Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Menichetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Pistoia e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
A) del provvedimento Numero-OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Firenze in data -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data -OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di Firenze, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011, ha applicato a -OMISSIS- -OMISSIS-la misura di prevenzione del c.d. “Foglio di Via Obbligatorio” facendole divieto di fare ritorno nel Comune di Campi Bisenzio (FI) per la durata di anni quattro con contestuale ingiunzione a lasciare il Comune di Campi Bisenzio (FI) entro 24 ore dalla notifica del provvedimento medesimo nonché di ogni atto presupposto e conseguente
B) Del provvedimento numero -OMISSIS- emesso dal Questore di Pistoia in data -OMISSIS- e notificato alla ricorrente in data -OMISSIS- e con il quale il Questore di Pistoia ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 159/2011, ha ordinato a -OMISSIS- -OMISSIS-di lasciare i Comuni di Montecatini Terme e Massa e Cozzile e ha applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione del c.d. “foglio di Via” vietandole di fare ritorno nei Comuni di Massa e Cozzile e di Montecatini Terme per il periodo di anni 4 dalla notifica del provvedimento medesimo, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. NI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Firenze l’-OMISSIS-, con il quale è stata applicata nei confronti della ricorrente la misura di prevenzione del c.d. “Foglio di Via Obbligatorio”, comprendente il divieto di fare ritorno nel Comune di Campi Bisenzio (FI) per la durata di anni quattro.
La ricorrente ha, altresì, chiesto l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Pistoia il -OMISSIS-, con il quale le si è ordinato di lasciare i Comuni di Montecatini Terme e Massa e Cozzile e ha applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione del c.d. “foglio di Via”, vietandole di fare ritorno negli stessi Comuni, anche qui per un periodo di anni 4 dalla notifica del provvedimento medesimo.
L’adozione di dette misure è conseguente all’episodio dell’-OMISSIS- allorquando la ricorrente, unitamente ad altre due presunte complici, era stata tratta in arresto per il delitto di rapina c.d. impropria, commesso in prossimità del Centro Commerciale “I Gigli”, ubicato nel territorio del Comune di Campi Bisenzio.
La donna, poi e sempre secondo il Questore, sarebbe gravata da numerosi precedenti di “polizia”, che permetterebbero di inquadrarla in una delle categorie di cui agli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011.
L’Amministrazione non avrebbe considerato che, a meno di 24 ore dal suo arresto, la ricorrente, insieme alle altre due presunte corree, era stata rimessa in libertà dal Tribunale di Firenze per mancanza di gravità indiziaria del reato.
Non sarebbe stato provato che la ricorrente abbia aggredito un vigilante, così come non sarebbe sussistente il delitto ipotizzato (usare violenza o minaccia immediatamente dopo il furto per conseguire l’impunità o il profitto del reato).
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere per travisamento del fatto e la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, in quanto entrambi i provvedimenti impugnati non sarebbero stati preceduti dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli art. 7 e sgg Legge 241/1990;
2. la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159 del 2011, il difetto dei presupposti, cioè della pericolosità sociale, dell’appartenenza alla categoria di cui all’art. 1 lettera c), in quanto la ricorrente non avrebbe commesso alcuna rapina presso il Centro Commerciale “I Gigli” nel Comune di Campi Bisenzio; i provvedimenti impugnati sarebbero inoltre carenti di motivazione laddove non conterrebbero alcuna descrizione dei fatti o dei presunti precedenti di polizia.
Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Interno.
A seguito della camera di consiglio del 15 maggio 2025 e con ordinanza n. 257/2025 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, in ragione dell’assenza del pericolo di un danno grave e irreparabile.
All’udienza del 26 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 E’ necessario chiarire che i provvedimenti di foglio di via obbligatorio ora impugnati risultano motivati in quanto la ricorrente era stata imputata del reato previsto dagli artt. 110, 628 comma 2 c.p. perché, l’-OMISSIS-, poichè “ era stata tratta in arresto, unitamente ad altri due soggetti stranieri per rapina impropria, per fatti avvenuti nella medesima data presso l’attività commerciale denominata “OVS” sita all’interno dell’esercizio commerciale denominato “I Gigli” in Campi Bisenzio;… che nella circostanza -OMISSIS- -OMISSIS-, insieme ad un’altra donna ha svolto le funzioni di scudo per permettere ad altre due sue connazionali di perpetrare un furto all’interno dell’attività commerciale “OVS”, per poi allontanarsi tutte insieme verso l’uscita del centro commerciale ”.
Nell’impugnare i fogli di via obbligatori sopra citati la ricorrente sostiene l’insussistenza di tale ultimo episodio, ossia la rapina impropria a Campi Bisenzio, in quanto la stessa ricorrente, insieme alle altre due presunte corree, era stata rimessa in libertà dal Tribunale di Firenze per mancanza di gravità indiziaria del reato.
1.2 Sul punto va evidenziato che, il provvedimento del GIP che ha disposto la rimessione in libertà, è il risultato di un giudizio sommario della fase cautelare e non fa venire meno la condotta materiale, che resta suscettibile di valutazione da parte dell'Autorità amministrativa.
