente per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Il ricorrente lamenta innanzitutto il mancato pagamento di alcuni importi (quali TFR e differenze sulla tredicesima, oltre a bonus previsti da norma di legge), sicuramente spettanti.
Ciò in quanto, come noto, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale regola di riparto probatorio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (avente natura di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
La società, contumace nel presente giudizio, non ha dimostrato l'avvenuto pagamento di tali voci e, pertanto, le stesse, in assenza di prova circa la loro concreta liquidazione, sono sicuramente riconoscibili al lavoratore.
Quanto ad ulteriori voci, quali le ferie e permessi non goduti (oltre alle festività non godute) vige una diversa regola di giudizio, per cui il lavoratore ha l'onere di provare
Pag. 3 di 6 l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie (o dei permessi) da parte del lavoratore.
Nel caso di specie, diversamente dalle festività non godute (che risultano individuate nelle buste paga allegate), nulla viene allegato e provato in ordine all'effettiva attività lavorativa prestata in spregio alla fruizione di ferie e permessi. Peraltro, nel ricorso tali voci vengono inserite unicamente nel riassunto finale, senza alcuna allegazione puntuale (di talché la domanda si palesa comunque inammissibilmente generica) degli elementi di fatto e di diritto su cui tali differenze vengono, effettivamente, rivendicate.
Ne deriva che, sotto tale limitato aspetto, la domanda non può trovare accoglimento.
Risulta, diversamente, provato lo svolgimento dello straordinario nell'arco temporale di cui al ricorso. Nonostante, difatti, il rigoroso onere probatorio al riguardo, i testimoni escussi sono stati puntuali nell'individuare un arco temporale del tutto compatibile con la giornata lavorativa allegata dal ricorrente ed hanno reso dichiarazioni intrinsecamente coerenti che, pertanto, devono ritenersi del tutto attendibili. ex dipendente della cooperativa e senza motivi di controversia con la Tes_1 stessa, era a conoscenza diretta degli orari del ricorrente in quanto, essendo compaesani, condividevano il tragitto per recarsi al lavoro. Il testimone ha quindi confermato che il ricorrente entrava con lui alle 6 del mattino per terminare il lavoro in un arco temporale dalle 18 – 20 (nei giorni dal lunedì al venerdì), trovandosi sovente ad aspettarlo in quanto il sig. si occupava della zona di Siena e rientrava quindi più tardi di lui. Pt_1
L'orario è stato indirettamente confermato dalla ex moglie del ricorrente (in assenza di particolari ragioni di interesse, vista anche la posizione economica riferita di totale indipendenza rispetto all'ex coniuge), che aveva modo di evincere gli orari di rientro dovendosi quotidianamente confrontare con il sig. per l'accudimento del cane della Pt_1 ex coppia. Anche la testimone ha avuto modo di vedere come il ricorrente rientrasse dal lavoro alle 21 (o anche più tardi).
Pag. 4 di 6 A fronte di elementi di segno contrario, stante la particolare posizione assunta dalla società resistente, lo straordinario rivendicato deve quindi ritenersi assistito da un quadro probatorio del tutto univoco.
La testimonianza di ha inoltre confermato come il lavoratore abbia Tes_1 condotto una motrice 75 quintali, elemento idoneo ad inquadrare il ricorrente nel terzo livello CCNL rivendicato (il CCNL prodotto ai sensi dell'art. 421 c.p.c. – per cui si rinvia all'ordinanza del 10.5.2024 – vi individua gli “autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali”).
