TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 730
TAR
Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
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TAR
Sentenza 17 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento del fatto e violazione art. 7 L. 241/1990 (mancata comunicazione avvio procedimento)

    L'Amministrazione ha dato conto delle esigenze di celerità che hanno impedito l'avvio del procedimento. La giurisprudenza consolidata esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento per i provvedimenti di foglio di via obbligatorio, data la loro funzione cautelare e l'urgenza in re ipsa.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1 e 2 D.lgs. 159/2011 (difetto dei presupposti di pericolosità sociale e motivazione)

    I provvedimenti di foglio di via sono motivati in base all'arresto per rapina impropria, sebbene la ricorrente sia stata rimessa in libertà per mancanza di gravità indiziaria. Il GIP che ha disposto la liberazione non fa venire meno la condotta materiale, suscettibile di valutazione amministrativa. Il comportamento complessivo, inquadrabile anche come furto, è sufficiente a dimostrare la propensione alla commissione di reati riconducibili all'art. 1 lett. c) D.lgs. 159/2011. La motivazione è sufficiente in ordine alla specificazione delle circostanze che rivelano la pericolosità. La giurisprudenza amministrativa consolidata afferma che i provvedimenti di prevenzione non devono fondarsi necessariamente su profili di rilevanza penale e possono basarsi su un solo episodio significativo, purché adeguatamente motivato con riferimento ad elementi di fatto, anche in assenza di condanne penali.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento del fatto e violazione art. 7 L. 241/1990 (mancata comunicazione avvio procedimento)

    L'Amministrazione ha dato conto delle esigenze di celerità che hanno impedito l'avvio del procedimento. La giurisprudenza consolidata esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento per i provvedimenti di foglio di via obbligatorio, data la loro funzione cautelare e l'urgenza in re ipsa.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1 e 2 D.lgs. 159/2011 (difetto dei presupposti di pericolosità sociale e motivazione)

    I provvedimenti di foglio di via sono motivati in base all'arresto per rapina impropria, sebbene la ricorrente sia stata rimessa in libertà per mancanza di gravità indiziaria. Il GIP che ha disposto la liberazione non fa venire meno la condotta materiale, suscettibile di valutazione amministrativa. Il comportamento complessivo, inquadrabile anche come furto, è sufficiente a dimostrare la propensione alla commissione di reati riconducibili all'art. 1 lett. c) D.lgs. 159/2011. La motivazione è sufficiente in ordine alla specificazione delle circostanze che rivelano la pericolosità. La giurisprudenza amministrativa consolidata afferma che i provvedimenti di prevenzione non devono fondarsi necessariamente su profili di rilevanza penale e possono basarsi su un solo episodio significativo, purché adeguatamente motivato con riferimento ad elementi di fatto, anche in assenza di condanne penali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 730
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 730
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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