1.3 Va, altresì, evidenziato che nell'ordinanza del Tribunale, se si manifestano dei dubbi in ordine al venire in essere dei presupposti della rapina, il complessivo comportamento viene inquadrato nell’ambito del furto, ossia di una condotta penalmente rilevante e come tale punibile.
1.4 In questo senso è anche la sentenza di assoluzione dal reato di rapina impropria depositata da ultimo dalla ricorrente, dal cui esame è possibile desumere come l’assoluzione sia stata dettata in considerazione della mancanza dell’elemento della minaccia, tipica della fattispecie della rapina, ma il Giudice ha ritenuto di riqualificare la condotta in furto, seppur non addivenendo ad una pronuncia di condanna in ragione della mancata presentazione di una querela dalla parte offesa.
Dalla sentenza è possibile evincere infatti che “ Esclusa, per tutte le considerazioni svolte, la configurabilità del delitto di rapina impropria contestato, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, non essendovi gli estremi per riqualificare il delitto, ai fini della pronuncia di condanna, in quello di furto aggravato (la cui prova può ritenersi raggiunta solo nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-), difettandone la condizione di procedibilità, nessuna querela essendo stata presentata dal titolare dell’esercizio commerciale OVS e non rivestendo la persona offesa alcuna veste, formale o di fatto, atta a legittimarla a presentare tale denuncia, trattandosi di un mero addetto alla sicurezza e dunque di soggetto normativamente privo del relativo potere ”.
1.5 È evidente che tale condotta, anche a prescindere dai precedenti a carico della ricorrente, è di per sé sufficiente a dimostrare la propensione alla commissione di reati di natura riconducibile all’art. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011.
1.6 Ne consegue che il provvedimento è da ritenersi sufficientemente motivato in ordine alla specificazione delle circostanze che rivelano la pericolosità della ricorrente per la sicurezza e la tranquillità pubblica e urbana, così come richiesto dall’art. 2 del citato decreto.
1.7 Va ricordato che, in base ad una consolidata giurisprudenza amministrativa, un provvedimento del tipo di quello impugnato nel presente giudizio “ non deve fondarsi necessariamente su (soli) profili di rilevanza penale, che si atteggiano e rilevano in termini di relativa autonomia rispetto al provvedimento amministrativo di cui si controverte (Consiglio. Stato, Sezione III, 27 ottobre 2021, n. 7186), tanto che “la valutazione di pericolosità sociale - sempreché adeguatamente motivata con riferimento ad "elementi di fatto" - non postula necessariamente che il soggetto abbia riportato condanne in sede penale, e non si esclude che possa basarsi su un solo episodio, purché significativo (Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2014, n. 3128) (Consiglio di Stato, Sezione III, 17 agosto 2022, n. 7205)”.
1.8 Si è, infatti, affermato che nell’ambito del sindacato di legittimità che “ la funzione preventiva, di cui costituisce manifestazione il provvedimento-foglio di via obbligatorio impugnato in primo grado, non persegue la finalità di sanzionare specifici comportamenti lesivi dei beni giuridici da essa tutelati, ma di rimuovere, attraverso l’allontanamento delle persone socialmente pericolose dai luoghi, diversi da quelli di residenza, nei quali hanno avuto occasione di palesare la loro pericolosità, il rischio che una concreta aggressione a quei beni realmente si verifichi”, non essendo necessario “l’accertamento di una condotta immediatamente lesiva per i medesimi interessi, rendendosi sufficiente che, dagli elementi di fatto raccolti, complessivamente e logicamente valutati, emerga una concreta propensione dell’interessato a comprometterli”, pur dovendo “osservarsi che il minus probatorio che legittima la funzione preventiva rispetto a quella tipicamente sanzionatoria, devoluta al giudice penale, deve essere compensato dal quid pluris che le relative disposizioni richiedono ai fini della integrazione dei relativi presupposti, rappresentato come si è detto da una condizione di “pericolosità” del sottoposto alla misura, declinata dall’art. 1, comma 1, lett. c) d.lvo n. 159/2011 ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 19 luglio 2022, n. 6259; Consiglio di Stato, III Sez., 5 luglio 2024, n. 5993).
1.9 Altrettanto da respingere è l’argomentazione diretta a sostenere l’assenza di una comunicazione preventiva di avvio del procedimento che ha poi portato al provvedimento ora impugnato.
2. Sul punto l’Amministrazione ha dato conto delle esigenze di celerità che hanno impedito di far luogo all’avvio del procedimento.
2.1 E’ peraltro noto come in relazione a detta fattispecie si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha affermato che “ la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, trattandosi di provvedimento che si caratterizza per la sua funzione cautelare e l'urgenza in re ipsa, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20 maggio 2020, n. 857; cfr. anche T.R.G.A., sez. aut. Bolzano, 24 luglio 2018, n. 249 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 giugno 2018, n. 1185)”.
2.2 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NI IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IC | AR NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.