Sulla scorta di tali conclusioni, i conteggi offerti dal ricorrente in punto di differenze retributive rivendicate ben possono essere assunti alla base della decisione (tenuto conto anche della contumacia di parte convenuta e dell'assenza di contraddizioni logicp – matematiche ictu oculi rilevabili). Risentono tuttavia della necessità di escludere le differenze retributive calcolate a titolo di indennità ferie e permessi non goduti (attesa l'inammissibilità
e, comunque, l'infondatezza della domanda relativa). La quantificazione del TFR è pari ad
€. 1.540,69, come indicato sia nei conteggi che nella parte narrativa del ricorso, in quanto matematicamente coerente con i calcoli offerti nel dettaglio (si ritiene, difatti, che il riferimento alla somma di €. 1.504,69 contenuta nelle conclusioni sia dovuta a mero refuso).
Le differenze, quindi, devono essere quantificate in €. 16.732,19 (16.954,15 – 1.762,65
+ 1.540,69), cui devono aggiungersi, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Deve, inoltre, disporsi condanna alla regolarizzazione contributiva nei confronti CP_ dell'ente previdenziale come richiesto in ricorso, condanna che deve essere necessariamente generica. Sul punto, difatti, la domanda di condanna all'importo CP_ quantificato da oltre a non essere matematicamente coerente con la quantificazione delle differenze retributive riconosciute per effetto della presente pronuncia, è inammissibile per difetto di domanda riconvenzionale in termini di rito (cfr. Cass., n. 20176 del 2008; conf. Cass., n. 18392 del 2019).
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa e della non particolare difficoltà
Pag. 5 di 6 CP_ del giudizio (in misura diversa, quanto ad tenuto conto del valore delle contribuzioni rivendicate e della mancata partecipazione alla fase istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna la società al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma pari ad €. 16.732,19, di cui €. 1.540,69 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la società alla regolarizzazione contributiva della posizione Controparte_1 di in ragione delle differenze retributive riconosciute per effetto della Parte_1 presente pronuncia, da liquidarsi in separata sede;
3) condanna la società al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_1 ricorrente, che liquida in €. 3.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
condanna altresì la società CP_ al pagamento delle spese sostenute da che liquida in €. 1.865,00, Controparte_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 13.11.2024 – il 13.1.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa
Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 363 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Federico Vincenti e dell'avv. Valentina Parte_1
Centi;
Parte ricorrente contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, contumace;
Parte resistente nonché nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa CP_2
Nannucci;
Terza chiamata
Oggetto: differenze retributive per straordinario ed inquadramento superiore.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Accerti e dichiari la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra il sig. e la società Parte_1 Controparte_1
a decorrere dal 1 luglio 2020 al 28 febbraio 2021 con le mansioni di
[...]
Autista di terzo livello in base al CCNL “Logistica Trasporto Merci e Spedizione”; 2) Per l'effetto, in virtù delle mansioni svolte dal lavoratore, del suo corretto inquadramento contrattuale e delle ore di straordinario effettuate che risulteranno all'esito dell'espletanda istruttoria, condanni la resistente a corrispondere al CP_3 sig. , quale saldo delle retribuzioni mensili, compresi tredicesima e quattordicesima mensilità Parte_1 ed ogni emolumento accessorio, la somma di € 16.954,15 al lordo delle ritenute di legge, e quale saldo del trattamento di fine rapporto la somma di € 1.504,69 al lordo delle ritenute di legge, o le diverse somme che risulteranno di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) Per l'effetto, condanni il datore di lavoro ad effettuare la regolarizzazione anche fiscale e contributiva del rapporto di lavoro intercorso;
4) Condanni la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi spettanti per il giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
Terza chiamata: Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Prato, ogni contraria difesa, eccezione e domanda, ove accerti il diritto del sig. alle differenze retributive richieste, condannare la Pt_1 CP_4 al pagamento dei contributi non dichiarati calcolati sulle differenze retributive rivendicate, pari ad €
[...]
6.963, oltre alle sanzioni ed interessi ulteriori dovute dal dì del dovuto al saldo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso - inizialmente incardinato dinanzi al Tribunale di Parte_1
Firenze, dichiaratosi incompetente territorialmente - al fine di sentir condannare la
[...]
, al pagamento di differenze retributive pari ad Controparte_5 euro 16.954,15 (cui aggiungere l'importo a titolo di TFR), oltre accessori e regolarizzazione fiscale e contributiva, rivendicate per inquadramento contrattuale superiore ed ore di straordinario non retribuite nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la società nel periodo dal 1.7.2020 al 16.2.2021.
A sostegno della pretesa, sostiene di aver effettuato una prestazione lavorativa di 12 ore giornaliere (nelle fasce orarie 7:30 – 13:30 e 15:00 – 21:00) che, nonostante plurime richieste in tal senso, non portavano alla liquidazione in busta delle relative ore di straordinario dalla datrice (che non provvedeva a corrispondere neppure il Bonus Renzi).
Deduce, altresì, l'erroneo inquadramento nel 5°, anziché 3° livello, in ragione della mansione concretamente svolta.
Pag. 2 di 6 Rappresenta di aver quindi rassegnato oralmente le dimissioni e che, a seguito della richiesta stragiudiziale delle poste, la cooperativa resistente rispondeva contestando, diversamente, la mancata presentazione al lavoro dal 1.3.2021.
La società cooperativa, pur ritualmente notificata, non si è costituita, rimanendo contumace (cfr. ricevute PEC del 14.7.2022 e schermata INI PEC attestante la riferibilità dell'indirizzo all'impresa allegate agli atti). CP_ La causa ha visto, inoltre, l'estensione del contraddittorio nei confronti di attesa la richiesta di regolarizzazione contributiva. L'istituto si è costituito in seguito alla chiamata in causa ed ha richiesto, in caso di accoglimento della domanda, la condanna della cooperativa al pagamento dei contributi calcolati sulle differenze retributive rivendicate, quantificate in
€. 6.963,00, oltre sanzioni ed interessi.
Il procedimento è stato istruito con la documentazione offerta dalle parti costituite e con prove orali. All'esito della discussione orale, è stato pubblicato dispositivo in cui sono state accolte le ragioni del ricorrente per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Il ricorrente lamenta innanzitutto il mancato pagamento di alcuni importi (quali TFR e differenze sulla tredicesima, oltre a bonus previsti da norma di legge), sicuramente spettanti.
Ciò in quanto, come noto, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale regola di riparto probatorio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (avente natura di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
La società, contumace nel presente giudizio, non ha dimostrato l'avvenuto pagamento di tali voci e, pertanto, le stesse, in assenza di prova circa la loro concreta liquidazione, sono sicuramente riconoscibili al lavoratore.
Quanto ad ulteriori voci, quali le ferie e permessi non goduti (oltre alle festività non godute) vige una diversa regola di giudizio, per cui il lavoratore ha l'onere di provare
Pag. 3 di 6 l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie (o dei permessi) da parte del lavoratore.
Nel caso di specie, diversamente dalle festività non godute (che risultano individuate nelle buste paga allegate), nulla viene allegato e provato in ordine all'effettiva attività lavorativa prestata in spregio alla fruizione di ferie e permessi. Peraltro, nel ricorso tali voci vengono inserite unicamente nel riassunto finale, senza alcuna allegazione puntuale (di talché la domanda si palesa comunque inammissibilmente generica) degli elementi di fatto e di diritto su cui tali differenze vengono, effettivamente, rivendicate.
Ne deriva che, sotto tale limitato aspetto, la domanda non può trovare accoglimento.
Risulta, diversamente, provato lo svolgimento dello straordinario nell'arco temporale di cui al ricorso. Nonostante, difatti, il rigoroso onere probatorio al riguardo, i testimoni escussi sono stati puntuali nell'individuare un arco temporale del tutto compatibile con la giornata lavorativa allegata dal ricorrente ed hanno reso dichiarazioni intrinsecamente coerenti che, pertanto, devono ritenersi del tutto attendibili. ex dipendente della cooperativa e senza motivi di controversia con la Tes_1 stessa, era a conoscenza diretta degli orari del ricorrente in quanto, essendo compaesani, condividevano il tragitto per recarsi al lavoro. Il testimone ha quindi confermato che il ricorrente entrava con lui alle 6 del mattino per terminare il lavoro in un arco temporale dalle 18 – 20 (nei giorni dal lunedì al venerdì), trovandosi sovente ad aspettarlo in quanto il sig. si occupava della zona di Siena e rientrava quindi più tardi di lui. Pt_1
L'orario è stato indirettamente confermato dalla ex moglie del ricorrente (in assenza di particolari ragioni di interesse, vista anche la posizione economica riferita di totale indipendenza rispetto all'ex coniuge), che aveva modo di evincere gli orari di rientro dovendosi quotidianamente confrontare con il sig. per l'accudimento del cane della Pt_1 ex coppia. Anche la testimone ha avuto modo di vedere come il ricorrente rientrasse dal lavoro alle 21 (o anche più tardi).
Pag. 4 di 6 A fronte di elementi di segno contrario, stante la particolare posizione assunta dalla società resistente, lo straordinario rivendicato deve quindi ritenersi assistito da un quadro probatorio del tutto univoco.
La testimonianza di ha inoltre confermato come il lavoratore abbia Tes_1 condotto una motrice 75 quintali, elemento idoneo ad inquadrare il ricorrente nel terzo livello CCNL rivendicato (il CCNL prodotto ai sensi dell'art. 421 c.p.c. – per cui si rinvia all'ordinanza del 10.5.2024 – vi individua gli “autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali”).
Sulla scorta di tali conclusioni, i conteggi offerti dal ricorrente in punto di differenze retributive rivendicate ben possono essere assunti alla base della decisione (tenuto conto anche della contumacia di parte convenuta e dell'assenza di contraddizioni logicp – matematiche ictu oculi rilevabili). Risentono tuttavia della necessità di escludere le differenze retributive calcolate a titolo di indennità ferie e permessi non goduti (attesa l'inammissibilità
e, comunque, l'infondatezza della domanda relativa). La quantificazione del TFR è pari ad
€. 1.540,69, come indicato sia nei conteggi che nella parte narrativa del ricorso, in quanto matematicamente coerente con i calcoli offerti nel dettaglio (si ritiene, difatti, che il riferimento alla somma di €. 1.504,69 contenuta nelle conclusioni sia dovuta a mero refuso).
Le differenze, quindi, devono essere quantificate in €. 16.732,19 (16.954,15 – 1.762,65
+ 1.540,69), cui devono aggiungersi, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Deve, inoltre, disporsi condanna alla regolarizzazione contributiva nei confronti CP_ dell'ente previdenziale come richiesto in ricorso, condanna che deve essere necessariamente generica. Sul punto, difatti, la domanda di condanna all'importo CP_ quantificato da oltre a non essere matematicamente coerente con la quantificazione delle differenze retributive riconosciute per effetto della presente pronuncia, è inammissibile per difetto di domanda riconvenzionale in termini di rito (cfr. Cass., n. 20176 del 2008; conf. Cass., n. 18392 del 2019).
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa e della non particolare difficoltà
Pag. 5 di 6 CP_ del giudizio (in misura diversa, quanto ad tenuto conto del valore delle contribuzioni rivendicate e della mancata partecipazione alla fase istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna la società al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma pari ad €. 16.732,19, di cui €. 1.540,69 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la società alla regolarizzazione contributiva della posizione Controparte_1 di in ragione delle differenze retributive riconosciute per effetto della Parte_1 presente pronuncia, da liquidarsi in separata sede;
3) condanna la società al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_1 ricorrente, che liquida in €. 3.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
condanna altresì la società CP_ al pagamento delle spese sostenute da che liquida in €. 1.865,00, Controparte_1 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 13.11.2024 – il 13.1.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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